Cass. civ., sez. III, sentenza 30/06/2025, n. 17640
CASS
Sentenza 30 giugno 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, con relatore il Consigliere Raffaele Rossi. Le parti in causa sono una società di riscossione e una controricorrente, la quale aveva opposto un'ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative, sostenendo la nullità dell'atto per mancata comunicazione preventiva, come previsto dalla legge n. 228 del 2012. La ricorrente, al contrario, ha contestato l'applicabilità di tale norma all'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, argomentando che la comunicazione non fosse necessaria in questo contesto.

Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso, stabilendo che l'ingiunzione non deve essere preceduta dalla comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012. La Corte ha argomentato che la norma in questione si applica esclusivamente alle procedure di riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo e notifica di cartella di pagamento, escludendo quindi l'ingiunzione fiscale. La sentenza impugnata è stata cassata e l'opposizione della controricorrente è stata rigettata, con compensazione delle spese legali per la complessità della questione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 30/06/2025, n. 17640
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17640
Data del deposito : 30 giugno 2025

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