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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * * VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel procedimento iscritto al n. 520/2024 R.G.
* * *
Oggi 25/02/2025 h. 14.30 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. VAUDETTI CARLO per parte convenuta: avv. DAVIDE ZIGRINO
Il giudice restituisce a parte attrice l'originale dell'atto di citazione invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti (note 14 febbraio 2025) parte convenuta: richiama le conclusioni in atti (note 13 febbraio 2025).
Le parti discutono la causa: parte attrice ribadisce il diritto di disporre del proprio terrazzo in termini praticabili e salubri e richiama esito ctu;
parte convenuta contesta e rileva che la posa del tubo da parte del è circostanza contestata mentre non ha contestato di CP_1
aver messo il c.d. pavimento galleggiante e l'amministratore anche anni fa ha sempre negato l'autorizzazione ad incassare il tubo nella muratura ma non si è opposta all'eliminazione del tubo. Contesta invece la soluzione proposta dal ctu perché con costi spropositati e non idonea per i motivi già esposti dal ctp.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 520/2024 di R.G., promossa da:
quale successore di elettivamente domiciliato in Controparte_2 Controparte_3
Torino alla via Lima n. 3 presso lo studio dell'avv. Carlo Vaudetti che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti unitamente e disgiuntamente dall'avv. Camilla
Cappato;
Parte attrice contro
3-5-7-9 Torino, in persona dell'Amministratore pro Controparte_4
tempore, dr. elettivamente domiciliato in Torino alla via Montecuccoli n. CP_5
9 presso lo studio degli avv.ti Ortensio Lepore e Davide Zigrino che lo rappresentano e difendono per procura alle liti in atti;
Parte resistente
Oggetto: rimozione tubatura di scarico condominiale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “con riferimento allo stabile sito in Torino, via Lima 3, e in particolare al terrazzo – lastrico solare del quinto piano (sesto fuori terra), in corrispondenza della proprietà di , già previa se del caso ammissione della Controparte_2 Controparte_3 prova per interrogatorio e testi sui capi di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc, accertare e dichiarare il diritto di a disporre del proprio terrazzo libero e salubre, e Controparte_2
in particolare a che non si gravato dal tubo per cui è causa posato sul pavimento né a che sia gravato dallo scarico sul pavimento delle acque meteoriche del tetto dello stabile;
accertare e dichiarare tenuto, nonché condannare il Controparte_6
a rimuovere la tubazione per cui è causa, ripristinando l'originario
[...]
scarico incassato delle acque del tetto o realizzando altro accertando sistema idoneo nei termini indicati nella relazione del CTU geom 2/10/2024 e comunque nei Persona_1 termini più idonei ritenuti dall'ill.mo tribunale, tale da assicurare la praticabilità, libertà da tubi esterni, stillicidio e scolo superficiali, nonché la salubrità del terrazzo, entro congruo fissando termine. In subordine, accertare e dichiarare autorizzato a Controparte_2
rimuovere la tubazione per cui è causa, con scarico di responsabilità, accertando e dichiarando tenuto, nonché condannando il Controparte_6
a ripristinare l'originario scarico incassato delle acque del tetto o a
[...]
realizzare altro accertando sistema idoneo nei termini indicati nella relazione del CTU geom
2/10/2024 e comunque nei termini più idonei ritenuti dall'ill.mo tribunale, Persona_1
tale da assicurare la praticabilità, libertà da tubi esterni, stillicidio e scolo superficiali, nonché la salubrità del terrazzo, entro congruo fissando termine. In ogni caso, condannare il a pagare a Controparte_6 CP_3
importo determinando ex art. 614 bis cpc per ciascun giorno di eventuale ritardo
[...] nell'esecuzione degli ordini di facere di cui sopra. Con il favore delle spese di lite”.
* * *
per parte convenuta: “dato atto che il conchiudente non accetta contraddittorio sulla domanda nuova dedotta da parte attrice nella memoria 24/4/2024 (“Accertare e dichiarare il diritto di a disporre del proprio terrazzo libero e salubre, e in Controparte_3
particolare a che non si gravato dal tubo per cui è causa posato sul pavimento né a che sia gravato dallo scarico sul pavimento delle acque meteoriche del tetto dello stabile”) e dichiarare essa domanda inammissibile;
dichiarare comunque infondata e come tale respingere ogni domanda proposta da parte attrice, con condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite nonché, ove ritenuto, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., nella misura che sarà equitativamente ritenuta dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono proponibili atteso l'avvenuto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2010 e s.m.i.
2. Oggetto del contendere.
La vertenza attiene all'asserita indebita posa della tubazione di scarico delle acque del tetto sul pavimento del terrazzo di proprietà dell'attore eseguita dal nell'anno 2014 CP_1
in sostituzione del precedente sistema di blocchi “galleggianti” posizionato nel 1998.
Attesa la natura squisitamente tecnica della questione, questo giudice ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio affidando al geometra i seguenti quesiti: Persona_1
“a) verifichi la correttezza e conformità alle buone prassi costruttive ed idrauliche: (i) dell'attuale sistema di scarico delle acque del tetto (tubo posato sul pavimento del terrazzo); (ii) di quello indicato dal (gronda del tetto disperdente sul CP_1
pavimento del terrazzo)
b) verifichi in particolare l'idoneità del sistema utilizzato a preservare da ristagni, allagamenti e infiltrazioni, anche in relazione alla pendenza di cui è provvisto il terrazzo, e ciò tenuto conto della esposizione del terrazzo agli agenti atmosferici e di ogni altro elemento ivi accertato;
c) ove si riscontri un difettoso funzionamento dell'impianto e/o si accertino le doglianze di parte attrice, indichi quale sia la modalità idraulica ed edile più adeguata per scaricare le acque del tetto passando attraverso il terrazzo e al tempo stesso assicurare la CP_3
praticabilità, libertà da tubi esterni, stillicidio e scolo superficiali nonché la salubrità del terrazzo ed esponga il costo di tali interventi”.
Il c.t.u. ha così risposto:
- quesito “a” -
“al sopralluogo eseguito è emerso che attualmente le acque meteoriche delle falde del tetto sono incanalate in un pluviale che, scendendo verticalmente, piega a filo della pavimentazione del terrazzo proseguendo orizzontalmente sino in prossimità di un
“messicano” posto al bordo del terrazzo (ovvero a filo fabbricato di che a sua CP_6
volta le incanala in un pluviale incassato nella muratura “a cassa vuota” condominiale. La pavimentazione attuale del terrazzo è del tipo galleggiante ovvero è presente in loco una pavimentazione aggiuntiva posata al di sopra della pavimentazione originaria presumibilmente al fine di agevolare la manutenzione da infiltrazioni che un terrazzo di quel tipo genera nel tempo essendo a cielo libero ed esposto alle intemperie.
Il posizionamento di un raccordo del pluviale del tetto che colleghi la discesa verticale dal tetto al messicano posto a filo fabbricato non rispecchia sicuramente le buone prassi costruttive ed idrauliche di deflusso delle acque meteoriche. La presenza di una tubazione di scarico a vista al di sopra della pavimentazione ne limita l'usufruibilità del terrazzo oltre a causare un pericolo d'inciampo.
Le normali e consuete prassi costruttive di deflusso delle acque meteoriche nei terrazzi, in costruzioni eseguite negli anni 60/70 prevedevano una discesa verticale del pluviale dal tetto con la dispersione delle acque nella pavimentazione, che dotata di giusta pendenza permetteva di convogliarle in una canalina realizzata a bordo del terrazzo (ovvero a filo del parapetto) e a sua volta farle defluire nei pluviali di discesa posti in adiacenza (o incassati nella muratura) al filo fabbricato.
Nel terrazzo in esame è stata accerta la presenza di tale canalina di scolo a bordo del terrazzo ma, attualmente, risulta sormontata dalla pavimentazione galleggiante posizionata successivamente alla costruzione. La stratigrafia della soletta in c.a. esistente non permette l'incasso di una tubazione orizzontale (con un diametro di circa 10 cm) “annegata” al suo interno.
La soluzione proposta dal ovvero il posizionamento di una gronda del tetto CP_1
disperdente sul pavimento attuale galleggiante del terrazzo, ripristinerebbe il corretto ed originario sistema di scarico delle acque piovane ma non risolverebbe il problema dei ristagni al di sotto della pavimentazione causati dall'assenza di una superficie uniforme ed omogena.
- quesito “b” -
La pavimentazione galleggiante posata a secco e priva di collante di fatto fa percolare l'acqua piovana al di sotto ove, come già detto, è presente una guaina con una superficie non uniforme anche a causa dalla sovrapposizione di posa dei rotoli della membrana larghi circa 100 cm. La non uniformità di posa della membrana bituminosa e l'assenza di una superficie liscia/lavabile facilita la formazione di avvallamenti e ristagni d'acqua al di sotto la pavimentazione galleggiante non permettendo il corretto deflusso delle acque lungo la canalina posta a ridosso del parapetto.
- quesito “c” –
Al fine di ovviare a tali inconvenienti ovvero al fine di ripristinare il corretto deflusso delle acque piovane provenienti dal tetto e di eliminazione i ristagni sotto la pavimentazione galleggiante si ritiene che l'unica soluzione attuabile sia quella del ripristino delle originarie condizioni costruttive del terrazzo con la posa in essere dell'originario sistema di smaltimento.
Dovrà essere ripristinata l'originaria dispersione delle acque dal tetto nel terrazzo con la rimozione del pluviale di raccordo orizzontale ed il ripristino dell'originale discesa del pluviale disperdente nel terrazzino. Al fine di evitare ristagni d'acqua dovrà altresì essere rimossa la pavimentazione galleggiante del terrazzo e posata una nuova pavimentazione per esterni in aderenza. La nuova pavimentazione dovrà avere una pendenza verso l'esterno variabile tra 1÷2 % al fine di garantire un corretto deflusso delle acque meteoriche nel canale di scolo esistente posto a filo del parapetto e convogliarle nel messicano (ove attualmente scarica la tubazione orizzontale).
In sostanza dovrà essere ripristinato lo scarico disperdente nel terrazzo ma non sopra il pavimento galleggiante esistente ma sopra una nuova pavimentazione in grès per esterni che ne garantisca il corretto deflusso delle acque nel canale di scolo esistente a bordo del terrazzo. Il costo delle opere necessarie per l'esecuzione di tali opere, in base a un computo attualizzato, è pari a complessivi € 6.891,50 IVA compresa.
Considerazioni conclusive
In replica alle osservazioni della difesa di parte convenuta, il c.t.u. ha chiarito che “la proposta di realizzare una canalina di scolo di raccordo tra la discesa del pluviale ed il canale di scolo esistente a bordo terrazzo” non sia una soluzione efficace. “La nuova canalina proposta avrebbe una profondità ridottissima (circa 3 cm) non sufficiente ad incanalare le acque provenienti dal pluviale di diametro 10 cm. In caso di abbondanti precipitazioni provocherebbe una tracimazione delle acque con sversamento di quelle in eccesso sopra il pavimento galleggiante esistente aumentando di fatto il ristagno delle acque sottostanti. Lo scolo delle acque piovane in maniera disperdente nel terrazzo, al di sopra della pavimentazione galleggiante esistente, sia attuabile solo se si trascura o si rinuncia alla possibilità di formazione di ristagni d'acqua che sono da considerarsi “fisiologici” a seguito della soluzione deliberata dal Condominio nel 1998”.
Attesa la chiarezza espositiva e l'ottima rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi, questo giudice condivide integralmente quanto riportato al c.t.u. circa la totale inadeguatezza dell'attuale sistema di scarico delle acque piovane provenienti dal tetto dello stabile e ciò sia in quanto determina la formazione di ristagni d'acqua sia perché la posa del tubo costituisce un pericolo di inciampo e limita l'utilizzo del terrazzo.
3. Ricostruzione giuridica dei fatti.
Da tempo la Corte di Cassazione ha statuito che “le gronde, i doccioni ed i canali di scarico, che convogliano le acque meteoriche dalla sommità di un edificio condominiale, costituiscono parti comuni, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune, ricadono tra i beni di cui all'art. 1117 cod. civ., senza che rilevi la circostanza che la copertura del fabbricato, dal quale provengano tali acque, sia costituita da tetto a falda, lastrico o terrazzo di proprietà esclusiva, né trovi applicazione il regime sulle spese stabilito dall'art. 1126 cod. civ., il quale disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso” (Cass. civ., Sez. II, 22 dicembre 2014, n. 27154).
4. Motivazione in fatto e in diritto.
La domanda di “accertare e dichiarare il diritto di a disporre del proprio Controparte_3
terrazzo libero e salubre, e in particolare a che non sia gravato dal tubo per cui è causa posato sul pavimento né a che sia gravato dallo scarico sul pavimento delle acque meteoriche del tetto dello stabile” è stata tempestivamente formulata nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e costituisce una mera “precisazione e modificazione della domanda e conclusioni già proposte”, con la conseguente ammissibilità della medesima.
Ciò premesso e chiarito, l'attore – quale condomino proprietario del terrazzo scoperto – ha certamente il diritto di pretendere che il sistema di scarico delle acque piovane, ivi compresa la posa dei tubi, venga realizzato in modo da recare una minore compromissione possibile dell'utilizzo del proprio immobile e con modalità tali da evitare il ristagno di acqua.
Non pare assolutamente condivisibile quanto esposto dalla difesa del in sede CP_1
di comparsa di costituzione secondo cui “lo scarico dell'acqua direttamente sulla pavimentazione del terrazzo non comporta alcuna problematica dal momento che il terrazzo è scoperto…e pertanto già direttamente esposto alle precipitazioni” (pag. 2, nonché pag. 3 note conclusive); si ritiene, al contrario, che lo scarico delle acque del tetto debba avvenire arrecando il minor pregiudizio possibile al proprietario del terrazzo anche perché – come bene replicato dalla controparte – “un conto è ricevere le acque proprie, altro è essere gravato dalla acque del tetto, per di più concentrate in punto preciso, lontano dallo scarico del terrazzo, con aumento del rischio di allagamenti, ristagni e infiltrazioni”.
Per contro, non sussiste il diritto dell'attore alla completa rimozione del tubo e/o dello scarico al fine di “disporre del proprio terrazzo libero e salubre” poiché – quale proprietario dell'alloggio sito all'ultimo piano – deve necessariamente acconsentire alla posa di quanto necessario per permettere lo scarico delle acque meteoriche del tetto dello stabile.
Ai fini di causa è irrilevante l'accertamento del momento in cui è stato realizzato questo nuovo sistema di scarico (e del conseguente riparto dell'onere probatorio) poiché è sufficiente la riscontrata verifica dell'assoluta inefficienza di quello ora in uso e della necessità di provvedere alla sua sostituzione per evitare danni e/o limitazioni al diritto di utilizzo del terrazzo di proprietà dell'attore.
Attesa la natura condominiale di tali beni, è onere del convenuto provvedere CP_1
all'esecuzione di tutti i lavori indicati dal c.t.u. e sopra riportati;
il costo stimato (inferiore ad € 7.000,00) è addirittura di lieve entità avuto riguardo alle pessime condizioni in cui si trova il terrazzo e considerato che l'onere verrà ripartito tra tutti i condomini.
Per questi motivi
si accoglie la domanda di parte attrice, con condanna del CP_1
convenuto all'esecuzione delle opere illustrate alle pagine 11-12 e 13 della consulenza tecnica d'ufficio.
Non è possibile disporre in questa sede l'autorizzazione dell'attore a provvedervi direttamente poiché l'eventuale inadempienza dell'obbligato verrà eventualmente valutata in sede di esecuzione.
Si ritiene opportuno fissare la data entro la quale i lavori devono essere eseguiti al 31 luglio
2025, in modo da concedere all'amministratore un congruo termine per provvedere.
In caso di inadempimento e/o di ritardo, il convenuto dovrà corrispondere CP_1
all'attore la somma di € 5,00 al giorno dal 1° agosto 2025 al 31 dicembre 2026 ex art. 614 bis c.p.c.
5. Spese di lite.
Le spese di lite (ivi comprese quelle di c.t.u. come liquidate in corso di causa) seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, dell'istruttoria svolta (c.t.u.), del rito adottato e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore indeterminabile, complessità bassa, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, tariffa media per le prime tre fasi e minima per quella decisionale attesa la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con il deposito di breve note conclusive, con spese di c.t.p. come documentate).
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando,
in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, dichiara tenuto e condanna il convenuto all'esecuzione delle opere illustrate alle pagine 11-12 e 13 della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio entro il 31 luglio 2025;
visto l'art. 614 bis c.p.c.
- fissa, per il caso di inadempimento e/o di ritardo, la somma di € 5,00 al giorno dal 1° agosto
2025 al 31 dicembre 2026 a carico del convenuto ed a favore dell'attore; CP_1
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 6.700,00 per competenze professionali (di cui € 536,00 per attivazione della Mediazione, € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 1.453,00 per fase decisionale, senza il richiesto aumento 30% per utilizzo tecniche agevolative informatiche atteso il non funzionamento dei collegamenti indicati negli atti), oltre alle spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa, oltre € 981,90 per esposti (di cui € 436,80 per rimborso spese c.t.p.), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 25 febbraio 2025.
Il giudice unico
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * * VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel procedimento iscritto al n. 520/2024 R.G.
* * *
Oggi 25/02/2025 h. 14.30 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. VAUDETTI CARLO per parte convenuta: avv. DAVIDE ZIGRINO
Il giudice restituisce a parte attrice l'originale dell'atto di citazione invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti (note 14 febbraio 2025) parte convenuta: richiama le conclusioni in atti (note 13 febbraio 2025).
Le parti discutono la causa: parte attrice ribadisce il diritto di disporre del proprio terrazzo in termini praticabili e salubri e richiama esito ctu;
parte convenuta contesta e rileva che la posa del tubo da parte del è circostanza contestata mentre non ha contestato di CP_1
aver messo il c.d. pavimento galleggiante e l'amministratore anche anni fa ha sempre negato l'autorizzazione ad incassare il tubo nella muratura ma non si è opposta all'eliminazione del tubo. Contesta invece la soluzione proposta dal ctu perché con costi spropositati e non idonea per i motivi già esposti dal ctp.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 520/2024 di R.G., promossa da:
quale successore di elettivamente domiciliato in Controparte_2 Controparte_3
Torino alla via Lima n. 3 presso lo studio dell'avv. Carlo Vaudetti che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti unitamente e disgiuntamente dall'avv. Camilla
Cappato;
Parte attrice contro
3-5-7-9 Torino, in persona dell'Amministratore pro Controparte_4
tempore, dr. elettivamente domiciliato in Torino alla via Montecuccoli n. CP_5
9 presso lo studio degli avv.ti Ortensio Lepore e Davide Zigrino che lo rappresentano e difendono per procura alle liti in atti;
Parte resistente
Oggetto: rimozione tubatura di scarico condominiale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “con riferimento allo stabile sito in Torino, via Lima 3, e in particolare al terrazzo – lastrico solare del quinto piano (sesto fuori terra), in corrispondenza della proprietà di , già previa se del caso ammissione della Controparte_2 Controparte_3 prova per interrogatorio e testi sui capi di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc, accertare e dichiarare il diritto di a disporre del proprio terrazzo libero e salubre, e Controparte_2
in particolare a che non si gravato dal tubo per cui è causa posato sul pavimento né a che sia gravato dallo scarico sul pavimento delle acque meteoriche del tetto dello stabile;
accertare e dichiarare tenuto, nonché condannare il Controparte_6
a rimuovere la tubazione per cui è causa, ripristinando l'originario
[...]
scarico incassato delle acque del tetto o realizzando altro accertando sistema idoneo nei termini indicati nella relazione del CTU geom 2/10/2024 e comunque nei Persona_1 termini più idonei ritenuti dall'ill.mo tribunale, tale da assicurare la praticabilità, libertà da tubi esterni, stillicidio e scolo superficiali, nonché la salubrità del terrazzo, entro congruo fissando termine. In subordine, accertare e dichiarare autorizzato a Controparte_2
rimuovere la tubazione per cui è causa, con scarico di responsabilità, accertando e dichiarando tenuto, nonché condannando il Controparte_6
a ripristinare l'originario scarico incassato delle acque del tetto o a
[...]
realizzare altro accertando sistema idoneo nei termini indicati nella relazione del CTU geom
2/10/2024 e comunque nei termini più idonei ritenuti dall'ill.mo tribunale, Persona_1
tale da assicurare la praticabilità, libertà da tubi esterni, stillicidio e scolo superficiali, nonché la salubrità del terrazzo, entro congruo fissando termine. In ogni caso, condannare il a pagare a Controparte_6 CP_3
importo determinando ex art. 614 bis cpc per ciascun giorno di eventuale ritardo
[...] nell'esecuzione degli ordini di facere di cui sopra. Con il favore delle spese di lite”.
* * *
per parte convenuta: “dato atto che il conchiudente non accetta contraddittorio sulla domanda nuova dedotta da parte attrice nella memoria 24/4/2024 (“Accertare e dichiarare il diritto di a disporre del proprio terrazzo libero e salubre, e in Controparte_3
particolare a che non si gravato dal tubo per cui è causa posato sul pavimento né a che sia gravato dallo scarico sul pavimento delle acque meteoriche del tetto dello stabile”) e dichiarare essa domanda inammissibile;
dichiarare comunque infondata e come tale respingere ogni domanda proposta da parte attrice, con condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite nonché, ove ritenuto, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., nella misura che sarà equitativamente ritenuta dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono proponibili atteso l'avvenuto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2010 e s.m.i.
2. Oggetto del contendere.
La vertenza attiene all'asserita indebita posa della tubazione di scarico delle acque del tetto sul pavimento del terrazzo di proprietà dell'attore eseguita dal nell'anno 2014 CP_1
in sostituzione del precedente sistema di blocchi “galleggianti” posizionato nel 1998.
Attesa la natura squisitamente tecnica della questione, questo giudice ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio affidando al geometra i seguenti quesiti: Persona_1
“a) verifichi la correttezza e conformità alle buone prassi costruttive ed idrauliche: (i) dell'attuale sistema di scarico delle acque del tetto (tubo posato sul pavimento del terrazzo); (ii) di quello indicato dal (gronda del tetto disperdente sul CP_1
pavimento del terrazzo)
b) verifichi in particolare l'idoneità del sistema utilizzato a preservare da ristagni, allagamenti e infiltrazioni, anche in relazione alla pendenza di cui è provvisto il terrazzo, e ciò tenuto conto della esposizione del terrazzo agli agenti atmosferici e di ogni altro elemento ivi accertato;
c) ove si riscontri un difettoso funzionamento dell'impianto e/o si accertino le doglianze di parte attrice, indichi quale sia la modalità idraulica ed edile più adeguata per scaricare le acque del tetto passando attraverso il terrazzo e al tempo stesso assicurare la CP_3
praticabilità, libertà da tubi esterni, stillicidio e scolo superficiali nonché la salubrità del terrazzo ed esponga il costo di tali interventi”.
Il c.t.u. ha così risposto:
- quesito “a” -
“al sopralluogo eseguito è emerso che attualmente le acque meteoriche delle falde del tetto sono incanalate in un pluviale che, scendendo verticalmente, piega a filo della pavimentazione del terrazzo proseguendo orizzontalmente sino in prossimità di un
“messicano” posto al bordo del terrazzo (ovvero a filo fabbricato di che a sua CP_6
volta le incanala in un pluviale incassato nella muratura “a cassa vuota” condominiale. La pavimentazione attuale del terrazzo è del tipo galleggiante ovvero è presente in loco una pavimentazione aggiuntiva posata al di sopra della pavimentazione originaria presumibilmente al fine di agevolare la manutenzione da infiltrazioni che un terrazzo di quel tipo genera nel tempo essendo a cielo libero ed esposto alle intemperie.
Il posizionamento di un raccordo del pluviale del tetto che colleghi la discesa verticale dal tetto al messicano posto a filo fabbricato non rispecchia sicuramente le buone prassi costruttive ed idrauliche di deflusso delle acque meteoriche. La presenza di una tubazione di scarico a vista al di sopra della pavimentazione ne limita l'usufruibilità del terrazzo oltre a causare un pericolo d'inciampo.
Le normali e consuete prassi costruttive di deflusso delle acque meteoriche nei terrazzi, in costruzioni eseguite negli anni 60/70 prevedevano una discesa verticale del pluviale dal tetto con la dispersione delle acque nella pavimentazione, che dotata di giusta pendenza permetteva di convogliarle in una canalina realizzata a bordo del terrazzo (ovvero a filo del parapetto) e a sua volta farle defluire nei pluviali di discesa posti in adiacenza (o incassati nella muratura) al filo fabbricato.
Nel terrazzo in esame è stata accerta la presenza di tale canalina di scolo a bordo del terrazzo ma, attualmente, risulta sormontata dalla pavimentazione galleggiante posizionata successivamente alla costruzione. La stratigrafia della soletta in c.a. esistente non permette l'incasso di una tubazione orizzontale (con un diametro di circa 10 cm) “annegata” al suo interno.
La soluzione proposta dal ovvero il posizionamento di una gronda del tetto CP_1
disperdente sul pavimento attuale galleggiante del terrazzo, ripristinerebbe il corretto ed originario sistema di scarico delle acque piovane ma non risolverebbe il problema dei ristagni al di sotto della pavimentazione causati dall'assenza di una superficie uniforme ed omogena.
- quesito “b” -
La pavimentazione galleggiante posata a secco e priva di collante di fatto fa percolare l'acqua piovana al di sotto ove, come già detto, è presente una guaina con una superficie non uniforme anche a causa dalla sovrapposizione di posa dei rotoli della membrana larghi circa 100 cm. La non uniformità di posa della membrana bituminosa e l'assenza di una superficie liscia/lavabile facilita la formazione di avvallamenti e ristagni d'acqua al di sotto la pavimentazione galleggiante non permettendo il corretto deflusso delle acque lungo la canalina posta a ridosso del parapetto.
- quesito “c” –
Al fine di ovviare a tali inconvenienti ovvero al fine di ripristinare il corretto deflusso delle acque piovane provenienti dal tetto e di eliminazione i ristagni sotto la pavimentazione galleggiante si ritiene che l'unica soluzione attuabile sia quella del ripristino delle originarie condizioni costruttive del terrazzo con la posa in essere dell'originario sistema di smaltimento.
Dovrà essere ripristinata l'originaria dispersione delle acque dal tetto nel terrazzo con la rimozione del pluviale di raccordo orizzontale ed il ripristino dell'originale discesa del pluviale disperdente nel terrazzino. Al fine di evitare ristagni d'acqua dovrà altresì essere rimossa la pavimentazione galleggiante del terrazzo e posata una nuova pavimentazione per esterni in aderenza. La nuova pavimentazione dovrà avere una pendenza verso l'esterno variabile tra 1÷2 % al fine di garantire un corretto deflusso delle acque meteoriche nel canale di scolo esistente posto a filo del parapetto e convogliarle nel messicano (ove attualmente scarica la tubazione orizzontale).
In sostanza dovrà essere ripristinato lo scarico disperdente nel terrazzo ma non sopra il pavimento galleggiante esistente ma sopra una nuova pavimentazione in grès per esterni che ne garantisca il corretto deflusso delle acque nel canale di scolo esistente a bordo del terrazzo. Il costo delle opere necessarie per l'esecuzione di tali opere, in base a un computo attualizzato, è pari a complessivi € 6.891,50 IVA compresa.
Considerazioni conclusive
In replica alle osservazioni della difesa di parte convenuta, il c.t.u. ha chiarito che “la proposta di realizzare una canalina di scolo di raccordo tra la discesa del pluviale ed il canale di scolo esistente a bordo terrazzo” non sia una soluzione efficace. “La nuova canalina proposta avrebbe una profondità ridottissima (circa 3 cm) non sufficiente ad incanalare le acque provenienti dal pluviale di diametro 10 cm. In caso di abbondanti precipitazioni provocherebbe una tracimazione delle acque con sversamento di quelle in eccesso sopra il pavimento galleggiante esistente aumentando di fatto il ristagno delle acque sottostanti. Lo scolo delle acque piovane in maniera disperdente nel terrazzo, al di sopra della pavimentazione galleggiante esistente, sia attuabile solo se si trascura o si rinuncia alla possibilità di formazione di ristagni d'acqua che sono da considerarsi “fisiologici” a seguito della soluzione deliberata dal Condominio nel 1998”.
Attesa la chiarezza espositiva e l'ottima rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi, questo giudice condivide integralmente quanto riportato al c.t.u. circa la totale inadeguatezza dell'attuale sistema di scarico delle acque piovane provenienti dal tetto dello stabile e ciò sia in quanto determina la formazione di ristagni d'acqua sia perché la posa del tubo costituisce un pericolo di inciampo e limita l'utilizzo del terrazzo.
3. Ricostruzione giuridica dei fatti.
Da tempo la Corte di Cassazione ha statuito che “le gronde, i doccioni ed i canali di scarico, che convogliano le acque meteoriche dalla sommità di un edificio condominiale, costituiscono parti comuni, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune, ricadono tra i beni di cui all'art. 1117 cod. civ., senza che rilevi la circostanza che la copertura del fabbricato, dal quale provengano tali acque, sia costituita da tetto a falda, lastrico o terrazzo di proprietà esclusiva, né trovi applicazione il regime sulle spese stabilito dall'art. 1126 cod. civ., il quale disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso” (Cass. civ., Sez. II, 22 dicembre 2014, n. 27154).
4. Motivazione in fatto e in diritto.
La domanda di “accertare e dichiarare il diritto di a disporre del proprio Controparte_3
terrazzo libero e salubre, e in particolare a che non sia gravato dal tubo per cui è causa posato sul pavimento né a che sia gravato dallo scarico sul pavimento delle acque meteoriche del tetto dello stabile” è stata tempestivamente formulata nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e costituisce una mera “precisazione e modificazione della domanda e conclusioni già proposte”, con la conseguente ammissibilità della medesima.
Ciò premesso e chiarito, l'attore – quale condomino proprietario del terrazzo scoperto – ha certamente il diritto di pretendere che il sistema di scarico delle acque piovane, ivi compresa la posa dei tubi, venga realizzato in modo da recare una minore compromissione possibile dell'utilizzo del proprio immobile e con modalità tali da evitare il ristagno di acqua.
Non pare assolutamente condivisibile quanto esposto dalla difesa del in sede CP_1
di comparsa di costituzione secondo cui “lo scarico dell'acqua direttamente sulla pavimentazione del terrazzo non comporta alcuna problematica dal momento che il terrazzo è scoperto…e pertanto già direttamente esposto alle precipitazioni” (pag. 2, nonché pag. 3 note conclusive); si ritiene, al contrario, che lo scarico delle acque del tetto debba avvenire arrecando il minor pregiudizio possibile al proprietario del terrazzo anche perché – come bene replicato dalla controparte – “un conto è ricevere le acque proprie, altro è essere gravato dalla acque del tetto, per di più concentrate in punto preciso, lontano dallo scarico del terrazzo, con aumento del rischio di allagamenti, ristagni e infiltrazioni”.
Per contro, non sussiste il diritto dell'attore alla completa rimozione del tubo e/o dello scarico al fine di “disporre del proprio terrazzo libero e salubre” poiché – quale proprietario dell'alloggio sito all'ultimo piano – deve necessariamente acconsentire alla posa di quanto necessario per permettere lo scarico delle acque meteoriche del tetto dello stabile.
Ai fini di causa è irrilevante l'accertamento del momento in cui è stato realizzato questo nuovo sistema di scarico (e del conseguente riparto dell'onere probatorio) poiché è sufficiente la riscontrata verifica dell'assoluta inefficienza di quello ora in uso e della necessità di provvedere alla sua sostituzione per evitare danni e/o limitazioni al diritto di utilizzo del terrazzo di proprietà dell'attore.
Attesa la natura condominiale di tali beni, è onere del convenuto provvedere CP_1
all'esecuzione di tutti i lavori indicati dal c.t.u. e sopra riportati;
il costo stimato (inferiore ad € 7.000,00) è addirittura di lieve entità avuto riguardo alle pessime condizioni in cui si trova il terrazzo e considerato che l'onere verrà ripartito tra tutti i condomini.
Per questi motivi
si accoglie la domanda di parte attrice, con condanna del CP_1
convenuto all'esecuzione delle opere illustrate alle pagine 11-12 e 13 della consulenza tecnica d'ufficio.
Non è possibile disporre in questa sede l'autorizzazione dell'attore a provvedervi direttamente poiché l'eventuale inadempienza dell'obbligato verrà eventualmente valutata in sede di esecuzione.
Si ritiene opportuno fissare la data entro la quale i lavori devono essere eseguiti al 31 luglio
2025, in modo da concedere all'amministratore un congruo termine per provvedere.
In caso di inadempimento e/o di ritardo, il convenuto dovrà corrispondere CP_1
all'attore la somma di € 5,00 al giorno dal 1° agosto 2025 al 31 dicembre 2026 ex art. 614 bis c.p.c.
5. Spese di lite.
Le spese di lite (ivi comprese quelle di c.t.u. come liquidate in corso di causa) seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, dell'istruttoria svolta (c.t.u.), del rito adottato e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore indeterminabile, complessità bassa, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, tariffa media per le prime tre fasi e minima per quella decisionale attesa la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con il deposito di breve note conclusive, con spese di c.t.p. come documentate).
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando,
in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, dichiara tenuto e condanna il convenuto all'esecuzione delle opere illustrate alle pagine 11-12 e 13 della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio entro il 31 luglio 2025;
visto l'art. 614 bis c.p.c.
- fissa, per il caso di inadempimento e/o di ritardo, la somma di € 5,00 al giorno dal 1° agosto
2025 al 31 dicembre 2026 a carico del convenuto ed a favore dell'attore; CP_1
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 6.700,00 per competenze professionali (di cui € 536,00 per attivazione della Mediazione, € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 1.453,00 per fase decisionale, senza il richiesto aumento 30% per utilizzo tecniche agevolative informatiche atteso il non funzionamento dei collegamenti indicati negli atti), oltre alle spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa, oltre € 981,90 per esposti (di cui € 436,80 per rimborso spese c.t.p.), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 25 febbraio 2025.
Il giudice unico
Ivana Peila