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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/07/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, in persona dei magistrati:
dr. Rocco Pavese Presidente rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere
avv. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato in grado di appello, in data 11.7.25, all'esito della discussione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 401/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con gli Avv.ti Alessandro Limatola, Giuseppe
Summo e Simona Grieco, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Santa
Lucia, 15,
p.e.c.: appellante Email_1
e
(c.f. ), con l'Avv. Anna Lisa Baglivo, CP_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Castel San Lorenzo, alla via Principe Carafa, 166,
p.e.c. .salerno.it appellata Email_2 CP_2
Oggetto: spettanze retributive
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 857/2023 pubblicata il 23.5.23, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla sig.ra nei confronti della e per l'effetto, ha: CP_1 Parte_1
1 - condannato la società resistente al pagamento in favore della sig.ra della CP_1
somma, a titolo di differenze retributive, di euro 129.772,93, oltre agli accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo;
- condannato la medesima al pagamento della metà delle spese di lite, liquidate per intero in euro 4.847,00, oltre agli accessori di legge, e compensato tra le parti il residuo;
- posto a carico della resistente le spese dell'espletata c.t.u. contabile.
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato:
· risultavano incontestati tra le parti sia la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 6.5.2011 al 7.11.2017 sia lo svolgimento, ad opera della ricorrente, delle mansioni di addetta alla contabilità generale, inquadrabili nel quinto livello della contrattazione collettiva;
· dall'acquisito materiale probatorio risultava che l'orario di lavoro osservato dalla sig.ra certamente superava la soglia prevista dal contratto di assunzione CP_1
a tempo parziale;
• che, in merito al quantum debeatur, potevano totalmente accogliersi le conclusioni dell'espletata consulenza tecnico-contabile, con conseguente diritto della ricorrente a percepire l'importo di euro 129.772,93.
° 3. Avverso tale sentenza la ha proposto appello il Parte_1
6.7.23, dolendosi dell'accoglimento del ricorso della sig.ra e concludendo per CP_1
la riforma della sentenza, previa sospensione della sua esecuzione, con vittoria di spese del doppio grado.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il giudice di prime cure aveva erratamente posto a fondamento della decisione, le inattendibili dichiarazioni rese dai testi della ricorrente, ritenute maggiormente affidabili e rilevanti rispetto a quelle dei propri testi;
2 • che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto provato lo svolgimento da parte della ricorrente di un orario a tempo pieno, anziché part-time, non valutando correttamente i documenti in atti e le risultanze istruttorie.
° 4. Instaurato il contraddittorio, l'appellata si è costituita con memoria del 24.8.23 con cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Al riguardo ha sostenuto, in sintesi:
• che il giudice di prime cure aveva correttamente valutato l'affidabilità delle dichiarazioni testimoniali, esponendone puntualmente le ragioni;
• che la ricostruzione operata dal Tribunale in merito all'orario di lavoro osservato dalla sig.ra era incensurabile in virtù del materiale probatorio in atti. CP_1
° 5. Con ordinanza 24.8.23, questa Corte ha sospeso l'esecuzione della sentenza impugnata per l'importo eccedente € 60.000,00. All'esito della discussione in data odierna, la causa è stata decisa come da dispositivo.
° 6. In via preliminare, occorre verificare la permanenza dell'interesse al gravame, stante l'intervenuta conciliazione giudiziale di cui al verbale di udienza dell'11.7.2025 e depositata in atti, con la quale l' e la Parte_1
sig.ra hanno rinunciato, rispettivamente, al presente giudizio e alla sentenza CP_1
impugnata.
6.1. Ciò premesso, si rileva che:
• l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente dall'eventuale accoglimento del gravame (cfr. Cass., Sez.
VI, ord. 11.9.2018, n. 22098; Cass. 11.09.2015, n. 17969; Cass. 11.07.2014, n.
16016; Cass. 12.4.2013, n. 8934);
• l'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e
3 tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati (Cass.
3.5.2017, n. 10728);
• la cessazione della materia del contendere è una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile;
essa costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio;
• effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. 9.4.1997, n. 3075; Cass., sez. lav., 16.3.2000, n. 3096;
Cass., 4.6.2009, n. 12887).
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9.7.1997, n. 6226).
°
7. Con riferimento alle spese del giudizio, la suddetta declaratoria obbliga il giudice a provvedervi soltanto qualora sul punto permanga un contrasto tra le parti
(v. Cass., sez. II, 27.3.99 n. 2937). Diversamente, nel caso di specie, le parti hanno richiesto la compensazione delle spese di lite, cui segue la relativa statuizione, preso atto dell'avvenuta composizione dei contrapposti interessi, della rilevanza e della soddisfazione in altra sede del diritto dedotto in giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore nei confronti di
CP_1
4 avverso la sentenza del Tribunale di Salerno-Sezione lavoro e previdenza n.
857/2023, pubblicata il 23/05/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. dichiara cessata la materia del contendere;
II. compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 11/7/2025
Il Presidente est.
dott. Rocco Pavese
5
dr. Rocco Pavese Presidente rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere
avv. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato in grado di appello, in data 11.7.25, all'esito della discussione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 401/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con gli Avv.ti Alessandro Limatola, Giuseppe
Summo e Simona Grieco, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Santa
Lucia, 15,
p.e.c.: appellante Email_1
e
(c.f. ), con l'Avv. Anna Lisa Baglivo, CP_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Castel San Lorenzo, alla via Principe Carafa, 166,
p.e.c. .salerno.it appellata Email_2 CP_2
Oggetto: spettanze retributive
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 857/2023 pubblicata il 23.5.23, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla sig.ra nei confronti della e per l'effetto, ha: CP_1 Parte_1
1 - condannato la società resistente al pagamento in favore della sig.ra della CP_1
somma, a titolo di differenze retributive, di euro 129.772,93, oltre agli accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo;
- condannato la medesima al pagamento della metà delle spese di lite, liquidate per intero in euro 4.847,00, oltre agli accessori di legge, e compensato tra le parti il residuo;
- posto a carico della resistente le spese dell'espletata c.t.u. contabile.
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato:
· risultavano incontestati tra le parti sia la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 6.5.2011 al 7.11.2017 sia lo svolgimento, ad opera della ricorrente, delle mansioni di addetta alla contabilità generale, inquadrabili nel quinto livello della contrattazione collettiva;
· dall'acquisito materiale probatorio risultava che l'orario di lavoro osservato dalla sig.ra certamente superava la soglia prevista dal contratto di assunzione CP_1
a tempo parziale;
• che, in merito al quantum debeatur, potevano totalmente accogliersi le conclusioni dell'espletata consulenza tecnico-contabile, con conseguente diritto della ricorrente a percepire l'importo di euro 129.772,93.
° 3. Avverso tale sentenza la ha proposto appello il Parte_1
6.7.23, dolendosi dell'accoglimento del ricorso della sig.ra e concludendo per CP_1
la riforma della sentenza, previa sospensione della sua esecuzione, con vittoria di spese del doppio grado.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il giudice di prime cure aveva erratamente posto a fondamento della decisione, le inattendibili dichiarazioni rese dai testi della ricorrente, ritenute maggiormente affidabili e rilevanti rispetto a quelle dei propri testi;
2 • che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto provato lo svolgimento da parte della ricorrente di un orario a tempo pieno, anziché part-time, non valutando correttamente i documenti in atti e le risultanze istruttorie.
° 4. Instaurato il contraddittorio, l'appellata si è costituita con memoria del 24.8.23 con cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Al riguardo ha sostenuto, in sintesi:
• che il giudice di prime cure aveva correttamente valutato l'affidabilità delle dichiarazioni testimoniali, esponendone puntualmente le ragioni;
• che la ricostruzione operata dal Tribunale in merito all'orario di lavoro osservato dalla sig.ra era incensurabile in virtù del materiale probatorio in atti. CP_1
° 5. Con ordinanza 24.8.23, questa Corte ha sospeso l'esecuzione della sentenza impugnata per l'importo eccedente € 60.000,00. All'esito della discussione in data odierna, la causa è stata decisa come da dispositivo.
° 6. In via preliminare, occorre verificare la permanenza dell'interesse al gravame, stante l'intervenuta conciliazione giudiziale di cui al verbale di udienza dell'11.7.2025 e depositata in atti, con la quale l' e la Parte_1
sig.ra hanno rinunciato, rispettivamente, al presente giudizio e alla sentenza CP_1
impugnata.
6.1. Ciò premesso, si rileva che:
• l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente dall'eventuale accoglimento del gravame (cfr. Cass., Sez.
VI, ord. 11.9.2018, n. 22098; Cass. 11.09.2015, n. 17969; Cass. 11.07.2014, n.
16016; Cass. 12.4.2013, n. 8934);
• l'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e
3 tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati (Cass.
3.5.2017, n. 10728);
• la cessazione della materia del contendere è una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile;
essa costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio;
• effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. 9.4.1997, n. 3075; Cass., sez. lav., 16.3.2000, n. 3096;
Cass., 4.6.2009, n. 12887).
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9.7.1997, n. 6226).
°
7. Con riferimento alle spese del giudizio, la suddetta declaratoria obbliga il giudice a provvedervi soltanto qualora sul punto permanga un contrasto tra le parti
(v. Cass., sez. II, 27.3.99 n. 2937). Diversamente, nel caso di specie, le parti hanno richiesto la compensazione delle spese di lite, cui segue la relativa statuizione, preso atto dell'avvenuta composizione dei contrapposti interessi, della rilevanza e della soddisfazione in altra sede del diritto dedotto in giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore nei confronti di
CP_1
4 avverso la sentenza del Tribunale di Salerno-Sezione lavoro e previdenza n.
857/2023, pubblicata il 23/05/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. dichiara cessata la materia del contendere;
II. compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 11/7/2025
Il Presidente est.
dott. Rocco Pavese
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