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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 21/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Roberto Riggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. , rappresentante e difensore Parte_1
Ricorrente - Attrice
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a presso lo Controparte_1 P.IVA_1 studio dell'avv. , rappresentante e difensore
Resistente – convenuta
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CP_2
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
Intervenuto
Oggetto:
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla liquidazione delle spese anche della fase sommaria del procedimento di opposizione agli atti esecutivi e per l'effetto liquidare il compenso della detta fase così come indicato nella già depositata istanza di liquidazione o, comunque, in quello che sarà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e compensi.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 aprile 2023 l'avv. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto emesso da questo Tribunale in data 3.03.2023 con il quale erano stati a lei liquidati gli onorari quale difensore di ammesso al Patrocinio a spese Controparte_3
dello Stato, nel procedimento n. 19/2016 r.g., per la fase sommaria, e al n. 47/2017 r.g. per la fase di merito.
La ricorrente, premesso di aver svolto la propria attività nell'ambito del procedimento di cui sopra avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi, ha lamentato la omessa liquidazione della fase sommaria.
Il , regolarmente citato non si è costituito. Controparte_1
MOTIVAZIONE
In primo luogo va dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente non costituitasi in giudizio
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero il procedimento di opposizione agli atti esecutivi in cui ha svolto la propria attività si è articolato in due fasi: la prima, a carattere sommario, si concludeva in data 09.11.2016, con l'accoglimento della richiesta del debitore atteso che il Giudice Controparte_3
dell'esecuzione sospendeva l'ordinanza di assegnazione e concedeva i termini per l'inizio del giudizio di merito, senza stabilire nulla in ordine alle spese di giudizio della fase.
Il iniziava nei termini prescritti il giudizio di merito che si concludeva in data CP_3
21.6.2021.
In esito alla stessa l'odierna ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese ex art. 82 DPR
115/2002 sia della fase sommaria che di merito.
Il Giudice liquidava – secondo la prospettazione della ricorrente - solamente quelle della fase di merito.
Tanto premesso va evidenziato che a giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, in tema di opposizione agli atti esecutivi, il provvedimento conclusivo della fase sommaria deve contenere necessariamente la statuizione sulle spese (Cass. 23289/2017; Cass.
22503/2011). Qualora tale statuizione manchi e la parte interessata non provveda a richiedere l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c. o a sollevare la questione nel
2 giudizio di merito entro i termini prescritti, le spese non possono più essere oggetto di successiva liquidazione.
Nel caso in esame risulta incontestato che il giudice della fase sommaria, conclusasi favorevolmente per il non abbia proceduto alla liquidazione di tale fase;
risulta CP_3
altresì che la stessa sia stata richiesta al giudice del merito.
Le medesime considerazioni devono essere svolte in relazione alla liquidazione dei compensi per il difensore del soggetto al patrocinio a spese dello Stato.
Nella fattispecie in esame, dalla lettura del decreto di liquidazione impugnato si evince che il giudice, richiamando in motivazione l'art. 4 co.5 del D.M. cit. ha proceduto, in perfetta aderenza alla richiesta della odierna ricorrente che aveva richiesto la liquidazione di entrambe le fasi (sommaria e di merito), alla liquidazione degli onorari comprensivi dell'intera attività svolta dal difensore..
Ed invero ciò si desume sia dalla circostanza che sia stati indicate delle somme per le singole fasi ben superiori ai minimi di legge e sia in ragione della mancato rigetto della precisa richiesta relativa anche alla fase sommaria avanzata dalla ricorrente.
Alla stregua delle superiori considerazioni non può che seguire il rigetto del ricorso.
In ragione della mancata costituzione del resistente nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Gela, 20 marzo 2025
Il Giudice
Roberto Riggio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Roberto Riggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. , rappresentante e difensore Parte_1
Ricorrente - Attrice
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a presso lo Controparte_1 P.IVA_1 studio dell'avv. , rappresentante e difensore
Resistente – convenuta
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CP_2
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
Intervenuto
Oggetto:
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla liquidazione delle spese anche della fase sommaria del procedimento di opposizione agli atti esecutivi e per l'effetto liquidare il compenso della detta fase così come indicato nella già depositata istanza di liquidazione o, comunque, in quello che sarà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e compensi.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 aprile 2023 l'avv. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto emesso da questo Tribunale in data 3.03.2023 con il quale erano stati a lei liquidati gli onorari quale difensore di ammesso al Patrocinio a spese Controparte_3
dello Stato, nel procedimento n. 19/2016 r.g., per la fase sommaria, e al n. 47/2017 r.g. per la fase di merito.
La ricorrente, premesso di aver svolto la propria attività nell'ambito del procedimento di cui sopra avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi, ha lamentato la omessa liquidazione della fase sommaria.
Il , regolarmente citato non si è costituito. Controparte_1
MOTIVAZIONE
In primo luogo va dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente non costituitasi in giudizio
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero il procedimento di opposizione agli atti esecutivi in cui ha svolto la propria attività si è articolato in due fasi: la prima, a carattere sommario, si concludeva in data 09.11.2016, con l'accoglimento della richiesta del debitore atteso che il Giudice Controparte_3
dell'esecuzione sospendeva l'ordinanza di assegnazione e concedeva i termini per l'inizio del giudizio di merito, senza stabilire nulla in ordine alle spese di giudizio della fase.
Il iniziava nei termini prescritti il giudizio di merito che si concludeva in data CP_3
21.6.2021.
In esito alla stessa l'odierna ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese ex art. 82 DPR
115/2002 sia della fase sommaria che di merito.
Il Giudice liquidava – secondo la prospettazione della ricorrente - solamente quelle della fase di merito.
Tanto premesso va evidenziato che a giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, in tema di opposizione agli atti esecutivi, il provvedimento conclusivo della fase sommaria deve contenere necessariamente la statuizione sulle spese (Cass. 23289/2017; Cass.
22503/2011). Qualora tale statuizione manchi e la parte interessata non provveda a richiedere l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c. o a sollevare la questione nel
2 giudizio di merito entro i termini prescritti, le spese non possono più essere oggetto di successiva liquidazione.
Nel caso in esame risulta incontestato che il giudice della fase sommaria, conclusasi favorevolmente per il non abbia proceduto alla liquidazione di tale fase;
risulta CP_3
altresì che la stessa sia stata richiesta al giudice del merito.
Le medesime considerazioni devono essere svolte in relazione alla liquidazione dei compensi per il difensore del soggetto al patrocinio a spese dello Stato.
Nella fattispecie in esame, dalla lettura del decreto di liquidazione impugnato si evince che il giudice, richiamando in motivazione l'art. 4 co.5 del D.M. cit. ha proceduto, in perfetta aderenza alla richiesta della odierna ricorrente che aveva richiesto la liquidazione di entrambe le fasi (sommaria e di merito), alla liquidazione degli onorari comprensivi dell'intera attività svolta dal difensore..
Ed invero ciò si desume sia dalla circostanza che sia stati indicate delle somme per le singole fasi ben superiori ai minimi di legge e sia in ragione della mancato rigetto della precisa richiesta relativa anche alla fase sommaria avanzata dalla ricorrente.
Alla stregua delle superiori considerazioni non può che seguire il rigetto del ricorso.
In ragione della mancata costituzione del resistente nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Gela, 20 marzo 2025
Il Giudice
Roberto Riggio
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