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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/11/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7090/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a preavviso di fermo e avvisi di addebito promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Granozi;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Maisto;
resistente in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Susanna CP_2
Serrelli; resistente Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.12.2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 10080202300003775000 notificato dall' in data 10.11.2023 in relazione agli avvisi di addebito nn. CP_3
40020160000029580000 - 40020160004305358000 aventi ad oggetto contributi IVS anni
2012-2015 di competenza dell' CP_2
L'opponente deduceva la illegittimità del preavviso di fermo per difetto di motivazione, omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti, sproporzione rispetto al bene mobile oltre che in quanto avente ad oggetto veicolo del contribuente utilizzato per recarsi al lavoro. Eccepiva poi la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali oggetto degli avvisi di addebito, decorrente dalla scadenza dei pagamenti dei contributi sottesi o comunque dalla eventuale notifica degli atti.
Concludeva pertanto per la declaratoria di illegittimità e inefficacia del preavviso di fermo amministrativo e per la declaratoria della prescrizione dei crediti previdenziali oggetto degli avvisi di addebito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano gli Enti convenuti che con articolate argomentazioni chiedevano il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 14.11.2025.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
Avuto riguardo all'oggetto del ricorso, si premette che il preavviso di fermo è stato istituito dall' con nota n. 57413 del 9 aprile 2003, disponendo che i CP_1 CP_1
concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunichino al contribuente moroso - che non abbia cioè provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella - un avviso ad adempiere al debito entro venti giorni, decorsi i quali si provvede a rendere operativo il fermo. La richiamata nota dell' disponeva, Controparte_1
inoltre, che nell'ipotesi di persistente inadempimento, il preavviso "vale, ai sensi del D.M. 7 settembre 1998, n. 503, art. 4, comma 1, secondo periodo, (il quale resta applicabile, giusta la disposizione di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 41, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 4 in ordine alle procedure per l'esecuzione del fermo amministrativo), come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo”.
L'articolo 86 comma 1 DPR 602/1973 prevede poi che: “decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50 c. 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti nei pubblici registri, dandone notizia alla Direzione regionale delle
Entrate e alla regione di residenza”. Il comma 2 della predetta disposizione è stato modificato dall'art. 52 D.L. 96/2013 prevedendo che “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari”.
Pertanto, il preavviso è sostanzialmente l'atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo.
Si evidenzia altresì che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla natura del fermo amministrativo (cui il preavviso è preordinato) hanno affermato che “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass. S.U. 15354/2015).
È stato così superato il consolidato indirizzo della Suprema Corte, secondo cui l'iscrizione di ipoteca sugli immobili ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, al pari del fermo amministrativo di bene mobile registrato disciplinato dall'art 86 del citato D.P.R., si configura come un provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, trattandosi di un rimedio – regolato da norme collocate nel titolo II sulla riscossione coattiva delle imposte – che si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito, con la conseguenza che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti di tale atto si realizza con le forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (cfr. Cass. nn. 7034/2009, 6584/2009, 2022/2008, 875/2007,
14701/2006 e 2053/2006).
Con recente pronuncia la Cassazione, in coerenza con quanto già affermato dalle Sezioni
Unite, ha precisato che “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. (v. anche Cass. 10261/2018, Cass. 7756/2020).
Nel caso di specie il ricorrente per un verso ha chiesto l'annullamento del preavviso di fermo per la dedotta insussistenza del diritto a procedere all'iscrizione del fermo e per la irregolarità formale dell'atto e per altro verso ha chiesto l'accertamento della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi oggetto dei predetti avvisi di addebito sottesi al preavviso di fermo amministrativo.
Ciò posto non si riscontrano nella specie i vizi formali del preavviso di fermo amministrativo evidenziati in ricorso.
Innanzitutto non si riscontra nel preavviso di fermo oggetto di opposizione il dedotto difetto di motivazione. L'atto in questione risulta redatto secondo il modello ministeriale e contiene l'espressa indicazione degli avvisi di addebito insoluti (con dettaglio dei contributi omessi e dell'Ente impositore competente) nonché dell'autorità giurisdizionale competente a ricevere la impugnazione (Commissione Tributaria o Giudice Ordinario) e del relativo termine.
Riguardo poi alla mancata produzione in giudizio degli avvisi di addebito si evidenzia che la Corte di Cassazione ha affermato che: “In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa” (cfr. Cass. 23902/2017).
Con riferimento poi alla doglianza in ordine alla sproporzione tra il debito sotteso al preavviso di fermo amministrativo e il bene mobile su cui è stato preannunciato il fermo, devesi rilevare la estrema genericità (e quindi infondatezza) della eccezione dal momento che, a fronte di un documentato debito -per crediti contributivi e fiscali- complessivamente pari ad € 13.556,22 (v. preavviso di fermo amministrativo) il ricorrente non deduce e non prova quale sarebbe (l'assunto superiore) valore del bene mobile su cui è stata preannunciata la procedura di fermo (autovettura OPEL CORSA 1.2. 3P).
Per quanto concerne infine la doglianza in ordine alla dedotta “strumentalità” del bene mobile oggetto del preavviso di fermo (e dell'eventuale futuro fermo) si evidenzia che l'art. 52 comma 1 lett. m-bis del D.L. 69/2013 (conv. in L. 98/2013) ha previsto il divieto della procedura di iscrizione del fermo di beni mobili nel caso in cui il debitore possa dimostrare che il bene è strumentale all'attività d'impresa o all'esercizio della professione.
Il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente non è specificato dal legislatore potendosi a tal fine ricorrere all'interpretazione che di tale concetto ha fornito la giurisprudenza.
La Corte di Cassazione ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando “esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore nell'espletamento della sua attività lavorativa”. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente.
La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo.
Nel caso di specie il ricorrente ha solo genericamente eccepito la strumentalità alla professione del bene mobile ma non ha dedotto e provato a fondamento della eccezione né l'attività lavorativa di cui si discorre né che il bene mobile oggetto di preavviso di fermo sia l'unico disponibile per l'espletamento della attività lavorativa. Esclusa quindi, per le ragioni finora esposte, la sussistenza dei vizi del preavviso di fermo evidenziati nell'atto introduttivo, può quindi procedersi alla indagine in ordine alla dedotta prescrizione dei crediti contributivi oggetto degli avvisi di addebito sottesi all'atto.
Tenuto conto che l'istante contesta la esistenza della notifica degli avvisi di addebito sopraindicati, ne consegue o che essi siano stati viceversa regolarmente notificati, ed in tal caso il debito in essi riportato è divenuto incontrovertibile, per cui potrebbero rilevare solo vicende successive alla notifica (per esempio prescrizione dei crediti maturata successivamente alla definitività della cartella esattoriale) ovvero che gli avvisi di addebito in questione non siano stati regolarmente notificati con la conseguenza che ben potrebbe essere ammessa una autonoma contestazione della sussistenza del debito. Ai fini dell'accertamento in ordine all'esistenza del debito appare allora preliminare verificare se gli avvisi di addebito siano stati o meno (ritualmente) notificati al contribuente. Ebbene va rilevato che l' (competente alla notifica degli avvisi di addebito) non ha fornito la CP_2
prova della notifica dell'avviso di addebito n. 40020160000029580000 (v. anche note del
20.12.2024) sicchè, per quanto sopra detto, è ammissibile in questa sede una autonoma contestazione da parte della ricorrente della sussistenza del debito che, in mancanza della notifica, non può ritenersi divenuto incontrovertibile.
Considerato che, come emergente dagli atti e dedotto dall' il predetto avviso di CP_2
addebito ha ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale per i periodi 2012-
2015 (dal 10/2012 al 12/2012 emissione IV rata 2012; dal 07/2014 al 12/2014 emissione
III e IV rata 2014; dal 01/2015 al 06/2015 emissione I e II rata 2015) deve ritenersi che rispetto ad essi sia maturata la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3 comma 9 L.
335/1995. Ed invero, avuto riguardo agli anni di scadenza dei contributi (2012-2015), gli atti prodotti dall' (intimazione di pagamento n. 100 2022 90024211 89/000 CP_3
notificata in data 25.05.2022 e preavviso di fermo amministrativo oggetto di causa notificato in data 10.11.2023) non risultano utilmente interruttivi del predetto termine di prescrizione quinquennale in quanto notificati quando ormai esso risultava già maturato.
Deve pertanto accertarsi la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n.
40020160000029580000 e la conseguente illegittimità del preavviso di fermo amministrativo n. 10080202300003775000 con riferimento a tale atto. Riguardo invece all'avviso di addebito n. 40020160004305358000, deve rilevarsi che l' ha offerto la prova della regolare notifica a mezzo raccomandata alla ricorrente CP_2
nella data indicata nel preavviso di fermo, ovvero il 26.11.2016 (v. doc. . CP_2
Acclarata la rituale notifica del predetto avviso di addebito alla parte ricorrente, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in esso contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs.
46/1999) nonché, di conseguenza, la inammissibilità in questa sede dei motivi di opposizione fondati su fatti estintivi anteriori alla data della notifica della cartella.
D'altronde va altresì rilevata la insussistenza della sopravvenuta prescrizione quinquennale del credito. L' ha invero prodotto la intimazione di pagamento n. CP_3
10020229002421189000 notificata in data 25.05.2022 e il preavviso di fermo oggetto di causa, notificato in data 10.11.2023, che risultano utilmente interruttivi del predetto termine di prescrizione tenendo conto della sospensione del termine di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da COVID 19 (v. doc.
. CP_3
Occorre in particolare tener conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma
9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2021, n. 21).
Infatti, l'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è stato quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Nella specie, dovendosi computare integralmente il predetto periodo di sospensione del termine quinquennale di prescrizione (per un totale di n. 311 giorni) può rilevarsi che il predetto termine non risulta trascorso tra la notifica in data 26.11.2016 dell'avviso di addebito in questione e la successiva notifica in data 25.5.2022 della intimazione di pagamento n. 10020229002421189000.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di
“cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha CP_2
sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. CP_4 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U.
23397/2016-.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversia, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n.
40020160000029580000 e la conseguente illegittimità del preavviso di fermo amministrativo n. 10080202300003775000 con riferimento a tale atto;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, 14.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7090/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a preavviso di fermo e avvisi di addebito promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Granozi;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Maisto;
resistente in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Susanna CP_2
Serrelli; resistente Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.12.2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 10080202300003775000 notificato dall' in data 10.11.2023 in relazione agli avvisi di addebito nn. CP_3
40020160000029580000 - 40020160004305358000 aventi ad oggetto contributi IVS anni
2012-2015 di competenza dell' CP_2
L'opponente deduceva la illegittimità del preavviso di fermo per difetto di motivazione, omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti, sproporzione rispetto al bene mobile oltre che in quanto avente ad oggetto veicolo del contribuente utilizzato per recarsi al lavoro. Eccepiva poi la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali oggetto degli avvisi di addebito, decorrente dalla scadenza dei pagamenti dei contributi sottesi o comunque dalla eventuale notifica degli atti.
Concludeva pertanto per la declaratoria di illegittimità e inefficacia del preavviso di fermo amministrativo e per la declaratoria della prescrizione dei crediti previdenziali oggetto degli avvisi di addebito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano gli Enti convenuti che con articolate argomentazioni chiedevano il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 14.11.2025.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
Avuto riguardo all'oggetto del ricorso, si premette che il preavviso di fermo è stato istituito dall' con nota n. 57413 del 9 aprile 2003, disponendo che i CP_1 CP_1
concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunichino al contribuente moroso - che non abbia cioè provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella - un avviso ad adempiere al debito entro venti giorni, decorsi i quali si provvede a rendere operativo il fermo. La richiamata nota dell' disponeva, Controparte_1
inoltre, che nell'ipotesi di persistente inadempimento, il preavviso "vale, ai sensi del D.M. 7 settembre 1998, n. 503, art. 4, comma 1, secondo periodo, (il quale resta applicabile, giusta la disposizione di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 41, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 4 in ordine alle procedure per l'esecuzione del fermo amministrativo), come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo”.
L'articolo 86 comma 1 DPR 602/1973 prevede poi che: “decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50 c. 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti nei pubblici registri, dandone notizia alla Direzione regionale delle
Entrate e alla regione di residenza”. Il comma 2 della predetta disposizione è stato modificato dall'art. 52 D.L. 96/2013 prevedendo che “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari”.
Pertanto, il preavviso è sostanzialmente l'atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo.
Si evidenzia altresì che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla natura del fermo amministrativo (cui il preavviso è preordinato) hanno affermato che “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass. S.U. 15354/2015).
È stato così superato il consolidato indirizzo della Suprema Corte, secondo cui l'iscrizione di ipoteca sugli immobili ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, al pari del fermo amministrativo di bene mobile registrato disciplinato dall'art 86 del citato D.P.R., si configura come un provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, trattandosi di un rimedio – regolato da norme collocate nel titolo II sulla riscossione coattiva delle imposte – che si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito, con la conseguenza che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti di tale atto si realizza con le forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (cfr. Cass. nn. 7034/2009, 6584/2009, 2022/2008, 875/2007,
14701/2006 e 2053/2006).
Con recente pronuncia la Cassazione, in coerenza con quanto già affermato dalle Sezioni
Unite, ha precisato che “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. (v. anche Cass. 10261/2018, Cass. 7756/2020).
Nel caso di specie il ricorrente per un verso ha chiesto l'annullamento del preavviso di fermo per la dedotta insussistenza del diritto a procedere all'iscrizione del fermo e per la irregolarità formale dell'atto e per altro verso ha chiesto l'accertamento della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi oggetto dei predetti avvisi di addebito sottesi al preavviso di fermo amministrativo.
Ciò posto non si riscontrano nella specie i vizi formali del preavviso di fermo amministrativo evidenziati in ricorso.
Innanzitutto non si riscontra nel preavviso di fermo oggetto di opposizione il dedotto difetto di motivazione. L'atto in questione risulta redatto secondo il modello ministeriale e contiene l'espressa indicazione degli avvisi di addebito insoluti (con dettaglio dei contributi omessi e dell'Ente impositore competente) nonché dell'autorità giurisdizionale competente a ricevere la impugnazione (Commissione Tributaria o Giudice Ordinario) e del relativo termine.
Riguardo poi alla mancata produzione in giudizio degli avvisi di addebito si evidenzia che la Corte di Cassazione ha affermato che: “In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa” (cfr. Cass. 23902/2017).
Con riferimento poi alla doglianza in ordine alla sproporzione tra il debito sotteso al preavviso di fermo amministrativo e il bene mobile su cui è stato preannunciato il fermo, devesi rilevare la estrema genericità (e quindi infondatezza) della eccezione dal momento che, a fronte di un documentato debito -per crediti contributivi e fiscali- complessivamente pari ad € 13.556,22 (v. preavviso di fermo amministrativo) il ricorrente non deduce e non prova quale sarebbe (l'assunto superiore) valore del bene mobile su cui è stata preannunciata la procedura di fermo (autovettura OPEL CORSA 1.2. 3P).
Per quanto concerne infine la doglianza in ordine alla dedotta “strumentalità” del bene mobile oggetto del preavviso di fermo (e dell'eventuale futuro fermo) si evidenzia che l'art. 52 comma 1 lett. m-bis del D.L. 69/2013 (conv. in L. 98/2013) ha previsto il divieto della procedura di iscrizione del fermo di beni mobili nel caso in cui il debitore possa dimostrare che il bene è strumentale all'attività d'impresa o all'esercizio della professione.
Il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente non è specificato dal legislatore potendosi a tal fine ricorrere all'interpretazione che di tale concetto ha fornito la giurisprudenza.
La Corte di Cassazione ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando “esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore nell'espletamento della sua attività lavorativa”. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente.
La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo.
Nel caso di specie il ricorrente ha solo genericamente eccepito la strumentalità alla professione del bene mobile ma non ha dedotto e provato a fondamento della eccezione né l'attività lavorativa di cui si discorre né che il bene mobile oggetto di preavviso di fermo sia l'unico disponibile per l'espletamento della attività lavorativa. Esclusa quindi, per le ragioni finora esposte, la sussistenza dei vizi del preavviso di fermo evidenziati nell'atto introduttivo, può quindi procedersi alla indagine in ordine alla dedotta prescrizione dei crediti contributivi oggetto degli avvisi di addebito sottesi all'atto.
Tenuto conto che l'istante contesta la esistenza della notifica degli avvisi di addebito sopraindicati, ne consegue o che essi siano stati viceversa regolarmente notificati, ed in tal caso il debito in essi riportato è divenuto incontrovertibile, per cui potrebbero rilevare solo vicende successive alla notifica (per esempio prescrizione dei crediti maturata successivamente alla definitività della cartella esattoriale) ovvero che gli avvisi di addebito in questione non siano stati regolarmente notificati con la conseguenza che ben potrebbe essere ammessa una autonoma contestazione della sussistenza del debito. Ai fini dell'accertamento in ordine all'esistenza del debito appare allora preliminare verificare se gli avvisi di addebito siano stati o meno (ritualmente) notificati al contribuente. Ebbene va rilevato che l' (competente alla notifica degli avvisi di addebito) non ha fornito la CP_2
prova della notifica dell'avviso di addebito n. 40020160000029580000 (v. anche note del
20.12.2024) sicchè, per quanto sopra detto, è ammissibile in questa sede una autonoma contestazione da parte della ricorrente della sussistenza del debito che, in mancanza della notifica, non può ritenersi divenuto incontrovertibile.
Considerato che, come emergente dagli atti e dedotto dall' il predetto avviso di CP_2
addebito ha ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale per i periodi 2012-
2015 (dal 10/2012 al 12/2012 emissione IV rata 2012; dal 07/2014 al 12/2014 emissione
III e IV rata 2014; dal 01/2015 al 06/2015 emissione I e II rata 2015) deve ritenersi che rispetto ad essi sia maturata la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3 comma 9 L.
335/1995. Ed invero, avuto riguardo agli anni di scadenza dei contributi (2012-2015), gli atti prodotti dall' (intimazione di pagamento n. 100 2022 90024211 89/000 CP_3
notificata in data 25.05.2022 e preavviso di fermo amministrativo oggetto di causa notificato in data 10.11.2023) non risultano utilmente interruttivi del predetto termine di prescrizione quinquennale in quanto notificati quando ormai esso risultava già maturato.
Deve pertanto accertarsi la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n.
40020160000029580000 e la conseguente illegittimità del preavviso di fermo amministrativo n. 10080202300003775000 con riferimento a tale atto. Riguardo invece all'avviso di addebito n. 40020160004305358000, deve rilevarsi che l' ha offerto la prova della regolare notifica a mezzo raccomandata alla ricorrente CP_2
nella data indicata nel preavviso di fermo, ovvero il 26.11.2016 (v. doc. . CP_2
Acclarata la rituale notifica del predetto avviso di addebito alla parte ricorrente, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in esso contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs.
46/1999) nonché, di conseguenza, la inammissibilità in questa sede dei motivi di opposizione fondati su fatti estintivi anteriori alla data della notifica della cartella.
D'altronde va altresì rilevata la insussistenza della sopravvenuta prescrizione quinquennale del credito. L' ha invero prodotto la intimazione di pagamento n. CP_3
10020229002421189000 notificata in data 25.05.2022 e il preavviso di fermo oggetto di causa, notificato in data 10.11.2023, che risultano utilmente interruttivi del predetto termine di prescrizione tenendo conto della sospensione del termine di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da COVID 19 (v. doc.
. CP_3
Occorre in particolare tener conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma
9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2021, n. 21).
Infatti, l'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è stato quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Nella specie, dovendosi computare integralmente il predetto periodo di sospensione del termine quinquennale di prescrizione (per un totale di n. 311 giorni) può rilevarsi che il predetto termine non risulta trascorso tra la notifica in data 26.11.2016 dell'avviso di addebito in questione e la successiva notifica in data 25.5.2022 della intimazione di pagamento n. 10020229002421189000.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di
“cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha CP_2
sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. CP_4 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U.
23397/2016-.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversia, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n.
40020160000029580000 e la conseguente illegittimità del preavviso di fermo amministrativo n. 10080202300003775000 con riferimento a tale atto;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, 14.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio