Articolo 22 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
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29 luglio 1945
Art. 22. (Procedimenti contro ufficiali, sottufficiali e impiegati dello Stato o di altri enti pubblici) .


Quando si procede contro ufficiali, o sottufficiali di carriera, delle forze armate dello Stato o contro impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, il pubblico ministero deve informare il procuratore generale militare del Re Imperatore e l'Autorita' da cui l'imputato dipende.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945