Art. 22. (Procedimenti contro ufficiali, sottufficiali e impiegati dello Stato o di altri enti pubblici) .
Quando si procede contro ufficiali, o sottufficiali di carriera, delle forze armate dello Stato o contro impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, il pubblico ministero deve informare il procuratore generale militare del Re Imperatore e l'Autorita' da cui l'imputato dipende.
Quando si procede contro ufficiali, o sottufficiali di carriera, delle forze armate dello Stato o contro impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, il pubblico ministero deve informare il procuratore generale militare del Re Imperatore e l'Autorita' da cui l'imputato dipende.