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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa, ha pronunciato, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'articolo
127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 333/2024 del R.G.
Tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1
Mazzucchiello;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, depositava dichiarazione di dissenso ai
[...] sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
1 Il CTU dott. convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un supplemento Persona_1 di indagine, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetta la ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie.
Il consulente, a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “…DIAGNOSI
Dall'anamnesi, dall'esame obiettivo nell'ambito della visita medico-legale effettuata e dall'esame della documentazione medica allegata al fascicolo è stato possibile formulare e classificare, secondo la codificazione ICD-9-CM (con classe funzionale di riferimento, ove prevista), le seguenti diagnosi:
- Deterioramento cognitivo.......…………….……………….............cod. 310.1........................... 40%
- Cardiopatia ipertensiva…………………………………………….cod 402.4…........................45%
- Artrosi polidistrettuale con discopatie multiple...............................cod 715.2...........................40%
- Incontinenza urinaria……………………………………...………cod 788.30…..................... 41% -
Varici arti inferiori con ulcere flebostatiche ………………............cod 454.27........................ 50%
- Obesità (BMI = 41) ………………………………...…………cod 278.01..........................40%
Applicazione del calcolo riduzionistico a scalare di Balthazard per le infermità plurime coesistenti associato al calcolo per le infermità concorrenti: 100%
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E RISPOSTA AI QUESITI
Tutte le patologie riportate nella diagnosi erano presenti al momento della domanda amministrativa inviata in data 29/9/2021.
C'è da rilevare che a seguito dell'incarico ricevuto dal G.L. in data 31/5/2023 la IA Pt_1
è stata sottoposta ad una prima visita medico-legale dal sottoscritto CTU in data 19/6/2023 e la
[...] relativa c.t.u. è stata consegnata in maniera definitiva per via telematica in data 26/11/2023; successivamente a seguito di dissenso del procuratore parte ricorrente veniva riaffidato al sottoscritto
CTU in data 20 settembre 2024 dal G.L. l'incarico di sottoporre a nuova visita medica la IA
;tale visita veniva effettuata in data 9 ottobre 2024 dopodichè veniva redatta tale c.t.u.
La valutazione dello stato invalidante riportato nell'attuale perizia fa riferimento:
- alla documentazione preesistente agli atti della prima visita;
- alla nuova documentazione inserita agli atti;
- alle condizioni psico-fisiche della IA rilevate nel corso della visita medica effettuata in data
9 ottobre 2024.
Le patologie che comportano maggiori deficit funzionali e che quindi risultano maggiormente invalidanti per la IA sono quelle a carico degli apparati: neurologico (deterioramento cognitivo), cardiocircolatorio (cardiopatia ipertensiva e varici arti inferiori con ulcere flebostatiche), endocrino (obesità), urinario (incontinenza urinaria) e osteoarticolare e locomotore (artrosi polidistrettuale con discopatie multiple).
In particolare, si denota che:
- - nel corso della seconda visita medica effettuata all'inizio delle operazioni peritali in data 9 ottobre
2024 per la IA , non sono state rilevate nuove patologie, pur tuttavia è stata Parte_1 rilevata una deambulazione non completamente autonoma in quanto la presenza ulcere flebostatiche agli arti inferiori infette associate ad obesità grave ed a condizioni generali allo stato scadenti, rendono la IA non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognando di assistenza continua, ed in particolare di continue medicazioni e disinfezioni agli arti inferiori per la presenza di ulcere flebostatiche e il trattamento con calze elastocompressive.
2 C'è da rilevare che le patologie accertate rendono, allo stato, impossibile per la IA Pt_1
attendere ad occupazioni anche non impegnative sul piano fisico.
[...]
In definitiva, trattasi di soggetto di sesso femminile di anni 75 affetta da un complesso di patologie croniche stabilizzate, che hanno determinato manifestazioni clinico disfunzionali tali da rendere, allo stato, la IA nelle condizioni di difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i Parte_1 compiti propri della sua età; purtuttavia, allo stato, sussistono i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.
508/88).
In conclusione, dall'analisi della documentazione presente agli atti, dall'ulteriore documentazione allegata agli atti e dalle risultanze della seconda visita medica, tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, in relazione all'età, al sesso della IA il sottoscritto CTU ritiene che la sig.ra sia da considerarsi: Parte_1
INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 e L 124/98) grave 100%:
Decorrenza: dalla data della domanda amministrativa (settembre 2021);
Inoltre, allo stato, ci sono i requisiti sanitari che portano al riconoscimento dell'indennità di
ACCOMPAGNAMENTO
Decorrenza: maggio 2024”.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Deve pertanto accertarsi che la ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di maggio 2024. Le spese di lite vanno compensate vista la decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario. Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate come da separato decreto, devono essere poste Persona_1 definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-accerta che la ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di maggio 2024;
-compensa le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate come da Persona_1 separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi
Così deciso il 16/04/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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