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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13289/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr. Sergio Di Paola Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore\estensore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento iscritto al n. 13289/2024 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 18.12.2024 da
, nata in [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Leandro Parte_1
Antonacci, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 07.05.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-La ricorrente, cittadina cinese, ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Bari in data 29.04.2024, notificatole il 19.11.2024, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del D.
1 Lgs. 286/1998, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
I.
2-Con decreto, emesso in data 23.12.2024, regolarmente notificato dalla ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 27.03.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 25.03.2025, note di trattazione scritta con le quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
I.
3-La si è costituita, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato Controparte_2
di con memoria difensiva, depositata il 14.01.2025, nella quale, dopo aver eccepito che la CP_1
documentazione, allegata al ricorso introduttivo, non era stata prodotta nel procedimento amministrativo, ha insistito nel rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata dalla ricorrente, con conferma del decreto impugnato.
I.
4-Nelle note di trattazione scritta, depositate in data 05.05.2025, la ricorrente, dopo aver allegato di non avere più interesse alla definizione del procedimento, essendo stata, nelle more del giudizio, autorizzata dal Tribunale per i Minorenni di Bari, con ordinanza del 27.03.2025, a permanere sul territorio nazionale italiano per tre anni, al fine di occuparsi dei nipoti minorenni, ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere.
II.
1-Orbene, alla luce del sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente alla definizione del procedimento, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
III.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, considerato che, per un verso, come eccepito dall'Amministrazione e non contestato dalla ricorrente, la documentazione, prodotta unitamente al ricorso introduttivo non era stata prodotta nel corso del procedimento amministrativo e, per altro verso, che la cessazione della materia del contendere è stata dichiarata sulla base di un sopravvenuto provvedimento giurisdizionale, emesso in un autonomo e distinto giudizio, sussistono, nella specie, altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata dalla ricorrente, con ricorso, depositato in data in data 18.12.2024, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2 2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 15.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Sergio Di Paola
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr. Sergio Di Paola Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore\estensore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento iscritto al n. 13289/2024 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 18.12.2024 da
, nata in [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Leandro Parte_1
Antonacci, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 07.05.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-La ricorrente, cittadina cinese, ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Bari in data 29.04.2024, notificatole il 19.11.2024, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del D.
1 Lgs. 286/1998, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
I.
2-Con decreto, emesso in data 23.12.2024, regolarmente notificato dalla ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 27.03.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 25.03.2025, note di trattazione scritta con le quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
I.
3-La si è costituita, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato Controparte_2
di con memoria difensiva, depositata il 14.01.2025, nella quale, dopo aver eccepito che la CP_1
documentazione, allegata al ricorso introduttivo, non era stata prodotta nel procedimento amministrativo, ha insistito nel rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata dalla ricorrente, con conferma del decreto impugnato.
I.
4-Nelle note di trattazione scritta, depositate in data 05.05.2025, la ricorrente, dopo aver allegato di non avere più interesse alla definizione del procedimento, essendo stata, nelle more del giudizio, autorizzata dal Tribunale per i Minorenni di Bari, con ordinanza del 27.03.2025, a permanere sul territorio nazionale italiano per tre anni, al fine di occuparsi dei nipoti minorenni, ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere.
II.
1-Orbene, alla luce del sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente alla definizione del procedimento, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
III.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, considerato che, per un verso, come eccepito dall'Amministrazione e non contestato dalla ricorrente, la documentazione, prodotta unitamente al ricorso introduttivo non era stata prodotta nel corso del procedimento amministrativo e, per altro verso, che la cessazione della materia del contendere è stata dichiarata sulla base di un sopravvenuto provvedimento giurisdizionale, emesso in un autonomo e distinto giudizio, sussistono, nella specie, altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata dalla ricorrente, con ricorso, depositato in data in data 18.12.2024, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2 2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 15.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Sergio Di Paola
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