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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/06/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
Riunito in Camera di Consiglio e così composto:
1) Dr. Giuseppe Rini Presidente
2) Dr.ssa Maria Margiotta Giudice
3) Dr.ssa Giovanna Debernardi Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 3.10.2025 e proposto ai sensi dell'art. 297 C.C.I.I., le sig.re e hanno chiesto accertarsi lo stato di insolvenza Parte_1 Parte_2
della in Controparte_1
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione con sede legale in CP_2
Caccamo, Via San Vito snc, avente prevalentemente ad oggetto attività di assistenza sociale in favore di anziani e disabili.
Con nota depositata in data 13.11.2024 l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive ha rappresentato che, dai controlli eseguiti, la società debitrice è inadempiente, a decorrere dall'esercizio 2022, all'obbligo di deposito dei bilanci.
All'udienza del 19.11.2024, stante la dichiarazione resa dalla debitrice di aver provveduto a depositare un ricorso di cui all'art. 44, comma 1, C.C.I.I., il Giudice ha rinviato alla data del 4.2.2025.
All'udienza del 4.2.2025, verificata l'effettiva proposizione del ricorso predetto e considerato il decreto emesso dal Collegio in data 20.11.2024, ha rinviato all'udienza del
10.6.2025. Con decreto emesso in data 28.3.2025 nell'ambito del sub -procedimento n.r.g. 69-3/2025, il Tribunale, preso atto della rinuncia depositata dalla ricorrente debitrice, ha dichiarato l'estinzione della procedura di cui all'art. 44, C.C.I.I.
All'udienza del 10.6.2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta, le creditrici ricorrenti hanno insistito nell'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 297, C.C.I.I.
Ai sensi della disposizione di cui sopra, se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori o dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa, dichiara tale stato con sentenza.
Nel merito, occorre osservare che la dichiarazione di insolvenza di un'impresa soggetta alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa (o già soggetta a tale procedura) presuppone, analogamente a quanto previsto in caso di fallimento, l'accertame nto di una situazione di irreversibile incapacità del debitore ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (cfr. ex plurimis Cass. 9 settembre 2005, n. 18066). Invero, il richiamo alla disciplina dell'art. 2, comma 1, lett. b), C.C.I.I., da ritenersi implicito nella previsione di cui all'art. 297, C.C.I.I., consente di attribuire rilevanza ad un insieme di indici soggettivi ed oggettivi dai quali poter inferire lo stato di dissesto in cui versa l'impresa.
Nella fattispecie in oggetto, da un complessivo esame della documentazione prodotta in seno al presente procedimento unitario, risultano le seguenti circostanze:
- sono state promosse, nei confronti della debitrice, non solo la presente istanza di accertamento dello stato di insolvenza, ma altresì un ricorso per apertura della liquidazione giudiziale (cfr. n.r.g. 69-2/2024) per un debito nei confronti di sette lavo ratori, ricorso conclusosi con decreto di codesto Tribunale del 22.4.2025 che ne ha disposto il rigetto alla luce del solo assoggettamento delle cooperative sociali alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa;
- la debitrice ha tentato l'avvio di una procedura volta alla regolazione della crisi mediante la proposizione di un ricorso ai sensi dell'art. 44, comma 1, C.C.I.I., tuttavia conclusosi ancor prima del deposito di un piano di concordato per rinuncia della stessa ricorrente;
- l'incapacità della debitrice di provvedere al pagamento delle somme dovute alle odierne ricorrente, seppur non particolarmente elevato (di poco superiore a € 10.000,00) e rispetto al quale non risultano essere state mosse contestazioni;
- la richiesta, avanzata dalla stessa debitrice in seno al sub -procedimento n.r.g. 69-2/2024, di non opporsi all'apertura della liquidazione giudiziale.
Alla luce di tutti gli elementi sopra evidenziati deve dunque ritenersi sussistente lo stato di insolvenza della società convenuta, stante la sua comprovata situazione di irreversibile incapacità ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili stante la natura del procedimento.
La sentenza è soggetta alle comunicazioni e alle forme di pubblicità previste dall'art. 297, comma 5, C.C.I.I.
P. Q. M.
Visto l'art. 297, C.C.I.I.,
Accerta e dichiara lo stato di insolvenza della società
[...]
in persona del Presidente del Controparte_1
Consiglio di Amministrazione con sede legale in Caccamo, Via San Vito snc, CP_2
avente prevalentemente ad oggetto attività di assistenza sociale in favore di anziani e disabili.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e le pubblicità di rito ai sensi dell'297, comma
5, C.C.I.I.
Così deciso in Termini Imerese il 10.6.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Debernardi Dott. Giuseppe Rini