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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 15/01/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 290/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 28/04/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 28/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2585/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 20074623 1050536 CONTR. CONSORT. 2018
- INGIUNZIONE n. 20074623 1050536 CONTR. CONSORT. 2019
- INGIUNZIONE n. 20701729 1066815 CONTR.CONSORT. 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino e ad Area S.r.l., ha impugnato le ingiunzioni di pagamento in epigrafe, aventi ad oggetto il contributo consortile per le annualità 2018, 2019 e 2020, eccependo:
1) l'omessa indicazione dell'autorità competente per il ricorso;
2) l'illegittimità dell'affidamento diretto del servizio per la riscossione di tributi locali;
3) la mancanza del beneficio fondiario;
4) il difetto di motivazione;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
Area S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nel caso di specie nei provvedimenti impugnati non è ravvisabile il contenuto necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa impositiva, poiché gli atti sono motivati per relationem mediante il richiamo ad altri atti la cui regolare notifica non è stata provata.
Gli atti impugnati, infatti, contengono esclusivamente la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di quota consortile in favore del Consorzio di Bonifica, mentre non contengono né l'indicazione dei fondi a cui si riferiscono, né, tantomeno, la specifica motivazione costituita dall'indicazione del piano di classifica relativo al territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale, necessaria per operare i dovuti riscontri in ordine ai criteri seguiti per il riparto della contribuenza (cfr., sul punto, Cass. S.U. n. 26009/2008; Cass.
n. 17066/2010).
La mancanza di tale riferimento comporta l'impossibilità di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nella fase contenziosa, con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente, il quale, come si è detto, non è posto in grado di conoscere l'an della pretesa tributaria e di calcolarne il quantum, al fine di approntare idonea difesa volta a contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto. Peraltro, si rileva che il riferimento al piano di classifica contenuto nelle controdeduzioni non è idoneo ad integrare il contenuto motivazionale dell'atto impugnato, atteso che non è consentito all'Amministrazione sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell'atto per difetto di motivazione (Cass. sent. nn. 30454/2022 e 6065/2017).
La resistente non ha provato la regolare notifica degli avvisi ordinari n. 14309166 e n. 15192347 a cui gli atti impugnati fanno espresso riferimento. Né, tantomeno, è stata provata la regolare notifica degli avvisi di accertamento n. 18753042 e n. 18909274, espressamente richiamati negli atti impugnati, atteso che, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla resistente, si evince che la notifica del primo non si è mai perfezionata per “invio rifiutato” e la notifica del secondo si è perfezionata per compiuta giacenza ma non vi è traccia dell'invio al ricorrente della relativa raccomandata informativa.
Per il motivo suesposto il ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro
233,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 28.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 28/04/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 28/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2585/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 20074623 1050536 CONTR. CONSORT. 2018
- INGIUNZIONE n. 20074623 1050536 CONTR. CONSORT. 2019
- INGIUNZIONE n. 20701729 1066815 CONTR.CONSORT. 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino e ad Area S.r.l., ha impugnato le ingiunzioni di pagamento in epigrafe, aventi ad oggetto il contributo consortile per le annualità 2018, 2019 e 2020, eccependo:
1) l'omessa indicazione dell'autorità competente per il ricorso;
2) l'illegittimità dell'affidamento diretto del servizio per la riscossione di tributi locali;
3) la mancanza del beneficio fondiario;
4) il difetto di motivazione;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
Area S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nel caso di specie nei provvedimenti impugnati non è ravvisabile il contenuto necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa impositiva, poiché gli atti sono motivati per relationem mediante il richiamo ad altri atti la cui regolare notifica non è stata provata.
Gli atti impugnati, infatti, contengono esclusivamente la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di quota consortile in favore del Consorzio di Bonifica, mentre non contengono né l'indicazione dei fondi a cui si riferiscono, né, tantomeno, la specifica motivazione costituita dall'indicazione del piano di classifica relativo al territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale, necessaria per operare i dovuti riscontri in ordine ai criteri seguiti per il riparto della contribuenza (cfr., sul punto, Cass. S.U. n. 26009/2008; Cass.
n. 17066/2010).
La mancanza di tale riferimento comporta l'impossibilità di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nella fase contenziosa, con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente, il quale, come si è detto, non è posto in grado di conoscere l'an della pretesa tributaria e di calcolarne il quantum, al fine di approntare idonea difesa volta a contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto. Peraltro, si rileva che il riferimento al piano di classifica contenuto nelle controdeduzioni non è idoneo ad integrare il contenuto motivazionale dell'atto impugnato, atteso che non è consentito all'Amministrazione sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell'atto per difetto di motivazione (Cass. sent. nn. 30454/2022 e 6065/2017).
La resistente non ha provato la regolare notifica degli avvisi ordinari n. 14309166 e n. 15192347 a cui gli atti impugnati fanno espresso riferimento. Né, tantomeno, è stata provata la regolare notifica degli avvisi di accertamento n. 18753042 e n. 18909274, espressamente richiamati negli atti impugnati, atteso che, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla resistente, si evince che la notifica del primo non si è mai perfezionata per “invio rifiutato” e la notifica del secondo si è perfezionata per compiuta giacenza ma non vi è traccia dell'invio al ricorrente della relativa raccomandata informativa.
Per il motivo suesposto il ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro
233,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 28.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco