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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 5192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5192 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
TI Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 14185/2024 vertente
TRA
in proprio e quale lrpt della Parte_1 [...] rappresentato e difeo dall'avv.to MENALE Parte_2
SE e dall'avv. VERDE FRANCO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VERRENGIA IDA;
Controparte_2
, in persona del lrpt, rappresentato e difeso dalla dott. SAMTORO ROSSELLA
[...]
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13.11.2024 parte ricorrente riassumeva il giudizio già intentato presso il Tribunale di
Napoli, per cui vi era stata sentenza di incompetenza territoriale in favore di questo AG, proponendo opposizione al verbale ispettivo notificato in data 22 gennaio 2024 con n. 2023005086/T01 d elevato dai funzionari ispettivi dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli, unitamente all'atto di diffida
- Prot. Inf. DPR 445/2000 .5100.11/01/2024.0023648 - ad adempiere al pagamento in favore CP_1 dell' della somma di complessivi euro 66.898,87 CP_1
Esponeva la società che tali verbali costituivano gli atti conclusivi di un accertamento ispettivo iniziato con un primo accesso presso la sede legale della società in data 31 maggio 2023 e conclusosi con un secondo accesso il 2 ottobre 2023; che nel corso delle ispezioni i funzionari acquisivano varia documentazione ed elevavano la seguente contestazione: “l'appalto stipulato tra la società committente e la società appaltatrice è Parte_3 Parte_4 considerato illecito, perché privo dei requisiti legali di cui all'art 29 comma 1 del D.LGS n. 276/2003
e dell'art. 1655 cod. civ. Nella fattispecie la si è limitata a fornire alla società Parte_4 manodopera da impiegare nel processo produttivo, per cui ha realizzato Parte_5 un'interposizione illecita di manodopera”; che quindi a fronte della presunta illiceità del contratto d'appalto, l' provvedeva “ad addebitare al “datore di lavoro di fatto” ( Controparte_2 [...]
) l'obbligazione contributiva calcolata secondo le tabelle retributive previste per il Parte_5
VI livello del CCNL di categoria “Alimentari – Industria”, per un totale di euro 66.898,87, di cui euro
41.641,72 a titolo di contributi previdenziali obbligatori ed euro 25.257,72 a titolo di “somme aggiuntive previste dalla legge vigente” per il periodo 1/2020 al 6/2022, con diffida a provvedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale;
che obbligazione contributiva di euro 66.898,87 veniva integralmente recepita nella diffida di pagamento del 26 febbraio CP_1
2024.
Tutto ciò premesso argomentando ampiamento la società riproponeva dinanzi a questa AG le medesime eccezioni relative alla illegittimità e erroneità dei rilievi contenuti nel verbale, assumendo la liceità dell'appalto e chiedendo quindi l'annullamento degli atti impugnato, con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio l e l' chiedendo il rigetto del ricorso infondato CP_1 Controparte_2 in fatto ed in diritto con vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note, la causa viene decisa con la presnete sentenza
Il procedimento viene deciso in base al principio della ragione più liquida (desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre)
In tal senso risulta dirimente la circostanza che, in relazione alla pretesa contributiva riportata nel verbale di accertamento e nella successiva diffida di pagamento oggetto del giudizio, risulta presentata in data 5.3.2024 istanza di dilazione amministrativa, accettata dall' , con pagamento CP_1 di 24 rate mensili, il cui adempimento, secondo quanto riportato dall e non contestato dalla CP_1 ricorrente, è ancora regolaremnte in corso.
In tale istanza è riportato espressamente che la società ricorrente: “ DICHIARA •DI RICONOSCERE
IN MODO ESPLICITO E INCONDIZIONATO IL DEBITO CONTRIBUTIVO INDICATO, FATTO SALVO IL DIRITTO PER L' AD ULTERIORI ADDEBITI PER ERRORI ED CP_1
EVENTUALI OMISSIONI;
•DI RINUNCIARE A TUTTE LE ECCEZIONI CHE POSSANO
INFLUIRE SULL'ESISTENZA ED AZIONABILITA' DEL CREDITO DELL'INPS, NONCHE'
GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROPOSTI IN SEDE CIVILE;
•DI VOLER CP_3
SODDISFARE, PER OGNI GESTIONE ASSICURATIVA, IL DEBITO PER CONTRIBUTI E
SOMME AGGIUNTIVE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO Controparte_4
; •DI NON AVERE VERSATO INTEGRALMENTE LE TRATTENUTE A CARICO
[...]
DEI LAVORATORI RELATIVE AI DEBITI DI CUI ALLA PRESENTE ISTANZA”
Nel successivo corpo della stessa istanza vengono poi riportati i termini del pagamento, la possibilità in caso di mancato pagamento di azionare comunque il credito e così via.
Come noto la SC ha più volte affermato che “L'istanza di dilazione si configura come formale atto di ricognizione di debito palesando un comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore” ( infra Cass. ord. 24634/2023 e più recentemente 23419/2025)
La dichiarazione resa dalla società e per essa dal lrpt appare del tutto univoca, precisa e senza riserve alcune, nel riconoscere il debito vantato dall;
né vale eccepire, come fatto dalla società CP_1 ricorrente nelle note di trattazione, che la stessa sia stata per così dire “estorta” al fine di ottenere il
DURC, riconducendosi invece la previsione ad un preciso dettato legislativo ( art. 4 del dec leg
50/2016).
Del resto la società, nell'esporre in modo molto generico, di essere stata “costretta ” a richiedere la dilazione non evidenzia neppure a quale necessità faccia riferimento tale “costrizione”
(partecipazione ad appalti e così via).
Il ricorso va quindi rigettato, essendo il debito portato negli atti impugnati riconosciuto e già oggetto di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. TI Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in proprio e nella qualità, al pagamento delle spese processuali nei confronti dei resistenti liquidate in complessivi euro 1560,00 in favore dell' ed euro 1100,00 in favore dell' ( ai sensi dell'art. 9 della legge CP_1 CP_2
149/2015), oltre IVA CPA e rimborso se dovuti come per legge
Aversa 21.12.2025 Il Giudice
Pres. TI Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
TI Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 14185/2024 vertente
TRA
in proprio e quale lrpt della Parte_1 [...] rappresentato e difeo dall'avv.to MENALE Parte_2
SE e dall'avv. VERDE FRANCO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VERRENGIA IDA;
Controparte_2
, in persona del lrpt, rappresentato e difeso dalla dott. SAMTORO ROSSELLA
[...]
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13.11.2024 parte ricorrente riassumeva il giudizio già intentato presso il Tribunale di
Napoli, per cui vi era stata sentenza di incompetenza territoriale in favore di questo AG, proponendo opposizione al verbale ispettivo notificato in data 22 gennaio 2024 con n. 2023005086/T01 d elevato dai funzionari ispettivi dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli, unitamente all'atto di diffida
- Prot. Inf. DPR 445/2000 .5100.11/01/2024.0023648 - ad adempiere al pagamento in favore CP_1 dell' della somma di complessivi euro 66.898,87 CP_1
Esponeva la società che tali verbali costituivano gli atti conclusivi di un accertamento ispettivo iniziato con un primo accesso presso la sede legale della società in data 31 maggio 2023 e conclusosi con un secondo accesso il 2 ottobre 2023; che nel corso delle ispezioni i funzionari acquisivano varia documentazione ed elevavano la seguente contestazione: “l'appalto stipulato tra la società committente e la società appaltatrice è Parte_3 Parte_4 considerato illecito, perché privo dei requisiti legali di cui all'art 29 comma 1 del D.LGS n. 276/2003
e dell'art. 1655 cod. civ. Nella fattispecie la si è limitata a fornire alla società Parte_4 manodopera da impiegare nel processo produttivo, per cui ha realizzato Parte_5 un'interposizione illecita di manodopera”; che quindi a fronte della presunta illiceità del contratto d'appalto, l' provvedeva “ad addebitare al “datore di lavoro di fatto” ( Controparte_2 [...]
) l'obbligazione contributiva calcolata secondo le tabelle retributive previste per il Parte_5
VI livello del CCNL di categoria “Alimentari – Industria”, per un totale di euro 66.898,87, di cui euro
41.641,72 a titolo di contributi previdenziali obbligatori ed euro 25.257,72 a titolo di “somme aggiuntive previste dalla legge vigente” per il periodo 1/2020 al 6/2022, con diffida a provvedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale;
che obbligazione contributiva di euro 66.898,87 veniva integralmente recepita nella diffida di pagamento del 26 febbraio CP_1
2024.
Tutto ciò premesso argomentando ampiamento la società riproponeva dinanzi a questa AG le medesime eccezioni relative alla illegittimità e erroneità dei rilievi contenuti nel verbale, assumendo la liceità dell'appalto e chiedendo quindi l'annullamento degli atti impugnato, con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio l e l' chiedendo il rigetto del ricorso infondato CP_1 Controparte_2 in fatto ed in diritto con vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note, la causa viene decisa con la presnete sentenza
Il procedimento viene deciso in base al principio della ragione più liquida (desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre)
In tal senso risulta dirimente la circostanza che, in relazione alla pretesa contributiva riportata nel verbale di accertamento e nella successiva diffida di pagamento oggetto del giudizio, risulta presentata in data 5.3.2024 istanza di dilazione amministrativa, accettata dall' , con pagamento CP_1 di 24 rate mensili, il cui adempimento, secondo quanto riportato dall e non contestato dalla CP_1 ricorrente, è ancora regolaremnte in corso.
In tale istanza è riportato espressamente che la società ricorrente: “ DICHIARA •DI RICONOSCERE
IN MODO ESPLICITO E INCONDIZIONATO IL DEBITO CONTRIBUTIVO INDICATO, FATTO SALVO IL DIRITTO PER L' AD ULTERIORI ADDEBITI PER ERRORI ED CP_1
EVENTUALI OMISSIONI;
•DI RINUNCIARE A TUTTE LE ECCEZIONI CHE POSSANO
INFLUIRE SULL'ESISTENZA ED AZIONABILITA' DEL CREDITO DELL'INPS, NONCHE'
GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROPOSTI IN SEDE CIVILE;
•DI VOLER CP_3
SODDISFARE, PER OGNI GESTIONE ASSICURATIVA, IL DEBITO PER CONTRIBUTI E
SOMME AGGIUNTIVE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO Controparte_4
; •DI NON AVERE VERSATO INTEGRALMENTE LE TRATTENUTE A CARICO
[...]
DEI LAVORATORI RELATIVE AI DEBITI DI CUI ALLA PRESENTE ISTANZA”
Nel successivo corpo della stessa istanza vengono poi riportati i termini del pagamento, la possibilità in caso di mancato pagamento di azionare comunque il credito e così via.
Come noto la SC ha più volte affermato che “L'istanza di dilazione si configura come formale atto di ricognizione di debito palesando un comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore” ( infra Cass. ord. 24634/2023 e più recentemente 23419/2025)
La dichiarazione resa dalla società e per essa dal lrpt appare del tutto univoca, precisa e senza riserve alcune, nel riconoscere il debito vantato dall;
né vale eccepire, come fatto dalla società CP_1 ricorrente nelle note di trattazione, che la stessa sia stata per così dire “estorta” al fine di ottenere il
DURC, riconducendosi invece la previsione ad un preciso dettato legislativo ( art. 4 del dec leg
50/2016).
Del resto la società, nell'esporre in modo molto generico, di essere stata “costretta ” a richiedere la dilazione non evidenzia neppure a quale necessità faccia riferimento tale “costrizione”
(partecipazione ad appalti e così via).
Il ricorso va quindi rigettato, essendo il debito portato negli atti impugnati riconosciuto e già oggetto di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. TI Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in proprio e nella qualità, al pagamento delle spese processuali nei confronti dei resistenti liquidate in complessivi euro 1560,00 in favore dell' ed euro 1100,00 in favore dell' ( ai sensi dell'art. 9 della legge CP_1 CP_2
149/2015), oltre IVA CPA e rimborso se dovuti come per legge
Aversa 21.12.2025 Il Giudice
Pres. TI Pezzullo