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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1713 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: vendita di cose mobili;
promosso da
R + V (C.F. ), in persona di Parte_1 P.IVA_1 [...]
e nelle qualità di legali rappresentanti p.t., Parte_2 Parte_3 rappresentata e difesa dall'avv. DE SANTIS ALESSANDRO (C.F. ) e C.F._1
( ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_4 C.F._2
CALPURNIO FIAMMA 53, 00175 ROMA, giusta procura del 17.12.2020; attore nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. DE CP_1 CP_2 P.IVA_2
TROIA LUCIANO (C.F. ), domiciliata in VIA CORRADO RICCI 29, C.F._3 presso lo studio dell'avv. CALANDRINI, 48100 RAVENNA, in virtù di procura del 10.06.2021.
-ooOoo-
Conclusioni per R + V : Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì così provvedere: CP
— accertato l'inadempimento della convenuta per il mancato pagamento del saldo della fattura n. CP_2
VRE+50617 del 19.02.2019 emessa dalla Inno-Spec Gmbh relativa alla vendita di n. 4 telecamere iperspettrali mod. RedEye 1.7 numero serie 1902100, 1902101, 1902111 e 1902112 e relativi accessori applicativi ed accertata la cessione del relativo credito a favore della società attrice, condannare la stessa convenuta al pagamento in favore della cessionaria del credito dell'importo di euro Controparte_3
1 78.040,00, - ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia - oltre interessi con decorrenza a 30 giorni dalla ricezione della merce (art 4 lett. B legge 231/2002) documentata in atti alla data del 19.02.2019 sino all'effettivo soddisfo con applicazione».
Conclusioni per SER. CP_2
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversaria domanda, istanza od eccezione disattesa, NEL MERITO: 1)
ACCERTARE la sussistenza della condizione risolutiva nel contratto di vendita di cui alla fattura
VRE+50617 emessa da Inno-Spec GmbH il 19/02/2019 e, di conseguenza, 2) DICHIARARE
l'intervenuta risoluzione per il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti come esposti in narrativa e, per
l'effetto 3) RIGETTARE le domande di parte attrice poiché infondate;
4) con vittoria di spese e onorari».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. R + agisce per ottenere il pagamento di € Parte_5
78.040,00, quale corrispettivo residuo maturato in capo alla società cedente Inno-spec GmbH e relativo alla fattura n. VRE+50617 del 19.02.2019.
1.1. La società attrice espone in citazione che, in data 17.5.2022, la società Inno-spec cedeva il credito derivante dalla vendita di n. 4 telecamere “iper-spettrali”, mod. RedEye 1.7, serie nn.
1902100, 1902101, 1902111 e 1902112, con relativi accessori e software applicativi (v. doc. 1 in fascicolo attore), dandone comunicazione al debitore ceduto, il quale veniva successivamente invitato a svolgere la procedura di negoziazione assistita che dava esito negativo (v. docc. 3, 4 e
5).
A sostegno della domanda attorea, la stessa produce l'ordine d'acquisto, i documenti attestanti la conferma dell'ordine, la bolla di accompagnamento della merce ed il documento di trasporto sottoscritto, nonché copia del bonifico, pari ad € 40.000,00, relativo al versamento parziale del corrispettivo (totale di € 118.040,00, v. docc. 10, 12, 13 e 14).
La stessa aggiunge che, nonostante i tentativi di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza, la società convenuta restituiva sia le telecamere precedentemente noleggiate sia quelle acquistate.
1.2. La società contesta quanto dedotto in citazione e conclude per il rigetto CP_1 CP_4 della domanda, senza formulare domanda riconvenzionale.
2 Eccepisce innanzitutto l'omessa comunicazione dell'atto di cessione e, nel merito, afferma che il contratto di compravendita si sarebbe risolto in virtù di una clausola risolutiva espressa pattuita al punto 1.4.
2. La domanda non merita accoglimento.
Giova ripercorrere, di seguito, i fatti di causa. CP_Cont
2.1. Nel corso dell'anno 2018, la società attiva nella produzione e vendita di impianti per la selezione automatica della frutta, contattava la società tedesca Inno-Spec per testare le telecamere iper-spettrali dalla stessa prodotte e commercializzate, allo scopo ultimo di monitorare il livello di maturazione dei kiwi durante la fase di selezione e successivo confezionamento.
La società tedesca, per il tramite del distributore italiano Optoprim srl, faceva recapitare alla controparte una prima telecamera, affinché quest'ultima ne provasse l'idoneità all'uso, a titolo di
“merce in conto visione” (v. doc. 1 in fascicolo convenuta).
Sebbene i primi test eseguiti restituissero un risultato sufficientemente accurato, la società italiana intendeva perfezionare la funzionalità della telecamera riducendo la percentuale di errore e, per tale ragione, dapprima restituiva la telecamera ricevuta a noleggio (doc. 2), e poi sollecitava un incontro che si svolgeva effettivamente il giorno 5.10.2018, presso la sede della società convenuta.
In quella sede, i rappresentanti della società tedesca rassicuravano che, attraverso un'analisi chemio-metrica, sarebbe stato possibile raggiungere risultati ancora più precisi, indicando la società tedesca Kessler Pro Data, quale soggetto in grado di mettere a punto tale studio specifico
(v. verbale udienza del 6.05.2024).
2.2. Ciò premesso, nonostante le parti non abbiano mai perfezionato un accordo scritto in ordine alla pattuizione di una clausola risolutiva relativa al buon esito delle analisi chemio- metriche, gli elementi probatori in atti confermano che l'oggetto del contratto di compravendita delle quattro telecamere “iper-spettrali” includeva non solo la fornitura dell'hardware, ma anche del software idoneo all'uso, nei termini concordati tra le parti all'incontro del 5.10.2018.
2.3. Gli elementi a sostegno di tale assunto sono molteplici, in sintesi:
i. la previsione testuale già nella fattura VRE+50617 del 19.02.2019 che l'attrice pone a fondamento della propria domanda di condanna al pagamento del residuo laddove, tra le
3 ulteriori voci di spesa, viene anche indicato: “software for determining relevant […]” (v. pag. 2, doc. 1);
ii. il comportamento concludente tenuto dalle parti contraenti, atteso che si accordavano affinché ricevesse, questa volta a titolo oneroso, n. 2 telecamere iper-spettrali da Pt_6 aggiungere a quella fino a quel momento utilizzata, oltre ad ulteriori n. 4 telecamere da far recapitare nel mese di gennaio 2019. In esecuzione di tali accordi, Inno-spec inviava le telecamere nn. 1810109 e 1810110 come prestito (doc. 6), mentre il corrispettivo relativo alle quattro telecamere, consegnate nel mese di gennaio 2019, veniva addebitato appunto con la fattura VRE+50617 del 19.02.2019 (doc. 7);
iii. la corrispondenza intercorsa tra le parti contraenti (doc. 3, punti n. 3, 6 e 7), tra cui vi è anche una bozza contrattuale che prevedeva proprio la già menzionata clausola risolutiva
(v. punti 1.4 e 1.5, docc. 4 e 5), come ugualmente il documento transattivo inoltrato dalla stessa società tedesca (docc. 18 e 19); iv. il contegno successivo tenuto dall'acquirente, la quale effettuava il reso delle telecamere precedentemente acquistate, una volta pervenuto l'esito negativo delle verifiche chemio- metriche condotte dal perito (v. doc. 15); Persona_1
v. infine, le dichiarazioni testimoniali in atti che forniscono ulteriore sostegno probatorio a quanto emerge a livello documentale (v. verb. ud. cit.). In dettaglio, nel corso dell'udienza CP del 6.05.2024, il teste dichiarava: “) confermo che fu proposto da Inno-spec a ac di Tes_1 affidare questo studio specifico chemiometrico alla società Kessler Pro Data, con costi a carico di Pt_6 stessa;
adr) tutti i presenti erano confidenti che con lo studio si sarebbe raggiunta la percentuale del 90-
95% di attendibilità; 8) gli esiti dello studio chemiometrico che venne fatto vennero poi acquisiti nella telecamera che venne parametrata. Si incominciò così a fare sessioni di misure attraverso lo strumento, si facevano test continui, si analizzavano, ad esempio 10 kiwi, prima e dopo un certo periodo tempo, in alcune sessioni i risultati erano buoni del 90-95%, poi però dopo altre sessioni i risultati non erano sempre uguali, perché la percentuale scendeva anche sotto al 70%, poi con altre sessioni ancora poteva risalire la percentuale”. Ugualmente, il teste riferiva: “8) questa attività di studio venne Tes_2 svolta dai consulenti Kessler, ma sorsero una serie di problemi perché il modello matematico non lo voleva fare nessuno, solo dopo le nostre richieste ci venne fornito un primo modello, purtroppo quel modello non fornì le percentuali di attendibilità che ci erano state promesse;
adr) in concreto, la telecamera operava alcuni giorni in maniera corretta secondo percentuali soddisfacenti, altri giorni però si ritornava al livello prestazionale precedente e al di sotto dello standard, capitava che uno stesso lotto di kiwi desse esito positivo, un altro lotto di kiwi, no;
adr) il collaboratore di Kessler, il marito di cui ho detto prima, disse che il fatto che la telecamera non operasse correttamente poteva dipendere dall'umidità dalla temperatura,
4 ci consigliarono di installare delle lampade ma anche così non si risolse, anche con altre installazioni il dispositivo non operava correttamente. Verificammo anche che se si fosse ripresentato lo stesso lotto di kiwi la macchina apprendeva, ma poi cambiando lotto le telecamere non operava correttamente”.
3. Sulla scorta di quanto innanzi, è dato concludere nel senso che il contratto di compravendita delle quattro telecamere “iper-spettrali”, mod. RedEye 1.7, serie nn. 1902100,
1902101, 1902111 e 1902112 non si è mai validamente perfezionato, nei termini e nei modi concordati tra le parti contraenti.
3.1. La domanda attorea va, pertanto, rigettata e le spese di lite seguono la soccombenza ponendole a carico della parte attrice, in base al valore della domanda, ai medi tariffari e per tutte le fasi giudiziali.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna R + V a Parte_1 rifondere, in favore di SER. le spese di lite che si liquidano in € 7.000,00 per CP_2 compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 8 gennaio 2025
Il Giudice Dott. Emanuele Picci
5
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1713 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: vendita di cose mobili;
promosso da
R + V (C.F. ), in persona di Parte_1 P.IVA_1 [...]
e nelle qualità di legali rappresentanti p.t., Parte_2 Parte_3 rappresentata e difesa dall'avv. DE SANTIS ALESSANDRO (C.F. ) e C.F._1
( ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_4 C.F._2
CALPURNIO FIAMMA 53, 00175 ROMA, giusta procura del 17.12.2020; attore nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. DE CP_1 CP_2 P.IVA_2
TROIA LUCIANO (C.F. ), domiciliata in VIA CORRADO RICCI 29, C.F._3 presso lo studio dell'avv. CALANDRINI, 48100 RAVENNA, in virtù di procura del 10.06.2021.
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Conclusioni per R + V : Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì così provvedere: CP
— accertato l'inadempimento della convenuta per il mancato pagamento del saldo della fattura n. CP_2
VRE+50617 del 19.02.2019 emessa dalla Inno-Spec Gmbh relativa alla vendita di n. 4 telecamere iperspettrali mod. RedEye 1.7 numero serie 1902100, 1902101, 1902111 e 1902112 e relativi accessori applicativi ed accertata la cessione del relativo credito a favore della società attrice, condannare la stessa convenuta al pagamento in favore della cessionaria del credito dell'importo di euro Controparte_3
1 78.040,00, - ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia - oltre interessi con decorrenza a 30 giorni dalla ricezione della merce (art 4 lett. B legge 231/2002) documentata in atti alla data del 19.02.2019 sino all'effettivo soddisfo con applicazione».
Conclusioni per SER. CP_2
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversaria domanda, istanza od eccezione disattesa, NEL MERITO: 1)
ACCERTARE la sussistenza della condizione risolutiva nel contratto di vendita di cui alla fattura
VRE+50617 emessa da Inno-Spec GmbH il 19/02/2019 e, di conseguenza, 2) DICHIARARE
l'intervenuta risoluzione per il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti come esposti in narrativa e, per
l'effetto 3) RIGETTARE le domande di parte attrice poiché infondate;
4) con vittoria di spese e onorari».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. R + agisce per ottenere il pagamento di € Parte_5
78.040,00, quale corrispettivo residuo maturato in capo alla società cedente Inno-spec GmbH e relativo alla fattura n. VRE+50617 del 19.02.2019.
1.1. La società attrice espone in citazione che, in data 17.5.2022, la società Inno-spec cedeva il credito derivante dalla vendita di n. 4 telecamere “iper-spettrali”, mod. RedEye 1.7, serie nn.
1902100, 1902101, 1902111 e 1902112, con relativi accessori e software applicativi (v. doc. 1 in fascicolo attore), dandone comunicazione al debitore ceduto, il quale veniva successivamente invitato a svolgere la procedura di negoziazione assistita che dava esito negativo (v. docc. 3, 4 e
5).
A sostegno della domanda attorea, la stessa produce l'ordine d'acquisto, i documenti attestanti la conferma dell'ordine, la bolla di accompagnamento della merce ed il documento di trasporto sottoscritto, nonché copia del bonifico, pari ad € 40.000,00, relativo al versamento parziale del corrispettivo (totale di € 118.040,00, v. docc. 10, 12, 13 e 14).
La stessa aggiunge che, nonostante i tentativi di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza, la società convenuta restituiva sia le telecamere precedentemente noleggiate sia quelle acquistate.
1.2. La società contesta quanto dedotto in citazione e conclude per il rigetto CP_1 CP_4 della domanda, senza formulare domanda riconvenzionale.
2 Eccepisce innanzitutto l'omessa comunicazione dell'atto di cessione e, nel merito, afferma che il contratto di compravendita si sarebbe risolto in virtù di una clausola risolutiva espressa pattuita al punto 1.4.
2. La domanda non merita accoglimento.
Giova ripercorrere, di seguito, i fatti di causa. CP_Cont
2.1. Nel corso dell'anno 2018, la società attiva nella produzione e vendita di impianti per la selezione automatica della frutta, contattava la società tedesca Inno-Spec per testare le telecamere iper-spettrali dalla stessa prodotte e commercializzate, allo scopo ultimo di monitorare il livello di maturazione dei kiwi durante la fase di selezione e successivo confezionamento.
La società tedesca, per il tramite del distributore italiano Optoprim srl, faceva recapitare alla controparte una prima telecamera, affinché quest'ultima ne provasse l'idoneità all'uso, a titolo di
“merce in conto visione” (v. doc. 1 in fascicolo convenuta).
Sebbene i primi test eseguiti restituissero un risultato sufficientemente accurato, la società italiana intendeva perfezionare la funzionalità della telecamera riducendo la percentuale di errore e, per tale ragione, dapprima restituiva la telecamera ricevuta a noleggio (doc. 2), e poi sollecitava un incontro che si svolgeva effettivamente il giorno 5.10.2018, presso la sede della società convenuta.
In quella sede, i rappresentanti della società tedesca rassicuravano che, attraverso un'analisi chemio-metrica, sarebbe stato possibile raggiungere risultati ancora più precisi, indicando la società tedesca Kessler Pro Data, quale soggetto in grado di mettere a punto tale studio specifico
(v. verbale udienza del 6.05.2024).
2.2. Ciò premesso, nonostante le parti non abbiano mai perfezionato un accordo scritto in ordine alla pattuizione di una clausola risolutiva relativa al buon esito delle analisi chemio- metriche, gli elementi probatori in atti confermano che l'oggetto del contratto di compravendita delle quattro telecamere “iper-spettrali” includeva non solo la fornitura dell'hardware, ma anche del software idoneo all'uso, nei termini concordati tra le parti all'incontro del 5.10.2018.
2.3. Gli elementi a sostegno di tale assunto sono molteplici, in sintesi:
i. la previsione testuale già nella fattura VRE+50617 del 19.02.2019 che l'attrice pone a fondamento della propria domanda di condanna al pagamento del residuo laddove, tra le
3 ulteriori voci di spesa, viene anche indicato: “software for determining relevant […]” (v. pag. 2, doc. 1);
ii. il comportamento concludente tenuto dalle parti contraenti, atteso che si accordavano affinché ricevesse, questa volta a titolo oneroso, n. 2 telecamere iper-spettrali da Pt_6 aggiungere a quella fino a quel momento utilizzata, oltre ad ulteriori n. 4 telecamere da far recapitare nel mese di gennaio 2019. In esecuzione di tali accordi, Inno-spec inviava le telecamere nn. 1810109 e 1810110 come prestito (doc. 6), mentre il corrispettivo relativo alle quattro telecamere, consegnate nel mese di gennaio 2019, veniva addebitato appunto con la fattura VRE+50617 del 19.02.2019 (doc. 7);
iii. la corrispondenza intercorsa tra le parti contraenti (doc. 3, punti n. 3, 6 e 7), tra cui vi è anche una bozza contrattuale che prevedeva proprio la già menzionata clausola risolutiva
(v. punti 1.4 e 1.5, docc. 4 e 5), come ugualmente il documento transattivo inoltrato dalla stessa società tedesca (docc. 18 e 19); iv. il contegno successivo tenuto dall'acquirente, la quale effettuava il reso delle telecamere precedentemente acquistate, una volta pervenuto l'esito negativo delle verifiche chemio- metriche condotte dal perito (v. doc. 15); Persona_1
v. infine, le dichiarazioni testimoniali in atti che forniscono ulteriore sostegno probatorio a quanto emerge a livello documentale (v. verb. ud. cit.). In dettaglio, nel corso dell'udienza CP del 6.05.2024, il teste dichiarava: “) confermo che fu proposto da Inno-spec a ac di Tes_1 affidare questo studio specifico chemiometrico alla società Kessler Pro Data, con costi a carico di Pt_6 stessa;
adr) tutti i presenti erano confidenti che con lo studio si sarebbe raggiunta la percentuale del 90-
95% di attendibilità; 8) gli esiti dello studio chemiometrico che venne fatto vennero poi acquisiti nella telecamera che venne parametrata. Si incominciò così a fare sessioni di misure attraverso lo strumento, si facevano test continui, si analizzavano, ad esempio 10 kiwi, prima e dopo un certo periodo tempo, in alcune sessioni i risultati erano buoni del 90-95%, poi però dopo altre sessioni i risultati non erano sempre uguali, perché la percentuale scendeva anche sotto al 70%, poi con altre sessioni ancora poteva risalire la percentuale”. Ugualmente, il teste riferiva: “8) questa attività di studio venne Tes_2 svolta dai consulenti Kessler, ma sorsero una serie di problemi perché il modello matematico non lo voleva fare nessuno, solo dopo le nostre richieste ci venne fornito un primo modello, purtroppo quel modello non fornì le percentuali di attendibilità che ci erano state promesse;
adr) in concreto, la telecamera operava alcuni giorni in maniera corretta secondo percentuali soddisfacenti, altri giorni però si ritornava al livello prestazionale precedente e al di sotto dello standard, capitava che uno stesso lotto di kiwi desse esito positivo, un altro lotto di kiwi, no;
adr) il collaboratore di Kessler, il marito di cui ho detto prima, disse che il fatto che la telecamera non operasse correttamente poteva dipendere dall'umidità dalla temperatura,
4 ci consigliarono di installare delle lampade ma anche così non si risolse, anche con altre installazioni il dispositivo non operava correttamente. Verificammo anche che se si fosse ripresentato lo stesso lotto di kiwi la macchina apprendeva, ma poi cambiando lotto le telecamere non operava correttamente”.
3. Sulla scorta di quanto innanzi, è dato concludere nel senso che il contratto di compravendita delle quattro telecamere “iper-spettrali”, mod. RedEye 1.7, serie nn. 1902100,
1902101, 1902111 e 1902112 non si è mai validamente perfezionato, nei termini e nei modi concordati tra le parti contraenti.
3.1. La domanda attorea va, pertanto, rigettata e le spese di lite seguono la soccombenza ponendole a carico della parte attrice, in base al valore della domanda, ai medi tariffari e per tutte le fasi giudiziali.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna R + V a Parte_1 rifondere, in favore di SER. le spese di lite che si liquidano in € 7.000,00 per CP_2 compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 8 gennaio 2025
Il Giudice Dott. Emanuele Picci
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