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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/11/2025, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 33/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità- Fondo ristori”
VERTENTE
TRA
rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dall'avv. Diego Cremona
-Attori- E
Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato di Firenze
-Convenuti-
Controparte_3
-Convenuta contumace-
pagina 1 di 15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies depositato in data 29.12.2023, Parte_1
e evocavano in giudizio innanzi a questo Parte_2 Parte_3
Tribunale la , la Controparte_3 [...]
ed il Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43
[...]
del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con mod. dalla l. 14 del 24.2.2023, al risarcimento iure hereditatis dei non patrimoniali subiti dal padre a seguito delle sofferenze ed umiliazioni patite in Parte_4
conseguenza della deportazione di questi in per essere assoggettato CP_3
ai lavori forzati.
Esponevano gli attori, a fondamento della propria pretesa, di essere figli ed eredi di il quale, arruolatosi nel Febbraio 1942 e richiamato alle Parte_4
armi l'11 Febbraio 1943 per essere assegnato al VI Regimento antiarei di
Bologna, in data 19 Settembre 1943 era stato catturato dalle truppe tedesche e deportato in Fallinghostel, in Bassa Sassonia, ove era di stanza l'XI CP_3
Distretto Militare del Terzo Rech, e quindi ridotto in prigionia e schiavitù sino alla sua liberazione avvenuta nei primi di Settembre 1945.
Il durante la prigionia, era stato costretto a faticosi, usuranti lavori Pt_4
forzati, svolti in condizioni degradanti, quali l'oscuramento delle finestre della città, il seppellimento di cadaveri, lo scavo di fosse per i prigionieri.
Il tutto sotto incessanti bombardamenti.
Chiedevano gli attori, pertanto, iure hereditatis la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da consistiti Parte_4
pagina 2 di 15 nella sofferenza ed umiliazione provate durante il periodo di deportazione e prigionia nonché, iure proprio, del danno non patrimoniale concretizzatosi nella sostanziale perdita del rapporto parentale con il padre, segnato dalle violenze patite.
Si costituivano la e il Controparte_1
i quali, Controparte_2
contestando quanto ex adverso dedotto, chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
L'Avvocatura dello Stato, in primo luogo, chiedeva venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della . Controparte_3
Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione ad agire degli attori, contestandogli la qualità di eredi universali.
Chiedeva, inoltre, quanto al merito che venisse dichiarata infondata la domanda attorea e rigettata per mancanza di prova dei fatti costitutivi dell'illecito.
Avanzava inoltre eccezione di compensazione con quanto già percepito da parte attrice a titolo indenni e un risarcitorio in conseguenza dei fatti dedotti in giudizio.
Non si costituiva la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA della quale, pertanto, veniva dichiarata la contumacia.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
pagina 3 di 15 1) Sulla giurisdizione dello Stato italiano
In via preliminare- ancorché non sia stata oggetto di eccezione da parte convenuta- va affermata la giurisdizione dello Stato italiano in ordine ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'1 Settembre 1939 e l'8 Maggio
1945.
E' noto come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014, ha affermato una regola derogatoria alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii, nel senso che di tale norma non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona.
Ha affermato, testualmente, la Corte con la predetta sentenza che «l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24
Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili».
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. pagina 4 di 15 Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo - per quanto risulta chiaramente dalla motivazione - nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati non possono esservi dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della CP_3
ribadita dalla Suprema Corte la quale, difatti, ha avuto modo di osservare che
«l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n.
238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. SS.UU. n. 20442/2020) e, ancora, che
«la proponibilità, contro la , della domanda volta al Controparte_3
risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24
Cost.» (Cass. n. 3642/2024).
Affermata la giurisdizione dello Stato italiano, si vedrà infra quale dovrebbe essere la statuizione nei confronti della Controparte_3
qualora il fatto illecito allegato da parte ricorrente quale causa petendi della sua pretesa risarcitoria sia sussumibile tra i crimini di guerra e contro l'umanità e la pagina 5 di 15 responsabilità del fatto sia ascrivibile alla Repubblica Tedesca: ovverosia se il contenuto del provvedimento decisorio debba essere di accertamento o di condanna.
In ogni caso, quanto sin qui affermato esclude la fondatezza del difetto di legittimazione passiva della sollevata dall'Avvocatura, trattandosi di CP_3
Stato estero evocato in giudizio nello Stato italiano per crimini commessi dalle sue truppe militari.
2)La vicenda storica posta a fondamento della domanda risarcitoria e il diritto dei ricorrenti a conseguire iure hereditatis il ristoro in relazione al danno subito iure proprio dal padr Parte_4
L'ampia produzione documentale di parte ricorrente- unitamente alla sostanziale non contestazione specifica da parte della resistente, ai sensi dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi della pretesa risarcitoria.
La deportazione di risulta dai seguenti documenti: Parte_4
- foglio matricolare n. 13031 estratto dall'Archivio di Stato di Firenze da cui si ricava la data della cattura (“9 settembre '943”) e del rimpatrio (“9 settembre
'945”);
- licenza del Comando Distretto Militare di Pistoia (84) che conferma la data della sua cattura (“9.9.45”), il Campo di internamento (“XI/B”, corrispondente allo “Stammlager XI/B” di Fallingbostel), il luogo della cattura
(“Bologna”), il suo avviamento al luogo di residenza (Vinci”);
- estratto da “Elenco dei reduci – I.M.I. dalla Anno 1945 / CP_3
Provincia di Firenze” redatto a cura della Croce Rossa Italiana – Ufficio
Centrale prigionieri di guerra (alla pag. 118 è censito e generalizzato Parte_4
il documento è anche consultabile via web all'indirizzo
[...]
https://tecadigitaleacs.cultura.gov.it/item/7aebd8c3-b8d5-4083-85f8866194fc7599); pagina 6 di 15 - cartolina postale di risposta del prigioniero ( / Controparte_4 CP_5
inviata a dal fratello presso lo “Stammlager XI/B” Parte_4 CP_6
indicante anche il suobnumero di matricola (Gefangenennummer 161756);
- registrazione del 19.6.1945 di operata dagli Alleati (Allied Parte_4
Expeditionary Force, A.E.F D.P.) con assegnazione codice G06123464 e tratta da
Archivi OL (in passato noti come International Tracing Service) centro internazionale di documentazione su persecuzione e deportazione nazista nella
Germania del Terzo Reich.
Trattasi, nel caso in questione, di deportazione e riduzione in schiavitù rientranti tra i crimini di guerra e contro l'umanità, e come tali integranti illecito doloso- le cui conseguenze devono essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 cc- compiuti dai militari tedeschi e, come tali, imputabili alla in forza CP_3
del rapporto organico esistente.
Ed invero, l'art. 6 secondo comma, lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare
Internazionale di Norimberga (istituito l'8 Agosto 1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati,
o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro
l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione
e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
Gli odierni ricorrenti hanno quindi diritto al risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale subìto da e consistito nelle sofferenze Parte_4
fisiche ma soprattutto psicologiche derivanti dalla sua cattura e dalla sua deportazione in e dalla costante e perdurante sottomissione a lavori CP_3
forzati eseguiti in condizioni disumane e degradanti.
Si aggiunga che gli attori hanno provato la loro qualità di eredi. pagina 7 di 15 Si rammenta che l'eredità si acquista esclusivamente con l'accettazione, espressa o tacita che sia, oppure a mezzo di atti quale la vendita, la donazione o la cessione dei propri diritti successori che il chiamato all'eredità compia.
Ebbene, nel caso in questione gli attori hanno prodotto l'atto notarile di divisione di un bene immobile(doc. 10) loro pervenuto per successine legittima dal loro padre Parte_4
Tanto precisato in ordine alla sussistenza del diritto, si procederà alla quantificazione del danno risarcibile.
Si ritiene che la deportazione sia assimilabile, ai fini della liquidazione equitativa del danno, alla prigionia e che, di conseguenza, possa essere adottato quale criterio liquidatorio quello relativo alla ingiusta detenzione pari ad €
235,82 al giorno.
Considerato che la prigionia del si è protratta per 731 giorni(dal 9 Pt_4
Settembre 1943 al 9 Settembre 1945), si ottiene un importo, da liquidarsi da parte del di € 172.384,42, pari ad € 57.461,47 per ciascun erede.
Trattandosi di importo espresso in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. civ. sentenza n. 3131/2010; Cass. civ. sentenza n. 16237/2005).
Alle parti attrici spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla soma integralmente rivalutata, mada epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con pagina 8 di 15 decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. n.
20742/2004; Cass. n. n. 3871/2004 e Cass. n. 11712/2002).
Tuttavia tale data intermedia, nella fattispecie, non può essere esattamente individuata nel tempo esattamente a metà tra la cessazione del fatto illecito e la presente decisione, poiché il ritardato pagamento del risarcimento in favore delle vittime superstite va ancorato ad epoca successiva all'istituzione del
Fondo ristori di cui all'art. 43 d.l. n. 36/2022, allorquando l'obbligo risarcitorio
è divenuto esigibile verso il sì che tali interessi- che comunque assolvono ad una funzione risarcitoria- andranno computati dalla data della proposizione della domanda e, quindi, dalla data del deposito del ricorso.
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 29.12.2023 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
Si evidenzia, infine, che non può trovare accoglimento l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura al fine di limitare la pretesa risarcitoria della ricorrente, in quanto sarebbe stato onere della convenuta di dimostrare la percezione da parte dei ricorrenti di indennità o risarcimenti in conseguenza dell'illecito per cui è causa: onere probatorio, tuttavia, non assolto.
3)Individuazione del soggetto tenuto al pagamento del risarcimento e relative statuizioni da adottare nel presente procedimento pagina 9 di 15 L'unico soggetto tenuto al pagamento dei danni reclamati dai ricorrenti è il presso cui è stato istituito, con d.l. n. 36/2022, il c.d. 'Fondo ristori'.
Ed invero, l'art. 43 del citato d.l. n. 36/2022 è così rubricato: «Istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945»
Esso, inoltre, prevede:
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Controparte_3
reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n.
[...]
1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_8
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il CP_8
pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento
e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del pagina 10 di 15 passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1…».
Inoltre, l'art. 2 co 2 del decreto interministeriale del 28 Giugno 2023- che ha introdotto una normativa sub-primaria autorizzata proprio dall'art. 43- prevede che è «a carico del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94».
In definitiva, dalle previsioni normative primarie e sub-primarie richiamate si ricava che 1) il diritto all'accesso al Fondo spetta a chi è munito di titolo divenuto definitivo che contenga l'accertamento e la liquidazione dei danni da pagina 11 di 15 crimini di guerra compiuti da Terzo Reich, 2) l'obbligo di pagamento grava solo ed esclusivamente sul in forza della dotazione monetaria prevista CP_8
dall'art. 43, 3) l'unico soggetto tenuto quindi al pagamento è il presso cui il predetto è stato istituito, con esclusione quindi di ogni possibile CP_8
condanna della Controparte_1
Quanto appena affermato sub 2)- in ordine al pagamento a carico esclusivo del con provvista proveniente dal Fondo- esclude che vi possa essere una condanna della Controparte_3
Le norma richiamate, infatti, sono inequivoche nello stabilire che i diritti risarcitori possano essere fatti valere solo sul 'Fondo ristori' con obbligo al pagamento da parte del
D'altra parte, che non vi possa essere condanna della si ricava dallo CP_3
stesso incipit dell'art. 43 là dove afferma l'istituzione del Fondo, «assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1961, n. 1263»: il che evidenzia la volontà, da parte del Legislatore, di chiudere definitivamente ogni questione risarcitoria nei confronti della già definita negli accordi di CP_3
Bonn del 1961, di cui uno recepito dal DPR n. 1263/1961, tenendo indenne la e facendosi «carico- con una norma virtuosa, anche se onerosa - del 'ristoro' CP_3
dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo
Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani»(Corte Cost. n.
159/2023).
Conferma, infine, la conclusione cui si è giunti in ordine alla non assoggettabilità della ad un pronuncia di condanna l'ulteriore CP_3 previsione prevista dall'art. 43 co 3 ove si prevede che «Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della per il risarcimento di CP_3
danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione pagina 12 di 15 eventualmente intrapresi sono estinti», tanto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 159/2023, ha avuto modo di affermare, per quel che riguarda la fase esecutiva di sentenze di condanna della che l'accesso al Fondo CP_3
configura «una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una nuova». CP_3
Tanto renderebbe giuridicamente inutile una sentenza di condanna della
Germania quando, poi, essa non sarebbe eseguibile esecutivamente.
In caso di accoglimento della domanda, la pronuncia da adottarsi nei confronti della sarà quindi esclusivamente di accertamento in ordine alla CP_3
responsabilità per gli illeciti perpetrati.
4)Le statuizioni di rigetto
Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria proposta dagli attori iure hereditatis in relazione al danno catastrofale- o da lucida agonia- patito dal padre iure proprio in quanto tale danno è riscontrabile 1) quando dall'illecito sia derivata la morte del danneggiato e 2) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (si veda al riguardo, Cass. n.
7923/2024; inoltre, Cass. n. 33009/2024).
Nel caso di specie il decesso di non può ritenersi conseguenza Parte_4
della deportazione, in quanto egli fece ritorno in Italia nel settembre del 1945 e morirà nel 2017: difetta pertanto il nesso causale tra l'illecito e la morte del
Pt_4
pagina 13 di 15 Inoltre, dato il lungo periodo di vita trascorso dalla vittima una volta terminata la deportazione è da escludere la sussistenza di quella consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, poiché questa si verificherà molti anni dopo il rientro in Italia, il che rende incompatibile la 'lucida agonia' con il lungo periodo vissuto.
Non possono infine trovare riconoscimento né il danno biologico, reclamato iure hereditatis dagli attori, né quello da compromissione del rapporto parentale con la vittima, preteso iure proprio, risultando entrambe le voci risarcitorie prive di specifica allegazione e prova.
5)Le spese processuali
Le spese, quanto al rapporto tra gli attori ed il seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000 ed operata una decurtazione del 50% sulla fase istruttoria, posto che sono state depositate le memorie ex art. 281-duodeecies co IV cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcun incombente istruttorio, e sulla fase decisoria consistita nella sola discussione orale della causa.
Quanto al rapporto tra la ricorrente e la Presidenza del Consiglio, le spese possono essere compensate attesa l'assoluta novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, dichiara la
REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA responsabile della deportazione e della riduzione in schiavitù di Parte_4 pagina 14 di 15 condanna il al Controparte_2
pagamento, mediante provista proveniente esclusivamente dal Fondo ristori istituito con d.l. n 36/2022, in favore di e Parte_1 Parte_2
della somma di € 57.461,47 ciascuno, oltre alla Parte_3
corresponsione, in favore delle predette parti e sulla somma come sopra quantificata, degli interessi compensativi nella misura legale a decorrere dalla data della domanda, 29.12.2023, e sino a quella della presente sentenza oltre, sull'importo come sopra determinato, ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna il alla rifusione, Controparte_2
in favore dei ricorrenti, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 786 per esborsi, € 9.142 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
rigetta ogni domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della e compensa tra le parti le Controparte_1
spese processuali.
Firenze, 27.XI.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 15 di 15
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 33/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità- Fondo ristori”
VERTENTE
TRA
rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dall'avv. Diego Cremona
-Attori- E
Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato di Firenze
-Convenuti-
Controparte_3
-Convenuta contumace-
pagina 1 di 15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies depositato in data 29.12.2023, Parte_1
e evocavano in giudizio innanzi a questo Parte_2 Parte_3
Tribunale la , la Controparte_3 [...]
ed il Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43
[...]
del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con mod. dalla l. 14 del 24.2.2023, al risarcimento iure hereditatis dei non patrimoniali subiti dal padre a seguito delle sofferenze ed umiliazioni patite in Parte_4
conseguenza della deportazione di questi in per essere assoggettato CP_3
ai lavori forzati.
Esponevano gli attori, a fondamento della propria pretesa, di essere figli ed eredi di il quale, arruolatosi nel Febbraio 1942 e richiamato alle Parte_4
armi l'11 Febbraio 1943 per essere assegnato al VI Regimento antiarei di
Bologna, in data 19 Settembre 1943 era stato catturato dalle truppe tedesche e deportato in Fallinghostel, in Bassa Sassonia, ove era di stanza l'XI CP_3
Distretto Militare del Terzo Rech, e quindi ridotto in prigionia e schiavitù sino alla sua liberazione avvenuta nei primi di Settembre 1945.
Il durante la prigionia, era stato costretto a faticosi, usuranti lavori Pt_4
forzati, svolti in condizioni degradanti, quali l'oscuramento delle finestre della città, il seppellimento di cadaveri, lo scavo di fosse per i prigionieri.
Il tutto sotto incessanti bombardamenti.
Chiedevano gli attori, pertanto, iure hereditatis la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da consistiti Parte_4
pagina 2 di 15 nella sofferenza ed umiliazione provate durante il periodo di deportazione e prigionia nonché, iure proprio, del danno non patrimoniale concretizzatosi nella sostanziale perdita del rapporto parentale con il padre, segnato dalle violenze patite.
Si costituivano la e il Controparte_1
i quali, Controparte_2
contestando quanto ex adverso dedotto, chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
L'Avvocatura dello Stato, in primo luogo, chiedeva venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della . Controparte_3
Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione ad agire degli attori, contestandogli la qualità di eredi universali.
Chiedeva, inoltre, quanto al merito che venisse dichiarata infondata la domanda attorea e rigettata per mancanza di prova dei fatti costitutivi dell'illecito.
Avanzava inoltre eccezione di compensazione con quanto già percepito da parte attrice a titolo indenni e un risarcitorio in conseguenza dei fatti dedotti in giudizio.
Non si costituiva la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA della quale, pertanto, veniva dichiarata la contumacia.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
pagina 3 di 15 1) Sulla giurisdizione dello Stato italiano
In via preliminare- ancorché non sia stata oggetto di eccezione da parte convenuta- va affermata la giurisdizione dello Stato italiano in ordine ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'1 Settembre 1939 e l'8 Maggio
1945.
E' noto come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014, ha affermato una regola derogatoria alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii, nel senso che di tale norma non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona.
Ha affermato, testualmente, la Corte con la predetta sentenza che «l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24
Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili».
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. pagina 4 di 15 Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo - per quanto risulta chiaramente dalla motivazione - nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati non possono esservi dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della CP_3
ribadita dalla Suprema Corte la quale, difatti, ha avuto modo di osservare che
«l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n.
238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. SS.UU. n. 20442/2020) e, ancora, che
«la proponibilità, contro la , della domanda volta al Controparte_3
risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24
Cost.» (Cass. n. 3642/2024).
Affermata la giurisdizione dello Stato italiano, si vedrà infra quale dovrebbe essere la statuizione nei confronti della Controparte_3
qualora il fatto illecito allegato da parte ricorrente quale causa petendi della sua pretesa risarcitoria sia sussumibile tra i crimini di guerra e contro l'umanità e la pagina 5 di 15 responsabilità del fatto sia ascrivibile alla Repubblica Tedesca: ovverosia se il contenuto del provvedimento decisorio debba essere di accertamento o di condanna.
In ogni caso, quanto sin qui affermato esclude la fondatezza del difetto di legittimazione passiva della sollevata dall'Avvocatura, trattandosi di CP_3
Stato estero evocato in giudizio nello Stato italiano per crimini commessi dalle sue truppe militari.
2)La vicenda storica posta a fondamento della domanda risarcitoria e il diritto dei ricorrenti a conseguire iure hereditatis il ristoro in relazione al danno subito iure proprio dal padr Parte_4
L'ampia produzione documentale di parte ricorrente- unitamente alla sostanziale non contestazione specifica da parte della resistente, ai sensi dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi della pretesa risarcitoria.
La deportazione di risulta dai seguenti documenti: Parte_4
- foglio matricolare n. 13031 estratto dall'Archivio di Stato di Firenze da cui si ricava la data della cattura (“9 settembre '943”) e del rimpatrio (“9 settembre
'945”);
- licenza del Comando Distretto Militare di Pistoia (84) che conferma la data della sua cattura (“9.9.45”), il Campo di internamento (“XI/B”, corrispondente allo “Stammlager XI/B” di Fallingbostel), il luogo della cattura
(“Bologna”), il suo avviamento al luogo di residenza (Vinci”);
- estratto da “Elenco dei reduci – I.M.I. dalla Anno 1945 / CP_3
Provincia di Firenze” redatto a cura della Croce Rossa Italiana – Ufficio
Centrale prigionieri di guerra (alla pag. 118 è censito e generalizzato Parte_4
il documento è anche consultabile via web all'indirizzo
[...]
https://tecadigitaleacs.cultura.gov.it/item/7aebd8c3-b8d5-4083-85f8866194fc7599); pagina 6 di 15 - cartolina postale di risposta del prigioniero ( / Controparte_4 CP_5
inviata a dal fratello presso lo “Stammlager XI/B” Parte_4 CP_6
indicante anche il suobnumero di matricola (Gefangenennummer 161756);
- registrazione del 19.6.1945 di operata dagli Alleati (Allied Parte_4
Expeditionary Force, A.E.F D.P.) con assegnazione codice G06123464 e tratta da
Archivi OL (in passato noti come International Tracing Service) centro internazionale di documentazione su persecuzione e deportazione nazista nella
Germania del Terzo Reich.
Trattasi, nel caso in questione, di deportazione e riduzione in schiavitù rientranti tra i crimini di guerra e contro l'umanità, e come tali integranti illecito doloso- le cui conseguenze devono essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 cc- compiuti dai militari tedeschi e, come tali, imputabili alla in forza CP_3
del rapporto organico esistente.
Ed invero, l'art. 6 secondo comma, lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare
Internazionale di Norimberga (istituito l'8 Agosto 1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati,
o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro
l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione
e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
Gli odierni ricorrenti hanno quindi diritto al risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale subìto da e consistito nelle sofferenze Parte_4
fisiche ma soprattutto psicologiche derivanti dalla sua cattura e dalla sua deportazione in e dalla costante e perdurante sottomissione a lavori CP_3
forzati eseguiti in condizioni disumane e degradanti.
Si aggiunga che gli attori hanno provato la loro qualità di eredi. pagina 7 di 15 Si rammenta che l'eredità si acquista esclusivamente con l'accettazione, espressa o tacita che sia, oppure a mezzo di atti quale la vendita, la donazione o la cessione dei propri diritti successori che il chiamato all'eredità compia.
Ebbene, nel caso in questione gli attori hanno prodotto l'atto notarile di divisione di un bene immobile(doc. 10) loro pervenuto per successine legittima dal loro padre Parte_4
Tanto precisato in ordine alla sussistenza del diritto, si procederà alla quantificazione del danno risarcibile.
Si ritiene che la deportazione sia assimilabile, ai fini della liquidazione equitativa del danno, alla prigionia e che, di conseguenza, possa essere adottato quale criterio liquidatorio quello relativo alla ingiusta detenzione pari ad €
235,82 al giorno.
Considerato che la prigionia del si è protratta per 731 giorni(dal 9 Pt_4
Settembre 1943 al 9 Settembre 1945), si ottiene un importo, da liquidarsi da parte del di € 172.384,42, pari ad € 57.461,47 per ciascun erede.
Trattandosi di importo espresso in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. civ. sentenza n. 3131/2010; Cass. civ. sentenza n. 16237/2005).
Alle parti attrici spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla soma integralmente rivalutata, mada epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con pagina 8 di 15 decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. n.
20742/2004; Cass. n. n. 3871/2004 e Cass. n. 11712/2002).
Tuttavia tale data intermedia, nella fattispecie, non può essere esattamente individuata nel tempo esattamente a metà tra la cessazione del fatto illecito e la presente decisione, poiché il ritardato pagamento del risarcimento in favore delle vittime superstite va ancorato ad epoca successiva all'istituzione del
Fondo ristori di cui all'art. 43 d.l. n. 36/2022, allorquando l'obbligo risarcitorio
è divenuto esigibile verso il sì che tali interessi- che comunque assolvono ad una funzione risarcitoria- andranno computati dalla data della proposizione della domanda e, quindi, dalla data del deposito del ricorso.
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 29.12.2023 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
Si evidenzia, infine, che non può trovare accoglimento l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura al fine di limitare la pretesa risarcitoria della ricorrente, in quanto sarebbe stato onere della convenuta di dimostrare la percezione da parte dei ricorrenti di indennità o risarcimenti in conseguenza dell'illecito per cui è causa: onere probatorio, tuttavia, non assolto.
3)Individuazione del soggetto tenuto al pagamento del risarcimento e relative statuizioni da adottare nel presente procedimento pagina 9 di 15 L'unico soggetto tenuto al pagamento dei danni reclamati dai ricorrenti è il presso cui è stato istituito, con d.l. n. 36/2022, il c.d. 'Fondo ristori'.
Ed invero, l'art. 43 del citato d.l. n. 36/2022 è così rubricato: «Istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945»
Esso, inoltre, prevede:
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Controparte_3
reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n.
[...]
1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_8
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il CP_8
pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento
e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del pagina 10 di 15 passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1…».
Inoltre, l'art. 2 co 2 del decreto interministeriale del 28 Giugno 2023- che ha introdotto una normativa sub-primaria autorizzata proprio dall'art. 43- prevede che è «a carico del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94».
In definitiva, dalle previsioni normative primarie e sub-primarie richiamate si ricava che 1) il diritto all'accesso al Fondo spetta a chi è munito di titolo divenuto definitivo che contenga l'accertamento e la liquidazione dei danni da pagina 11 di 15 crimini di guerra compiuti da Terzo Reich, 2) l'obbligo di pagamento grava solo ed esclusivamente sul in forza della dotazione monetaria prevista CP_8
dall'art. 43, 3) l'unico soggetto tenuto quindi al pagamento è il presso cui il predetto è stato istituito, con esclusione quindi di ogni possibile CP_8
condanna della Controparte_1
Quanto appena affermato sub 2)- in ordine al pagamento a carico esclusivo del con provvista proveniente dal Fondo- esclude che vi possa essere una condanna della Controparte_3
Le norma richiamate, infatti, sono inequivoche nello stabilire che i diritti risarcitori possano essere fatti valere solo sul 'Fondo ristori' con obbligo al pagamento da parte del
D'altra parte, che non vi possa essere condanna della si ricava dallo CP_3
stesso incipit dell'art. 43 là dove afferma l'istituzione del Fondo, «assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1961, n. 1263»: il che evidenzia la volontà, da parte del Legislatore, di chiudere definitivamente ogni questione risarcitoria nei confronti della già definita negli accordi di CP_3
Bonn del 1961, di cui uno recepito dal DPR n. 1263/1961, tenendo indenne la e facendosi «carico- con una norma virtuosa, anche se onerosa - del 'ristoro' CP_3
dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo
Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani»(Corte Cost. n.
159/2023).
Conferma, infine, la conclusione cui si è giunti in ordine alla non assoggettabilità della ad un pronuncia di condanna l'ulteriore CP_3 previsione prevista dall'art. 43 co 3 ove si prevede che «Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della per il risarcimento di CP_3
danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione pagina 12 di 15 eventualmente intrapresi sono estinti», tanto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 159/2023, ha avuto modo di affermare, per quel che riguarda la fase esecutiva di sentenze di condanna della che l'accesso al Fondo CP_3
configura «una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una nuova». CP_3
Tanto renderebbe giuridicamente inutile una sentenza di condanna della
Germania quando, poi, essa non sarebbe eseguibile esecutivamente.
In caso di accoglimento della domanda, la pronuncia da adottarsi nei confronti della sarà quindi esclusivamente di accertamento in ordine alla CP_3
responsabilità per gli illeciti perpetrati.
4)Le statuizioni di rigetto
Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria proposta dagli attori iure hereditatis in relazione al danno catastrofale- o da lucida agonia- patito dal padre iure proprio in quanto tale danno è riscontrabile 1) quando dall'illecito sia derivata la morte del danneggiato e 2) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (si veda al riguardo, Cass. n.
7923/2024; inoltre, Cass. n. 33009/2024).
Nel caso di specie il decesso di non può ritenersi conseguenza Parte_4
della deportazione, in quanto egli fece ritorno in Italia nel settembre del 1945 e morirà nel 2017: difetta pertanto il nesso causale tra l'illecito e la morte del
Pt_4
pagina 13 di 15 Inoltre, dato il lungo periodo di vita trascorso dalla vittima una volta terminata la deportazione è da escludere la sussistenza di quella consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, poiché questa si verificherà molti anni dopo il rientro in Italia, il che rende incompatibile la 'lucida agonia' con il lungo periodo vissuto.
Non possono infine trovare riconoscimento né il danno biologico, reclamato iure hereditatis dagli attori, né quello da compromissione del rapporto parentale con la vittima, preteso iure proprio, risultando entrambe le voci risarcitorie prive di specifica allegazione e prova.
5)Le spese processuali
Le spese, quanto al rapporto tra gli attori ed il seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000 ed operata una decurtazione del 50% sulla fase istruttoria, posto che sono state depositate le memorie ex art. 281-duodeecies co IV cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcun incombente istruttorio, e sulla fase decisoria consistita nella sola discussione orale della causa.
Quanto al rapporto tra la ricorrente e la Presidenza del Consiglio, le spese possono essere compensate attesa l'assoluta novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, dichiara la
REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA responsabile della deportazione e della riduzione in schiavitù di Parte_4 pagina 14 di 15 condanna il al Controparte_2
pagamento, mediante provista proveniente esclusivamente dal Fondo ristori istituito con d.l. n 36/2022, in favore di e Parte_1 Parte_2
della somma di € 57.461,47 ciascuno, oltre alla Parte_3
corresponsione, in favore delle predette parti e sulla somma come sopra quantificata, degli interessi compensativi nella misura legale a decorrere dalla data della domanda, 29.12.2023, e sino a quella della presente sentenza oltre, sull'importo come sopra determinato, ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna il alla rifusione, Controparte_2
in favore dei ricorrenti, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 786 per esborsi, € 9.142 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
rigetta ogni domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della e compensa tra le parti le Controparte_1
spese processuali.
Firenze, 27.XI.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 15 di 15