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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9532/2023, pubblicata in data 19.10.2023, iscritto al n. 5184/2023 del ruolo generale affari civili contenziosi e vertente
TRA
di (c.f. ), in persona del Dirigente scolastico Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.
), presso i cui uffici in Via Armando Diaz n.11 è domiciliata per legge, P.IVA_2
- appellante -
E
(c.f. ), già con sede in Milano, Via Controparte_1 P.IVA_3 Controparte_2
Domenichino n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, dall'avv. Paolo Bonalume (c.f. ), per quanto CodiceFiscale_1 ancora occorrer possa domiciliato presso la cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Pt_2
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 9532/2023, pubblicata in data 19.10.2023, il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda proposta dalla nei confronti del Controparte_2 [...] di condannava quest'ultimo al pagamento dell'importo di 8.077,74 € a titolo Controparte_3 Pt_2 di importo capitale, oltre interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 ed interessi anatocistici, e dell'ulteriore somma di 7.313,72 € oltre interessi anatocistici a titolo di interessi di mora su crediti diversi, nonché di 800,00 € oltre interessi legali a titolo di risarcimento del danno come dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. 231/2002.
Affermava il Tribunale che in relazione all'importo capitale di 8.077,74 € di cui alla fattura n.
102196 del 26.3.2018 non era stato provato il pagamento, non essendo prova di ciò il mandato di pagamento ed essendo necessaria la prova dell'avvenuto incasso della somma, e comunque il pagamento sarebbe stato non liberatorio in quanto avvenuto in favore della cedente successivamente alla notifica della cessione del credito. In relazione agli interessi su fatture pagate in ritardo, affermava che, essendo stato pagato l'importo capitale senza nessuna contestazione in ordine alle prestazioni svolte, queste non potevano essere sollevate ora in relazione alle note di credito emesse per interessi da ritardato pagamento.
Con atto notificato il 28.11.2023 l'appellante impugnava detta sentenza, con un primo motivo deducendone la nullità per non avere il Tribunale rilevato, anche d'ufficio, che il rapporto era nullo a monte, non essendo stato prodotto il contratto scritto regolante il rapporto tra le parti. Con un secondo motivo per essere stata erroneamente ritenuta valida la cessione del credito, avvenuta in relazione a crediti futuri derivanti da un contratto ancora da stipulare, a fronte della disciplina speciale derivante dagli artt. 69 e 70 del r.d. 2440/1923 e dell'art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016, che prevedevano, ai fini della efficacia della cessione, un'accettazione o un mancato rifiuto, che potevano esprimersi su un quid già esistente e non anche su contratti ancora non stipulati, come nella fattispecie. Con un terzo motivo di impugnazione deduceva la nullità delle cessioni per violazione dell'art. 70, comma
2, del r.d. n. 2440/1923, secondo cui “con uno stesso atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse”, avendo la cessione ad oggetto crediti nei confronti di più pubbliche amministrazioni.
Concludeva pertanto per la riforma della sentenza ed il rigetto delle domande di pagamento, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la banca appellata, deducendo la inammissibilità del primo motivo di appello, in quanto introduttivo di un tema di indagine nuovo, e comunque la sua infondatezza per essere stato prodotto il contratto scritto relativo al primo semestre 2018, oltre che la fattura e l'atto di cessione del credito notificato il 26.5.2017; nonché, in relazione al credito per interessi da ritardato pagamento, le note di debito con indicazioni specifiche di date, importi e calcolo degli interessi. In relazione al secondo motivo di appello ne deduceva la infondatezza in quanto la normativa applicabile era quella di cui alla legge n. 52/1991 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”) che prevedeva sufficiente la sola notifica della cessione del credito, con esclusione delle disposizioni di cui all'art. 70, comma 3, del r.d. 2440/1923 e dell'art. 117 del d.lgs n. 163/2006 (cfr. Cass. n.
19571/2007), e comunque in quanto la normativa richiamata si applicava alle sole amministrazioni statali e solo per i contratti ancora in corso, con una eccezione da far valere con il primo atto giudiziale. In relazione al terzo motivo di appello ne eccepiva la inammissibilità in quanto eccezione nuova, mai svolta in precedenza, e comunque la infondatezza.
Instava pertanto per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
All'udienza di trattazione del 2.10.2024, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Presidente istruttore fissava per la rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., l'udienza del 7 maggio 2025; alla detta udienza, svoltasi in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dopo il deposito delle note di udienza, la causa veniva trattenuta in decisione e la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
E' infatti vero che i contratti stipulati con la pubblica amministrazione devono essere provati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
In punto di necessità di forma scritta del contratto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione
è condivisibilmente costante nell'affermare:
1) che i contratti degli enti pubblici – in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 – devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (v., ad es., Cass. 638/2019, 8621/2006 e 26047/2005);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU. n.9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018);
4) che la nullità dei contratti degli enti pubblici non stipulati per iscritto può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice (v. Cass. 1702/2006);
5) che l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (cfr. Cass. n. 19158/2012 e Cass. n. 14720/2024; si consideri altresì il c. 2 dell'art. 1 del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative …..”).
E' pertanto evidente che il Giudice di prime cure, innanzitutto, ben poteva ed anzi doveva accertare se nella fattispecie vi fosse la debita prova della valida conclusione dei contratti posti a fondamento della creditoria in oggetto, anche in mancanza di eccezioni in proposito da parte del convenuto.
La prova della stipula del contratto certamente non può poi essere ricavata nè dai documenti prodotti in giudizio, nè dai comportamenti processuali dell' convenuto, non potendo da tali CP_4
elementi derivarsi, come detto, un comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
Di nessun rilievo è poi la indicazione sulla fattura del CIG – Codice Identificativo Gara, posto che detto codice è acquisito dalla stazione appaltante in un momento che precede la indizione di una procedura di gara, ragion per cui non è assolutamente probante della avvenuta conclusione della procedura in favore di chi lo riporta nelle proprie fatture né può surrogare la carenza di contratto scritto.
Così come si presenta non rilevante il richiamo alle disposizioni di cui al d. lgs. 231/2002 e alle direttive comunitarie di riferimento, non risultando essere stato ivi statuito alcunchè in ordine ai requisiti di validità dei contratti con la pubblica amministrazione e alla prova dell'esistenza dei contratti stessi, bensì solo statuendosi sulle conseguenze dell'inadempimento (di tal che appare infondata la richiesta dell'appellante, formulata in note conclusionali, di rimessione pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea per valutare l'eventuale contrasto tra la normativa italiana e le direttive richiamate in ordine ai presupposti di validità del contratto).
La mancanza o la nullità del contratto per carenza della forma scritta ad substantiam determina, quindi, la non debenza delle somme richieste sia a titolo di importo capitale sia a titolo di interessi di mora e anatocistici, essendo questi degli accessori rispetto all'obbligazione principale, che trovano il proprio presupposto proprio nella esistenza e validità del contratto stesso.
Orbene, nella fattispecie risulta essere stato prodotto dalla odierna appellata il solo contratto del 19.1.2018, regolante i servizi di pulizia dall'1.1.2018 al 30.6.2018, per un importo mensile di
8.077,74 € oltre iva, contratto sottoscritto dalla dirigente dell'istituto scolastico in data 19.1.2018, cosicchè la richiesta di pagamento della fattura inerente il mese di marzo 2018 trova il suo riscontro nel contratto scritto prodotto.
Non risultano invece prodotti i contratti scritti inerenti le precedenti annualità ed in relazione alle quali sono stati richiesti gli interessi da ritardato pagamento, di guisa che l'appello sul punto appare fondato e deve affermarsi quindi la infondatezza della domanda di pagamento dell'importo di 7.313,72 € oltre interessi anatocistici a titolo di interessi di mora su crediti diversi;
in diretta conseguenza, anche l'importo di 800,00 € oltre interessi legali a titolo di risarcimento del danno, come riconosciuto dal Tribunale dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. 231/2002, va ridotto all'importo di 40,00 €corrispondente all'unica fattura di importo capitale pagata in ritardo.
Il secondo e terzo motivo di appello, inerenti la invalidità a vario titolo delle cessioni del credito, sono inammissibili, per violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di nuove eccezioni, introduttive di temi di indagine nuovi, mai svolti nel corso del giudizio di primo grado. Va aggiunto, in relazione al secondo motivo, che la cessione appare disciplinata dalla legge 21 febbraio
1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa), le cui disposizioni sono richiamate dall'art. 117 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della Direttiva n. 2004/17/CE e Direttiva n. 2004/18/CE), e dall'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici). Ai sensi poi dell'art. 3 della citata legge n. 52/199, i crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno;
i crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa ma, limitatamente a quest'ultimi, le cessioni possono avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.
Il terzo motivo di appello è altresì inammissibile per difetto di specificità, in quanto enunciato con riferimento a principi generali senza la specifica indicazione dei motivi della loro applicabilità alla fattispecie.
Il parziale accoglimento dell'appello e il rigetto di alcune delle domande di credito svolte dalla banca comportano la declaratoria di compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dal [...] in avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9532/2023, Parte_1 Pt_2
pubblicata in data 19.10.2023, in contraddittorio con la disattesa ogni ulteriore Controparte_1
eccezione, deduzione e istanza, così provvede, in parziale accoglimento dell'appello:
---conferma la condanna al pagamento in favore dell'appellata dell'importo di 8.077,74 € di cui al punto 1) del dispositivo della sentenza impugnata;
---respinge la domanda della di pagamento dell'importo di 7.313,72 € Controparte_2
oltre interessi anatocistici, di cui al punto 2) del dispositivo della sentenza impugnata;
---riduce alla somma di 40,00 € oltre interessi legali la condanna al pagamento di cui al punto 3) del dispositivo della sentenza impugnata;
---Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 7.5.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo