Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2035/2024 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ORESTE VIA Parte_1
ricorrente E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ALFONSO NICCOLI
resistente Oggetto: differenze retributive per mansioni superiori FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' e, premesso di aver Controparte_1 lavorato alle dipendenze della convenuta pubblica amministrazione dal 02.02.2004 al 01.09.2021 (a tempo indeterminato dal 03.09.2007, assegnato all'U.O. di Medicina Generale del Distretto di Cosenza – sede di Celico, presso il Centro di Fisioterapia dell'Azienda) con inquadramento nella categoria A (ausiliario specializzato) CCNL Comparto Sanità, esponeva che di aver svolto dal 2007 mansioni di operatore socio sanitario, categoria BS del predetto CCNL. Rilevato di essere stata retribuito in modo non proporzionato alla qualità del lavoro prestato, concludeva chiedendo: “Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che, l'odierno ricorrente ha prestato attività lavorativa
1
a far data dal 02.02.2004 e sino al 01/09/2021, allorquando veniva
[...] collocato in quiescenza, con mansioni riconosciute di Ausiliario Specializzato – Categoria A C.C.N.L. Comparto Sanità, comandato dapprima presso il P.O. di Acri e, dal 03/09/2007, presso il Centro Fisioterapia aziendale ubicato nel Comune di Celico;
Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, le differenti e più complesse mansioni di Operatore Sociosanitario – figura contrattualmente inquadrata nell'ambito della Cat. BS C.C.N.L. - effettivamente attese dal ricorrente a far data dalla prima assunzione e/o, quantomeno, a far data dal 04/07/2014 e, per l'effetto 3. Condannare l'Ente odierno resistente – - al pagamento delle CP_2 differenze retributive spettanti al ricorrente in applicazione dell'obbligo di corresponsione di una retribuzione globale commisurata all'effettiva qualità e quantità di lavoro svolto, e consistenti, in ragione del conteggio offerto in produzione, nel complessivo importo di €. 20.062,27, ovvero altra e diversa somma che si riterrà di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Si costituiva la convenuta l' , in via Controparte_1 preliminare sollevando eccezione di parziale prescrizione dei crediti azionati. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
§ La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 04.06.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 30.05.2025.
§ Rileva preliminarmente il Tribunale che la convenuta si è CP_3 costituita tardivamente (in data 27.09.2024, rispetto all'udienza fissata per il giorno 02.10.2024) e che, dunque, la stessa è decaduta dalla facoltà di sollevare eccezioni di rito o di merito non rilevabili d'ufficio. L'eccezione di prescrizione, pertanto, non può essere esaminata.
§ Ciò premesso, si osserva che l'art. 56 del D.lgs. n. 29/93 così come sostituito dall'art. 25 D.lgs. n. 80/98 (attualmente art. 52 del D.lgs. n. 165/2001) così statuisce “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della 2 classificazione professionale prevista dai ccnl ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore...”. Ai sensi di detta norma l'esercizio di fatto di mansioni lavorative diverse e superiori rispetto a quelle individuate all'atto di assunzione o nel prosieguo del rapporto per effetto di promozione o di avanzamento in carriera, vale a dire disimpegnate autonomamente dal lavoratore senza un formale atto di conferimento, oltre a non avere alcun effetto ai fini dell'inquadramento, ossia dello stabile mutamento della qualifica di titolarità, non dovrebbe dare neppure titolo alla temporanea corresponsione della differenza di stipendio. Deroghe a tale principio sono date dall'ipotesi di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto e di vacanza di posti in organico per il tempo necessario alla definizione dei procedimenti di copertura degli stessi e comunque per non più di 12 mesi e sempre che ci sia un atto di investitura del dirigente responsabile della struttura operativa di assegnazione (comma 2). Con una norma di chiusura è stato poi stabilito che fino alla stipula dei nuovi CCNL l'eventuale svolgimento di mansioni superiori ancorché autorizzato non può comportare il diritto a differenze retributive né tanto meno a stabili avanzamenti di carriera. In definitiva:
1) il lavoratore pubblico con rapporto di lavoro privatistico deve essere adibito allo svolgimento delle sole mansioni corrispondenti alla posizione funzionale per la quale è stato assunto;
2) il divieto di mutamento di mansioni viene ammesso: a) per sostituire altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto;
b) per vacanza di posti in organico per il tempo necessario alla definizione dei procedimenti di copertura degli stessi;
3) in questi casi è comunque necessario un atto di investitura del dirigente responsabile della struttura operativa di assegnazione per avere diritto al differenziato trattamento economico;
3 4) se l'adibizione a mansioni superiori è avvenuta comunque al di fuori delle ipotesi normativamente e tassativamente previste, e cioè in presenza di espressa declaratoria di nullità dell'assegnazione a mansioni superiori spettano comunque al lavoratore le differenze retributive;
4) fino alla stipula di nuovi CCNL l'eventuale svolgimento di mansioni superiori non comporta il diritto a differenze retributive né a stabili avanzamenti di carriera (comma 6 art. 25 D.lgs. 80/98 che ha modificato l'art. 56 D.lgs. n. 29/93). La specialità della nuova disciplina delle mansioni superiori rispetto a quella privatistica dell'art. 2103 c.c. si giustifica ampiamente attesa la natura del rapporto di impiego alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche nel cui contesto gli avanzamenti di carriera si realizzano su base concorsuale, il che rende impossibile la valorizzazione di semplici incombenze lavorative superiori conferite o svolte al di fuori di tali procedimenti selettivi aperti alla partecipazione degli aventi titolo. Era stata esclusa dalla giurisprudenza amministrativa l'applicazione dell'art. 36 della Costituzione che sancisce il principio della corrispondenza della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato alla fattispecie dell'espletamento di mansioni superiori concorrendo nel pubblico impiego altri principi di pari rilevanza costituzionali (art. 97) e cioè quelli del buon andamento e dell'imparzialità della PA. Tuttavia l'art. 56 del D.lgs. n. 29/93 è stato modificato in parte dall'art. 15 del D.lgs. n. 387/98 pubblicato nella GU del 7.11.98, nel senso del riconoscimento del diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori in attesa della nuova disciplina demandata alla contrattazione collettiva “…fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”. Detto articolo sopprimendo dunque il riferimento alle “differenze retributive” recato dalla norma di cui all'art. 56 citato ha riaperto, sia pure con decorrenza dalla sua entrata in vigore (7.11.98) la questione della retribuibilità dell'espletamento di mansioni superiori. Con detta modifica, dunque, il legislatore ha inteso in sostanza anticipare l'operatività della disciplina del citato articolo 56, se pure solo ai fini retributivi, in prima battuta, rinviata all'attuazione della nuova disciplina 4 degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. Il diritto del dipendente pubblico, in definitiva, al trattamento economico relativo alla qualifica di appartenenza, in ragione dello svolgimento di funzioni proprie della prima deve essere riconosciuto con carattere di generalità a decorrere dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 387. Con la modifica, dunque, il legislatore ha inteso anticipare l'operatività della disciplina del citato articolo 56, se pure solo ai fini retributivi, in prima battuta rinviata all'attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. Ma in ogni caso lo svolgimento di mansioni superiori, per dar diritto alle differenze retributive deve essere in qualche modo noto al datore di lavoro. In tal senso si giustifica la terminologia usata “il prestatore di lavoro può essere adibito “(comma 2) … “si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione” (comma 3) “quando l'utilizzazione sia disposta” (comma 4) … “è nulla l'assegnazione ... il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente” (comma 5). Ne deriva che compete la maggior retribuzione in tutti i casi di svolgimento di mansioni superiori ad eccezione di quelle “sponte” poste in essere dall'impiegato senza che ne sia consapevole il datore di lavoro. Le S.U. sono intervenute sulla questione della retribuibilità delle mansioni superiori di fatto svolte dai dipendenti pubblici, affermando il principio per cui “In materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost” (n. 25837 dell'11.12.2007). Dunque la Corte, muovendo dall'art. 36 della Costituzione, ha operato una svolta rispetto al pregresso suo orientamento, già proprio della 5 giurisprudenza amministrativa ed ha escluso che l'assegnazione di mansioni superiori debba essere preceduta, ai fini del diritto alle conseguenti differenze di retribuzione, da un atto formale di conferimento dell'incarico, essendo sufficiente che tali mansioni siano state di fatto svolte,
“anche fuori dei casi consentiti e “sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni”. Più di recente: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore - e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.” (Sez. L., n. 18808 del 7.8.2013). Ancor più di recente: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.” (Sez. L. n. 2102/2019).
§ Ciò posto, si osserva che secondo il contratto collettivo appartengono alla categoria A “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia
6 esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”. Sempre secondo la declaratoria della categoria A “l'ausiliario specializzato svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa ... L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate”. Nel livello BS rientrano “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”. L'operatore socio sanitario viene così definito: “Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze – dei collaboratori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: -assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
-intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
-supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
§ Ebbene, tenuto conto delle riportate declaratorie della categoria superiore in relazione alla quale il ricorrente chiede la corresponsione di differenze retributive, osserva il Tribunale che dalla espletata istruttoria sono emersi riscontri certi del dedotto svolgimento di mansioni superiori. Ha dichiarato il teste dipendente della convenuta Testimone_1 con mansioni di fisioterapista, in servizio fino al 2010 presso la sede di Celico: “Capitolo 1: “Non ricordo quale fosse la categoria riconosciuta al ricorrente. Ricordo che quando il dirigente ha preso possesso a Celico mi h detto che 7 il Sig. mi avrebbe aiutato a tutto tondo”. Capitolo 2: “Confermo che il Pt_1 ricorrente svolgeva attività di assistenza fisica ai pazienti. Non posso dire che svolgesse anche attività di assistenza psichica”. Capitolo 3: “Il ricorrente accompagnava i pazienti una volta giunti nel centro all'interno del centro stesso Li accoglieva all'ingresso. Si occupava della vestizione e svestizione dei malati. Li accompagnava presso la palestra dove venivano eseguite le terapie. Ricordo che sicuramente si occupava della sistemazione del malato sul lettino. Ricordo anche che durante gli esercizi sul tappeto il ricorrente stava vicino ai pazienti e li supportava nel senso che la sua presenza era anche volta ad evitare che, in caso di sbandamento/disorientamento, durante i movimenti potessero farsi del male. Si occupava, occasionalmente e quando era necessario, anche dell'attività di pulizia del paziente anche cambiando il pannolone. Il sig. provvedeva ad Pt_1 accompagnare i pazienti affidandoli ai parenti o al personale specializzato al termine delle terapie. Il ricorrente si occupava anche dell'igiene e del riordino degli arredi, delle attrezzature e degli ausili”. ADR dell'Avv. Via: “Aggiungo che con riferimento ai pazienti instabili, nel senso che non riuscivano a stare per molto tempo da soli in piedi, il ricorrente svolgeva attività di sostegno fisico”. ES : “Ho conosciuto il ricorrente nel 2015 perché ho avuto Testimone_2 bisogno, a seguito di un incidente, di un trattamento di fisioterapia che è durato per circa tre mesi presso il Centro di Celico. Andavo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per effettuare i trattamenti… Capitolo 3: “In quel periodo, ho visto il ricorrente aiutare i pazienti ed accompagnarli presso le sale dove si svolgono le attività di fisioterapia. Li accoglieva all'ingresso del centro, li aiutava nelle attività di vestizione e svestizione (mi riferisco, ovviamente, ai pazienti più fragili fisicamente), li sistemava sui lettini. Non so dire, ma posso solo presumere, se si occupasse di attività di pulizia personale dei pazienti. L'ho visto andare con i pazienti più fragili in altre stanze. Una volta finita la fisioterapia si occupava di accompagnare i pazienti ed affidarli ai familiari o al personale. Mi è capitato di vederlo anche occuparsi dell'igiene degli ausili/arredi”. ADR del Giudice: “Io mi sottoponevo ai trattamenti di fisioterapia all'interno di una sala molto grande dove erano presenti diversi lettini e ricordo che, insieme a me, si sottoponevano ai trattamenti anche altri pazienti”. ADR Giudice: “Le attività, a cui ho fatto sopra riferimento, il ricorrente non le ha mai eseguite nei miei confronti perché io ero infortunato solo ad un dito più che ad una mano e, quindi, non avevo necessità di essere assistito fisicamente”. ADR dell'Avv. Via: “Nel periodo in cui sono stato 8 sopposto a fisioterapia di me si è occupata la dott.ssa e non il Persona_1
Sig. . Tes_1
ES a Dott.ssa fisioterapista in servizio dal 2008 presso Persona_1
l'Ambulatorio di Riabilitazione di Celico: “Capitolo 2: “Confermo la circostanza di cui al capitolo 2” (“Vero che, a far data dalla medesima assunzione, il ricorrente ha svolto mansioni di assistenza fisica e psicologica ai pazienti che si recavano giornalmente c/o il centro di fisioterapia di Celico per attendere alle programmate attività di riabilitazione”). Capitolo 3:
“Confermo che il ricorrente da quando io sono arrivata presso il Centro di Celico ha svolto le attività che sono indicate nel capitolo e preciso che tali attività erano svolte in maniera esclusiva” (“Vero che, a far data dal 03-09-2007, il ricorrente, coadiuvando il personale sanitario della struttura, svolgeva le seguenti mansioni: - organizzazione del servizio trasporto disabili richiedenti, di cui il risultava co-referente sin dall'anno 2008 anche in seno alla sede Pt_1 centrale di - Serra Spiga (all.8) - accoglienza all'ingresso del centro CP_1
- svestizione/vestizione del malato - accompagnamento presso la sala/palestra ove si svolgevano le terapie - eventuale sistemazione del malato sul lettino, a disposizione del fisioterapista di turno, al quale il ricorrente offriva attività di supporto - coadiuvo del fisioterapista, ovvero al supporto del paziente durante l'esecuzione degli esercizi programmati sul tappeto e sul piano oscillante, reggendolo fisicamente durante gli sforzi - intervento igienico-sanitario sul malato, ovvero attività di pulizia personale
- riconsegna del paziente ai familiari e/o al personale specializzato al termine della terapia - Igiene degli arredi, delle attrezzature riabilitative e degli ausili - Riordino degli ausili dopo le attività riabilitative”. “ADR dell'Avv. Niccoli: “Non so dire se al ricorrente sia mai stato dato un incarico, anche solo verbale, relativo allo svolgimento delle mansioni indicate nel capitolo 3”. ADR del Giudice: “I dipendenti che si occupavano delle mansioni indicate nel capitolo 3 erano due: il ricorrente e la sig.ra . Testimone_3
Risulta, allora, palese sulla base delle dichiarazioni rese dai testi, della cui attendibilità non vi è evidentemente motivo di dubitare atteso che, in quanto colleghi del ricorrente con il quale hanno lavorato quotidianamente, sono portatori di una conoscenza diretta dei fatti di causa, che le mansioni svolte, in via esclusiva o comunque prevalente, dal Sig. sono Pt_1 pienamente riconducibili alla declaratoria contrattuale che individua i 9 compiti propri degli operatori socio sanitari (“Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: - assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
-intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
-supporto gestionale, organizzativo e formativo”).
§ Al ricorrente, pertanto, compete a titolo di differenze retributive tra quanto percepito in relazione al livello A e quanto dovuto per il livello BS, l'importo richiesto in ricorso di euro 20.062,27, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. I conteggi prodotti, non contestati dalla convenuta sono corretti perché fondati sui parametri del CCNL Comparto Sanità in relazione al livello BS, tenuto conto del percepito. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente la somma di euro 20.062,27, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione. Cosenza, 05/06/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
10