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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2621/2024
TRIBUNALE di IV
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2621/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE OPPONENTE
e
RO DI IV
RESISTENTE OPPOSTA
Oggi 20 febbraio 2025 ad ore 10.20 innanzi al dott. Franco Pastorelli, sono comparsi:
Per l'avv. GRONCHI IVO. Parte_1 Per RO DI IV l'avv. BARBENSI FEDERIGO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni nel seguente modo: parte ricorrente: chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Chiede condannarsi la Provincia alla refusione delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio, in assenza di deposito di nota spese. parte resistente: dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. ex art. 6 D. Lgs 150/2011 e 429
c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di IV
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 6 D. Lgs 150/2011 e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2621/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRONCHI IVO del Parte_1 C.F._1 foro di Pisa RICORRENTE OPPONENTE contro
RO DI IV (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBENSI P.IVA_1 FEDERIGO e dell'avv. MANZETTI DEBORA
RESISTENTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con ricorso depositato il 7.11.2024 proponeva opposizione avverso la ordinanza Parte_1 di ingiunzione di pagamento n. 91 dell'8.08.2024 con la quale la
[...]
gli ingiungeva di pagare alla Provincia di Livorno Controparte_1 la somma di € 1.676,17 sulla scorta del verbale di accertamento n. 00010786/P emesso dalla Polizia
Municipale di Livorno in data 02.01.2021 a suo carico con il quale veniva contestata al medesimo, quale obbligato in solido, la violazione degli artt. 5, 1 co. e 13, 2 co. del D. Lgs n. 209/2003 commessa in data 30.12.2020.
A fondamento della opposizione il ricorrente proponeva i seguenti motivi:
a) l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento per difetto in capo al ricorrente della qualità di proprietario della autovettura Fiat Stilo tg. CA695WG.
Asseriva infatti di non aver mai avuto il possesso o la disponibilità del veicolo marca Fiat modello Stilo
pagina 2 di 4 tg. CA695WG, di non esserne mai stato proprietario e di non aver mai vantato alcun diritto sul medesimo bene mobile registrato, come emerge dalla visura storica del veicolo estratta dal Pubblico
Registro Automobilistico in data 15.10.2024; che lo stesso era intestato al proprio padre Per_1
deceduto il giorno 25.07.2014 in Pontedera (PI), e quindi in epoca antecedente alla verifica
[...] dell'abbandono del veicolo operata dalla Polizia Municipale del Comune di Livorno in data 02.01.2021
e ricondotta alla data del 30.12.2020; di avere in data 30.03.2015 rinunciato, assieme alla madre e alla sorella, all'eredità relitta dal padre come attestato nell'atto di rinuncia all'eredità cronol. n. 941/2015 rep. n. 38, raccolto dal Tribunale di Pisa, sez. Volontaria Giurisdizione nel procedimento R.G. n.
601/2015;
b) l'omessa notificazione del verbale di accertamento quale atto presupposto dell'ordinanza ingiunzione, per non avere egli mai ricevuto la notifica del verbale n. 00010786/P reso dalla Polizia
Municipale di Livorno in data 02.01.2021, che risulterebbe notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con avviso di deposito a mezzo raccomandata ar n. 15487034906-0. Eccepiva infatti di non avere mai ricevuto la raccomandata che la P.M. ha inviato per il perfezionamento della notifica ex art. 140 cpc per cui la fase della notificazione del verbale di accertamento n. 00010786/P non si è mai validamente perfezionata con ciò comportando l'inefficacia dello stesso per omessa notifica nei termini di legge.
1.1 Lo scrivente con decreto dell'8.11.2024 fissava la udienza di comparizione delle parti e su richiesta del ricorrente sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.2 Radicatosi il contraddittorio si costituiva la Provincia di Livorno chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo in data 20/11/2024 la Provincia di Livorno già annullato in autotutela l'ordinanza impugnata. Chiedeva dichiararsi la compensazione delle spese di lite deducendo che solo dopo la lettura del ricorso è stato accertato che il sig. aveva precedentemente rinunciato Parte_1 all'eredità sui beni paterni, circostanza non rilevata e non comunicata dai vigili urbani che hanno elevato la sanzione alla Provincia e dunque da questa non conosciuta.
Rilevava infatti che non erano giunti da parte dell'interessato scritti difensivi, memorie o altri documenti, né elementi anche indiziari, da cui la Provincia potesse rilevare la erroneità della contestazione.
2. Alla luce dell'annullamento in autotutela da parte della Provincia di Livorno della ordinanza ingiunzione impugnata deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, come riconosciuto, del resto, da entrambe le parti.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese.
pagina 3 di 4 Infatti la Provincia di Livorno, pur a fronte del motivo di opposizione sopra indicato sub 1b non ha dato prova che il verbale di contestazione sia stato notificato all'odierno opponente, così che non vi è prova che lo stesso sia stato posto nelle condizioni di avanzare osservazioni ex art 18 comma 1 L. 689/1981.
Irrilevante è che i verbalizzanti non avessero comunicato la rinuncia dell'odierno opponente alla eredità paterna dovendo la amministrazione, prima di emettere una ordinanza ingiunzione, nella materia de qua verificare che il veicolo/rifiuto sia di proprietà del soggetto sanzionato.
Quindi debbono essere riconosciute le spese per la fase introduttiva e di studio e cioè per le fasi già maturate prima dell'annullamento della ordinanza ingiunzione emessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la RO DI IV in persona del Presidente pro tempore a rimborsare a le spese di lite, liquidate in € 125,00 per esborsi ed in € 425,00 per la fase di studio Parte_1
ed € 425,00 per la fase introduttiva oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
pagina 4 di 4
TRIBUNALE di IV
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2621/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE OPPONENTE
e
RO DI IV
RESISTENTE OPPOSTA
Oggi 20 febbraio 2025 ad ore 10.20 innanzi al dott. Franco Pastorelli, sono comparsi:
Per l'avv. GRONCHI IVO. Parte_1 Per RO DI IV l'avv. BARBENSI FEDERIGO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni nel seguente modo: parte ricorrente: chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Chiede condannarsi la Provincia alla refusione delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio, in assenza di deposito di nota spese. parte resistente: dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. ex art. 6 D. Lgs 150/2011 e 429
c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di IV
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 6 D. Lgs 150/2011 e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2621/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRONCHI IVO del Parte_1 C.F._1 foro di Pisa RICORRENTE OPPONENTE contro
RO DI IV (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBENSI P.IVA_1 FEDERIGO e dell'avv. MANZETTI DEBORA
RESISTENTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con ricorso depositato il 7.11.2024 proponeva opposizione avverso la ordinanza Parte_1 di ingiunzione di pagamento n. 91 dell'8.08.2024 con la quale la
[...]
gli ingiungeva di pagare alla Provincia di Livorno Controparte_1 la somma di € 1.676,17 sulla scorta del verbale di accertamento n. 00010786/P emesso dalla Polizia
Municipale di Livorno in data 02.01.2021 a suo carico con il quale veniva contestata al medesimo, quale obbligato in solido, la violazione degli artt. 5, 1 co. e 13, 2 co. del D. Lgs n. 209/2003 commessa in data 30.12.2020.
A fondamento della opposizione il ricorrente proponeva i seguenti motivi:
a) l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento per difetto in capo al ricorrente della qualità di proprietario della autovettura Fiat Stilo tg. CA695WG.
Asseriva infatti di non aver mai avuto il possesso o la disponibilità del veicolo marca Fiat modello Stilo
pagina 2 di 4 tg. CA695WG, di non esserne mai stato proprietario e di non aver mai vantato alcun diritto sul medesimo bene mobile registrato, come emerge dalla visura storica del veicolo estratta dal Pubblico
Registro Automobilistico in data 15.10.2024; che lo stesso era intestato al proprio padre Per_1
deceduto il giorno 25.07.2014 in Pontedera (PI), e quindi in epoca antecedente alla verifica
[...] dell'abbandono del veicolo operata dalla Polizia Municipale del Comune di Livorno in data 02.01.2021
e ricondotta alla data del 30.12.2020; di avere in data 30.03.2015 rinunciato, assieme alla madre e alla sorella, all'eredità relitta dal padre come attestato nell'atto di rinuncia all'eredità cronol. n. 941/2015 rep. n. 38, raccolto dal Tribunale di Pisa, sez. Volontaria Giurisdizione nel procedimento R.G. n.
601/2015;
b) l'omessa notificazione del verbale di accertamento quale atto presupposto dell'ordinanza ingiunzione, per non avere egli mai ricevuto la notifica del verbale n. 00010786/P reso dalla Polizia
Municipale di Livorno in data 02.01.2021, che risulterebbe notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con avviso di deposito a mezzo raccomandata ar n. 15487034906-0. Eccepiva infatti di non avere mai ricevuto la raccomandata che la P.M. ha inviato per il perfezionamento della notifica ex art. 140 cpc per cui la fase della notificazione del verbale di accertamento n. 00010786/P non si è mai validamente perfezionata con ciò comportando l'inefficacia dello stesso per omessa notifica nei termini di legge.
1.1 Lo scrivente con decreto dell'8.11.2024 fissava la udienza di comparizione delle parti e su richiesta del ricorrente sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.2 Radicatosi il contraddittorio si costituiva la Provincia di Livorno chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo in data 20/11/2024 la Provincia di Livorno già annullato in autotutela l'ordinanza impugnata. Chiedeva dichiararsi la compensazione delle spese di lite deducendo che solo dopo la lettura del ricorso è stato accertato che il sig. aveva precedentemente rinunciato Parte_1 all'eredità sui beni paterni, circostanza non rilevata e non comunicata dai vigili urbani che hanno elevato la sanzione alla Provincia e dunque da questa non conosciuta.
Rilevava infatti che non erano giunti da parte dell'interessato scritti difensivi, memorie o altri documenti, né elementi anche indiziari, da cui la Provincia potesse rilevare la erroneità della contestazione.
2. Alla luce dell'annullamento in autotutela da parte della Provincia di Livorno della ordinanza ingiunzione impugnata deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, come riconosciuto, del resto, da entrambe le parti.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese.
pagina 3 di 4 Infatti la Provincia di Livorno, pur a fronte del motivo di opposizione sopra indicato sub 1b non ha dato prova che il verbale di contestazione sia stato notificato all'odierno opponente, così che non vi è prova che lo stesso sia stato posto nelle condizioni di avanzare osservazioni ex art 18 comma 1 L. 689/1981.
Irrilevante è che i verbalizzanti non avessero comunicato la rinuncia dell'odierno opponente alla eredità paterna dovendo la amministrazione, prima di emettere una ordinanza ingiunzione, nella materia de qua verificare che il veicolo/rifiuto sia di proprietà del soggetto sanzionato.
Quindi debbono essere riconosciute le spese per la fase introduttiva e di studio e cioè per le fasi già maturate prima dell'annullamento della ordinanza ingiunzione emessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la RO DI IV in persona del Presidente pro tempore a rimborsare a le spese di lite, liquidate in € 125,00 per esborsi ed in € 425,00 per la fase di studio Parte_1
ed € 425,00 per la fase introduttiva oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
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