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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§ OGGETTO
Progressione Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, stipendiale
e pre-ruolo ATA nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale (con motivazione contestuale)
N. 1178/24 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1178/2024 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex
CRONOLOGICO art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 14.03.2025, avente ad N. _______________ oggetto: “Progressione stipendiale e pre-ruolo ATA”;
e vertente REPERTORIO
tra N. _______________
n. 022/2025 R.B
, rappresentata e difesa dall'avv. A. Mastrolia in Parte_1
virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata
Discusso nel termine presso lo studio del difensore in Colliano (Sa), Via Ponte Maiale, n. del 14.03.2025 con scambio di note scritte 14; ex art. 127 ter cpc
Ricorrente
e
Deposito minuta
, in persona del Ministro p.t., con sede in Controparte_1 _________________
Roma, Viale Trastevere, n. 76/a
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 1178/24 R.G. Valitutto c/o pag. 1 Controparte_1 §§§
Nel termine fissato del giorno 14.03.2025 la parte ricorrente non ha depositato note scritte ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 27.02.2024 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva accertarsi il diritto di essa ricorrente, assistente amministrativo ATA, con contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo di Contursi Terme, al riconoscimento della progressione stipendiale maturata durante il pre- ruolo a seguito dei contratti a tempo determinato dal 2000 al 2009, con conseguente condanna del al pagamento delle differenze CP_1
retributive maturate, oltre accessori di legge, e al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Di poi, acquisiti i documenti allegati dalla parte ricorrente, nel termine fissato del giorno 14.03.2025 la parte ricorrente non ha depositato le note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è improcedibile. Parte_1
Invero, agli atti del giudizio non si rinviene, allo stato, la rinotifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente , CP_1
non costituito in giudizio (cfr. il fascicolo telematico di parte ricorrente e il fascicolo telematico di ufficio), non avendo la parte ricorrente nemmeno depositato le note scritte per l'odierna udienza. Peraltro, la parte ricorrente non ha provveduto a depositare tale atto nemmeno all'odierna udienza, avendo già richiesto un termine per la rinotifica del ricorso alla parte resistente, con istanza in data 13.11.2024, cui ha fatto
Giudizio n. 1178/24 R.G. Valitutto c/o pag. 2 Controparte_1 seguito il provvedimento di autorizzazione del GdL in data 15.11.2024
(cfr. fascicolo telematico).
In proposito, va precisato che ogni valutazione e statuizione sul punto costituisce un prius logico rispetto a qualsiasi altra statuizione, anche relativa all'eventuale cancellazione del giudizio dal ruolo per inattività delle parti ex artt. 181 e 309 cpc: infatti, la cancellazione del giudizio presuppone, comunque, che un giudizio sia stato correttamente instaurato fra le parti ovvero che si sia instaurato fra le parti un rapporto giuridico processuale, a seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, situazione che nel caso di specie non sembra essersi verificata, mancando agli atti la relativa documentazione.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione in ragione di quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del , con ricorso depositato
[...] Controparte_1
in data 27.02.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno in data 14.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 1178/24 R.G. Valitutto c/o pag. 3 Controparte_1