Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/06/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
1
R.g. n. 444/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 444/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
03/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 24/02/2025 da Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to GROSSI MASSIMILIANO e D'DR NT, rappresentato e difeso dall'avv.to SALVETTI MARIO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in San Nicola la Strada (CE) in data 14/07/2006 e che dalla loro unione è nata la figlia (l'11.06.2008); Per_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. i coniugi vivranno separati in distinte abitazioni, con obbligo reciproco di comunicarsi eventuali, ulteriori trasferimenti di residenza. In particolare, la sig.ra Parte_1
vivrà in Svizzera (CH), a Basilea, alla Frobenstrasse/22/4053, presso la zia
[...]
. Ciò, al fine di trovare un lavoro in quanto, attualmente, la Persona_2
stessa è disoccupata, priva di reddito. Il marito, sig. D'LE IM, vivrà nella casa coniugale, sita in Maddaloni (CE), alla via Roma n. 10;
2. la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso il padre nella residenza di quest'ultimo in Maddaloni (CE), alla Via Roma n. 10 -
Parco Sabba. Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla minore e prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita e all'educazione della figlia, nel rispetto dell'età, delle attitudini e delle inclinazioni nonché dell'equilibrio psico-fisico della stessa;
3. in particolare, la sig.ra si impegna, sin da ora, a recarsi dalla figlia Pt_1 Per_1
almeno una volta al mese, con facoltà per la stessa di raggiungere la figlia minore anche più volte al mese, in base a quelle che saranno le possibilità e le esigenze lavorative nonché quelle di studio della detta minore;
4. la sig.ra quando si recherà a far visita alla figlia, potrà soggiornare presso la Pt_1
dimora della stessa (ossia presso la casa coniugale), ove si dovrà presentare da sola e previo preavviso di almeno dieci giorni, salvo diversi impegni del sig. d'LE, il quale potrà decidere in autonomia di negare alla sig.ra la possibilità di Pt_1
soggiornare presso la propria abitazione. In caso di impossibilità di quest'ultimo ad ospitare la sig.ra la stessa dovrà trovare altrove opportuna collocazione;
Pt_1
5. per tutti gli spostamenti necessari al raggiungimento della casa coniugale o per riaccompagnare la figlia , la sig.ra dovrà utilizzare i mezzi propri o Per_1 Pt_1
quelli pubblici;
6. quanto stabilito ai precedenti punti 2) e 3) dovrà essere, comunque, improntato alla libera, serena e responsabile gestione delle parti, soprattutto in caso di sopraggiunte esigenze familiari, così come, peraltro, al rispetto delle necessità, delle volontà e degli impegni della minore e in ragione dell'età e della sensibilità di quest'ultima;
7. con riguardo alle festività natalizie e pasquali, ai compleanni, alle ricorrenze familiari nonché alle vacanze estive e non, i coniugi concordano ad esempio che la minore, ad anni alterni, trascorra le vacanze di Natale dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 01 gennaio al 06 gennaio con l'altro, e così per le vacanze pasquali, salvo deroghe alle date, da concordare di volta in volta;
nel periodo di chiusura estiva della scuola, i coniugi concorderanno modi e tempi relativi alla gestione della figlia, anche in ragione delle esigenze e degli impegni che tutti gli interessati, ivi compresa la minore, assumeranno;
in ogni caso, durante le vacanze estive, la minore , oggi Per_1
sedicenne, trascorrerà almeno due settimane insieme a ognuno dei genitori, da 3
concordare volta per volta e con preavviso di almeno venti giorni;
in ordine ai compleanni della figlia, le parti decideranno modalità e tempi volta per volta, anche in ragione della volontà della festeggiata;
il tutto, comunque ed in ogni caso, nel rispetto delle esigenze, volontà ed impegni reciproci, ivi compresi quelli della minore, anche in ragione dell'età e della sensibilità di quest'ultima;
8. fermo quanto sopra, i coniugi rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento e dichiarano, altresì, di aver disciplinato in questa sede ogni questione di carattere patrimoniale e di aver già provveduto alla divisione delle cose in comune, che, relativamente alla casa coniugale e ai beni mobili in essa presenti, restano al marito, per averne fatta, la sig.ra espressa rinuncia;
Pt_1
9. con riferimento all'Assegno unico e universale per i figli a carico, come introdotto dal D.
Lgs n. 230/21, i coniugi concordano che l'assegno relativo alla minore continui Per_1
ad essere richiesto dal padre d'LE IM, con l'impegno della integrale devoluzione dell'importo in favore delle esigenze della minore stessa;
10. con riguardo al mantenimento della figlia , entrambe le parti, ferma restando Per_1
l'attuale indigenza della sig.ra convengono di provvedere alle spese Pt_1
ordinarie ciascuno per proprio conto e in ragione delle esigenze della figlia . In Per_1
particolare, la sig.ra non appena avrà ottenuto un lavoro stabile in Svizzera, Pt_1
che si obbliga a comunicare tempestivamente al sig. d'LE, verserà a titolo di mantenimento per la figlia la somma di euro 150,00 mensili, a mezzo bonifico Per_1
bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente del sig.
d'LE IM (avente le seguenti coordinate bancarie:
[...]), il quale si impegna ad utilizzare la suindicata somma nell'esclusivo interesse della minore. In ogni caso, la sig.ra si impegna a Pt_1
versare il mantenimento di € 150,00 alla figlia , inderogabilmente, a partire dal Per_1
mese di luglio dell'anno 2025, anche in mancanza di un lavoro;
11. quanto alle spese straordinarie, poi, i coniugi si impegnano, fin dalla sottoscrizione degli accordi di separazione, a provvedere alle spese medico - sanitarie, pediatriche, dentistiche, scolastiche, di istruzione, per gite scolastiche e vacanze studio, per la mensa scolastica, per lo sport ed ogni altra attività ludica nella misura del 50% ciascuno;
nonché al 50% delle spese straordinarie in favore di detta minore, quali le 4
spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese scolastiche, sportive e ludiche come appresso meglio dettagliate:
a. le spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1a ) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2a ) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3a ) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale;
4a ) tickets sanitari.
b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo1b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2b) cure termali e fisioterapiche;
3b) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio sanitario nazionale, 4b) cure non convenzionali;
5b) farmaci particolari;
c. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1c) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3c) gite scolastiche senza pernottamento;
4c) trasporto pubblico;
5c) mensa;
d. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1d) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
2d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
3d) gite scolastiche con pernottamento;
e. spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1e) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2e) spese di custodia (baby sitter); 3e) viaggi e vacanze.
12. Ad ogni buon conto, i genitori si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie in favore della minore , quali le spese straordinarie come Per_1
meglio dettagliate e disciplinate dalle linee guida del CNF, da intendersi qui per integralmente ripetute e trascritte e applicate da Codesto Tribunale;
ivi comprese quelle mediche non mutuabili, con obbligo per entrambi di concordarle con l'altra parte in via preventiva, salvo che non si tratti di spese urgenti ed indifferibili ma, comunque, sempre da documentare;
13. entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio, salvo che per la figlia minore per la quale, affinché possa recarsi all'estero, sarà necessario di volta in volta il consenso dell'altro genitore, da concordare almeno 5
venti giorni prima di ogni spostamento. Il passaporto della figlia sarà custodito Per_1
dal sig. d'LE IM fino al raggiungimento della maggiore età della detta minore. Inoltre, i genitori stabiliscono fin d'ora che la figlia non potrà allontanarsi Per_1
dalla propria residenza durante i giorni di frequenza scolastica;
14. quando la figlia viaggerà con la madre, quest'ultima si impegna a sostenere tutte Per_1
le spese necessarie agli spostamenti della minore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: biglietti per aereo, treno, pernottamenti etc.) e dovrà fornire al sig.
d'LE ogni suo recapito, sia fisso che mobile, nonché comunicare ogni spostamento rendendo nota la posizione della minore al sig. d'LE. I suddetti impegni saranno viceversa assunti dal sig. d'LE quando viaggerà unitamente alla figlia. Entrambi i genitori concordano che fino al raggiungimento della maggiore età la figlia non potrà viaggiare da sola, sia in aereo che in treno. In particolare, Per_1
quando la minore dovrà trascorrere un periodo di vacanza pari o superiore a 10 giorni, la stessa potrà viaggiare in aereo accompagnata da apposite hostess messe a disposizione dalla compagnia aerea ed il cui costo, sia di andata che di ritorno, sarà a carico del genitore con cui dovrà trascorrere il periodo di vacanza per cui necessita il volo. Mentre, il viaggio in treno sarà sempre interdetto alla minore non accompagnata e, pertanto, il padre si renderà disponibile ad accompagnarla e riprenderla in aeroporto quando dovrà viaggiare per raggiungere la madre in Svizzera;
15. entrambi i coniugi si impegnano, sin da ora, a far sì che la figlia minore conservi Per_1
rapporti significativi sia con gli ascendenti che con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata in [...] l'[...], e Parte_1
D'DR NT, nato in [...] il [...]; 6
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Nicola la Strada (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) - atto n. 28, parte II, serie A, anno 2006;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 03/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio