Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale ed il protocollo di emendamento, conclusi a Roma rispettivamente il 7 febbraio 1964 ed il 14 luglio 1970.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale ed il protocollo di emendamento, conclusi a Roma rispettivamente il 7 febbraio 1964 ed il 14 luglio 1970.