Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/01/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 22 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2508/2024 R.G. e vertente
TRA
Parte_3 Parte_4 Parte 1 Parte 2
,rapp.ti e difesi dall'avv.to Giuseppe Di Matteo Parte_5 Parte_6
e Agata Naiolo;
- ricorrente -
E
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dal funzionario Domenico
D'Angelo;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.04.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe adivano l'intestato
Tribunale deducendo di essere eredi legittimi di deceduto senza lasciare Parte 4
,
testamento in data 10.05.23, dichiarato meritevole di pensione d'inabilità civile (quale invalido civile totale - 100 %), con decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, con la decorrenza ivi indicata;
di aver richiesto all' CP_1 mediante invio di modello
AP70 ed AP23 pagamento dei ratei di prestazione non percepiti ma che l' CP_2 non aveva provveduto al pagamento né al rigetto della domanda. Concludevano, pertanto, chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento dei ratei della pensione di inabilità civile con la decorrenza indicata nel decreto di omologa. Con
vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' CP_1 documentando l'avvenuto pagamento.
La causa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto del fatto che
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Orbene, nel caso di specie, i procuratori delle parti hanno espressamente formulato richiesta di emettere sentenza di cessata materia del contendere, rappresentando l'avvenuto pagamento del dovuto e depositando a corredo documentazione probante. Tale dichiarazione risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni della parte ricorrente, con carenza sopravvenuta di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso.
Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale.
Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare per 1/3 le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., costituite dal comportamento collaborativo dell' CP_1 che ha adempiuto prima della celebrazione dell'udienza di discussione. Sul punto, giova rilevare, che, dalla comunicazione di liquidazione versata in atti dall' Controparte_3 si evince che il pagamento (avvenuto nel luglio 2024), seppur
,
successivo alla notifica del ricorso introduttivo (effettuato il 11.04.24), è avvenuto prima dell'udienza (celebrata il 22.01.25).
In ragione di tali considerazioni le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/3, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della semplicità della controversia, della celebrazione di una sola udienza e della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della
Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna CP_1 al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 1.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 22.01.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli