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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15605/2024 RG, introdotta da
(VIBO VALENTIA (VV), Parte_1
25/12/1962), con il patrocinio dell'avv. LEPORE MIRELLA e dell'avv.
MANFRONI ANDREA;
(TRENTO (TN), 03/04/1970), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. DE BATTISTA FLAVIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e Parte_1 CP_1
premesso di essersi separati nell'anno 2023 e di non avere da
[...] allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
- Dichiarare il divorzio / scioglimento del matrimonio contratto in data 9
settembre 2017, trascritto nei registri di stato civile del comune di Paliano
(FR) allegato n. 1 (anno 2017, numero 15, parte II^, serie C);
- Ordinare al Comune di Paliano di annotare l'emananda sentenza a margine
dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali.
- Omologare le seguenti condizioni: previa dichiarazione di equità da parte
dell'intestato Tribunale il sig. a titolo di Parte_1
liquidazione in unica soluzione si obbliga a versare l'importo di € €
30.000,00, detratti gli acconti di euro 500,00 mensili già versati da luglio
2023, oltre ulteriori e diversi acconti versati in data successiva fino alla data
dell'udienza e fino alla concorrenza della somma totale di euro 30.000,00,
entro 10 giorni dall'omologa del divorzio.
Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in
unica soluzione vita natural durante ed è stata fatta a tacitazione di ogni e
qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 5 comma 8 L. 898/1970.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 09/09/2017, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15605/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Paliano in data
09/09/2017 tra (VIBO Parte_1
VALENTIA (VV), 25/12/1962) e (TRENTO Controparte_1
(TN), 03/04/1970) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Paliano al n. 15, Parte II, Serie C, Anno 2017, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15605/2024 RG, introdotta da
(VIBO VALENTIA (VV), Parte_1
25/12/1962), con il patrocinio dell'avv. LEPORE MIRELLA e dell'avv.
MANFRONI ANDREA;
(TRENTO (TN), 03/04/1970), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. DE BATTISTA FLAVIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e Parte_1 CP_1
premesso di essersi separati nell'anno 2023 e di non avere da
[...] allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
- Dichiarare il divorzio / scioglimento del matrimonio contratto in data 9
settembre 2017, trascritto nei registri di stato civile del comune di Paliano
(FR) allegato n. 1 (anno 2017, numero 15, parte II^, serie C);
- Ordinare al Comune di Paliano di annotare l'emananda sentenza a margine
dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali.
- Omologare le seguenti condizioni: previa dichiarazione di equità da parte
dell'intestato Tribunale il sig. a titolo di Parte_1
liquidazione in unica soluzione si obbliga a versare l'importo di € €
30.000,00, detratti gli acconti di euro 500,00 mensili già versati da luglio
2023, oltre ulteriori e diversi acconti versati in data successiva fino alla data
dell'udienza e fino alla concorrenza della somma totale di euro 30.000,00,
entro 10 giorni dall'omologa del divorzio.
Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in
unica soluzione vita natural durante ed è stata fatta a tacitazione di ogni e
qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 5 comma 8 L. 898/1970.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 09/09/2017, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15605/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Paliano in data
09/09/2017 tra (VIBO Parte_1
VALENTIA (VV), 25/12/1962) e (TRENTO Controparte_1
(TN), 03/04/1970) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Paliano al n. 15, Parte II, Serie C, Anno 2017, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi