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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 125/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.125/2022
Tra:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Barbara Chiaramonti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terni, Via
XX Settembre n.15, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e quale successore a titolo particolare Controparte_1
della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. come da atto di scissione parziale del 25/11/20 rep. n.39.399-racc. n.20.019 e, per essa, quale mandataria in forza Parte_2 di procura del 4/2/21 rep. n.49.791-racc. n.22.941), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Fioretti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Lungotevere Arnaldo da
Brescia n.9/10, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata nonché nei confronti di
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Appellata contumace avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.613/21
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1 “Piaccia all'Ill.mo Corte adita, per tutte le ragioni di cui in narrativa e in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma della sentenza 613/21 del 22/7/21 pubblicata il 23/7/21, emessa dal
Tribunale Civile di Terni, che ha definito il procedimento civile di primo grado iscritto al R.G.
n.508/15, promosso con atto di citazione da nei confronti del Monte dei Paschi Parte_1
di Siena s.p.a. e, a seguito di intervento, della adversis Controparte_1
reiectis:
Nel merito in via principale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte narrativa,
l'illegittimità della sentenza n.613/21 del Tribunale Civile di Terni limitatamente alla statuizione sui contratti di mutuo e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, anche previa eventuale rinnovazione della CTU econometrica sui contratti de quibus;
accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado che di seguito si trascrivono con le seguenti precisazioni:
Nel merito in via principale: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, nonché nelle perizie di parte prodotte da intendersi parte integrante del presente atto, il diritto della
[...]
a vedersi restituire: euro 152.499,26 relativamente al contratto di mutuo del 18 Parte_1
settembre 2008 (rep. 16896, racc. 32858); euro 72.861.36 relativamente al contratto di mutuo del 21 luglio 2005 (rep. n. 149895, racc. n. 26095); e per l'effetto condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena, in persona del Legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Parte_1
euro 152.499,26 relativamente al contratto di mutuo del 18 settembre 2008 (rep. 16896, racc.
[...]
32858); euro 72.861.36 relativamente al contratto di mutuo del 21 luglio 2005 (rep. n. 149895, racc.
n. 26095); il tutto oltre interessi e rivalutazioni, ovvero quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia da determinarsi all'esito di una CTU contabile.
In via istruttoria:
Si chiede il rinnovo della CTU econometrica sui contratti di mutuo stipulati in data 21/7/05 e del
18/9/08 meglio identificati nella parte narrativa, volta ad accertare ed esaminare i rapporti di mutuo per cui è causa, compresi quelli estinti, e la conseguente illeceità e/ illegittimità dei tassi di interessi passivi ultra-legali o usurai, l'addebito e la capitalizzazione di commissioni comunque denominate, degli interessi passivi e delle spese, alla luce della normativa vigente in materia di contratti bancari.
Segnatamente, voglia il nominando CTU: Stabilire e indicare separatamente se i contratti siano validi ed efficaci ovvero indicare le eventuali singole clausole contrattuali che dovessero risultare invalide e/o inefficaci, precisando la data di apertura del rapporto e di chiusura, la natura, la documentazione prodotta in giudizio, le voci contrattuali previste per il calcolo degli interessi, commissione comunque denominate, calcolo dei giorni di valuta;
Indicare se i contratti e/o
l'informativa precontrattuale prevedano il piano di ammortamento prescelto (all'italiana o alla francese), il regime degli interessi adottato (semplice o composto), le modalità di calcolo adottate, il Taeg, nonché l'importo delle rate e delle quote dovute dalla mutuataria a titolo di interessi e quota capitale, le date di scadenza di ciascuna rata, la complessiva somma che il mutuatario dovrebbe pagare al momento dell'estinzione anticipata;
Precisare se sussiste o meno indeterminatezza delle condizioni economiche;
Stabilire se nel corso del rapporto la banca abbia modificato, unilateralmente e/o consensualmente, le condizioni contrattuali e, in caso positivo, verificare la legittimità, validità ed efficacia delle modifiche eventualmente operate nonché la loro conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia ratione temporis;
Accertare la corrispondenza degli interessi, spese e commissioni applicati dalla banca convenuta, nel corso del rapporto con quelli indicati nel contratto, così come risultanti anche da eventuali valide ed efficaci modifiche contrattuali intervenute nel corso del rapporto;
Accertare se l'ammortamento delle rate pagate sia rispondente o meno alle condizioni economiche convenute e indicare l'entità della sproporzione tra le quote versate a titolo di capitale e quote pagate per interessi;
Accertare se la banca abbia addebitato al cliente qualsiasi spesa, onere e/o commissione, comunque denominata, che non sia stata pattuita nel contratto per iscritto e, in caso positivo, verificare se queste siano state previste nel rispetto alla normativa ratione temporis vigente, con specifico riguardo alla forma della pattuizione
e all'indicazione degli elementi costituivi quali, a titolo meramente esemplificativo, il tasso, i criteri di calcolo, la periodicità, verificare altresì se queste siano legittime, valide e/o efficaci nonché se siano state oggetto di capitalizzazione;
Accertare il regime finanziario del rapporto di mutuo, precisando se è in regime d'interesse semplice o composto e come, in effetti, sono stati addebitati gli interessi;
Accertare se il piano di ammortamento del mutuo è strutturato secondo la metodologia alla francese o all'italiana e se la rata del medesimo piano sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto o semplice;
Accertare se la banca abbia operato la capitalizzazione degli interessi passivi e laddove sia stata applicata, verificare la periodicità
(mensile, trimestrale, semestrale, annuale) e se sia stata eseguita in conformità della normativa vigente in materia e, comunque, se il regime finanziario alla base del mutuo determina un effetto anatocistico in violazione della normativa vigente in materia;
Accertare se ricorre o meno una clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere;
Accertare se la banca abbia previsto la commissione per la risoluzione anticipata e, in caso positivo, indicarne il relativo ammontare;
accertare se tali commissioni sono state determinate da una clausola contrattuale valida ed efficacie e, nel caso in cui siano state addebitate, indicare
l'ammontare della commissione di estinzione anticipata effettivamente applicata e verificare la sua conformità al contenuto della clausola contrattuale;
Accertare il tasso effettivo globale pattuito tenendo conto della commissione di estinzione anticipata e verificare se questo sia rispetto del tasso soglia usura;
Accertare se gli interessi pattuiti ed addebitati dalla banca siano rispettosi del tasso soglia ai sensi della l. n.108/96, valutando il superamento del tasso soglia antiusura comprendendo qualsiasi commissione, remunerazione e spesa a qualsiasi titolo, come testualmente disposto dall'art.1 l. n.108/96, inclusa quindi tutte le commissioni, comunque denominate, collegate all'erogazione del credito e/o inerenti alla concessione del credito ancorché estranee o in posizione accessoria rispetto al sinallagma, da considerare, ai fini del calcolo del TEG, quale onere e non quale interesse;
Quantificare le somme versate indebitamente dall'attore, a titolo di interessi, spese
e commissioni illecite e/o illegittime, e/o calcolate e addebitate con modalità illecite e/o illegittime e determinare il saldo effettivo del rapporto bancario, depurandolo di tutte le somme non dovute, corrisposte a qualunque titolo, in favore dell'istituto di credito ovvero applicando gli interessi passivi nella misura legale o nella misura di cui all'art.117, co.7 TUB.”.
Per (di seguito breviter : Controparte_2 CP_3
“Che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, voglia:
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi di quanto disposto dall'art.348 bis cpc per i motivi esposti nel presente atto;
Nel merito: rigettare l'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con l'atto di citazione notificato il 22 febbraio 2022 perché inammissibile e infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n.613/21 (RG n.508/15) emessa il 23 luglio 2021 dal Tribunale di Terni, non notificata;
In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU contabile come esposto in narrativa.
Con vittoria di spese competenze del presente giudizio.”.
Con ordinanza del 7/2/23 venivano rigettate le istanze istruttorie di parte appellante. All'udienza del
9/5/24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc. Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva di aver convenuto in Parte_1
giudizio la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (di seguito breviter , proponendo azione di CP_4
accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito relativamente ai contratti di mutuo n.149895/26095 e n.168968/32058 nonché in relazione ai rapporti di conto corrente ordinari n.8779 e n.113001 e dell'accessorio conto anticipi n.113001, mediante l'epurazione dal dovuto degli addebiti asseritamente illegittimi.
In particolare, la società correntista deduceva che: in data 21/7/05 era stato stipulato il primo contratto di mutuo per la somma originaria di 1.750.000,00 euro, la quale sarebbe stata erogata in misura proporzionale allo stato di avanzamento lavori, con periodo di ammortamento di 360 mesi e un numero di rate annue pari a due a partire dall'1/1/06; tale somma, con l'atto di erogazione e quietanza finale del 6/6/07, veniva ridotta al minore importo di 1.560.000,00 euro suddiviso in sette quote;
in data 18/9/08 era stato stipulato il secondo contratto di mutuo per la somma originaria di 1.650.000,00 euro, la quale sarebbe stata erogata in misura proporzionale allo stato di avanzamento lavori, con periodo di ammortamento di 360 mesi e un numero di rate annue pari a due a partire dall'1/1/09; tale somma, con l'atto di erogazione e quietanza finale del 25/1/11, veniva ridotta al minor importo di
1.593.000,00 euro suddiviso in undici quote;
il saldo del conto corrente ordinario n.8779,in data
7/7/04 veniva girocontato sul conto corrente ordinario n.113001, con conseguente estinzione del primo, a cui era collegato il conto corrente anticipi n.113001. In relazione ai due contratti di mutuo, si doleva del fatto che i tassi d'interesse applicati dalla banca avevano superato il tasso c.d. antiusura relativo al periodo di stipula e, pertanto, di nulla dovere a titolo di interessi, con diritto alla restituzione di quanto indebitamente pagato in eccedenza stante la gratuità dei finanziamenti;
quanto ai due contratti di conto corrente lamentava l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art.1283 cc e di interessi usurari, nonché l'illegittimo addebito di spese e commissioni, tra cui la commissione di massimo scoperto. Sulla scorta dell'allegata perizia di parte, la società correntista evidenziava quindi di aver concluso chiedendo l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto alla restituzione di euro 152.499,26 relativamente al contratto di mutuo del 18/9/08 (rep. 16896, racc.
32858), euro 72.861.36 relativamente al contratto di mutuo del 21/7/05 (rep. n. 149895, racc. n.
26095) ed euro 87.374,18 relativamente ai contratti di conto corrente n.8779, conto corrente ordinario n.113001 e al collegato conto corrente anticipi n.113001; aveva quindi richiesto la conseguente condanna dell'istituto di credito al pagamento delle relative somme – a titolo di ripetizione di indebito
– maggiorata degli interessi legali e considerate le rivalutazioni ovvero della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi all'esito di una CTU contabile. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
La aggiungeva che il costituitosi in quella sede, dopo aver eccepito la nullità Parte_1 CP_4
della costituzione avversaria per difetto della procura ad litem, aveva integralmente e puntualmente contestato l'atto di citazione in quanto infondato in fatto e in diritto, concludendo quindi per il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte. Dava infine atto che in data 3/2/21 era intervenuta CP_3 nel giudizio ex art.111 cpc, quale successore a titolo particolare della cedente facendo proprie CP_4
tutte le difese, deduzioni, richieste ed istanze da essa svolte.
Il Tribunale di Terni con l'impugnata sentenza, dopo aver ammesso una prima CTU contabile a mezzo del dr. ne disponeva poi il rinnovo, con ampliamento dei quesiti, a mezzo di altro Persona_1
perito, la Dott.ssa , e successivamente così statuiva: Persona_2
“A parziale accoglimento della domanda accerta che il debito del correntista nei confronti della convenuta per i conti correnti di cui è causa che risultano ancora aperti è pari ad euro 45.258,02;
Condanna l'opposta alla rifusione di ½ delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in euro
4.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico delle parti in via solidale.”.
Orbene, con il primo motivo di appello la censurava la sentenza di I grado per aver Parte_1
ritenuto improcedibile l'azione di ripetizione di indebito per essere i conti correnti oggetto di causa ancora aperti, osservando anzitutto che l'azione di ripetizione ben poteva essere esercitata anche se i rapporti di conto corrente bancario erano ancora in essere e, con specifico riferimento al rapporto di conto corrente n.8779, deducendo che alla data dell'incardinazione del giudizio di I grado, lo stesso era stato estinto atteso che il proprio CTP aveva riscontrato che il relativo saldo era stato girocontato in data 7/7/04 sull'altro conto corrente n.113001.
Con il secondo motivo la società appellante censurava poi la sentenza del Tribunale stante l'insufficiente e/o inadeguata motivazione circa l'adesione del Giudice alle risultanze peritali della seconda CTU espletata dalla d.ssa Brescia, non essendo state chiarite le ragioni che lo avevano indotto a preferire tale perizia a quella espletata dal dott. osservava peraltro che il provvedimento di Per_1
nomina della dott.ssa Brescia non conteneva alcun provvedimento di revoca dell'incarico affidato al dott. ovvero di annullamento dell'elaborato peritale dallo stesso predisposto. Per_1
Con il terzo motivo di appello, ancora, la quanto ai contratti di mutuo, impugnava Parte_1
la decisione del primo Giudice laddove non aveva rilevato la mancata risposta al quesito peritale in merito sia al c.d. “ammortamento alla francese” sia all'usura sopravvenuta, nonché per non aver accertato e dichiarato la nullità dei contratti de quibus in ragione della mancata esplicitazione del regime d'interesse (con eventuale effetto anatocistico), dell'applicazione di interessi anatocistici, della discordanza tra TAEG e TEG e della mancata indicazione dell' , evidenziando la Pt_3
necessità di espletare un terzo accertamento contabile per il caso in cui i Giudici d'appello non ritenessero di condividere le risultanze della perizia del dott. Per tutti gli indicati motivi Per_1
concludeva quindi come sopra. in questa sede, dopo aver eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_3 dell'art.348 bis cpc, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto al primo motivo di appello, che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto inammissibile la domanda di ripetizione d'indebito in relazione ai rapporti bancari controversi in quanto ancora pendenti;
con riguardo al secondo motivo di gravame ha rilevato come nessun obbligo di motivazione gravava sul
Tribunale di Terni in merito alla decisione di condividere le risultanze dell'elaborato peritale redatto dalla dott.ssa Brescia atteso che, come risulta ampiamente in atti, quest'ultima era stata nominata in sostituzione dell'originario perito perché questi aveva redatto una perizia contabile palesemente errata.
In merito, poi, al terzo motivo di appello ha evidenziato che: con riguardo al c.d. CP_3 all'ammortamento alla francese, nessun quesito era stato posto dal Giudice di I grado;
quanto alla nullità dei contratti di mutuo per mancata esplicitazione del regime d'interesse, con eventuale effetto anatocistico, nessuna indeterminatezza del contenuto del contratto è riscontrabile nel sistema del c.d. ammortamento alla francese;
con riguardo alla nullità dei contratti di mutuo per la mancata
Par indicazione dell' , nonché per la difformità tra il TAEG e il TEG, oltre al fatto che trattasi di questioni inammissibili essendo state formulate per la prima volta in secondo grado, sia l'errata e/o
Par mancata indicazione dell' sia la difformità tra TAEG e TEG non possono in alcun modo comportare la nullità del contratto di mutuo;
l'usura sopravvenuta non era configurabile. Da ultimo,
l'odierna appellata si è opposta alla richiesta di rinnovazione della CTU contabile, osservando che le conclusioni del primo elaborato peritale non potevano essere condivise stanti gli errori macroscopici posti in essere dal dott. e ritenendo piuttosto condivisibili le conclusioni del secondo elaborato. Per_1
Concludeva quindi come sopra.
La Corte osserva anzitutto che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.348 bis cpc è infondata, non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento: l'esame delle questioni dedotte dalle parti, oltre che dei vari elementi istruttori emersi nel corso del giudizio di I grado, pur conducendo ad una soluzione chiara della vicenda, implica comunque attività valutative ed interpretative su cui è possibile controvertere.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Va anzitutto rigettato il primo motivo di gravame poiché nella pendenza di un rapporto di conto corrente – come nel caso di specie – la domanda di condanna della banca alla restituzione di somme di denaro derivante dalla contestazione di addebiti illegittimi è di norma inammissibile in quanto è ripetibile la somma indebitamente ed effettivamente versata e non già il mero addebito illegittimo: sul punto la giurisprudenza è consolidata nel senso che, in presenza di un conto corrente ancora aperto, al cliente è consentita la sola azione di accertamento dell'eventuale nullità delle clausole negoziali relative agli interessi, commissioni e spese e quindi dell'esatto saldo contabile (cfr. Trib. Ferrara,
29/1/20; Trib. Parma 22/2/18). Va detto che in ordine a tali principi la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n.4214 del 15/2/24) ha di recente specificato che “…l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt.2033 e ss. cc, in capo al correntista, il quale potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso (omissis) Ma non può agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo…” (cfr. ex plurimis Cass. civ., ord. n.13586/24): vero è infatti che il presupposto per la restituzione dell'indebito consiste in un pagamento, vale a dire un versamento solutorio, situazione che si verifica quando il versamento avviene in un conto scoperto in assenza di un'apertura di credito oppure quando il limite dell'apertura di credito è stato superato. Va però anche osservato che nella specie, all'esito del ricalcolo dei saldi dei due conti correnti ordinari in esame (n.8779 e n.113001) effettuato dalla d.ssa
Brescia (dovendosi fare riferimento, per i motivi di cui si dirà oltre, alla relativa consulenza e non a quella del dr. , tali operazioni di rettifica dei saldi hanno dato comunque, come risultato, un Per_1
consistente debito della pari ad euro 45.258,02 sicché in ogni caso, all'esito del Parte_1
ricalcolo algebrico tra il dare e l'avere dei due conti correnti ordinari esaminati, sarebbe comunque la società correntista che dovrebbe pagare alla banca l'ammontare del passivo a suo carico, non esistendo importi a debito della banca.
Né peraltro è stato dimostrato che, come asserito dalla difesa della il conto corrente Parte_1
n.8779, alla data dell'incardinazione del giudizio di I grado, era estinto atteso che il perito di parte attrice aveva riscontrato che il suo saldo era stato girocontato sul diverso conto corrente n.113001 in data 7/7/04: posto che il relativo onus probandi di cui all'art.2697 cc cedeva a carico della parte attrice, si osserva che la stessa non ha provato che trattavasi effettivamente di un giroconto di chiusura del conto, non potendo essere sufficiente l'affermazione sul punto del proprio CTP che altro non è che una mera allegazione difensiva, del tutto contraddetta dalle risultanze documentali di causa giacché sono stati depositati, in relazione a tale conto corrente, gli estratti conto dall'1/1/99 al
31/12/04, ossia anche diversi estratti successivi alla data del 7/7/04 in cui, secondo la
[...]
quel conto sarebbe stato estinto;
senza poi considerare che il CTU d.ssa Brescia ha Parte_1 riscontrato che il conto era ancora aperto al momento dell'instaurazione del presente giudizio, senza che il CTP di parte attrice abbia potuto addurre contrari elementi in merito.
Quanto poi alle risultanze della seconda CTU, così come emergenti dal ricalcolo effettuato dal perito, la Corte dà atto che le stesse vanno tenute ferme in relazione alla domanda di accertamento del saldo rettificato relativa ai due conti correnti: al riguardo si osserva infatti che i saldi così rettificati restano quelli già indicati dal Tribunale non essendovi alcun appello né in via principale né in via incidentale in ordine alle modalità di ricalcolo che li hanno determinati (nessun ricalcolo era stato invece effettuato sul conto anticipi in quanto non era stata depositata alcuna documentazione in merito alle movimentazioni di tale rapporto;
peraltro le competenze dei conti anticipi vengono in ogni caso periodicamente girate sui conti ordinari cui accedono).
Dovrà poi rigettarsi anche il secondo motivo di appello, dovendosi al riguardo osservare che se è vero che il Giudice di prime cure non aveva motivato la scelta di utilizzare la perizia del 7/10/20 a firma della dott.ssa Brescia rispetto a quella precedentemente eseguita dal dott. è pur vero che di Per_1 quest'ultima non se ne poteva tenere conto in ragione del fatto che nelle operazioni di ricalcolo il
CTU aveva utilizzato, ai fini della ricostruzione del TEG in relazione alla verifica del superamento o meno delle soglie usurarie, la c.d. formula unica, anche detta “formula finanziaria”, ritenuta a suo dire maggiormente attendibile (cfr. chiarimenti CTU del 15/5/17), senza adottare nelle varie ipotesi di calcolo le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia cui, per giurisprudenza consolidata, occorre fare riferimento in tali ipotesi, così pervenendo a risultati inevitabilmente falsati.
Dovrà parimenti rigettarsi anche il terzo ed ultimo motivo di appello sui contratti di mutuo.
Quanto alla presunta mancata risposta del CTU al quesito relativo al c.d. ammortamento alla francese, come correttamente osservato dall'odierna appellata, si rileva che nessun quesito era stato posto al riguardo, come infatti emerge chiaramente dalla lettura dei quesiti formulati dal primo Giudice (cfr. udienza 20/2/20).
Quanto poi alla dedotta nullità dei contratti di mutuo per mancata esplicitazione del regime d'interesse, con eventuale effetto anatocistico, si richiamano le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione (sent. n.15130 del 29/5/24), le quali, dopo aver precisato che “…la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente…” (cfr. pag. n.26), hanno chiarito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” (cfr. pag. n.32). Può quindi affermarsi che il c.d. ammortamento alla francese con rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce, comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche su interessi scaduti.
In altri termini, in tale piano di ammortamento ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce: tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Va pertanto rigettata la doglianza in oggetto, così come anche riproposta nel presente giudizio.
Inammissibile è poi la doglianza con cui l'appellante ha dedotto la nullità dei contratti di mutuo stante,
Par da una parte, la mancata indicazione dell' , e, dall'altra, la difformità tra il TAEG/ISC e il TEG in quanto trattasi di contestazioni formulate solo con l'atto di appello: sotto tale profilo si palesa quindi fondata l'eccezione sollevata nel presente grado di giudizio dall' ai sensi dell'art.345 cpc volta CP_3
ad evidenziare come la domanda finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità dei contratti di mutuo per gli aspetti sopra evidenziati sia una domanda nuova sulla quale legittimamente la parte appellata non ha inteso accettare il contraddittorio.
Ad ogni modo - seppure quindi, a questo punto, ad abundantiam – è appena il caso di puntualizzare
Par come l' svolga una funzione meramente informativa poiché costituisce una sintetica misura del costo complessivo del finanziamento: più nel dettaglio, la finalità dello stesso va individuata in quella di consentire al cliente di conoscere il costo effettivo totale del credito ossia il peso economico dell'operazione. A tale riguardo, la Suprema Corte ha infatti chiarito che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica art.117 del d.lgs. n.385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.” (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord.
n.4597 del 14/2/23). Tutto ciò peraltro attiene alla tutela del consumatore, quale la Parte_1
Par evidentemente non è, e comunque la mancata indicazione dell' non è in ogni caso suscettibile di integrare alcuna ipotesi di nullità, potendo al più legittimare il consumatore che dimostri di aver subito danni per tale ragione ad intraprendere semmai un'azione risarcitoria.
Da ultimo, è parimenti infondata la doglianza con cui la società correntista ha dedotto il mancato accertamento dell'usura sopravvenuta: oltre al fatto che gli eventuali sforamenti intervenuti nel corso del rapporto non rilevano dato che il CTU, relativamente ad entrambi i contratti di mutuo, aveva correttamente osservato che “I tassi praticati sono conformi a quelli contrattuali;
i tassi di interesse corrispettivo e di mora originariamente pattuiti nel mutuo ipotecario stipulato in data 21/7/05 e nei successivi atti in parte modificativi delle pattuizioni originarie, non risultano usurari ai sensi della legge 108/1996.” (cfr. pag. n.17 e n.25), deve anche osservarsi che, a meno che non sia stato esercitato lo ius variandi e nel caso di specie la società correntista non ha mai dedotto che la banca aveva modificato i tassi in corso di rapporto in violazione dell'art.118 TUB, la c.d. usura sopravvenuta non può nemmeno rilevare. Infondata, quindi, anche la contestazione circa il mancato accertamento della stessa.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza gravata;
quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.125/22
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Condanna la stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_2
nel presente grado di giudizio, che si liquidano rispettivamente in euro
[...]
1.165,50 per spese ed in euro 4.237,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR n.115/2002. Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 10/2/25.
La Consigliera rel. La Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Claudia Matteini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.125/2022
Tra:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Barbara Chiaramonti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terni, Via
XX Settembre n.15, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e quale successore a titolo particolare Controparte_1
della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. come da atto di scissione parziale del 25/11/20 rep. n.39.399-racc. n.20.019 e, per essa, quale mandataria in forza Parte_2 di procura del 4/2/21 rep. n.49.791-racc. n.22.941), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Fioretti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Lungotevere Arnaldo da
Brescia n.9/10, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata nonché nei confronti di
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Appellata contumace avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.613/21
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1 “Piaccia all'Ill.mo Corte adita, per tutte le ragioni di cui in narrativa e in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma della sentenza 613/21 del 22/7/21 pubblicata il 23/7/21, emessa dal
Tribunale Civile di Terni, che ha definito il procedimento civile di primo grado iscritto al R.G.
n.508/15, promosso con atto di citazione da nei confronti del Monte dei Paschi Parte_1
di Siena s.p.a. e, a seguito di intervento, della adversis Controparte_1
reiectis:
Nel merito in via principale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte narrativa,
l'illegittimità della sentenza n.613/21 del Tribunale Civile di Terni limitatamente alla statuizione sui contratti di mutuo e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, anche previa eventuale rinnovazione della CTU econometrica sui contratti de quibus;
accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado che di seguito si trascrivono con le seguenti precisazioni:
Nel merito in via principale: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, nonché nelle perizie di parte prodotte da intendersi parte integrante del presente atto, il diritto della
[...]
a vedersi restituire: euro 152.499,26 relativamente al contratto di mutuo del 18 Parte_1
settembre 2008 (rep. 16896, racc. 32858); euro 72.861.36 relativamente al contratto di mutuo del 21 luglio 2005 (rep. n. 149895, racc. n. 26095); e per l'effetto condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena, in persona del Legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Parte_1
euro 152.499,26 relativamente al contratto di mutuo del 18 settembre 2008 (rep. 16896, racc.
[...]
32858); euro 72.861.36 relativamente al contratto di mutuo del 21 luglio 2005 (rep. n. 149895, racc.
n. 26095); il tutto oltre interessi e rivalutazioni, ovvero quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia da determinarsi all'esito di una CTU contabile.
In via istruttoria:
Si chiede il rinnovo della CTU econometrica sui contratti di mutuo stipulati in data 21/7/05 e del
18/9/08 meglio identificati nella parte narrativa, volta ad accertare ed esaminare i rapporti di mutuo per cui è causa, compresi quelli estinti, e la conseguente illeceità e/ illegittimità dei tassi di interessi passivi ultra-legali o usurai, l'addebito e la capitalizzazione di commissioni comunque denominate, degli interessi passivi e delle spese, alla luce della normativa vigente in materia di contratti bancari.
Segnatamente, voglia il nominando CTU: Stabilire e indicare separatamente se i contratti siano validi ed efficaci ovvero indicare le eventuali singole clausole contrattuali che dovessero risultare invalide e/o inefficaci, precisando la data di apertura del rapporto e di chiusura, la natura, la documentazione prodotta in giudizio, le voci contrattuali previste per il calcolo degli interessi, commissione comunque denominate, calcolo dei giorni di valuta;
Indicare se i contratti e/o
l'informativa precontrattuale prevedano il piano di ammortamento prescelto (all'italiana o alla francese), il regime degli interessi adottato (semplice o composto), le modalità di calcolo adottate, il Taeg, nonché l'importo delle rate e delle quote dovute dalla mutuataria a titolo di interessi e quota capitale, le date di scadenza di ciascuna rata, la complessiva somma che il mutuatario dovrebbe pagare al momento dell'estinzione anticipata;
Precisare se sussiste o meno indeterminatezza delle condizioni economiche;
Stabilire se nel corso del rapporto la banca abbia modificato, unilateralmente e/o consensualmente, le condizioni contrattuali e, in caso positivo, verificare la legittimità, validità ed efficacia delle modifiche eventualmente operate nonché la loro conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia ratione temporis;
Accertare la corrispondenza degli interessi, spese e commissioni applicati dalla banca convenuta, nel corso del rapporto con quelli indicati nel contratto, così come risultanti anche da eventuali valide ed efficaci modifiche contrattuali intervenute nel corso del rapporto;
Accertare se l'ammortamento delle rate pagate sia rispondente o meno alle condizioni economiche convenute e indicare l'entità della sproporzione tra le quote versate a titolo di capitale e quote pagate per interessi;
Accertare se la banca abbia addebitato al cliente qualsiasi spesa, onere e/o commissione, comunque denominata, che non sia stata pattuita nel contratto per iscritto e, in caso positivo, verificare se queste siano state previste nel rispetto alla normativa ratione temporis vigente, con specifico riguardo alla forma della pattuizione
e all'indicazione degli elementi costituivi quali, a titolo meramente esemplificativo, il tasso, i criteri di calcolo, la periodicità, verificare altresì se queste siano legittime, valide e/o efficaci nonché se siano state oggetto di capitalizzazione;
Accertare il regime finanziario del rapporto di mutuo, precisando se è in regime d'interesse semplice o composto e come, in effetti, sono stati addebitati gli interessi;
Accertare se il piano di ammortamento del mutuo è strutturato secondo la metodologia alla francese o all'italiana e se la rata del medesimo piano sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto o semplice;
Accertare se la banca abbia operato la capitalizzazione degli interessi passivi e laddove sia stata applicata, verificare la periodicità
(mensile, trimestrale, semestrale, annuale) e se sia stata eseguita in conformità della normativa vigente in materia e, comunque, se il regime finanziario alla base del mutuo determina un effetto anatocistico in violazione della normativa vigente in materia;
Accertare se ricorre o meno una clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere;
Accertare se la banca abbia previsto la commissione per la risoluzione anticipata e, in caso positivo, indicarne il relativo ammontare;
accertare se tali commissioni sono state determinate da una clausola contrattuale valida ed efficacie e, nel caso in cui siano state addebitate, indicare
l'ammontare della commissione di estinzione anticipata effettivamente applicata e verificare la sua conformità al contenuto della clausola contrattuale;
Accertare il tasso effettivo globale pattuito tenendo conto della commissione di estinzione anticipata e verificare se questo sia rispetto del tasso soglia usura;
Accertare se gli interessi pattuiti ed addebitati dalla banca siano rispettosi del tasso soglia ai sensi della l. n.108/96, valutando il superamento del tasso soglia antiusura comprendendo qualsiasi commissione, remunerazione e spesa a qualsiasi titolo, come testualmente disposto dall'art.1 l. n.108/96, inclusa quindi tutte le commissioni, comunque denominate, collegate all'erogazione del credito e/o inerenti alla concessione del credito ancorché estranee o in posizione accessoria rispetto al sinallagma, da considerare, ai fini del calcolo del TEG, quale onere e non quale interesse;
Quantificare le somme versate indebitamente dall'attore, a titolo di interessi, spese
e commissioni illecite e/o illegittime, e/o calcolate e addebitate con modalità illecite e/o illegittime e determinare il saldo effettivo del rapporto bancario, depurandolo di tutte le somme non dovute, corrisposte a qualunque titolo, in favore dell'istituto di credito ovvero applicando gli interessi passivi nella misura legale o nella misura di cui all'art.117, co.7 TUB.”.
Per (di seguito breviter : Controparte_2 CP_3
“Che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, voglia:
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi di quanto disposto dall'art.348 bis cpc per i motivi esposti nel presente atto;
Nel merito: rigettare l'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con l'atto di citazione notificato il 22 febbraio 2022 perché inammissibile e infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n.613/21 (RG n.508/15) emessa il 23 luglio 2021 dal Tribunale di Terni, non notificata;
In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU contabile come esposto in narrativa.
Con vittoria di spese competenze del presente giudizio.”.
Con ordinanza del 7/2/23 venivano rigettate le istanze istruttorie di parte appellante. All'udienza del
9/5/24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc. Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva di aver convenuto in Parte_1
giudizio la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (di seguito breviter , proponendo azione di CP_4
accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito relativamente ai contratti di mutuo n.149895/26095 e n.168968/32058 nonché in relazione ai rapporti di conto corrente ordinari n.8779 e n.113001 e dell'accessorio conto anticipi n.113001, mediante l'epurazione dal dovuto degli addebiti asseritamente illegittimi.
In particolare, la società correntista deduceva che: in data 21/7/05 era stato stipulato il primo contratto di mutuo per la somma originaria di 1.750.000,00 euro, la quale sarebbe stata erogata in misura proporzionale allo stato di avanzamento lavori, con periodo di ammortamento di 360 mesi e un numero di rate annue pari a due a partire dall'1/1/06; tale somma, con l'atto di erogazione e quietanza finale del 6/6/07, veniva ridotta al minore importo di 1.560.000,00 euro suddiviso in sette quote;
in data 18/9/08 era stato stipulato il secondo contratto di mutuo per la somma originaria di 1.650.000,00 euro, la quale sarebbe stata erogata in misura proporzionale allo stato di avanzamento lavori, con periodo di ammortamento di 360 mesi e un numero di rate annue pari a due a partire dall'1/1/09; tale somma, con l'atto di erogazione e quietanza finale del 25/1/11, veniva ridotta al minor importo di
1.593.000,00 euro suddiviso in undici quote;
il saldo del conto corrente ordinario n.8779,in data
7/7/04 veniva girocontato sul conto corrente ordinario n.113001, con conseguente estinzione del primo, a cui era collegato il conto corrente anticipi n.113001. In relazione ai due contratti di mutuo, si doleva del fatto che i tassi d'interesse applicati dalla banca avevano superato il tasso c.d. antiusura relativo al periodo di stipula e, pertanto, di nulla dovere a titolo di interessi, con diritto alla restituzione di quanto indebitamente pagato in eccedenza stante la gratuità dei finanziamenti;
quanto ai due contratti di conto corrente lamentava l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art.1283 cc e di interessi usurari, nonché l'illegittimo addebito di spese e commissioni, tra cui la commissione di massimo scoperto. Sulla scorta dell'allegata perizia di parte, la società correntista evidenziava quindi di aver concluso chiedendo l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto alla restituzione di euro 152.499,26 relativamente al contratto di mutuo del 18/9/08 (rep. 16896, racc.
32858), euro 72.861.36 relativamente al contratto di mutuo del 21/7/05 (rep. n. 149895, racc. n.
26095) ed euro 87.374,18 relativamente ai contratti di conto corrente n.8779, conto corrente ordinario n.113001 e al collegato conto corrente anticipi n.113001; aveva quindi richiesto la conseguente condanna dell'istituto di credito al pagamento delle relative somme – a titolo di ripetizione di indebito
– maggiorata degli interessi legali e considerate le rivalutazioni ovvero della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi all'esito di una CTU contabile. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
La aggiungeva che il costituitosi in quella sede, dopo aver eccepito la nullità Parte_1 CP_4
della costituzione avversaria per difetto della procura ad litem, aveva integralmente e puntualmente contestato l'atto di citazione in quanto infondato in fatto e in diritto, concludendo quindi per il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte. Dava infine atto che in data 3/2/21 era intervenuta CP_3 nel giudizio ex art.111 cpc, quale successore a titolo particolare della cedente facendo proprie CP_4
tutte le difese, deduzioni, richieste ed istanze da essa svolte.
Il Tribunale di Terni con l'impugnata sentenza, dopo aver ammesso una prima CTU contabile a mezzo del dr. ne disponeva poi il rinnovo, con ampliamento dei quesiti, a mezzo di altro Persona_1
perito, la Dott.ssa , e successivamente così statuiva: Persona_2
“A parziale accoglimento della domanda accerta che il debito del correntista nei confronti della convenuta per i conti correnti di cui è causa che risultano ancora aperti è pari ad euro 45.258,02;
Condanna l'opposta alla rifusione di ½ delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in euro
4.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico delle parti in via solidale.”.
Orbene, con il primo motivo di appello la censurava la sentenza di I grado per aver Parte_1
ritenuto improcedibile l'azione di ripetizione di indebito per essere i conti correnti oggetto di causa ancora aperti, osservando anzitutto che l'azione di ripetizione ben poteva essere esercitata anche se i rapporti di conto corrente bancario erano ancora in essere e, con specifico riferimento al rapporto di conto corrente n.8779, deducendo che alla data dell'incardinazione del giudizio di I grado, lo stesso era stato estinto atteso che il proprio CTP aveva riscontrato che il relativo saldo era stato girocontato in data 7/7/04 sull'altro conto corrente n.113001.
Con il secondo motivo la società appellante censurava poi la sentenza del Tribunale stante l'insufficiente e/o inadeguata motivazione circa l'adesione del Giudice alle risultanze peritali della seconda CTU espletata dalla d.ssa Brescia, non essendo state chiarite le ragioni che lo avevano indotto a preferire tale perizia a quella espletata dal dott. osservava peraltro che il provvedimento di Per_1
nomina della dott.ssa Brescia non conteneva alcun provvedimento di revoca dell'incarico affidato al dott. ovvero di annullamento dell'elaborato peritale dallo stesso predisposto. Per_1
Con il terzo motivo di appello, ancora, la quanto ai contratti di mutuo, impugnava Parte_1
la decisione del primo Giudice laddove non aveva rilevato la mancata risposta al quesito peritale in merito sia al c.d. “ammortamento alla francese” sia all'usura sopravvenuta, nonché per non aver accertato e dichiarato la nullità dei contratti de quibus in ragione della mancata esplicitazione del regime d'interesse (con eventuale effetto anatocistico), dell'applicazione di interessi anatocistici, della discordanza tra TAEG e TEG e della mancata indicazione dell' , evidenziando la Pt_3
necessità di espletare un terzo accertamento contabile per il caso in cui i Giudici d'appello non ritenessero di condividere le risultanze della perizia del dott. Per tutti gli indicati motivi Per_1
concludeva quindi come sopra. in questa sede, dopo aver eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_3 dell'art.348 bis cpc, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto al primo motivo di appello, che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto inammissibile la domanda di ripetizione d'indebito in relazione ai rapporti bancari controversi in quanto ancora pendenti;
con riguardo al secondo motivo di gravame ha rilevato come nessun obbligo di motivazione gravava sul
Tribunale di Terni in merito alla decisione di condividere le risultanze dell'elaborato peritale redatto dalla dott.ssa Brescia atteso che, come risulta ampiamente in atti, quest'ultima era stata nominata in sostituzione dell'originario perito perché questi aveva redatto una perizia contabile palesemente errata.
In merito, poi, al terzo motivo di appello ha evidenziato che: con riguardo al c.d. CP_3 all'ammortamento alla francese, nessun quesito era stato posto dal Giudice di I grado;
quanto alla nullità dei contratti di mutuo per mancata esplicitazione del regime d'interesse, con eventuale effetto anatocistico, nessuna indeterminatezza del contenuto del contratto è riscontrabile nel sistema del c.d. ammortamento alla francese;
con riguardo alla nullità dei contratti di mutuo per la mancata
Par indicazione dell' , nonché per la difformità tra il TAEG e il TEG, oltre al fatto che trattasi di questioni inammissibili essendo state formulate per la prima volta in secondo grado, sia l'errata e/o
Par mancata indicazione dell' sia la difformità tra TAEG e TEG non possono in alcun modo comportare la nullità del contratto di mutuo;
l'usura sopravvenuta non era configurabile. Da ultimo,
l'odierna appellata si è opposta alla richiesta di rinnovazione della CTU contabile, osservando che le conclusioni del primo elaborato peritale non potevano essere condivise stanti gli errori macroscopici posti in essere dal dott. e ritenendo piuttosto condivisibili le conclusioni del secondo elaborato. Per_1
Concludeva quindi come sopra.
La Corte osserva anzitutto che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.348 bis cpc è infondata, non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento: l'esame delle questioni dedotte dalle parti, oltre che dei vari elementi istruttori emersi nel corso del giudizio di I grado, pur conducendo ad una soluzione chiara della vicenda, implica comunque attività valutative ed interpretative su cui è possibile controvertere.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Va anzitutto rigettato il primo motivo di gravame poiché nella pendenza di un rapporto di conto corrente – come nel caso di specie – la domanda di condanna della banca alla restituzione di somme di denaro derivante dalla contestazione di addebiti illegittimi è di norma inammissibile in quanto è ripetibile la somma indebitamente ed effettivamente versata e non già il mero addebito illegittimo: sul punto la giurisprudenza è consolidata nel senso che, in presenza di un conto corrente ancora aperto, al cliente è consentita la sola azione di accertamento dell'eventuale nullità delle clausole negoziali relative agli interessi, commissioni e spese e quindi dell'esatto saldo contabile (cfr. Trib. Ferrara,
29/1/20; Trib. Parma 22/2/18). Va detto che in ordine a tali principi la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n.4214 del 15/2/24) ha di recente specificato che “…l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt.2033 e ss. cc, in capo al correntista, il quale potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso (omissis) Ma non può agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo…” (cfr. ex plurimis Cass. civ., ord. n.13586/24): vero è infatti che il presupposto per la restituzione dell'indebito consiste in un pagamento, vale a dire un versamento solutorio, situazione che si verifica quando il versamento avviene in un conto scoperto in assenza di un'apertura di credito oppure quando il limite dell'apertura di credito è stato superato. Va però anche osservato che nella specie, all'esito del ricalcolo dei saldi dei due conti correnti ordinari in esame (n.8779 e n.113001) effettuato dalla d.ssa
Brescia (dovendosi fare riferimento, per i motivi di cui si dirà oltre, alla relativa consulenza e non a quella del dr. , tali operazioni di rettifica dei saldi hanno dato comunque, come risultato, un Per_1
consistente debito della pari ad euro 45.258,02 sicché in ogni caso, all'esito del Parte_1
ricalcolo algebrico tra il dare e l'avere dei due conti correnti ordinari esaminati, sarebbe comunque la società correntista che dovrebbe pagare alla banca l'ammontare del passivo a suo carico, non esistendo importi a debito della banca.
Né peraltro è stato dimostrato che, come asserito dalla difesa della il conto corrente Parte_1
n.8779, alla data dell'incardinazione del giudizio di I grado, era estinto atteso che il perito di parte attrice aveva riscontrato che il suo saldo era stato girocontato sul diverso conto corrente n.113001 in data 7/7/04: posto che il relativo onus probandi di cui all'art.2697 cc cedeva a carico della parte attrice, si osserva che la stessa non ha provato che trattavasi effettivamente di un giroconto di chiusura del conto, non potendo essere sufficiente l'affermazione sul punto del proprio CTP che altro non è che una mera allegazione difensiva, del tutto contraddetta dalle risultanze documentali di causa giacché sono stati depositati, in relazione a tale conto corrente, gli estratti conto dall'1/1/99 al
31/12/04, ossia anche diversi estratti successivi alla data del 7/7/04 in cui, secondo la
[...]
quel conto sarebbe stato estinto;
senza poi considerare che il CTU d.ssa Brescia ha Parte_1 riscontrato che il conto era ancora aperto al momento dell'instaurazione del presente giudizio, senza che il CTP di parte attrice abbia potuto addurre contrari elementi in merito.
Quanto poi alle risultanze della seconda CTU, così come emergenti dal ricalcolo effettuato dal perito, la Corte dà atto che le stesse vanno tenute ferme in relazione alla domanda di accertamento del saldo rettificato relativa ai due conti correnti: al riguardo si osserva infatti che i saldi così rettificati restano quelli già indicati dal Tribunale non essendovi alcun appello né in via principale né in via incidentale in ordine alle modalità di ricalcolo che li hanno determinati (nessun ricalcolo era stato invece effettuato sul conto anticipi in quanto non era stata depositata alcuna documentazione in merito alle movimentazioni di tale rapporto;
peraltro le competenze dei conti anticipi vengono in ogni caso periodicamente girate sui conti ordinari cui accedono).
Dovrà poi rigettarsi anche il secondo motivo di appello, dovendosi al riguardo osservare che se è vero che il Giudice di prime cure non aveva motivato la scelta di utilizzare la perizia del 7/10/20 a firma della dott.ssa Brescia rispetto a quella precedentemente eseguita dal dott. è pur vero che di Per_1 quest'ultima non se ne poteva tenere conto in ragione del fatto che nelle operazioni di ricalcolo il
CTU aveva utilizzato, ai fini della ricostruzione del TEG in relazione alla verifica del superamento o meno delle soglie usurarie, la c.d. formula unica, anche detta “formula finanziaria”, ritenuta a suo dire maggiormente attendibile (cfr. chiarimenti CTU del 15/5/17), senza adottare nelle varie ipotesi di calcolo le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia cui, per giurisprudenza consolidata, occorre fare riferimento in tali ipotesi, così pervenendo a risultati inevitabilmente falsati.
Dovrà parimenti rigettarsi anche il terzo ed ultimo motivo di appello sui contratti di mutuo.
Quanto alla presunta mancata risposta del CTU al quesito relativo al c.d. ammortamento alla francese, come correttamente osservato dall'odierna appellata, si rileva che nessun quesito era stato posto al riguardo, come infatti emerge chiaramente dalla lettura dei quesiti formulati dal primo Giudice (cfr. udienza 20/2/20).
Quanto poi alla dedotta nullità dei contratti di mutuo per mancata esplicitazione del regime d'interesse, con eventuale effetto anatocistico, si richiamano le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione (sent. n.15130 del 29/5/24), le quali, dopo aver precisato che “…la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente…” (cfr. pag. n.26), hanno chiarito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” (cfr. pag. n.32). Può quindi affermarsi che il c.d. ammortamento alla francese con rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce, comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche su interessi scaduti.
In altri termini, in tale piano di ammortamento ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce: tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Va pertanto rigettata la doglianza in oggetto, così come anche riproposta nel presente giudizio.
Inammissibile è poi la doglianza con cui l'appellante ha dedotto la nullità dei contratti di mutuo stante,
Par da una parte, la mancata indicazione dell' , e, dall'altra, la difformità tra il TAEG/ISC e il TEG in quanto trattasi di contestazioni formulate solo con l'atto di appello: sotto tale profilo si palesa quindi fondata l'eccezione sollevata nel presente grado di giudizio dall' ai sensi dell'art.345 cpc volta CP_3
ad evidenziare come la domanda finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità dei contratti di mutuo per gli aspetti sopra evidenziati sia una domanda nuova sulla quale legittimamente la parte appellata non ha inteso accettare il contraddittorio.
Ad ogni modo - seppure quindi, a questo punto, ad abundantiam – è appena il caso di puntualizzare
Par come l' svolga una funzione meramente informativa poiché costituisce una sintetica misura del costo complessivo del finanziamento: più nel dettaglio, la finalità dello stesso va individuata in quella di consentire al cliente di conoscere il costo effettivo totale del credito ossia il peso economico dell'operazione. A tale riguardo, la Suprema Corte ha infatti chiarito che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica art.117 del d.lgs. n.385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.” (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord.
n.4597 del 14/2/23). Tutto ciò peraltro attiene alla tutela del consumatore, quale la Parte_1
Par evidentemente non è, e comunque la mancata indicazione dell' non è in ogni caso suscettibile di integrare alcuna ipotesi di nullità, potendo al più legittimare il consumatore che dimostri di aver subito danni per tale ragione ad intraprendere semmai un'azione risarcitoria.
Da ultimo, è parimenti infondata la doglianza con cui la società correntista ha dedotto il mancato accertamento dell'usura sopravvenuta: oltre al fatto che gli eventuali sforamenti intervenuti nel corso del rapporto non rilevano dato che il CTU, relativamente ad entrambi i contratti di mutuo, aveva correttamente osservato che “I tassi praticati sono conformi a quelli contrattuali;
i tassi di interesse corrispettivo e di mora originariamente pattuiti nel mutuo ipotecario stipulato in data 21/7/05 e nei successivi atti in parte modificativi delle pattuizioni originarie, non risultano usurari ai sensi della legge 108/1996.” (cfr. pag. n.17 e n.25), deve anche osservarsi che, a meno che non sia stato esercitato lo ius variandi e nel caso di specie la società correntista non ha mai dedotto che la banca aveva modificato i tassi in corso di rapporto in violazione dell'art.118 TUB, la c.d. usura sopravvenuta non può nemmeno rilevare. Infondata, quindi, anche la contestazione circa il mancato accertamento della stessa.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza gravata;
quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.125/22
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Condanna la stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_2
nel presente grado di giudizio, che si liquidano rispettivamente in euro
[...]
1.165,50 per spese ed in euro 4.237,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR n.115/2002. Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 10/2/25.
La Consigliera rel. La Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Claudia Matteini