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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/07/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 26/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12258/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PALADINI IVAN Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PALESE MARIA ELENA Controparte_1
INPS, con l'avv. FLORIO FABRIZIA
Resistenti
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso “gli avvisi di addebito n. 35920210001762549, n.
35920220002358944, riportate nel dettaglio dell'intimazione di pagamento n. 05920239009002665
(Doc. 1) per la parte concernente i titoli aventi ad oggetto contributi previdenziali IVS , relativi all'anno di imposta 2019, 2020, per importo di € 8.296,44”, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità dei titoli opposti a) per irregolarità ed invalidità della notifica;
b) per mancata certezza dei titoli esecutivi, nonché per decadenza degli stessi.
Le parti resistenti hanno contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 05920239009002665, limitatamente agli avvisi di addebito n.
35920210001762549 e n. 35920220002358944, eccependo in via principale l'omessa notifica dei titoli presupposti. L'eccezione deve essere superata, in quanto dagli avvisi di ricevimento in atti risulta che l'avviso di addebito n. 35920210001762549000 è stato notificato in data 25/01/2022, mentre l'avviso di addebito 35920220002358944000 risulta notificato in data 22/09/2022.
1 Nelle note scritte, il ricorrente ha contestato la regolarità di tali notifiche, deducendo che “la relata di notifica prodotta attesta come dell'avviso di addebito n. 35920220002358944 sarebbe stata tentata la consegna il giorno 08.06.2016 in Galatina (Le) alla via Avellino n. 22. La notifica di tale avviso è invalida ed inesistente, in quanto il ricorrente alla data del 22.09.2022 è residente in
Galatina alla via Avellino n. 22 primo piano, giusto certificato storico di residenza (Doc. 2). La circostanza è dirimente tant'è che il ricorrente ha una cassetta della posta distinta e separata da quella corrispondente al civico n. 22 piano terra della via Avellino in Galatina, giusta riproduzione fotografica dello stato dei luoghi (Doc. 3). È palese l'errore in cui è incorso l'agente notificatore”.
L'eccezione appare infondata, in quanto l'indirizzo presso cui è stata effettuata la notifica era corretto, per ammissione dello stesso ricorrente, con la sola precisazione che tratterebbe di via
Avellino n. 22, primo piano e non piano terra;
orbene, tale precisazione non appare decisiva, in quanto l'intimazione di pagamento opposta risulta regolarmente notificata presso l'indirizzo di via Avellino n. 22, senza alcuna specificazione circa il piano (primo piano o piano terra).
Ciò dimostra che l'indirizzo di via Avellino n. 22 era corretto;
con riferimento alle foto allegate alle note scritte, si deve rilevare che – a parte la mancanza di data delle stesse – le due cassette della posta (rispettivamente via Avellino n. 22 e via Avellino n. 22 primo piano) sono poste una accanto all'altra, per cui non si comprende come si possa parlare di due indirizzi diversi. L'atto era quindi giunto a conoscenza del destinatario e, pertanto, si presume conosciuto a norma dell'art. 1335 c.c.; ne consegue che l'opposizione, proposta con l'odierno ricorso, è tardiva per mancato rispetto del termine perentorio di 40 giorni dalla notifica ex art. 24 D.Lgs. 46/99.
Identico discorso vale per l'altro avviso di addebito;
al riguardo, il ricorrente ha dedotto infatti che “Anche l'avviso di addebito n. 35920210001762549 è stato invalidamente notificato. La relata di notifica prodotta attesta come di tale avviso di addebito sarebbe stato tentata la consegna il giorno 25.01.20126 in Galatina (Le) alla via Pistoia n. 45. La notifica di tale avviso è invalida ed inesistente, in quanto il ricorrente alla data del 25.01.2022 il ricorrente è residente in [...] primo piano, giusto certificato storico di residenza (Doc. 2)”.
Anche in questo caso, il ricorrente ha infatti ammesso che l'indirizzo di via Pistoia n. 45, presso cui è stata tentata la notifica dell'atto, era regolare, salva la precisazione che si sarebbe trattato del primo piano e non del piano terra;
non vi sono motivi per ritenere che si tratti di due indirizzi diversi, tanto più ove si consideri che non sono state allegate fotografie dello stato dei luoghi.
In ogni caso, ove anche si dovessero ravvisare profili di nullità della notifica, il ricorso sarebbe comunque infondato, in quanto ciò comporterebbe solo la rimessione in termini per proporre opposizione recuperatoria ex art. 24 D.Lgs. 46/99; l'opponente (convenuto sostanziale) non ha però svolto deduzioni nel merito della pretesa contributiva, né ha contestato i fatti posti a base di tale pretesa, per cui tali fatti devono ritenersi provati ex artt. 115 e 416 c.p.c..
2 Dagli atti risulta che si tratta di contributi fissi dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni
2019 e 2020 e, come tali, non prescritti;
il ricorso è quindi infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 06/11/2023 da nei confronti di e INPS, così provvede: Parte_1 CP_2
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 600,00 in favore dell'INPS
e in € 600,00 oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA in favore di , con distrazione. CP_2
Lecce, lì 03/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 26/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12258/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PALADINI IVAN Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PALESE MARIA ELENA Controparte_1
INPS, con l'avv. FLORIO FABRIZIA
Resistenti
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso “gli avvisi di addebito n. 35920210001762549, n.
35920220002358944, riportate nel dettaglio dell'intimazione di pagamento n. 05920239009002665
(Doc. 1) per la parte concernente i titoli aventi ad oggetto contributi previdenziali IVS , relativi all'anno di imposta 2019, 2020, per importo di € 8.296,44”, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità dei titoli opposti a) per irregolarità ed invalidità della notifica;
b) per mancata certezza dei titoli esecutivi, nonché per decadenza degli stessi.
Le parti resistenti hanno contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 05920239009002665, limitatamente agli avvisi di addebito n.
35920210001762549 e n. 35920220002358944, eccependo in via principale l'omessa notifica dei titoli presupposti. L'eccezione deve essere superata, in quanto dagli avvisi di ricevimento in atti risulta che l'avviso di addebito n. 35920210001762549000 è stato notificato in data 25/01/2022, mentre l'avviso di addebito 35920220002358944000 risulta notificato in data 22/09/2022.
1 Nelle note scritte, il ricorrente ha contestato la regolarità di tali notifiche, deducendo che “la relata di notifica prodotta attesta come dell'avviso di addebito n. 35920220002358944 sarebbe stata tentata la consegna il giorno 08.06.2016 in Galatina (Le) alla via Avellino n. 22. La notifica di tale avviso è invalida ed inesistente, in quanto il ricorrente alla data del 22.09.2022 è residente in
Galatina alla via Avellino n. 22 primo piano, giusto certificato storico di residenza (Doc. 2). La circostanza è dirimente tant'è che il ricorrente ha una cassetta della posta distinta e separata da quella corrispondente al civico n. 22 piano terra della via Avellino in Galatina, giusta riproduzione fotografica dello stato dei luoghi (Doc. 3). È palese l'errore in cui è incorso l'agente notificatore”.
L'eccezione appare infondata, in quanto l'indirizzo presso cui è stata effettuata la notifica era corretto, per ammissione dello stesso ricorrente, con la sola precisazione che tratterebbe di via
Avellino n. 22, primo piano e non piano terra;
orbene, tale precisazione non appare decisiva, in quanto l'intimazione di pagamento opposta risulta regolarmente notificata presso l'indirizzo di via Avellino n. 22, senza alcuna specificazione circa il piano (primo piano o piano terra).
Ciò dimostra che l'indirizzo di via Avellino n. 22 era corretto;
con riferimento alle foto allegate alle note scritte, si deve rilevare che – a parte la mancanza di data delle stesse – le due cassette della posta (rispettivamente via Avellino n. 22 e via Avellino n. 22 primo piano) sono poste una accanto all'altra, per cui non si comprende come si possa parlare di due indirizzi diversi. L'atto era quindi giunto a conoscenza del destinatario e, pertanto, si presume conosciuto a norma dell'art. 1335 c.c.; ne consegue che l'opposizione, proposta con l'odierno ricorso, è tardiva per mancato rispetto del termine perentorio di 40 giorni dalla notifica ex art. 24 D.Lgs. 46/99.
Identico discorso vale per l'altro avviso di addebito;
al riguardo, il ricorrente ha dedotto infatti che “Anche l'avviso di addebito n. 35920210001762549 è stato invalidamente notificato. La relata di notifica prodotta attesta come di tale avviso di addebito sarebbe stato tentata la consegna il giorno 25.01.20126 in Galatina (Le) alla via Pistoia n. 45. La notifica di tale avviso è invalida ed inesistente, in quanto il ricorrente alla data del 25.01.2022 il ricorrente è residente in [...] primo piano, giusto certificato storico di residenza (Doc. 2)”.
Anche in questo caso, il ricorrente ha infatti ammesso che l'indirizzo di via Pistoia n. 45, presso cui è stata tentata la notifica dell'atto, era regolare, salva la precisazione che si sarebbe trattato del primo piano e non del piano terra;
non vi sono motivi per ritenere che si tratti di due indirizzi diversi, tanto più ove si consideri che non sono state allegate fotografie dello stato dei luoghi.
In ogni caso, ove anche si dovessero ravvisare profili di nullità della notifica, il ricorso sarebbe comunque infondato, in quanto ciò comporterebbe solo la rimessione in termini per proporre opposizione recuperatoria ex art. 24 D.Lgs. 46/99; l'opponente (convenuto sostanziale) non ha però svolto deduzioni nel merito della pretesa contributiva, né ha contestato i fatti posti a base di tale pretesa, per cui tali fatti devono ritenersi provati ex artt. 115 e 416 c.p.c..
2 Dagli atti risulta che si tratta di contributi fissi dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni
2019 e 2020 e, come tali, non prescritti;
il ricorso è quindi infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 06/11/2023 da nei confronti di e INPS, così provvede: Parte_1 CP_2
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 600,00 in favore dell'INPS
e in € 600,00 oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA in favore di , con distrazione. CP_2
Lecce, lì 03/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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