Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4565/2024 promossa da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, come da Parte_1 procura in atti, dall'avvocato Claudio Longo;
-opponente- contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura CP_1 generale alle liti in notar in Roma del 23 gennaio 2023, dall'avvocato Maria Rosaria Per_1
Battiato;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 9 gennaio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127-ter c.p.c., la parte opponente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi della citata disposizione normativa, mentre la parte opposta non depositava note.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 maggio 2024, a seguito di Parte_1
contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico dell'Ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno mensile di assistenza) fin dalla data della domanda amministrativa, essendo stato ritenuto dal CTU, all'esito del detto procedimento, invalido soltanto nella misura del 65%.
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1.1. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo profili di CP_1 inammissibilità dell'opposizione e contestando, comunque, la sussistenza del requisito medico richiesto per il godimento della prestazione desiderata.
1.2. La causa veniva istruita mediante consulenza medico-legale.
L'udienza del 9 gennaio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c.; quindi la causa, sulle conclusioni della parte opponente di cui alle citate note, è stata decisa con la presente sentenza.
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2. In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
2.1. Deve, poi, rilevarsi l'ammissibilità del ricorso, posto che l'atto di dissenso è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
2.2. Va, subito, premesso, che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014; cfr. altresì Cass. 29 gennaio 2020, n,
2025).
3. Nel procedimento per ATP il CTU aveva concluso il suo giudizio reputando che non ricorressero in capo all'opponente, trovato affetto da “Diabete mellito tipo 2 in trattamento misto
(ipoglicemizzanti morali e insulina) in buon compenso glico-metabolico Cardiopatia ipertensiva I-
II Classe NYHA Esiti di pregressa frattura del corpo iI D12 con sua deformazione a cuneo in soggetto obeso (IBM=34,72) Ipertrofia prostatica in assenza di nicturia e modesto ristagno post- minzionale Edentulismo protesizzato”, i requisiti sanitari richiesti per il godimento dell'assegno mensile di assistenza;
era stato, infatti, ritenuto invalido nella misura del Parte_1
65%.
2 3.1. La parte opponente ha contestato le risultanze dell'accertamento svolto dal CTU nominato nella prima fase per avere l'Ausiliare inquadrato gli “esiti di pregressa frattura del corpo di d12 con sua deformazione a cuneo in soggetto obeso (ibm=34,72)” nel codice 7010 del D.M. 5/2/1992 assegnandovi una percentuale del 15%, mentre, proprio in applicazione del richiamato codice, che prevede una percentuale compresa tra il 31% ed il 41%, avrebbe dovuto applicare una percentuale, ricompresa nella suddetta forbice, più elevata di quella riconosciuta nell'elaborato peritale, ciò, peraltro, apparendo coerente con il proprio quadro clinico per come risultante dal referto radiografico del 5 aprile 2023.
Ha sostenuto, altresì, la parte opponente l'erroneità dell'accertamento anche con riferimento alla diagnosi di diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro–macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III), in quanto il CTU, dopo avere ricondotto la detta patologia al codice 9309, ha riconosciuto una percentuale del 25%, in contrasto con quanto previsto dalle tabelle applicate, atteso che il codice richiamato prevede una forbice tra il 41% e il 50%, laddove il Consulente dell'Ufficio ha assegnato una percentuale per nulla coerente con i parametri codificati.
Ha dedotto, inoltre, che erronea sarebbe la diagnosi di cardiopatia ipertensiva in I-II classe NYHA con riconoscimento del codice 6441 previsto per le cardiopatie con insufficienza cardiaca lieve ed assegnazione di una percentuale oscillante tra il 21% ed il 30%, in quanto non coerente con le condizioni attuali di essa parte opponente, anche in ragione di quanto attestato dalla documentazione sanitaria versata in atti, ovvero dal certificato cardiologico rilasciato in data 31 agosto 2023 dall'ASP di Catania da cui emerge un quadro clinico di “ipertensione arteriosa
(130/80 mmHg) Dislipidemia - Diabete di tipo Il in trattamento misto (ipoglicemizzanti orali e insulina) - Classe NYHA II-III (FE 45%)”, condizione avvalorata sia dalla continua e costante terapia cui deve sottoporsi quotidianamente, sia dalla facile affaticabilità anche a fronte di sforzi lievi, diagnosticata dal successivo certificato rilasciato in data 25 gennaio 2024 dall'Azienda
Ospedaliera Arnas Garibaldi, che a seguito di esame spirometrico che certifica un quadro ostruttivo;
ne discenderebbe che la patologia in questione doveva essere ricondotta ai codici 6442 e 6443 delle tabelle di invalidità, inquadrandosi all'interno delle “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata o grave”, con il conseguente riconoscimento di una percentuale oscillante tra il 41% e 50% e tra il 71% e l'80%.
Ha, poi, osservato che l'Ausiliare, riconoscendo l'edentulismo protesizzato di esso opponente e riconducendo tale patologia al codice 6704, ha assegnato alla stessa la percentuale minima dell'11%, pur avendo a disposizione una forbice fino al 20%.
3 Ha, infine, dedotto che il CTU nominato nella prima fase non avrebbe valutato un'ulteriore patologia da cui risulta affetto esso opponente ovvero l'ipoacusia bilaterale neurosensoriale, patologia per la quale andrebbe attribuita una percentuale di invalidità non inferiore al 58%.
Ha, dunque, concluso l'opponente nel senso che le patologie da cui è affetto determinerebbero una riduzione della capacità lavorativa generica almeno pari al 74%.
4. Orbene, l'ausiliare nominato in questa fase, dr.ssa sulla scorta della Persona_2 documentazione in atti e dell'esame obiettivo condotto sull'opponente, ha evidenziato come lo stesso sia affetto da “Cardiopatia ipertensiva (FE 45%) in soggetto obeso affetto da Diabete
Mellito in trattamento misto, edentulismo protesizzato, spondiloartrosi dorsale, ipe[r]trofia prostatica benigna (Codici D.M. 5/2/92: 7105;9309;6442; 6704;6204)”.
Ha ritenuto il CTU nominato in questa fase che il quadro clinico che affligge il ricorrente sia tale da renderlo invalido nella misura del 77% precisando che “A tale percentuale si perviene tenendo conto delle Tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 05.02.1992 e applicando la Formula a
Scalare di ZA : - La cardiopatia ipertensiva con FE=45% viene valutata con il codice 6442 al 41%; - L'obesità (BMI= 37,56) con complicanze artrosiche (spondiloartrosi dorsale) viene valutata con il codice 7105 al 35%; - Il Diabete Mellito in trattamento misto, in atto in buon compenso glicometabolico e privo di complicanze, può essere valutato per analogia con il codice
9309 al 25%; - L'edentulismo protesizzato viene valutato con il codice 6704 all'11%; - L'ipertrofia prostatica benigna viene valutata con il codice 6204 all'11%.”.
Applicando la Formula a scalare di ZA il CTU nominato in questa fase ha, dunque, quantificato nella misura del 77% la riduzione della capacità lavorativa generica della parte opponente.
5. Con riguardo alla decorrenza del requisito sanitario, ha evidenziato il CTU che la stessa debba farsi coincidere con il mese di ottobre 2024, epoca delle operazioni peritali.
6. La relazione medico legale, immune da vizi, e avverso la quale non sono stati formulati rilievi critici, va condivisa e richiamata, anche con riferimento alla accertata decorrenza.
Ne consegue l'accoglimento della opposizione sia pure con la decorrenza sopra indicata.
7. Le spese di lite della prima fase sono irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c.
Le spese di lite di questa fase, atteso il riconoscimento del requisito sanitario per il godimento dell'assegno mensile di assistenza da epoca successiva alla domanda amministrativa e allo stesso accertamento compiuto nella prima fase, devono essere compensate integralmente.
Le spese di CTU di entrambe le fasi, liquidate con separati decreti di pari data, vanno poste a carico dell' tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. (con riguardo a CP_1
4 quelle relative alla prima fase) e dell'esito dell'odierno giudizio di opposizione (quanto a quelle riferibili alla seconda fase).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4565/2024 R.G., disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara che è persona la cui capacità lavorativa generica è ridotta del Parte_1
77% a decorrere dal mese di ottobre del 2024.
Dichiara irripetibili le spese di lite della prima fase.
Compensa le spese di lite della fase di merito.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi che si liquidano con CP_1
separati decreti di pari data.
Così deciso in Catania il 9 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
Dr. Patrizia Mirenda
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