TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/05/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 1236/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1236 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Sorace;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ,), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Attilio Cotroneo e Domenico
Polimeni;
APPELLATA
E
(P.I. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr. 72/2022 del Giudice di Pace di Palmi.
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza nr. 72/2022 del Giudice di Pace di Palmi, con cui il giudice di prime cure aveva accolto soltanto parzialmente la domanda di risarcimento proposta da esso appellante nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
In particolare, in primo grado , a sostegno della propria domanda Parte_1 risarcitoria, aveva dedotto:
a) che, in data 27.04.2018, alle ore 09,10 circa, esso attore stava percorrendo, a bordo della propria bicicletta, la via Oliveto Vecchio nel territorio del Comune di Melicucco, quando CP_3
alla guida dell'autovettura Audi A4 tg BS870ZY, assicurato con
[...] Controparte_4 di proprietà della ditta non si era accorto che esso attore Controparte_2
1
aveva rallentato e lo aveva tamponato, facendolo sbattere contro il muretto sito sul lato destro della carreggiata;
b) che, a causa del sinistro de quo, esso attore aveva subito lesioni personali, per le quali era stato trasportato al Presidio Ospedaliero di Polistena, consistite in “flc zigomo con perdita di sostanza sx, flc reg. frontale con perdita di sostanza, flc soprailiare con perdita di sostanza, escoriazione avambraccio sx”;
c) che, in definitiva, esso attore aveva riportato danni non patrimoniali, complessivamente quantificabili nella somma di € 15.000,00, che avrebbero dovuto essere risarciti da
[...]
poiché il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva del conducente Controparte_1 dell'autovettura Audi A4, di proprietà della ditta che non Controparte_2 aveva osservato la distanza di sicurezza imposta dal codice della strada.
La si era costituita nel giudizio di primo grado e aveva eccepito, in Controparte_4 via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
nel merito, aveva chiesto il rigetto della domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La ditta regolarmente citata, era rimasta Controparte_2 contumace.
La causa era stata istruita mediante prova orale e con l'espletamento di una CTU medico- legale.
Con la sentenza impugnata, infine, il Giudice di Pace, disattendendo l'eccezione preliminare di nullità della citazione, nel merito aveva accolto la domanda risarcitoria nei limiti del danno non patrimoniale accertato dal CTU, riconoscendo un concorso di colpa dell'attore nella misura del
30%, ritenendo imprudente la manovra di rallentamento improvviso del ciclista, che aveva appunto concorso a causare il tamponamento oggetto di causa. In particolare, aveva condannato l'assicurazione convenuta e la ditta al pagamento, in favore Controparte_2 di , dei danni non patrimoniali quantificati nella somma di € 4.232,47 ridotti, in Parte_1 considerazione del concorso di colpa del 30%, nell'importo di € 2.962,72; aveva, inoltre, compensato per 1/3 le spese di giudizio tra le parti in causa, ponendo a carico dei convenuti le spese di CTU.
impugnava, in questa sede, la sentenza di primo grado e ne chiedeva la Parte_1 riforma limitatamente alla parte relativa al riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato e alla compensazione parziale delle spese di lite;
non contestava, dunque, di per sé la quantificazione del danno operata dal giudice di primo grado, ma chiedeva esclusivamente che lo stesso venisse riconosciuto per intero (nell'importo di € 4.232,47), senza decurtazione del 30%.
La si costituiva nel giudizio di secondo grado e chiedeva il rigetto Controparte_4 dell'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La ditta regolarmente citata anche nel presente Controparte_2 giudizio di appello, rimaneva contumace.
Non veniva svolta ulteriore istruttoria in grado di appello.
2
Infine, con le note sostitutive dell'udienza del 19.12.2024, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, l'appello proposto è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
2.1. Con il primo motivo di gravame ha contestato la sentenza di primo Parte_1 grado esclusivamente nella parte in cui ha riconosciuto il concorso di colpa di esso appellante nella misura del 30%.
Come già rilevato, dunque, l'unica questione oggetto del presente giudizio attiene alla valutazione della sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato, essendosi formato il giudicato sull'accertamento della dinamica del sinistro secondo le modalità descritte dall'attore in citazione e sulla quantificazione del danno non patrimoniale subito da . Parte_1
È, cioè, pacifico che il sinistro si è verificato perché , conducente Controparte_3 dell'Audi A4, ha violato l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza ex art. 149 c.d.s. e ha tamponato la bicicletta condotta da quando quest'ultimo ha rallentato la velocità: Parte_1 in questa sede deve, invero, unitamente verificarsi se il (pacifico) rallentamento della velocità da parte di a bordo della sua bicicletta costituisca o meno condotta che ha concorso Parte_1 alla causazione del tamponamento e, dunque, se sia o meno corretta la decurtazione del danno operata, ex art. 1227 c.c., dal Giudice di Pace di Palmi.
Orbene, la valutazione operata sul punto dal giudice di primo grado non è condivisibile.
Ed infatti, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di tamponamento tra veicoli la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.,
è superata, ex art. 149 c.d.s., dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale poi grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile (v. Cass. civ nr.
3398/2023; Cass. civ. nr. 12663/2024; Cass. civ. nr. 5760/2022).
E ciò perché la ratio della norma cautelare di cui all'art. 149 c.d.s. è quella di garantire che i veicoli circolino a una distanza di sicurezza, così da consentire al veicolo che segue la possibilità di attuare tempestivamente tutte le manovre necessarie ad evitare collisioni con il veicolo che lo precede in caso di emergenza;
l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza è, cioè, proprio volto a prevenire e saper, conseguentemente, gestire qualsiasi situazione si verifichi durante la normale circolazione stradale.
Ed anzi, proprio il rallentamento, anche improvviso, del mezzo che precede rientra tra i rischi tipici che la norma cautelare mira ad evitare;
per questo, il rallentamento del veicolo che precede costituisce un evento sempre prevedibile da parte del conducente del veicolo che segue e non può, dunque, essere qualificato come accadimento inevitabile e quindi causa non imputabile del tamponamento.
Non a caso, sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che non vi è liberazione da responsabilità nell'ipotesi di tamponamento determinato dall'improvvisa decelerazione del veicolo che precede;
ciò in quanto la decelerazione non è affatto un evento imprevedibile nell'ambito della circolazione stradale, ben potendosi verificare che il conducente di un veicolo abbia necessità
3
di ridurre la velocità, per un'esigenza improvvisa, derivante da fattori che possono essere i più disparati e seri (cfr. Cass. civ. nr. 24728/2018).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che , a bordo della sua bicicletta, Parte_1 abbia rallentato, ma detto evento, di per sé, per le ragioni esposte, non può assurgere a causa imprevedibile che rende il tamponamento inevitabile.
Né vi sono elementi da cui presumere aliunde una diversa o ulteriore condotta imprudente di
(invero neppure dedotta dalle parti convenute). Parte_1
Né è stata dimostrata, nel caso di specie, la verificazione di diverse situazioni imprevedibili e abnormi rispetto alla normale circolazione dei veicoli tali da superare la presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante.
In definitiva, poiché l'unica circostanza provata è il rallentamento del veicolo che precedeva la circolazione – rallentamento che, come detto, non costituisce evento imprevedibile che rende inevitabile il tamponamento - deve, pertanto, affermarsi che, nel caso di specie, ove il conducente dell'Audi A4 avesse tenuto un comportamento ordinariamente diligente e mantenuto la distanza di sicurezza, il tamponamento non si sarebbe verificato.
Conseguentemente, deve essere escluso il concorso di colpa di e si deve Parte_1 ascrivere la responsabilità esclusiva del sinistro in capo a , conducente dell'Audi Controparte_3
A4.
La sentenza di primo grado deve, dunque, essere riformata in parte qua e Controparte_4
e e devono essere condannati, in solido tra loro, al
[...] Controparte_2 CP_2 pagamento dell'intero importo del danno riconosciuto dal Giudice di Pace (e non contestato) pari a € 4.232,47 “importo già rivalutato alla data odierna [n.d.r. data della sentenza di primo grado]”,
“oltre interessi legali sulla somma originaria, annualmente rivalutata sino alla data odierna [n.d.r. data della sentenza di primo grado]”, dal sinistro sino al soddisfo” (interessi e rivalutazioni per come riconosciuti dal giudice di primo grado, essendosi su tale punto formato il giudicato), detratto quanto eventualmente già ricevuto dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo di gravame parte appellante ha contestato la compensazione di
1/3 delle spese di lite, avendo il Giudice di Pace applicato detta compensazione in assenza dei relativi presupposti di legge;
sul punto, si precisa che comunque la quantificazione delle spese di lite non è, di per sé, stata contestata dall'appellante, che ha impugnato solo la decurtazione di 1/3 in applicazione della compensazione parziale.
A tal proposito, va evidenziato che la riforma del capo di merito sull'esclusione del concorso di colpa del danneggiato comporta la riforma anche del capo relativo alle spese di lite, essendo stata la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 evidentemente commisurata al riconoscimento, in primo grado, della responsabilità concorrente dell'attore nella misura del 30%.
Essendo stato escluso, in questa sede, il suddetto concorso di colpa dell'attore, non sussistono, dunque, ulteriori motivi che giustifichino la compensazione parziale delle spese di lite operata dal giudice di primo grado (sul punto, si ricorda peraltro che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il principio di diritto secondo cui in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo alla soccombenza reciproca soccombenza che giustificherebbe la compensazione delle
4
spese di lite, v. Cass. civile Sez. Un. nr. 32061/2022; la quantificazione del danno in misura ridotta rispetto a quella richiesta da parte attrice in primo grado può aver, infatti, rilievo solo ai fini della determinazione del valore della controversia, v. art. 5, primo comma, quarto periodo, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”).
La sentenza di primo grado deve, dunque, essere riformata in parte qua e Controparte_4 deve essere condannata, in solido con alla rifusione
[...] Controparte_2 CP_2 delle spese di primo grado sostenute da nella misura di € 1.265,00, oltre al Parte_1 rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Sorace Angelo, dichiaratori antistatario, detratta la somma eventualmente già ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese di CTU rimangono integralmente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, come già statuito dal giudice di primo grado (non essendo peraltro detto profilo stato oggetto di impugnazione).
3. La condanna alle spese del procedimento di secondo grado segue il principio di soccombenza.
Pertanto, la e e devono essere Controparte_4 Controparte_2 CP_2 condannati, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da in Parte_1 secondo grado, da liquidarsi, in conformità al DM 55/2014 (valore della controversia compreso tra
€ 1.101,00 e € 5.200,00) e in considerazione della natura della causa e delle questioni ad essa sottese, nella somma di € 852,00 per il giudizio di appello (esclusa la fase istruttoria). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese di introduzione del giudizio e delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. Le spese del giudizio di secondo grado devono essere distratte a favore dell'Avv. Angelo Sorace, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza nr. 72/2022 del Giudice di Pace di Palmi, così provvede: Pt_1
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza nr. 72/2022 del Parte_1
Giudice di Pace di Palmi nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
e
[...] CP_2
2) per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 72/2022 del Giudice di Pace di Palmi, condanna e e in solido tra loro, al pagamento della CP_4 Controparte_2 CP_2 somma di € 4.232,47, importo già rivalutato alla data della sentenza di primo grado, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali sulla somma originaria, annualmente rivalutata sino alla data della sentenza di primo grado, dal sinistro sino al soddisfo, detratto quanto eventualmente già ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado;
3) per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 72/2022 del Giudice di Pace di Palmi, condanna e e in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2 CP_2 rifusione delle spese di lite sostenute da in primo grado, che liquida in € 1.265,00, Parte_1 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore
5
dell'avv. Sorace Angelo, dichiaratori antistatario, detratta la somma eventualmente già ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado;
4) condanna e e alla Controparte_1 Controparte_2 CP_2 rifusione delle spese di lite sostenute da in secondo grado, che liquida in € Parte_1
852,00, oltre al rimborso delle spese di introduzione del giudizio e al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese a favore dell'Avv. Angelo
Sorace, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palmi, il 22 maggio 2025
La giudice dott.ssa Marta Speciale
6