Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00011/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2025, proposto dall’ing. NC AR HI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Di Caro, PEC dicaro0019@cert.avvmatera.it, e Gaetano Di Caro, PEC dicaro0222@cert.avvmatera.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Matera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Camilla Pastore, PEC pastore1329@cert.avvmatera.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
nei confronti
VI RI IO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della Determinazione n. 852 del 14.3.2025 (notificata con pec di pari data dal Commissario ad acta, nominato dalla VII^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 1697 del 26.2.2025), con la quale il Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Matera ha ottemperato alla Sentenza della VII^ Sezione del Consiglio di Stato n. 1697 del 26.2.2025;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Matera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il Cons. UA UO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente controversia costituisce l’ultimo giudizio relativo alla complessa vicenda concernente l’assegnazione in sub-concessione, ai sensi della legge n. 771/1986, degli immobili demaniali siti nel Comune di Matera, nella zona dei “Sassi” ed, in particolare, nel rione Vetere n. 9/c e Gradoni Duomo n. 7, 7/a, 7/b e 7/c, a seguito della rinnovazione del procedimento di comparazione delle istanze presentate dal ricorrente ing. HI e dalla sig.ra IO.
I predetti immobili sono individuati catastalmente come segue:
1) Rione Vetere n. 9/c -Foglio 159 particella 954 sub 1-Decreto n. 10870/63 del 13.03.1973;
2) Gradoni Duomo n. 7 -Foglio 159 particella 920 -Decreto n. 20820 del 18/07/1958;
3) Gradoni Duomo n. 7/a -Foglio 159 particella s.n. -Decreto n. 33710 del 29.10.1961;
4) Gradoni Duomo n. 7/b-Foglio 159 particella 927 -Decreto n. 15847 del 29.05.1958;
5) Gradoni Duomo n. 7 -Foglio 159 particella 927 -Decreto n. 26278 del 31.08.1953;
Occorre precisare che l’immobile ubicato in Gradoni Duomo n. 7 di cui al punto 5) corrisponde all’immobile individuato nelle precedenti sentenze che hanno avuto ad oggetto la medesima vicenda come “Gradoni Duomo n. 7/c” per distinguerlo dall’immobile di cui al punto 2) che risulta avere lo stesso numero civico 7.
Per migliore comprensione della res controversa , è opportuno rilevare che l’ing. NC AR HI aveva impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato la Determinazione n. 2604 del 26.10.2015, con la quale il Comune di Matera aveva affidato in subconcessione alla sig.ra VI RI IO gli immobili, siti al n. 9/c di Via Vetere ed ai nn. 7, 7/a, 7/b e 7/c di Via Gradoni Duomo.
Tale Determinazione n. 2604 del 26.10.2015 è stata annullata con Decreto del Presidente della Repubblica del 29.8.2018, conformemente al Parere della I^ Sezione del Consiglio di Stato n. 1181 del 6.12.2017, ritenendo che il Comune di Matera avrebbe dovuto confrontare le istanze di subconcessione presentate sia dal ricorrente che dalla sig.ra IO, indicando in modo chiaro le ragioni della scelta.
Poiché il Comune non ha dato esecuzione a tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza al suddetto decreto: la V^ Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2554 del 22.5.2020 ha accolto il ricorso dell’ing. NC AR HI, statuendo l’obbligo del Comune di Matera “di rinnovare il procedimento mediante lo scrutinio comparativo delle richieste di subconcessione, adottando, all’esito del riesercizio dell’attività valutativa, un provvedimento adeguatamente motivato”.
A fronte della perdurante inerzia del Comune di Matera, il ricorrente ha nuovamente adito il giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
Con sentenza n. 5425 del 17.6.2024 la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Matera; il delegato del Prefetto ha adottato il provvedimento del 28 agosto 2024 di esecuzione del giudicato; con tale atto ha dichiarato inammissibile l’istanza di sub-concessione presentata dal ricorrente Ing. HI; ha ritenuto ammissibile l’istanza presentata dalla sig.ra IO ed ha provveduto ad assegnare a quest’ultima la sub-concessione in questione.
Il ricorrente ha proposto il reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. avverso tale provvedimento.
La VII^ Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 1697 del 26.2.2025 ha accolto il reclamo ed ha annullato il provvedimento adottato dal Commissario ad acta, ritenendo che quest’ultimo non avesse dato corretta esecuzione al giudicato, in quanto non aveva comparato le due richieste di subconcessione avanzate dal ricorrente e dalla sig.ra IO, ma aveva semplicemente dichiarato inammissibile l’istanza dell’ing. NC AR HI; la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha quindi nominato un altro Commissario ad acta in sostituzione del precedente.
Dopo la nomina del nuovo Commissario ad acta, il Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Matera, con la Determinazione n. 852 del 14.3.2025, ha provveduto a dare esecuzione alla predetta sentenza della VII^ Sezione del Consiglio di Stato n. 1697 del 26.2.2025, assegnando in subconcessione alla sig.ra VI RI IO gli immobili, siti al n. 9/c di Via Vetere ed ai nn. 7, 7/a, 7/b e 7/c di Via Gradoni Duomo.
Il Comune di Matera, infatti, nelle premesse del provvedimento, ha ricordato che l’Amministrazione non perde il proprio potere di provvedere, pur in presenza della nomina di un commissario ad acta al quale è stato conferito il potere di provvedere in caso della sua inerzia” (cfr. Cons. Stato, A.P. n. 8 del 26 febbraio 2025).
Tale determinazione n. 852 del 14.3.2025 contiene la ricostruzione in fatto dell’intera vicenda.
Richiama innanzitutto la disciplina applicabile:
- legge del 11 novembre 1986 n. 771 “Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera” ed in particolare degli artt. 4, 6, 7 e 8;
- Regolamento per l’assegnazione in sub-concessione degli immobili demaniali del Rione Sassi di Matera, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2/97 (e successive mod. ed integr.) ai sensi dell’art. 2 della legge n. 771/1986 (che assegna al Comune di Matera il compito di definire gli strumenti e le norme per gli interventi nel comprensorio del Rione Sassi); rilevano, in particolare gli artt. 8, 10, 16 e 17 riportati per estratto nel provvedimento impugnato);
richiama, inoltre, l’iter amministrativo relativo alle due domande di assegnazione da porre in comparazione concludendo, motivatamente, per l’assegnazione in favore della sig.ra IO.
Tale atto è stato impugnato con ricorso ex art. 29 c.p.a. dall’Ing. HI deducendo, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge per errata applicazione dell’art. 6, comma 3, L. n. 771/1986, e delle relative norme tecniche attuative degli interventi delle Previsioni Generali di Recupero; con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto i vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti e manifesta ingiustizia; infine il ricorrente ha formulato anche un’istanza istruttoria chiedendo, ove necessario, di disporre una consulenza tecnica d’ufficio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Matera, il quale, in via preliminare, con memoria del 16/10/25 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso:
1) per errata individuazione del controinteressato, perché alla sig.ra VI RI IO era subentrata la società Docamena S.r.l., per effetto dell’atto di vendita del 1.12.2016 con il quale erano stati venduti gli immobili contemplati nell’impugnata Determinazione n. 852 del 14.3.2025; il Comune di Matera ha pure precisato che la società Docamena S.r.l., con provvedimento del Comune di Matera, era subentrata nella relativa subconcessione demaniale; di tale vendita, risalente all’1/12/2016, era stato notiziato il ricorrente con nota del 16.12.2020;
2) per il difetto di interesse, in quanto al momento dell’adozione della Determinazione n. 240 del 26.10.2015, annullata con il suddetto Decreto del Presidente della Repubblica del 29.8.2018, il ricorrente ing. NC AR HI non era in possesso dei requisiti per ottenere la subconcessione degli immobili di cui è causa.
Il Comune ha poi controdedotto sulle censure proposte chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, anche in replica, a sostegno delle rispettive tesi difensive.
All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.
Prima di procedere alla disamina dei motivi di ricorso, è opportuno richiamare i presupposti sui quali si fonda il provvedimento impugnato.
Il Comune di Matera ha innanzitutto evidenziato che, per poter chiedere e ottenere la sub-concessione di un immobile demaniale ai sensi della legge n. 771/1986, devono ricorrere i presupposti previsti dalle norme legislative e regolamentari: in particolare ai sensi dell’art. 8.1 del Regolamento per l’assegnazione in sub-concessione degli immobili demaniali del Rione Sassi “gli immobili di proprietà dello Stato potranno essere assegnati in sub-concessione a soggetti proprietari o già assegnatari in sub-concessione di immobili nei Sassi a destinazione residenziale che ne facciano richiesta indipendentemente da quanto indicato negli articoli precedenti”.
Art. 8.2 “Tali assegnazioni avverrano esclusivamente per immobili organicamente collegati a quelli in proprietà o in sub-concessione al fine dell’effettiva ricomposizione dell’unità abitativa o della abitabilità dell’alloggio…”
Gli artt. 10 e 16 stabiliscono che l’assegnazione può avvenire in favore di singoli o associati o cooperative e che le assegnazioni in sub-concessione può avvenire anche per la destinazione degli immobili a servizi.
L’art. 17.1 del Regolamento stabilisce l’ordine di priorità nelle assegnazioni:
- attività di servizio che abbiano prevalenza nella promozione turistica,
- soggetti aventi titolo di proprietà di immobili organicamente collegati a quello oggetto di sub-concessione e idoneo allo svolgimento dell’attività richiesta (quest’ultima disposizione risulta di particolare interesse per la decisione della controversia).
Particolare rilievo assume anche quanto stabilito dall’art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione degli Interventi, approvate con Del. C.C. n. 83 del 27.11.2012, in merito alle UNITA’ MINIME DI INTERVENTO (U.M.I): “I Programmi Biennali individuano le unità minime di intervento. Queste sono costituite da una o più unità tipologiche-architettoniche, spazi liberi (camere urbane) e percorsi di collegamento. Esse inoltre stabiliscono, in relazione alle categorie di intervento, la dimensione operativa al di sotto della quale non è consentita alcuna opera prescritta dal Programma. Qualora l’UMI sia costituito da due o più unità catastali è consentito l’intervento su ciascuna unità immobiliare, purchè non contrasti con le necessità di ricomposizione tipologica”.
Infine, l’art. 17 delle predette N.T.A., relativo al RISANAMENTO CONSERVATIVO, con riferimento agli EDIFICI (CLASSE 2), alla lett. C) consente sia l’aggregazione per “verticalità” (tra immobili sottostanti e sovrastanti), purchè non risulti in contrasto con i caratteri archiettonici del complesso edilizio in oggetto, sia l’aggregazione “orizzontale di unità contigue”, purchè non costituisca sottrazione di ambienti ad edifici unitariamente definiti sotto il profilo architettonico, tipologico e stilistico.
Di particolare interesse è anche la disposizione recata dallo stesso art. 17 con riferimento alla CLASSE 4) RICOMPOSIZIONE TIPOLOGICA DI EDIFICI E CAMERE URBANE, secondo cui “Appartengono a questa classe gli interventi delle classi precedenti volti a restituire all’immobile oggetto di recupero la tipologia ordinaria, individuata dall’unità minima di intervento, definita dal Programma Biennale o all’interno di essa nel caso in cui insistano nella stessa unità minima più tipologie edilizie e ricadente nelle categorie di cui ai punti B) e C) del precedente art. 13. Gli interventi dovranno restituire ad una lettura unitaria ed integrata, anche nelle destinazioni d’uso, il tipo edilizio originario attraverso: a) ricomposizione dell’unità giuridica e catastale del “tipo”; b) aggregazione degli spazi esterni di uso esclusivo; c) eliminazione delle superfetazioni che compromettono la lettura del “tipo”.
Per quanto concerne il principio della ricomposizione tipologica ai sensi del citato art. 17, comma 4, delle N.T.A., occorre tener conto della classificazione effettuata dal Comune di Matera in relazione all’individuazione delle UMI (cfr. Relazione Tecnica del Comune di Matera, Servizio Sassi del 30 aprile 2021 prot. N. 35665).
Pertanto, secondo il Comune di Matera, Servizio Sassi, per utilizzazione organicamente collegata, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L. n. 771/1986, in base al Regolamento Comunale relativo all’assegnazione in sub-concessione degli immobili demaniali del Rione Sassi, approvato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 771/1986 con delibera del Consiglio Comunale n. 2/1997 e successive modifiche ed integrazioni, si deve intendere esclusivamente quella scaturente dalla “ricomposizione tipologica” di cui all’art. 17 classe 4 delle NTA: quindi la ricomposizione tipologica deve interessare le unità immobiliari individuate all’interno di una medesima U.M.I. e l’utilizzo organicamente collegato si configura solamente in presenza della ricomposizione tipologica.
In definitiva, in base alla disciplina della L. n. 771/1986 ed alle N.T.A., attuative di tale normativa, non possono disporsi sub-concessioni di immobili di proprietà demaniale se riferite ad unità immobiliari ricadenti in U.M.I. diversa da quella in cui è ubicata la proprietà immobiliare del richiedente: occorre ricordare, infatti, che l’affidamento in sub-concessione presuppone che sussista l’utilizzo organicamente collegato tra l’immobile di proprietà su cui si eseguono gli interventi e quelli di proprietà dello Stato trasferiti all’Amministrazione Comunale.
Sulla base di questi principi – espressi dalla disciplina di riferimento – è stato adottato il provvedimento impugnato.
Il Comune di Matera ha tenuto conto di quanto statuito nel giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Settima n. 1697/2025 che imponeva il rinnovo della valutazione comparativa delle istanze di concessione avanzate dal ricorrente e dalla sig.ra IO in relazione agli immobili a quest’ultima assegnati con il provvedimento n. 02604 del 26 ottobre 2015 (poi annullato con d.P.R. n. 1041 del 26 agosto 2018), e cioè gli immobili del Rione Vetere n. 9/C e del Rione Gradoni Duomo n. 7, /a, 7/b, 7/c siti nel Sasso Barisano, comparandole tra loro tenendo conto della situazione esistente al momento di adozione del provvedimento impugnato con il ricorso straordinario.
Nel provvedimento il Comune ha rilevato che:
- la sig.ra IO ha chiesto la sub-concessione di tali immobili appartenenti alla U.M.I. 13 con istanza del 20/2/2014 prot. 8417/2014;
- la domanda della sig.ra IO era corredata da tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie; gli immobili richiesti in sub-concessione ricadevano nella U.M.I. 13 nella quale erano collocati anche gli immobili di proprietà della richiedente;
- tenuto conto che gli immobili richiesti in sub-concessione e l’immobilità di proprietà ricadevano “nella stessa U.M.I.” ed erano “organicamente collegabili”, ricorrevano dunque tutti i presupposti per il rilascio della sub-concessione degli immobili indicati nella istanza (provvedimento dirigenziale DSG n. 02604 del 26.10.2015 di sub-concessione in favore della sig.ra IO);
- il ricorrente, invece, era titolare di immobili nel Rione Sassi nella zona del Sasso Barisano, ma gli immobili di sua proprietà erano ricadenti in tre U.M.I. differenti e distinte dalla U.M.I. 13 (nel dettaglio, U.M.I. 14, 15 e 16); ed infatti il ricorrente ha chiesto la sub-concessione in subentro alla sig.ra IZ;
- la sig.ra IZ aveva ottenuto la sub-concessione di alcuni immobili (Rione Vetere n. 11 Foglio 159 part. 933 sub. 2, in esproprio indicata come Via Vetere n. 9, F. 159, part. 933; Rione Vetere n. 11/b – Foglio 159 part. 934 in esproprio indicato come Via Vetere n. 9/b F. 159, part. 934; Gradelle San Nicola del Sole n. 23 – foglio 159 part. 954 sub 1, in esproprio identificato come Rione Vetere n. 9/c – F. 159 part. 954 sub 1);
- con istanza del 17 febbraio 2010 prot. n. 9690 il sig. HI ha chiesto di poter subentrare alla sig.ra EL nella sub-concessione degli immobili siti in Rione Vetere n. 11 e n. 11/b e Gradelle San Nicola del Sole allegando l’atto di compravendita del 11.11.2009, relativo ad un immobile di proprietà della sig.ra IZ; tale atto era privo della clausola prevista dall’art. 8, comma 2 dello schema di convenzione e l’istanza non era corredata dalla documentazione necessaria per il subentro;
- tale istanza è stata reiterata in data 13.3.2015;
- il ricorrente ha provveduto ad integrare tale istanza corredandola della documentazione necessaria; - in data 9.8.2015 ha chiesto per la prima volta la sub-concessione degli immobili siti nel Rione Vetere n. 9/c e Gradoni Duomo n. 7, 7/a, 7/b e 7/c;
- solo con atto del 25.3.2016 prot. n. 20773 è stata rilasciata al ricorrente l’autorizzazione paesaggistica necessaria per il subentro nella sub-concessione degli immobili in precedenza assegnati alla sig,ra IZ;
- infine, con determinazione dirigenziale DSG n. 691 del 11.3.2017 è stato formalizzato il subentro del ricorrente negli immobili già dati in concessione alla sig.ra IZ, ubicati in Gradelle San Nicola del Sole n. 6 e Rione Vetere n. 9 e 9/b con destinazione d’uso residenza privata.
Tanto premesso il Comune di Matera ha rilevato che:
- alla data di conclusione dell’istruttoria sulla richiesta della sig.ra IO e dell’assegnazione degli immobili in sub-concessione (26.10.2015) il ricorrente era proprietario – per quanto qui rileva – del solo immobile sito in Rione Vetere n. 8 per averlo acquistato dalla sig.ra LO; tale immobile appartiene alla U.M.I. 14;
- esso non è organicamente collegabile con quelli richiesti in concessione (Rione Vetere n. 9/c e Gradoni Duomo n. 7, 7/a, 7/b e 7/c essendo questi ultimi fisicamente separati da altri immobili anche verticalmente interposti tra l’immobile di proprietà e quelli demaniali; tra gli immobili vi è una differenza di quota pari 13 m.; si tratta inoltre di immobili ricadenti nella U.M.I. 13, e quindi non è possibile la ricomposizione tipologica prioritariamente prevista dalle NTA del P.G.d.R.;
- potrebbero essere collegati i soli immobili oggetto di subentro dalla sub-concessione della sig.ra LO siti in rione Vetere n. 11 e 11/b e Gradelle San Nicola del Sole n. 23 mediante interventi di foratura del masso tufaceo costituente la volta di copertura degli stessi immobili, ma al momento dell’assegnazione alla sig.ra IO il sig. HI non era ancora subentrato nella sub-concessione degli immobili siti in rione Vetere n. 11 e 11/b e Gradelle San Nicola del Sole n. 23, in quanto l’atto subentro è stato adottato solo con DSG n. 691 del 11.3.2017; in ogni caso la foratura del masso tufaceo si appalesa pericolosa per l’integrità dell’immobile;
- quindi non vi era il collegamento organico tra l’immobile di proprietà del sig. HI e gli immobili in questione né vi era possibilità di ricomposizione tipologica per appartenenza ad U.M.I. differenti.
Dopo questa lunghissima ricostruzione della vicenda controversia è possibile procedere alla disamina del ricorso, potendo procedersi all’assorbimento delle eccezioni di rito proposte dal Comune di Matera in considerazione della sua infondatezza.
In via preliminare, va precisato che la controversia in esame rientra nell’ambito della competenza di questo Tribunale, anche se l’impugnata Determinazione n. 852 del 14.3.2025 è stata adottata, in attuazione Sentenza della VII^ Sezione del Consiglio di Stato n. 1697 del 26.2.2025, in seguito al ricorso di ottemperanza al Decreto del Presidente della Repubblica del 29.8.2018, accolto dalla V^ Sezione del Consiglio di Stato con Sentenza n. 2554 del 22.5.2020, e dopo la nomina di due Commissari ad acta (entrambi nominati dalla VII^ Sezione del Consiglio di Stato, il primo con la Sentenza n. 5425 del 17.6.2024 ed il secondo con la Sentenza n. 1697 del 26.2.2025).
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8 del 17.2.2021, oltre a stabilire che il potere dell’Amministrazione e quello del Commissario ad acta, di dare attuazione alla sentenza, passata in giudicato, sono concorrenti, ha precisato che il Commissario ad acta può esercitare il suo potere fino a quando, come nella specie, l’Amministrazione non abbia eventualmente provveduto ad eseguire il giudicato; al punto 7, lett. a), l’Adunanza Plenaria ha statuito che gli atti, emanati dall’Amministrazione dopo la nomina e l’insediamento del Commissario ad acta, possono essere “annullati, perché ritenuti illegittimi, all’esito della domanda di annullamento in un ordinario giudizio di cognizione”.
Nel caso di specie, correttamente la parte ricorrente ha proposto il ricorso ex art. 29 c.p.a. essendo stato impugnato il nuovo provvedimento adottato dal Comune di Matera deducendo vizi propri dell’atto.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 6, comma 3, della L. n. 771/1986 e delle norme tecniche attuative degli interventi in base alle previsioni generali di recupero sostenendo che “ Su richiesta dei proprietari che eseguono gli interventi con i contributi di cui alla presente legge, il comune può assegnare in sub-concessione l’uso degli immobili di proprietà dello Stato ad esso trasferiti, la cui utilizzazione risulti organicamente collegata agli interventi suddetti, ponendo a carico degli stessi proprietari l’esecuzione delle opere relative”.
Secondo il ricorrente tale norma deve essere interpretata nel senso che il requisito imprescindibile per ottenere la sub-concessione è costituito dal “collegamento organico” che secondo la tesi del ricorrente, “significa naturale, reale, concreta accessibilità tra gli immobili privati e demaniali, in modo che nel vicinato o zona di intervento non dev’essere mai costruito un apposito nuovo e autonomo accesso.
Il principio imprescindibile è che i Sassi non possono e non devono essere - per nessuna ragione e motivo - toccati o ritoccati o modificati o integrati nella loro preesistente morfologia costruttiva e utilizzativa”.
Dunque, il Comune concedente deve accertare e verificare anzitutto e imprescindibilmente che tra gli immobili privati del pretendente e gli immobili demaniali da subconcedere vi sia immancabilmente siffatto originario collegamento”.
Secondo il ricorrente tra l’immobile di proprietà della sig.ra IO e quelli assegnati in concessione non vi sarebbe alcun naturale e reale collegamento organico con gli immobili sub-concessi nei vicinati di Rione Vetera e di via Gradoni Duomo.
L’immobile di proprietà della sig.ra IO sarebbe posto in un vicinato sottostante di ml 5,50 circa rispetto al Rione Vetere e ben ml 10 rispetto alla via Gradoni Duomo.
Il collegamento tra tali immobili sarebbe avvenuto mediante la costruzione di una scalinata.
Il ricorrente ha poi fatto generico riferimento ad una relazione tecnica di parte per sostenere che gli immobili non avrebbero potuto essere assegnati alla sig.ra IO.
Infine, il ricorrente ha dedotto che la nuova assegnazione disposta con il provvedimento impugnato sarebbe priva di adeguata motivazione.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di difetto di istruttoria ribadendo la propria tesi relativa all’interpretazione del concetto di “collegamento organico”, sostenendo che gli immobili dati in sub-concessione, secondo il Comune di Matera sarebbero collegabili, laddove, invece, avrebbero dovuto essere collegati tra loro.
Ha quindi dedotto che prima di eseguire la comparazione tra le due richieste, il Comune avrebbe dovuto esaminare la situazione della sig.ra IO, tenuto conto della carenza – a suo dire – del requisito imprescindibile del “collegamento organico” tra gli immobili di sua proprietà e di quelli in sub-concessione.
Ritiene il Collegio che correttamente il Comune di Matera abbia esaminato in comparazione le due istanze, così come statuito dal Consiglio di Stato con forza di giudicato.
Occorre poi rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento reca una adeguata motivazione che tiene conto della normativa non soltanto statale, ma anche del Regolamento di attuazione ex art. 2 della L. n. 771/1986, che assegna al Comune di disciplinare nel dettaglio i criteri per la sub-concessione.
Nella parte “in fatto” si è fatto ampio richiamo alla disciplina che regola la fattispecie.
Come ha condivisibilmente rilevato il Comune di Matera, il concetto di “collegamento organico” a tutela del patrimonio storico culturale dei “Sassi” ha un significato proprio, desumibile dalla ratio della legge nazionale e soprattutto tenendo conto delle norme tecniche attuative.
Queste ultime contengono una interpretazione autentica di tale nozione: l’art. 29, comma 7, delle NTA approvate con la D.C.C. 27.11.2012 n. 83 (cfr. pag. 28 del documento versato in atti dal Comune di Matera in data 8.10.2025) statuisce che: “Si considera utilizzazione organicamente collegata, ai sensi dell’art. 6, 3° comma della L. 771/86, esclusivamente quella scaturente dalla “ricomposizione tipologica” di cui all’art. 17 – classe 4 delle presenti Norme”.
A sua volta l’art. 8 delle NTA allegate alle vigenti PGdR in attuazione della L. n. 771/1986 rimanda alle U.M.I.; "Qualora l'UMI sia costituita da due o più unità catastali, è consentito l'intervento su ciascuna unità immobiliare, purché esso non contrasti con le necessità di ricomposizione tipologica. (Osservazione 14 sub 17 e sub 21 accolte con D.C.C. 83 del 27/11/2012) ".
Il Comune di Matera ha precisato al riguardo che “La ratio di quest'ultima è nella presa d'atto delle oggettive difficoltà di procedere al recupero unitario dell'intera UMI, soprattutto in funzione dell'assetto giuridico-catastale degli edifici, spesso caratterizzati dalla compresenza di unità immobiliari di proprietà privata frammiste ad altre di proprietà dello Stato e a spazi aperti (camere urbane) di pubblica utilità.
Si consentono, quindi, gli interventi sulle singole unità immobiliari purché nel rispetto delle prescrizioni della " ricomposizione tipologica " intesa quale classe specifica della categoria d'intervento del risanamento conservativo, normata dall'art. 17 classe 4) delle NTA”.
Va dunque applicata la disciplina in precedenza richiamata che consente l’aggregazione verticale e quella orizzontale allo scopo di conseguire come priorità assoluta la ricomposizione tipologica.
Questa scelta assolve alla funzione di tutelare il complesso del Rione Sassi mediante i vari interventi di risanamento conservativo conservandone il profilo architettonico, tipologico e stilistico.
Da quanto esposto si evince che la tesi del ricorrente – fondata su un’interpretazione del tutto personale – della disposizione normativa dell’art. 6, comma 3, della l. 771/1986, che contrasta con quella “autentica” disposta in sede regolamentare in esecuzione della legge statale, non può trovare accoglimento.
Il ricorrente, infatti, non solo non ha tenuto conto della disciplina regolamentare sopra richiamata, ma non ha neppure dedotto alcuna doglianza avverso di essa, neppure per sostenere la sua inapplicabilità al caso di specie. In ogni caso, l’interpretazione del ricorrente si scontra palesemente con la finalità del piano di recupero, che è quella di assicurare la ricomposizione tipologica degli immobili da recuperare, che non può essere garantita dalla mera vicinitas /contiguità degli immobili, dovendosi tener conto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche del bene da recuperare, garantendo in questo modo il restauro conservativo di tale immobile, che fa parte di un complesso di rilevanza storica-culturale che deve essere tutelato in modo globale.
Occorre ribadire che il ricorso non contiene specifiche censure avverso il provvedimento impugnato; in particolare non è stata contestata neppure la statuizione secondo cui la richiesta avanzata dal ricorrente non poteva essere accolta, in quanto al momento della decisione sulla richiesta di assegnazione della sub-concessione, egli non era neppure titolare di immobili ricadenti nella U.M.I. 13; a questo proposito non è stata contestata né la diversità di U.M.I., e tantomeno la rilevanza di tale criterio ai fini della preferenza per l’assegnazione della sub-concessione.
Infine, va sottolineata la genericità della doglianza dedotta per relationem facendo riferimento alla perizia di parte prodotta in giudizio, in quanto nel giudizio amministrativo la parte è tenuta ad indicare nel ricorso i profili di doglianza, non potendo fare generico rinvio a documenti senza indicare i profili di censura, in quanto questa modalità di redazione del ricorso lede il diritto di difesa e si pone in contrasto con il principio di specificità dei motivi di cui all’art. 40, comma 1, lett. d) c.p.a.
Infine va respinta la richiesta istruttoria atteso che il Comune di Matera ha depositato tutta la documentazione necessaria per dirimere la controversia
In conclusione per i suesposti motivi, il ricorso va respinto.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, mentre il Contributo Unificato rimane definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in esame.
Spese compensate, con l’irripetibilità del Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI LE, Presidente
UA UO, Consigliere, Estensore
Paolo ARno, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UA UO | NI LE |
IL SEGRETARIO