Articolo 26 della Legge 5 marzo 1963, n. 246
Articolo 25Articolo 27
Versione
5 aprile 1963
Art. 26.
Per la determinazione degli incrementi di valore assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 25 si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 17 e 18.
Entrata in vigore il 5 aprile 1963