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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 4005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4005 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 9677/2024 R.G.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Frattamaggiore, alla via Giordano n. 32, presso lo studio legale dell'avv. Angelo Giordano, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/07/2024 presso il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
l'annullamento della richiesta dell' . CP_2
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto, in qualità di erede del sig. richiesta di restituzione di Persona_1 complessivi € 11.094,04 per somme indebitamente percepite riferite a ratei di pensione di invalidità non spettanti per trasformazione in pensione di vecchiaia;
b) Di aver presentato ricorso amministrativo, rigettato dall'ente previdenziale;
c) Che la comunicazione di indebito è illegittima, perché l'indebito non sussiste e le somme sono in ogni caso irripetibili.
Ritualmente citata in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni. Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito riportate.
La prestazione di cui è beneficiaria la ricorrente ed oggetto del provvedimento di ricalcolo dell' da cui è scaturito l'accertamento dell'indebito ha natura previdenziale pensionistica. CP_2
La normativa di riferimento per l'indebito previdenziale di natura pensionistica è rappresentata dall'art. 13 della legge 412/91 che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 52 co.2 della legge
88/89.
Tale ultima norma ha stabilito che “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato” affermando quindi il principio dell'irripetibilità delle somme, con salvezza del caso in cui l'indebito fosse dovuto a dolo del beneficiario della prestazione.
L'art. 13 della legge 412/91 ha quindi chiarito la portata di tale principio affermando che “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti CP_ dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2.L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Il secondo comma della norma in esame, quindi, stabilisce un doppio termine di decadenza per l'ente competente per procedere alle verifiche e poi attivare il processo di recupero delle somme non dovute.
Ritiene il tribunale di dover richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa che precede.
Proprio in riferimento a tale termine, poi, si è affermato che “l'obbligo dell di CP_2 procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo”
(Cass Sez. L, Sentenza n. 953 del 24/01/2012) e questo perché “il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare "annualmente", ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un "anno successivo" entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio ("annualmente") è plurimo e fondante dell'intera disciplina. Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine ("entro l'anno successivo") il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della
P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass.
953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è dunque quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire "entro un anno" dalla verifica, ma "entro l'anno successivo", ove l'aggiunta di un aggettivo ("successivo") risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. Pertanto l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero” (cfr. Corte di Cassazione – Sentenza 08 febbraio
2019, n. 3802).
Ciò premesso, venendo all'applicazione dei principi appena richiamati al caso oggetto del presente giudizio, dalla comunicazione di indebito inviata dall'ente previdenziale, nonché dal rigetto avvenuto in sede di ricorso amministrativo e da ultimo dalla memoria di costituzione depositata dall' , unitamente ai suoi allegati, non è dato comprendere effettivamente da cosa CP_2 scaturisce l'indebito a fronte del quale l'ente ha chiesto la restituzione di € 11.094,04.
Lo stesso ente, infatti, riconosce che il sig. dante causa della ricorrente, Persona_1 aveva in godimento la pensione di invalidità ordinaria, convertitasi – al maturare dei requisiti anagrafici e contributivi – in pensione di vecchiaia: i due trattamenti previdenziali, poi, hanno pacificamente lo stesso ammontare, dal momento che lo stesso ente previdenziale ha più volte dedotto che l'importo in pagamento come pensione di vecchiaia non può essere inferiore a quello in godimento per il precedente trattamento previdenziale.
Lo stesso ente resistente, peraltro, afferma di aver liquidato come pensione di vecchiaia esattamente l'importo goduto a titolo di assegno di invalidità. In mancanza di documenti ulteriori, dunque, non può ritenersi maturato alcun indebito, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara non sussistere l'indebito richiesto in restituzione dall' con riferimento ai periodi dal 01/09/2011 al 31/08/2021 per complessivi € CP_2
11.094,04 di cui alla comunicazione di indebito del 10 aprile 2024, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente ripetuto;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in CP_2
€ 2.697,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 21.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 9677/2024 R.G.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Frattamaggiore, alla via Giordano n. 32, presso lo studio legale dell'avv. Angelo Giordano, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/07/2024 presso il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
l'annullamento della richiesta dell' . CP_2
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto, in qualità di erede del sig. richiesta di restituzione di Persona_1 complessivi € 11.094,04 per somme indebitamente percepite riferite a ratei di pensione di invalidità non spettanti per trasformazione in pensione di vecchiaia;
b) Di aver presentato ricorso amministrativo, rigettato dall'ente previdenziale;
c) Che la comunicazione di indebito è illegittima, perché l'indebito non sussiste e le somme sono in ogni caso irripetibili.
Ritualmente citata in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni. Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito riportate.
La prestazione di cui è beneficiaria la ricorrente ed oggetto del provvedimento di ricalcolo dell' da cui è scaturito l'accertamento dell'indebito ha natura previdenziale pensionistica. CP_2
La normativa di riferimento per l'indebito previdenziale di natura pensionistica è rappresentata dall'art. 13 della legge 412/91 che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 52 co.2 della legge
88/89.
Tale ultima norma ha stabilito che “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato” affermando quindi il principio dell'irripetibilità delle somme, con salvezza del caso in cui l'indebito fosse dovuto a dolo del beneficiario della prestazione.
L'art. 13 della legge 412/91 ha quindi chiarito la portata di tale principio affermando che “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti CP_ dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2.L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Il secondo comma della norma in esame, quindi, stabilisce un doppio termine di decadenza per l'ente competente per procedere alle verifiche e poi attivare il processo di recupero delle somme non dovute.
Ritiene il tribunale di dover richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa che precede.
Proprio in riferimento a tale termine, poi, si è affermato che “l'obbligo dell di CP_2 procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo”
(Cass Sez. L, Sentenza n. 953 del 24/01/2012) e questo perché “il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare "annualmente", ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un "anno successivo" entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio ("annualmente") è plurimo e fondante dell'intera disciplina. Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine ("entro l'anno successivo") il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della
P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass.
953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è dunque quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire "entro un anno" dalla verifica, ma "entro l'anno successivo", ove l'aggiunta di un aggettivo ("successivo") risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. Pertanto l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero” (cfr. Corte di Cassazione – Sentenza 08 febbraio
2019, n. 3802).
Ciò premesso, venendo all'applicazione dei principi appena richiamati al caso oggetto del presente giudizio, dalla comunicazione di indebito inviata dall'ente previdenziale, nonché dal rigetto avvenuto in sede di ricorso amministrativo e da ultimo dalla memoria di costituzione depositata dall' , unitamente ai suoi allegati, non è dato comprendere effettivamente da cosa CP_2 scaturisce l'indebito a fronte del quale l'ente ha chiesto la restituzione di € 11.094,04.
Lo stesso ente, infatti, riconosce che il sig. dante causa della ricorrente, Persona_1 aveva in godimento la pensione di invalidità ordinaria, convertitasi – al maturare dei requisiti anagrafici e contributivi – in pensione di vecchiaia: i due trattamenti previdenziali, poi, hanno pacificamente lo stesso ammontare, dal momento che lo stesso ente previdenziale ha più volte dedotto che l'importo in pagamento come pensione di vecchiaia non può essere inferiore a quello in godimento per il precedente trattamento previdenziale.
Lo stesso ente resistente, peraltro, afferma di aver liquidato come pensione di vecchiaia esattamente l'importo goduto a titolo di assegno di invalidità. In mancanza di documenti ulteriori, dunque, non può ritenersi maturato alcun indebito, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara non sussistere l'indebito richiesto in restituzione dall' con riferimento ai periodi dal 01/09/2011 al 31/08/2021 per complessivi € CP_2
11.094,04 di cui alla comunicazione di indebito del 10 aprile 2024, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente ripetuto;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in CP_2
€ 2.697,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 21.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo