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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1046 2021 promossa da:
codice fiscale Parte_1 C.F._1
Avv. Marco Flaiani
attore contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
Avvocati Paolo Celli e Palma Diroma
convenuto
Svolgimento del processo
Con atto di citazione conveniva in giudizio gli eredi di Parte_1 A_
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare che il sig.
[...]
ha ricevuto in eccesso dall'attrice la somma di Euro 13.500,37 (o A_
nei limiti dello scaglione di cui alla dichiarazione di valore della causa quella maggiore o minore che risulterà di giustizia) rispetto a quanto dovuto secondo la sentenza n. 676 del
18.06.2015 della Corte di Appello di Ancona e per l'effetto condannare gli eredi del sig.
pagina 1 di 8 alla restituzione della predetta somma a favore dell'attrice sig.ra A_
(cod. fisc. ), oltre interessi legali dal 20/03/2018 Parte_1 C.F._1
(data ricezione primo invito a negoziazione assistita) fino a quella di effettiva restituzione dell'importo, o in subordine condannarli a corrispondere all'attrice un indennizzo per equivalente nella stessa misura di cui sopra, ai sensi dell'art. 2041 C.C. ; il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Deduceva l'attrice che con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 540/2008 il OR
, coniuge della stessa, era stato condannato al pagamento in favore del OR Persona_2
della somma di € 81.788,89 per danni patrimoniali e non A_
patrimoniali da quest'ultimo patiti, il tutto oltre interessi e spese;
proseguiva l'attrice narrando che avverso la sentenza n. 540/2008 veniva interposto gravame e nelle more del predetto giudizio la ORa versava in favore del OR Parte_1 A_
a titolo di parziale adempimento del debito gravante sul marito e per surroga ex
[...]
art 1180 c.c. e 1201 c.c., la somma di € 34.450,00.
Concludeva l'attrice deducendo che Corte di Appello di Ascoli Piceno con la pronuncia n. 676/2015, in riforma della sentenza del Tribunale, riduceva la misura del risarcimento dovuto al OR dal OR alla minore somma di € A_ Per_2
10.000,00, chiedendo la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto alle somme accertate dalla sentenza della Corte di Appello di Ascoli n. 676/2015.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda di parte attrice, così Controparte_1
concludendo: 1) respingere l'avversa domanda di restituzione somme formulata nei confronti degli eredi del OR impersonalmente e collettivamente A_
citati, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
pagina 2 di 8 2) in via subordinata, accertata la esistenza di altri soggetti chiamati alla eredità, disporre l'integrazione del contraddittorio anche nei loro confronti;
3) Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del OR nel presente giudizio, ridurre Controparte_1
proporzionalmente la misura della condanna in parola in ragione della quota di eredità
eventualmente allo stesso spettante. 4) Respingere la domanda di condanna al pagamento in favore della attrice della indennità ex art. 2041 c.c. difettandone i presupposti di legge e la prova. Il tutto con vittoria dei compensi di lite.
- Nel corso del processo non veniva espletata attività istruttoria e, precisate le conclusioni,
la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione a) Parte attrice propone domanda di accertamento del proprio diritto di surroga ex art..
1180 e 1201 cc per aver provveduto a pagare somme invero dovute dal signor Persona_2
– proprio coniuge nelle more deceduto – al signor – anche esso nelle A_
more deceduto.
A sostengo della propria domanda, l'attrice allegava di aver eseguito il pagamento in favore del creditore per un importo determinato da sentenza, poi ridotto a seguito di riforma parziale dello stesso titolo.
Nel caso di specie va escluso che la domanda di surroga proposta dall'attrice possa essere ricondotta al dettato normativo di cui all'art. 1201 cc in quanto, detta norma prevede la surroga su volontà del creditore che, contestualmente al pagamento ed in modo espresso,
dichiara di surrogare il terzo nei propri diritti così che questo ultimo possa rivalersi verso il debitore.
Nel caso di specie, parte attrice sembrerebbe agire in surroga non verso il debitore bensì
verso lo stesso creditore.
pagina 3 di 8 La normativa di cui all'art. 1180 cc disciplina, invece, l'adempimento da parte del terzo dell'obbligazione contratta dal debitore. L'adempimento può essere eseguito anche contro la volontà del creditore, salvo che sussista uno specifico interesse del creditore o se il debitore si oppone.
Occorre esaminare ora gli effetti che si producono nei riguardi del terzo e di riflesso sul rapporto obbligatorio esistente tra debitore e creditore.
Se il terzo ha agito con mandato da parte del debitore, egli potrà rivalersi verso il debitore per l'utilità che il debitore ha avuto a seguito dell'adempimento.
Se il terzo ha adempiuto volontariamente e scientemente in nome proprio, con consapevolezza di estinguere un debito altrui, potrà solo proporre un'azione che, fondata sul principio per cui a nessuno e consentito di arricchirsi senza una giusta causa a danno di altri, gli consentirà di essere indennizzato dal debitore della correlativa diminuzione patrimoniale subita.
Infine, se il terzo ha eseguito l'adempimento in virtù di un errore scusabile, questi potrà
ripetere dal creditore quanto pagato purché il creditore non si sia privato in buona fede del titolo e delle garanzie del credito e ciò a mente dell'art. 2036 cc I comma.b).
b) Premesso ciò, nel corso del processo hanno trovato soluzione gli aspetti processuali e sostanziali oggetto di eccezioni della parte convenuta in riferimento alla notifica dell'atto introduttivo, all'integrità del contraddittorio ed alla qualità di erede del convenuto.
Infatti, relativamente alla nullità-inesistenza della notifica dell'atto introduttivo, la parte convenuta ha comunque provveduto alla costituzione in giudizio.
Secondo principio giurisprudenziale costante e conforme, nel caso in cui la notifica sia viziata, la successiva costituzione del convenuto in giudizio, anche se tardiva, rende pagina 4 di 8 impossibile la dichiarazione di nullità della notifica stessa, in quanto l'irritualità deve ritenersi sanata ex tunc (Cass. 26476/17).
Per quanto attiene l'integrità del contraddittorio, si è provveduto in corso di causa ad integralo nei confronti dell'unico erede – circostanza questa pacifica non oggetto di contestazione viste le rinuncia all'eredità in atti – odierno convenuto, con conseguente possibilità di definire il giudizio senza lacune in proposito.
In relazione alla qualità di erede dell'odierno convenuto, è indubbio che il convenuto rivesta la qualità di erede legittimo o quantomeno legittimario del de cuius, dichiarandosi il medesimo figlio del signor (si legge nella comparsa di risposta: A_
“Il giorno 11.06.2020 è deceduto in Ascoli Piceno il OR A_
lasciando quali eredi la moglie ed il figlio, odierno comparente “); tale qualità risulta comunque provata ampiamente dai documenti in atti che attestano la sussistenza non solo della delazione, ma anche dell'accettazione di eredità, in presenza di fatti ed atti che anche tacitamente determinano l'accettazione.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 10544/24) integrano accettazione tacita di eredità gli atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza gli atti che, ammettendo come possibili altre interpretazioni, non denotano in maniera univoca una effettiva assunzione della qualità di erede, spetta al giudice di merito il relativo accertamento.
c) Per quanto sopra espresso è evidente che nel caso di specie non possa trovare applicazione la normativa di cui all'art. 1180 cc essendo questa riferita al rapporto tra terzo che adempie ed il debitore.
In sostanza il terzo odierno attore ha adempiuto in luogo del debitore provvedendo a pagare la somma di euro 34.450,00 (sulla maggiore somma di euro 81.788,89) in virtù del pagina 5 di 8 debito determinato da una sentenza giudiziale di primo grado. Un titolo costituito sempre da sentenza, stavolta di secondo grado, che parzialmente riformava quella di primo grado che aveva determinato l'adempimento del terzo, riduceva la somma dovuto dal debitore ad euro 10.000,00.
L'attrice, quindi, ha pagato in eccesso, in luogo del debitore, la somma di euro 13.500,37
di cui al conteggio depositato in atti, somme e documento analitico non oggetto di contestazione.
A ben vedere, l'attrice al momento del pagamento non pagò in virtù di un errore, scusabile o non scusabile, pagò somme che erano dovute.
Soltanto successivamente si è appreso che le somme pagate, invero, non erano dovute in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado.
Non si può parlare nel caso di specie, pertanto, di ripetizione di somme pagate indebitamente.
d) L'ingiustificato arricchimento è un vantaggio di natura patrimoniale conseguito da un soggetto a danno di un altro, senza che il primo abbia titolo di ottenerlo a spese del secondo in virtù di un negozio giuridico o altra fonte di obbligazioni.
L'articolo 1173 del codice civile disciplina tre tipologie di fonti di obbligazioni:
il contratto (art. 1321 c.c.), il fatto illecito (art. 2043 c.c.), ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (obbligazioni) in conformità con l'ordinamento giuridico.
È proprio nell'ultima categoria di fonti che si colloca l'arricchimento senza causa, che ne costituisce una delle figure principali, insieme a gestione di affari, promessa al pubblico,
pagamento di indebito, titoli di credito. Come è stabilito espressamente dall'articolo 2041
occorre che una parte si sia arricchita e correlativamente ne sia conseguito un depauperamento dell'altra. L'impoverimento consiste nel danno patrimoniale arrecato al pagina 6 di 8 soggetto che agisce;
tale danno può consistere nella perdita di un bene, nella mancata utilizzazione di esso, o nella mancata remunerazione di una prestazione resa ad altri;
L'arricchimento, invece, consiste in qualsiasi vantaggio suscettibile di valutazione economica;
quindi, anche un risparmio di spesa. Ulteriore presupposto per l'esercizio dell'azione è il nesso di causalità tra l'arricchimento e il depauperamento. Quando si parla di nesso di causalità si vuole indicare che tra l'arricchimento e il depauperamento deve esserci una relazione: l'arricchimento di una parte deve essere causato direttamente dal depauperamento dell'altra; il fatto che ha causato l'arricchimento ingiusto deve essere unico. L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito. Infine, l'indennizzo dovuto al soggetto agente è pari alla minor somma tra l'impoverimento e l'arricchimento.
I noti ed uniformi principi giurisprudenziali sopra evidenziati consentono di esaminare la loro portata nel caso di specie.
I presupposti per ottenere tutela ex art. 2041 cc da parte dell'attrice sussistono. Infatti,
sussiste l'arricchimento e l'impoverimento delle parti, sussiste il nesso di causalità tra arricchimento ed impoverimento e l'unicità causale del fatto determinante lo scompenso patrimoniale tutelabile giuridicamente e sussiste l'inutile avvenuto esperimento di altra azione giudiziaria per la tutela del diritto.
Nessun dubbio sussiste, poi, sull'entità dell'arricchimento, risultando questo, come sopra detto, pacifico.
Lo spostamento patrimoniale che ha determinato l'arricchimento ed il depauperamento derivano da un unico ed identico fatto giuridico, su cui l'autorità giudiziaria ha disposto nell'ambito di unico giudizio, seppure in gradi differenti dello stesso.
pagina 7 di 8 L'attrice ha versato alla parte convenuta somme superiori rispetto a quelle dovute, fatto che è determinato dalle disposizioni di titoli giudiziali. Tale circostanza ha determinato il correlativo arricchimento e depauperamento delle parti in causa, rispettivamente convenuta ed attrice, senza un motivo giustificato dall'ordinamento giuridico.
La domanda ex art. 2041 cc proposta da parte attrice va quindi accolta, con condanna del convenuto a pagare la somma di euro 13.500,37, oltre interessi legali dalla domanda.
e) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 5.077,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice;
per l'effetto, condanna a pagare in favore della signora Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 13.500,37, oltre interessi legali dalla domanda.
[...]
- condanna a rifondere alla signora le spese di lite Controparte_1 Parte_1
che liquida in euro 5.077,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno,17/03/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
pagina 8 di 8