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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/11/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
RG 4563/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA DA - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. IA ER - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 4563/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FORNACIARI FABRIZIO presso il cui studio sito in VIA LIVATINO 9, REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FORNACIARI FABRIZIO presso il cui studio sito in VIA LIVATINO 9,REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 04.11.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento della minore nata a [...] il [...]. Persona_1
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 03.10.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) la figlia minorenne viene affidata, in via condivisa, ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica con la madre presso la casa familiare sita in Albinea (RE), via S. Prospero n.21. Ciascuno dei genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia nel periodo di rispettiva permanenza di quest'ultima con il singolo genitore;
i genitori assumeranno invece congiuntamente le decisioni di maggiore importanza per la figlia (quali ad esempio istruzione, educazione e salute), tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, nell'interesse esclusivo della medesima;
i genitori si impegnano, altresì, a collaborare negli incombenti di accudimento, custodia, prevenzione e cura della salute della figlia;
s'impegnano anche a seguire insieme o separatamente, il profitto scolastico o dei corsi parascolastici frequentati dalla figlia, informandosi presso gli insegnanti e curando che la figlia frequenti regolarmente la scuola e i corsi di formazione cui verrà iscritta;
2) il godimento della casa adibita a residenza familiare, di proprietà di entrambi i ricorrenti al 50% ciascuno, ubicata in Albinea (RE) via S. Prospero n.21 (censita al Catasto Fabbricati del predetto comune al Foglio 6, Particella 551, Sub. 23 e 24, Cat. A/2, vani 7; Sub.12, cat. C/6, 38 mq e Sub.14, cat. C/6, 28 mq) come arredata e corredata e con le relative pertinenze, viene assegnato, in considerazione del collocamento della figlia presso la madre, a
. Conseguentemente, dall'uscita di casa di , Parte_1 Parte_2 ogni spesa inerente l'immobile in argomento, sia per utenze, manutenzione ordinaria ed imposte, nel perdurare dell'assegnazione, graverà esclusivamente su , che pertanto provvederà Parte_1 all'immediata voltura delle utenze intestandole a sé. si impegna Parte_2 ad uscire di casa entro il 15/10/2025, prelevando entro tale data dalla casa familiare i propri effetti personali;
3) tenuto conto degli impegni anche lavorativi di ciascun genitore, allo scopo di assicurare alla figlia il diritto di mantenere un rapporto continuativo e qualificato con entrambe le figure genitoriali, i genitori concordano che il padre potrà esercitare il diritto di visita alla figlia presso l'abitazione materna Per_2 previo accordo con la madre da concordarsi telefonicamente con congruo preavviso, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi della figlia.
I genitori concordano altresì che il padre potrà tenere con sé la figlia , a Per_2 week-end alterni, dal sabato all'uscita da scuola (ovvero, nel periodo di vacanza scolastica, dalle ore 12.00 prelevandola presso l'abitazione materna) sino alle ore 21.00 della domenica sera, quando la riaccompagnerà, dopo cena, presso l'abitazione materna;
il padre potrà altresì tenere la figlia due settimane, non consecutive, durante il periodo delle vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno (in caso di mancato accordo deciderà la madre negli anni pari ed il padre negli anni dispari), una settimana durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie con alternanza, di anno in anno, del periodo da Natale a capodanno e da capodanno sino all'Epifania (nell'anno 2025 la figlia trascorrerà il primo periodo con la madre), e per le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alternati, dal fine scuola pasquale al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo ad inizio scuola (nell'anno 2026 la figlia trascorrerà il primo periodo con il padre).
I ricorrenti concordano che la figlia, al rientro da un periodo di vacanze, sia estive che natalizie, resti il week-end che segue tale periodo di vacanza con il genitore con cui non era in vacanza e da tale week-end ricominci la normale turnazione.
In caso di impossibilità, per impegni sopravvenuti, di uno dei genitori a rispettare il suesposto calendario, il genitore impossibilitato provvederà prontamente a comunicarlo all'altro genitore e non per il tramite della figlia. Entrambi i genitori si impegnano a chiedere la sostituzione, in caso di impegni imprevisti, primariamente all'altro genitore o a familiari, quindi a verificare altre disponibilità.
Sono comunque fatte salve tutte le pattuizioni e gli accordi che i genitori prenderanno di comune accordo in relazione alle visite alla figlia ed alla sua gestione;
4) 4) in considerazione delle condizioni patrimoniali e reddituali dei ricorrenti (doc.ti da 3 a 8) il padre dovrà contribuire al mantenimento della figlia , Per_2 a decorrere dal mese di settembre 2025, corrispondendo alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno periodico di euro 700,00 per dodici mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal gennaio 2026, da versare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla madre;
quanto alle spese straordinarie riguardanti la figlia si ritiene al riguardo Per_2 di fare rinvio al protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, che si allega (doc. 9), con la precisazione che le stesse saranno ripartite nella misura del 50% per ciascuno dei genitori;
le detrazioni/deduzioni fiscali per le spese sostenute seguiranno la percentuale di spesa rispettivamente sostenuta;
5) l'assegno unico e universale ed ogni eventuale somma spettante ai genitori verrà percepito al 100% dalla madre;
6) riconosce che le giacenze depositate sul conto corrente Parte_2 cointestato con acceso presso la banca Intesa San Parte_1 Paolo, agenzia di NO né MO (RE), sono di esclusiva proprietà di e dichiara di nulla avere a pretendere rispetto a tali Parte_1 giacenze;
7) con l'adempimento delle suesposte obbligazioni, i ricorrenti dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano interamente compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte nn.1-5
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte nn. 6 e 7
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 06.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
IA ER IA DA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA DA - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. IA ER - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 4563/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FORNACIARI FABRIZIO presso il cui studio sito in VIA LIVATINO 9, REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FORNACIARI FABRIZIO presso il cui studio sito in VIA LIVATINO 9,REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 04.11.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento della minore nata a [...] il [...]. Persona_1
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 03.10.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) la figlia minorenne viene affidata, in via condivisa, ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica con la madre presso la casa familiare sita in Albinea (RE), via S. Prospero n.21. Ciascuno dei genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia nel periodo di rispettiva permanenza di quest'ultima con il singolo genitore;
i genitori assumeranno invece congiuntamente le decisioni di maggiore importanza per la figlia (quali ad esempio istruzione, educazione e salute), tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, nell'interesse esclusivo della medesima;
i genitori si impegnano, altresì, a collaborare negli incombenti di accudimento, custodia, prevenzione e cura della salute della figlia;
s'impegnano anche a seguire insieme o separatamente, il profitto scolastico o dei corsi parascolastici frequentati dalla figlia, informandosi presso gli insegnanti e curando che la figlia frequenti regolarmente la scuola e i corsi di formazione cui verrà iscritta;
2) il godimento della casa adibita a residenza familiare, di proprietà di entrambi i ricorrenti al 50% ciascuno, ubicata in Albinea (RE) via S. Prospero n.21 (censita al Catasto Fabbricati del predetto comune al Foglio 6, Particella 551, Sub. 23 e 24, Cat. A/2, vani 7; Sub.12, cat. C/6, 38 mq e Sub.14, cat. C/6, 28 mq) come arredata e corredata e con le relative pertinenze, viene assegnato, in considerazione del collocamento della figlia presso la madre, a
. Conseguentemente, dall'uscita di casa di , Parte_1 Parte_2 ogni spesa inerente l'immobile in argomento, sia per utenze, manutenzione ordinaria ed imposte, nel perdurare dell'assegnazione, graverà esclusivamente su , che pertanto provvederà Parte_1 all'immediata voltura delle utenze intestandole a sé. si impegna Parte_2 ad uscire di casa entro il 15/10/2025, prelevando entro tale data dalla casa familiare i propri effetti personali;
3) tenuto conto degli impegni anche lavorativi di ciascun genitore, allo scopo di assicurare alla figlia il diritto di mantenere un rapporto continuativo e qualificato con entrambe le figure genitoriali, i genitori concordano che il padre potrà esercitare il diritto di visita alla figlia presso l'abitazione materna Per_2 previo accordo con la madre da concordarsi telefonicamente con congruo preavviso, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi della figlia.
I genitori concordano altresì che il padre potrà tenere con sé la figlia , a Per_2 week-end alterni, dal sabato all'uscita da scuola (ovvero, nel periodo di vacanza scolastica, dalle ore 12.00 prelevandola presso l'abitazione materna) sino alle ore 21.00 della domenica sera, quando la riaccompagnerà, dopo cena, presso l'abitazione materna;
il padre potrà altresì tenere la figlia due settimane, non consecutive, durante il periodo delle vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno (in caso di mancato accordo deciderà la madre negli anni pari ed il padre negli anni dispari), una settimana durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie con alternanza, di anno in anno, del periodo da Natale a capodanno e da capodanno sino all'Epifania (nell'anno 2025 la figlia trascorrerà il primo periodo con la madre), e per le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alternati, dal fine scuola pasquale al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo ad inizio scuola (nell'anno 2026 la figlia trascorrerà il primo periodo con il padre).
I ricorrenti concordano che la figlia, al rientro da un periodo di vacanze, sia estive che natalizie, resti il week-end che segue tale periodo di vacanza con il genitore con cui non era in vacanza e da tale week-end ricominci la normale turnazione.
In caso di impossibilità, per impegni sopravvenuti, di uno dei genitori a rispettare il suesposto calendario, il genitore impossibilitato provvederà prontamente a comunicarlo all'altro genitore e non per il tramite della figlia. Entrambi i genitori si impegnano a chiedere la sostituzione, in caso di impegni imprevisti, primariamente all'altro genitore o a familiari, quindi a verificare altre disponibilità.
Sono comunque fatte salve tutte le pattuizioni e gli accordi che i genitori prenderanno di comune accordo in relazione alle visite alla figlia ed alla sua gestione;
4) 4) in considerazione delle condizioni patrimoniali e reddituali dei ricorrenti (doc.ti da 3 a 8) il padre dovrà contribuire al mantenimento della figlia , Per_2 a decorrere dal mese di settembre 2025, corrispondendo alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno periodico di euro 700,00 per dodici mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal gennaio 2026, da versare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla madre;
quanto alle spese straordinarie riguardanti la figlia si ritiene al riguardo Per_2 di fare rinvio al protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, che si allega (doc. 9), con la precisazione che le stesse saranno ripartite nella misura del 50% per ciascuno dei genitori;
le detrazioni/deduzioni fiscali per le spese sostenute seguiranno la percentuale di spesa rispettivamente sostenuta;
5) l'assegno unico e universale ed ogni eventuale somma spettante ai genitori verrà percepito al 100% dalla madre;
6) riconosce che le giacenze depositate sul conto corrente Parte_2 cointestato con acceso presso la banca Intesa San Parte_1 Paolo, agenzia di NO né MO (RE), sono di esclusiva proprietà di e dichiara di nulla avere a pretendere rispetto a tali Parte_1 giacenze;
7) con l'adempimento delle suesposte obbligazioni, i ricorrenti dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano interamente compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte nn.1-5
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte nn. 6 e 7
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 06.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
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