TAR Milano, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 810
TAR
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancanza di riscontro al soccorso istruttorio

    L'INPS ha prodotto la ricevuta di consegna della PEC con cui sono state richieste le integrazioni, e la ricorrente non ha contestato la genuinità di tale produzione.

  • Rigettato
    Assenza di prova della crisi di mercato e del nesso causale

    Il Tribunale ha ritenuto che la documentazione fornita dalla società (relazione del legale rappresentante e due ordinativi per circa €15.000,00) non sia sufficiente a dimostrare l'eccezionalità e la straordinarietà della flessione degli ordinativi, né a connettere il calo esclusivamente alla congiuntura pandemica anziché a ragioni strutturali. Il sindacato del giudice amministrativo sui dinieghi di CIG è limitato alla verifica di illogicità o incongruenze manifeste, e in questo caso la valutazione dell'INPS è ritenuta corretta.

  • Rigettato
    Diritto all'integrazione salariale

    Il ricorso è stato respinto in quanto la domanda principale di annullamento dei provvedimenti di reiezione è stata rigettata, e la società non ha fornito prova sufficiente dei presupposti per la CIG.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 810
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 810
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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