Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00810/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02831/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2831 del 2022, proposto da
K Diesel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Mora, Antonella Storchi, Angelo Guglielmi, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Paolo Mora, in Milano, alla via Donizetti, n. 5;
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Mogavero e Roberto Maio, con domicilio eletto presso la propria Avvocatura, in Milano, alla via Savarè, n. 1;
per l'annullamento
- dei provvedimenti dell’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Sede di Milano del 22 febbraio 2022, n. 490090637347, di reiezione delle domande di concessione dell’integrazione salariale (C.I.G.) presentate in data 4 novembre 2021 prot. n. INPS.4900.04/11/2021.1663560 (n. 1 apprendista) e INPS.4900.04/11/2021.1663553 (n. 10 lavoratori qualificati) per il periodo dal 18 ottobre 2021 al 26 dicembre 2021;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente;
nonché per la declaratoria della concessione della richiesta integrazione salariale (C.I.G.) per il suddetto periodo, con ammissione al pagamento diretto delle spettanze rivenienti dal predetto accoglimento a carico dell’INPS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. AN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il 4 novembre 2022 K Diesel S.r.l. ha presentato all’INPS, Sede di Milano, due distinte domande di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria rispettivamente per un apprendista e 10 lavoratori qualificati.
Con provvedimento del 22 febbraio 2022, n. 490090637347, le domande sono state respinte con la seguente motivazione: «l'azienda non ha fornito riscontro al soccorso istruttorio effettuato con cassetto/pec prot. INPS.CMBDR.20/01/2022.0213652 nei termini concessi, vista l'assenza di congrue e probanti informazioni circa la crisi di mercato invocata in domanda; valutata l'assenza di informazioni riguardo alla crisi del settore di riferimento e al rapporto di causalità con l'andamento della specifica attività aziendale relativa al periodo richiesto» .
2. – Avverso tale decisione di reiezione, il 22 aprile 2022 K Diesel S.r.l. ha proposto ricorso gerarchico ex art. 17 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, dinanzi al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee presso la Direzione Generale di Milano; il ricorso non è stato però deciso nel termine di novanta giorni previsto ai sensi di legge.
Di qui il ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale, con cui la società ha domandato l’annullamento del provvedimento di rigetto, siccome illegittimo, e ha chiesto altresì l’accertamento del diritto all’integrazione salariale.
In particolare, la società ricorrente deduce che non sarebbe venuta tempestivamente a conoscenza della richiesta di integrazione istruttoria della domanda, pervenuta solo attraverso il c.d. cassetto previdenziale e non anche a mezzo PEC. In ogni caso sussisterebbero le condizioni cui l’art. 11 d.lgs. n. 148 del 2015 riconduce la concessione dell’integrazione salariale, e cioè: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato. In particolare, vi sarebbe stata una flessione temporanea dell’attività produttiva dovuta al perdurare degli eventi negativi economici internazionali riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e al conseguente calo delle commesse del settore automotive a livello internazionale, oltre a un cronico stato di insolvenza della clientela, sempre legato alla predetta emergenza epidemiologica.
La ricorrente aggiunge che non avrebbe altri mezzi per dimostrare il nesso di causalità esistente tra la crisi di mercato automobilistico, evidenziato nella richiesta, e la crisi di commesse della società. Sarebbe infatti evidente come, nel caso di specie, il dato relativo alla crisi di settore (1/3 di immatricolazioni in meno), e il calo di fatturato fatto riscontrare dalla ricorrente nello stesso periodo (anche questo di circa 1/3), siano dati strettamente collegati e ricollegabili, legati da un nesso eziologico evidente ed innegabile anche con riferimento alla sua portata.
3. – L’INPS, costituitasi in giudizio, ha resistito all’avversa azione.
Essa ha dedotto di aver richiesto integrazione alla domanda sia mediante il c.d. cassetto previdenziale, sia mediante invio di PEC, regolarmente ricevuta dalla ricorrente.
In secondo luogo, la parte non avrebbe assolto, nemmeno in questa sede giudiziale, l’onere di provare la sussistenza dei requisiti per l’integrazione salariale. La decisione dell’amministrazione, connotata da discrezionalità, sarebbe pertanto corretta
4. – Il ricorso è stato trattato e spedito in decisione all’udienza straordinaria del 13 febbraio 2026, senza che le parti abbiano depositato ulteriori atti processuali.
5. – Il primo motivo è fattualmente infondato, avendo l’INPS prodotto in giudizio la copia in formato pdf della ricevuta di consegna della PEC con cui sono state richieste le integrazioni alla ricorrente, la quale ultima nulla ha osservato sulla genuinità della produzione documentale.
6. – L’esame del secondo motivo va valutato alla stregua di alcuni princìpi elaborati nel tempo dalla giurisprudenza.
In primo luogo, il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di diniego dell'ammissione alla cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria o straordinaria, ha dei limiti connessi all'ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell'ente previdenziale sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale, e quindi le scelte dell'amministrazione sono sindacabili soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti, inattendibili ovvero viziate da travisamento in fatto (Cons. Stato, Sez. III, 8 agosto 2023, n. 7698).
In secondo luogo, il richiedente deve dimostrare l'eccezionalità e la straordinarietà della flessione degli ordinativi, quale fatto a sé non imputabile in quanto non prevedibile, dando prova che, nello specifico settore di interesse e per ragioni del tutto avulse dall'ordinario, erano intervenuti specifici ed imprevedibili fattori di contrazione delle esigenze del mercato, di portata eccezionale e di entità superiore a quella caratterizzante, oramai da anni, il generale andamento critico del quadro economico nazionale. L'assenza di questo specifico e concreto dato dimostrativo, non surrogabile mediante affermazioni generiche e non comprovate ovvero attraverso il mero confronto delle commesse succedutesi nel tempo, costituisce un'ulteriore carenza della complessiva prospettazione deduttiva posta a fondamento della domanda (TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, 8 luglio 2024, n. 616).
7. – Nel caso di specie, il Tribunale non ritiene che l’INPS abbia palesemente errato a ritenere non dimostrata l’eccezionalità e la straordinarietà della flessione degli ordinativi, tenuto conto del materiale fornito dalla società istante.
Si tratta, infatti, esclusivamente di una scarna relazione a firma del legale rappresentante della società stessa e di due ordinativi, risalenti rispettivamente al 2 settembre e all’8 settembre 2021, relativi a materiale per complessivi € 15.000,00 circa.
Non appare illogica, dunque, la valutazione dell’INPS, che ha ritenuto tali elementi non sufficienti a connettere il calo di ordinativi esclusivamente alla congiuntura derivante dalla pandemia e non a ragioni strutturali.
8. – Il ricorso va quindi respinto, potendosi compensare le spese di lite in considerazione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
Sergio Occhionero, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN AR |
IL SEGRETARIO