Sentenza 12 aprile 2001
Massime • 1
Il rigore della regola secondo la quale chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non è attenuato dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dalla eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio "possideo quia possideo", anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poiché tale difesa non implica alcuna rinuncia alla vantaggiosa posizione di possesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2001, n. 5472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5472 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PA NT, n.p. al Procuratore di RI TO, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE TRASTEVERE 259, presso lo studio dell'avvocato PATTA, difesa dagli avvocati PATTA GAETANO per procura speciale notarile del Notaio Claudio CUSANI in TELESE TERME del 30/1/01 n. rep. 22481 e GRILLO CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OM ND, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso unitamente dagli avvocati DELLA PIETRA GIOACCHINO, AMODIO ANTONELLA MARIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 927198 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 23/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato PATTA Gaetano, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22 dicembre 1979 TO RI rappresentato per procura dalla sorella AS, convenne, davanti al Tribunale di Benevento, RE TO per la condanna alla demolizione di un bagno da quest'ultimo fatto costruire su suolo in parte di proprietà di esso istante e in parte comune.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepì che il suolo su cui aveva costruito il bagno era di sua proprietà esclusiva per averlo acquistato con atto per notaio Mastrobuoni del 16 gennaio 1927. Il Tribunale rigettò la domanda con sentenza del 19 maggio 1993. Il soccombente, sempre rappresentato da sua sorella, propose impugnazione sostenendo che: a) - il suo diritto di proprietà sull'area occupata dal bagno costruito dal TO era provato dagli atti per notai Maiatico del 31 ottobre 1959 e Mastrobuoni del 15 marzo 1937; b) - la consulenza tecnica d'ufficio in base alla quale il Tribunale si era pronunciato era erronea e doveva, pertanto, essere rinnovata. L'appellato resistette al gravame e ne chiese il rigetto.
Con sentenza del 23 aprile 1998 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado avendo ritenuto, in base alla nuova consulenza espletata nel giudizio di gravame, che la proprietà del suolo su cui era stato costruito il bagno non era stata acquistata dal RI con i due atti prodotti in giudizio (compravendita per notaio Maiatico e divisione di beni ereditari per notaio Mastrobuoni).E ha osservato che le diverse conclusioni del consulente di parte della appellante non potevano condividersi, perché fondate su dati catastali e non su titoli di acquisto della proprietà, e che irrilevante era anche la mancata prova del proprio diritto di proprietà da parte del convenuto, essendosi costui limitato a sollevare l'eccezione possideo quia possideo. Infine ha dichiarato l'inammissibilità della prova per testimoni dedotta per la sua genericità e irrilevanza.
AS RI, come procuratrice del germano TO, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
Il TO resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo del ricorso, denunziandosi la violazione degli art. 948 del codice civile e 196, 345 e 356 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per essersi dalla
Corte d'appello confermata la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda. Si sostiene, invece, che si sarebbe dovuto accogliere il gravame avendo il RI provato il suo diritto di proprietà con l'atto per notaio Maiatico, la consulenza di parte e il certificato dell'U.T.E. di Benevento del 2 ottobre 1979, mentre nessun elemento contrario era stato fornito dal convenuto, il quale si era difeso limitandosi a sollevare l'eccezione possideo quia possideo. In presenza di questa eccezione, non può condividersi questa eccezione, non può condividersi l'affermazione della Corte secondo cui l'attore avrebbe dovuto dimostrare il suo diritto di proprietà, perché tale onere non è di carattere assoluto, ma deve adeguarsi alle singole situazioni determinate dalla linea difensiva del convenuto, il quale, se vanti come nella specie, un dominio o un possesso sulla cosa deve anche provarlo. Inoltre si è dalla Corte ingiustificatamente omesso di disporre la rinnovazione della ctu. o almeno di citare a chiarimenti il consulente tecnico, e respinta la richiesta d'ammissione della prova per testimoni diretta a dimostrare che, al momento della conclusione della compravendita per notalo Maiatico, gli immobili che ne formavano oggetto erano posseduti dalla venditrice TA RI. E si trattava di un accertamento di carattere decisivo avendo l'appellato eccepito il contrario e il possideo quia possideo. Nè si sarebbe potuta deliberare la sentenza impugnata sulla base della relazione di consulenza tecnica d'ufficio perché, a seguito di querela presentata da AS RI nei confronti del convenuto e del professionista che l'aveva redatta, era stato instaurato, davanti al Tribunale un procedimento penale la cui definizione e pregiudiziale alla decisione della presente controversia.
Infine, si sostiene che erroneamente non era stata dichiarata l'interruzione del processo a causa della morte dell'avvocato De Blasi, e che "la costituzione del sostituto (avv. Antonella Maria Amodio) era tardiva e nulla.
2 - Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata adducendosi che dalla Corte del merito era stata confermata la decisione del tribunale di rigetto della domanda, essendosi ritenuta immotivatamente priva di qualsiasi rilevanza la mancata prova da parte dell'appellato di essere il proprietario dei beni rivendicati dalla controparte. E si soggiunge che dalla Corte non si è neanche motivato il rigetto dell'istanza di ammissione delle prove. Il ricorso è infondato perché con esso si ripetono gli stessi argomenti esposti nell'atto d'appello - con i quali si era sostenuto che il diritto di proprietà RI sui beni oggetto della controversia era stato provato - ritenuti privi di pregio dalla Corte del merito sulla base di un apprezzamento dei fatti, incensurabile in questa sede di legittimità, essendo sorretto da una motivazione adeguata, logica ed immune da errori di diritto.
Infatti, la Corte ha affermato che i titoli prodotti da RI (contratto di compravendita per notaio Maiatico e atto di divisione dei beni ereditari per notaio Mastrobuoni) erano inidonei a provare la sua proprietà degli immobili, e che dalle consulenze d'ufficio era emersa la diversità dei beni rivendicati e di quelli descritti in tali titoli. E ha poi negato che il diritto di proprietà risultasse dalle certificazioni catastali esibite, correttamente rilevando che queste costituiscono dei mezzi sussidiari che, solo in unione con altri elementi documentali, nella specie mancanti, possono fornire la prova del diritto reale. Insindacabile è anche il provvedimento di rigetto delle istanze di riconvocazione del consulente tecnico d'ufficio e di ammissione dei mezzi istruttori, e generica e, un la critica ché è stata rivolta nei suoi confronti. Inoltre il Giudice d'appello non è incorso in errore per avere negato qualsiasi rilevanza alla mancata prova, da parte del convenuto, del proprio diritto di proprietà sui beni controversi, perché per principio pacifico: "Il rigore della regola secondo la quale chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non è attenuato dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dalla eccezione di usucapione in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poiché tale difesa non implica alcuna rinuncia alla vantaggiosa posizione di possesso (sent. n 4748 del 1996). Infine, non è stata dichiarata nella fase di merito l'interruzione del processo, ne' è stata disposta la sua sospensione, perché il convenuto era difeso dallo inizio del processo oltre che dall'avvocato De Blasi, poi deceduto, anche dall'avvocatessa Antonella Maria Amodio;
e perché la sospensione del processo civile -a seguito del venir meno, con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale, del principio della cd. pregiudizialità penale, sancita dall'art. 3 dell'abrogato codice di procedura penale - non deve essere più disposta, ad eccezione dei casi, che non risultano essersi verificati nel caso concreto, previsti dall'art. 75 del codice di procedura penale (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale e dopo la sentenza penale di primo grado).
Pertanto il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente (quale procuratrice del fratello) condannata a rimborsare le spese di questo giudizio al controricorrente ai sensi dell'art. 385 del codice di procedura civile.
P. T. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente AS RI (nella sua qualità di procuratrice del germano TO RI) al rimborso, a favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità. Liquida dette spese in lire 2.130.000 di cui due milioni di onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2001