Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2001, n. 5472
CASS
Sentenza 12 aprile 2001

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Il rigore della regola secondo la quale chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non è attenuato dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dalla eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio "possideo quia possideo", anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poiché tale difesa non implica alcuna rinuncia alla vantaggiosa posizione di possesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2001, n. 5472
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5472
    Data del deposito : 12 aprile 2001

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