TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 27 marzo 2025
Causa n. 922 2024
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Elisa Favè e per la parte convenuta l'avv. Daniela Guarino.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia la presente sentenza contestuale.
Il Giudice
Dott. Cristina Angeletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti, all'udienza del giorno 27 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 922 / 2024 RCL promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FAVE' ELISA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_1
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 3 maggio 2024 e notificato in data 16.5.2024,
conviene in giudizio l chiedendo “previa Parte_1 CP_1
CP_ disapplicazione, in quanto illegittimi, dei provvedimenti comunicati da di revoca/decadenza ex tunc del reddito di cittadinanza percepito dalla sig.ra nei periodi dal 04/2019 al 09/2020, dal 11/2020 al Parte_1
04/2022 e dal 03 al 04/2023, accertarsi l'inesistenza degli indebiti
CP_ comunicati da alla sig.ra con lettera del 7 giugno 2023 Parte_1
per € 8.872,56, con lettera del 7 giugno 2023 per € 13.024,08 e con lettera del 24 settembre 2023 per € 721,33 e dichiararsi, perciò, che la sig.ra non è tenuta alla restituzione di tali somme”. Pt_1
1 Parte ricorrente espone analiticamente e documenta le ragioni per le quali ciascuno dei tre indebiti deve ritenersi insussistente;
in estrema sintesi,
evidenziando come il primo erroneamente presupponga che la signora era inserita nel suo nucleo familiare e i successivi due Controparte_2
indebiti, in quanto originati dall'erroneo presupposto che la ricorrente avesse presentato la domanda di reddito di cittadinanza prima dello spirare del termine di 18 mesi dalla data della precedente revoca (ex art. 7
comma 11 della legge 26/2019).
Parte convenuta, ritualmente costituita, richiama il disposto dell'art. 7 comma 4 del d.l. 7/2019, secondo cui quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza fra quanto dichiarato e quanto corrispondente al vero in merito ai dati economici o alla composizione del nucleo familiare, deve disporre la revoca del beneficio;
parte convenuta osserva al riguardo che secondo le informazioni nella disponibilità degli uffici amministrativi, la ricorrente aveva reso informazioni non conformi al vero con riguardo alla composizione del suo nucleo familiare e, pertanto,
avendo allegato l'insussistenza dell'indebita è onerata della relativa prova.
La causa è di natura documentale;
non è stata quindi svolta attività
istruttoria.
Le parti hanno discusso oralmente i temi della controversia all'udienza odierna.
Sull'indebito prot. n. 17753989 del 07/06/2023 (riferito al reddito di cittadinanza del periodo 04/2019-09/2020).
Con domanda del 6 marzo 2019, la ricorrente, dopo la fuoriuscita della ex coniuge dal nucleo famigliare, ha richiesto il reddito di cittadinanza ai sensi del d.l. 28.01.2019, n. 4 conv, in legge 28.03.2019 n. 26.
2 La ricorrente era rimasta l'unica componente del nucleo familiare, dopo che con decorrenza dal 22 gennaio 2019 aveva consensualmente sciolto sciolto l'unione civile che le legava che la legava alla signora Per_1
(doc. 1 fasc. ricorrente).
La signora non era neppure intestataria del contratto di locazione Per_1
avendolo ceduto alla signora con decorrenza dal 31.8.2018. La CP_3
dopo un soggiorno all'estero, rientrata in Italia in data 02.01.2019 Per_1
aveva dichiarato al Comune di Feltre (BL) di avere trasferito la propria dimora abituale al seguente indirizzo: Via di Villa Norcen 10, Feltre (BL),
ove già risiedeva la madre (doc. 04 fascicolo ricorrente) e di ciò aveva dato informazione alla sua ex coniuge (doc. 5 fasc. ricorrente). Alla fine del mese di gennaio 2019, però, la sig.ra era rientrata a Per_1
Barcellona, in GN, ove, con decorrenza dal 31 gennaio 2019, trasferì
la propria residenza quale cittadina comunitaria (doc. 06 fasc. ricorrente).
Quindi dal 01.02.2019 la sig.ra risulta regolarmente e stabilmente Per_1
residente in [...](doc. 07 fasc. ricorrente) e, in data 19.08.2019, ha formalizzato anche nei confronti dello Stato italiano il suo trasferimento di residenza in GN iscrivendosi all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (doc. 08 fasc. ricorrente).
Nel frattempo, eseguite le verifiche del caso in data 4 febbraio 2019 (pochi giorni dopo la partenza della sig.ra per Barcellona), il Comune di Per_1
Feltre, con provvedimento dell'11 marzo 2019, ha rigettato l'istanza di iscrizione anagrafica della sig.ra e ne ha rispristinato la Per_1
precedente posizione anagrafica, presso il Comune di Verona, ai sensi dell'art. 5, d.l. n. 5/2012 (doc. 09).
A seguito di controlli, l verificava che il dato dello stato di famiglia CP_1
presente in DSU 2019 (all. 1 fasc. convenuta) contrastava con quanto
3 reperito in anagrafica nazionale alla data del 6 marzo 2019, data di presentazione della prima domanda amministrativa e confermato dal
Comune di Verona (all. da 2 a 4).
L'indebito è quindi originato dall'erroneo presupposto che la signora fosse ancora presente nel nucleo familiare dalla Signora Per_1 CP_3
Le stesse invece avevano sciolto l'unione civile ben prima della domanda amministrativa e la non era neppure più intestataria del contratto Per_1
di locazione. L'equivoco fu generato dai successivi trasferimenti della che dapprima dichiarò il trasferimento della residenza presso il Per_1
comune di Feltre e successivamente trasferì la residenza in GN;
il
Comune di Feltre, nel rigettare (correttamente) la domanda di trasferimento della residenza, e non avendo notizia della nuova residenza in GN, re-iscrisse la nel precedente nucleo familiare. Per_1
L'iscrizione della signora nel precedente nucleo familiare, frutto CP_2
evidentemente dell'assenza di conoscenza in capo all'ufficiale dell'anagrafe civile del contestuale trasferimento in GN, non comportava però la re-inclusione nel nucleo familiare.
La non inclusione della nel nucleo familiare della resa Per_1 CP_3
palese -da un lato dallo scioglimento dell'unione civile e dall'altro dal trasferimento della residenza in GN- fu documentata e resa nota all'Istituto (doc. 14 fascicolo ricorrente) che, tuttavia rigettò in sede amministrativa la domanda di riesame dell'indebito che le venne contestato.
L'indebito è pertanto insussistente, avendo la ricorrente documentato anche nella precedente fase amministrativa che al momento della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza e successivamente era l'unica componente del nucleo familiare.
4 Sull'indebito prot. n. 17754015 del 7 giugno 2023 (reddito di cittadinanza riferito alp eriodo da 11/2020 a 04/2022).
CP_
ha richiesto la restituzione di € 13.024,08 a seguito della revoca retroattiva del beneficio disposta con provvedimento del 5 giugno 2023, in ragione di “false dichiarazioni rese nell'istanza di RDC o non
comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti
il nucleo”. Successivamente le motivazioni della revoca sono state precisate come segue in sede di rigetto dell riesame proposto dalla sig.ra
“La domanda RDC 2020-2908865 veniva presentata in data Pt_1
01/10/2020 ovvero prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019. Per tale motivo si rigetta la richiesta di riesame”.
Secondo l'art. 7 c. 11, d.l n. 4/19 (conv, in l. n. 26/19): “In tutti i casi diversi
da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente
ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso
facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità,
come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”.
CP_ Nel caso di specie, come si è visto, ha comunicato alla sig.ra Pt_1
la revoca della prima domanda RDC-2019-332449 con comunicazione datata 07/06/2023 (recapitata con lettera raccomandata RK2 n.
68995757896-0 in data 22/06/2023), mentre la seconda domanda di RDC
è stata presentata in data 01/10/2020, cioè quasi tre anni prima.
La richiesta di restituzione è dunque infondata non essendosi verificato alcun superamento del termine di 18 mesi.
Per completezza, va detto che -poiché la precedente revoca è illegittima-
illegittima consequenzialmente è anche la successiva revoca che si fonda
5 sull'aver presentato una successiva domanda di reddito di cittadinanza prima di 18 mesi dalla precedente revoca.
La richiesta di restituzione di quanto percepito a titolo di RDC nel periodo da novembre 2020 a aprile 2022 è dunque infondata sotto plurimi profili.
Sull'indebito 18 giugno 2023 (riferito al reddito di cittadinanza del periodo da 03/2023 a 04/2023).
E' infondata anche la terza richiesta di restituzione, del pari motivata con il fatto che la domanda di RDC del 25.03.2023 è stata proposta prima che fossero trascorsi 18 mesi “di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019” di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”.
Ed infatti alla data di presentazione della domanda del 25.03.23 la sig.ra non aveva ancora mai ricevuto alcun provvedimento di revoca, Pt_1
che vennero comunicate il 5 e il 7 giugno, cosicché non poteva di certo esserle inibito presentare una nuova domanda, in assenza, appunto, di revoche precedenti.
Inoltre, ad abundantiam, poiché le precedenti richieste di restituzione sono illegittime, in via derivata illegittimo è anche l'ultimo provvedimento di revoca e del tutto inesistente risulta l'ultimo indebito previdenziale.
Il ricorso deve quindi essere integralmente accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Previa disapplicazione dei provvedimenti di revoca del reddito di cittadinanza percepito dalla signora nei periodi dal Parte_2
4/2019 al 9/2020, dal 11/2020 al 4/2022 e dal 3 al 4/2023, accerta e
6 dichiara l'insussistenza degli indebiti comunicati alla medesima con lettere del 7 giugno 2023 per € 8.872,56, con lettra del 7 giugno
2023 per € 13.024,08 e con lettera del 24 settembre 2023 per €
721,33;
2) Condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
procuratrice della ricorrente dichiaratasi antistataria e le liquida in €
3.727,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..
Verona, 27 marzo 2025
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
7