Sentenza 3 aprile 2013
Massime • 1
In tema di calunnia, l'elemento soggettivo, che deve estendersi alla consapevolezza di esporre al rischio di un procedimento penale l'accusato che si sa innocente, è evidenziato dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto ai fini dell'accertamento del dolo. (Fattispecie nella quale la Corte, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ha assolto perché il fatto non costituisce reato l'imputato che aveva accusato i vigili urbani di avergli irrogato una sanzione amministrativa "con motivazione falsa attuando abuso di potere" in un atto presentato allo sportello comunale dedicato ai rapporti con il cittadino e contenente espressioni del tutto generiche).
Commentari • 2
- 1. Art. 368 - Calunniahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo Ai fini della configurabilità del reato di calunnia, non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare – perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso – la concreta ipotizzabilità del reato …
Leggi di più… - 2. La Cassazione chiarisce taluni aspetti del delitto di calunnia: vediamo qualiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 giugno 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2013, n. 21204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21204 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2013 |
Testo completo
T29, -----ཡ༷ 8“744A -9--FT*DP0HT M 21204/13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 3/4/2013 Composta dal Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. 633 Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Presidente - Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 7783/2013 Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - Rel. Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS ND nato il [...] avverso la sentenza n. 639 del 25/5/2012 della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO MONTAGNA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore avv. MAURIZIO SALARI che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO La Corte di Appello di Perugia con sentenza del 25 maggio 2012 confermava la condanna di OF DO all'esito di giudizio abbreviato per il reato di calunnia in danno di due vigili urbani in quanto, con lettera indirizzata al Sindaco del Comune di Foligno per quanto di competenza, incolpava i predetti vigili di avergli irrogato il 30 settembre 2005 una sanzione per intralcio al traffico "senza aver commesso il fatto e con motivazione falsa attuando abuso di potere". Riferiva la Corte che la vicenda nasceva dalla richiesta del CR DO di accedere con la propria autovettura ad una zona a traffico limitato del Comune di Foligno utilizzando un permesso di accesso scaduto, dal suo successivo comportamento insistente per accedere comunque alla predetta zona, 1 nel corso del quale, secondo il ricorrente, si poneva in condizione da non intralciare il traffico mentre, al contrario, i vigili gli contestavano di aver cagionato tale intralcio. Successivamente il OF, oltre a presentare opposizione avverso la sanzione, ne inviava copia al Sindaco. Tale atto di opposizione presentava il contenuto contestato. La Corte, ritenuta credibile la versione dei fatti del vigili urbani, confermava la condanna ritenendo che il ricorrente non intendesse limitarsi alla mera difesa ma intendesse anche screditare i vigili urbani. Avverso tale decisione propone ricorso il difensore deducendo con primo motivo la mancata assunzione di una prova decisiva al sensi dell'art. 606 comma 1 lett. D cod. proc. pen. avendo chiesto in sede di giudizio di appello la riapertura del dibattimento per acquisire documentazione fotografica per dimostrare che lo stato dei luoghi confermava la sua tesi di non aver cagionato alcun intralcio al traffico;
con secondo motivo la violazione di legge non essendo stata accertata la sua volontà di accusare e la sua consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato; con terzo motivo la carenza ed illogicità della motivazione laddove si afferma che l'imputato avrebbe travalicato il rapporto funzionale che deve sussistere tra la “condotta dell'imputato e confutazione di imputazione" e che "intendesse anche screditare l'operato dei vigili agli occhi del capo dell'ente comunale". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la calunnia è un reato di pericolo che si realizza con una condotta tale da creare il concreto rischio di inizio di un'indagine, sia che venga realizzata con una falsa denunzia che con la simulazione di tracce del reato. Non è quindi necessario che vi sia l' effettivo avvio di un'indagine ma, laddove ciò non avvenga, deve valutarsi se, nel caso concreto, la condotta fosse del tutto inidonea a creare il rischio di inizio di un procedimento penale (Sez. 6, Sentenza n. 26177 del 17/03/2009 Cc. (dep. 23/06/2009) Rv. 244357". La calunnia è un reato di pericolo e ad integrarne ... gli estremi è sufficiente anche la astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata. Una possibilità del genere è esclusa soltanto nella ipotesi in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente e a prima vista inverosimili o incredibili per le circostanze in cui è effettuata, per i modi in cui è espressa e per l'assoluta inattendibilità del suo contenuto, sì che l'accertamento della sua infondatezza non abbisogni di alcuna indagine. In tali casi l'azione si rivela sostanzialmente priva dell'attitudine a ledere gli interessi protetti, a norma dell'art. 49 c.p. si tratta di un caso in " cui in ragione della falsità dell'accusa era stata disposta una perquisizione e si 2 + era proceduto alla ricerca di tracce del reato come denunziato, ancorché senza redazione di atti formali). Applicando tali regole al caso di specie, secondo la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, va esclusa la ricorrenza del reato ascritto. Risulta che il ricorrente aveva scritto nell'atto di opposizione "senza aver commesso il fatto e con motivazione falsa attuando abuso di potere". Tale atto era stato depositato in copia presso il Comune in circostanze tali da fare ragionevolmente pensare che effettivamente si trattasse di una normale doglianza del cittadino rispetto alla pretesa cattiva amministrazione di casi che lo riguardano. Invece, pur a fronte di una formulazione della frase incriminata che denota la scarsa tecnicità del redattore, ai fini della condanna si è ritenuto che il ricorrente "aveva prospettato un preciso ed intenzionale abuso da parte dei vigili, che a suo dire avevano volutamente -perchè indispettiti rappresentato nel verbale di contestazione false ed inesistenti circostanze di fatto, proprio per danneggiarlo ingiustamente" dando per scontato che l'atto avesse una tale finalità calunniosa. Ma, invece, una tale caratterizzazione dell'atto non poteva essere affermata così apoditticamente ma, se del caso, doveva essere accertata sulla base di un'attenta interpretazione in quanto: - le imprecise espressioni usate non significano di per sé sole che vi sia una specifica accusa di commissione di reati oltre ad una generica doglianza sull'operato dei vigili. Ciò risulta dalla stessa sentenza impugnata che ad un dato punto afferma, con evidente contrasto logico con le altre parti della motivazione, "con ciò mostrando in maniera evidente come egli non volesse solo difendersi dalla sanzione irrogatagli, ma intendesse anche screditare l'operato dei vigili agli occhi del capo dell'ente comunale da cui essi dipendono (e dei soggetti cui questi aveva l'obbligo di riferire), magari anche per attenerne una qualche punizione forse anche disciplinare, della quale chiedeva pure di essere tenuto informato". In tale passaggio, quindi, è la stessa Corte di merito che afferma come il ricorrente non intendesse denunciare un qualsiasi reato, ma puntasse più genericamente ad una punizione, anche disciplinare e, quindi, non penale (a prescindere, poi, dalla sua personale convinzione sulla fondatezza della propria doglianza). - La presentazione della copia del ricorso ad uno sportello comunale dedicato ai rapporti con il cittadino, quindi anche alle presentazione di eventuali doglianze, era elemento da valutare necessariamente al fine di determinare la effettiva volontà di calunniare. È vero che, sul piano oggettivo, essendo l'atto, pur presentato a tale sportello, comunque diretto ad autorità che hanno l'obbligo di denunzia di reati, tale condotta è certamente oggettivamente idonea 3 ad integrare la calunnia ma tali stesse circostanze non consentono di ritenere inequivocabilmente che tale fosse la volontà della parte. Il ragionamento dei giudici di merito è carente laddove non spiega per quale ragione il ricorrente avesse scelto una forma così indiretta per una falsa denunzia fra l'altro formulata in termini tali da rendere difficile individuare la specifica ipotesi di reato affermata come commessa dai vigili urbani. Che, del resto, l'atto non avesse una immediata apparenza di denunzia di un fatto di rilevanza penale lo dimostra la circostanza che, pur a fronte delle verifiche interne sull'episodio, non risulta essere stata fatta alcuna trasmissione della "denuncia" alla Autorità Giudiziaria. L'organo amministrativo ha ritenuto che l' immediata apparenza dell'atto forse di esposto "disciplinare" non dando alcun seguito allo stesso in sede penale mentre il presente procedimento deriva dalla denunzia presentata dalle presunte persone offese, maggiormente sensibili ad un contenuto in ipotesi calunniatorio. Non era, quindi, la sola presentazione della copia del ricorso un valido presupposto di fatto per poter giustificare, sul piano oggettivo e sul piano soggettivo, la ricorrenza del reato ascritto e ciò, si ripete, lo dimostra la stessa conclusione sopra trascritta in cui la Corte di merito riferisce contraddittoriamente della sola volontà di screditare i vigili agli occhi del capo 11 dell'ente comunale da cui essi dipendono", condotta che di certo è deprecabile ma non costituisce calunnia. In conclusione, il provvedimento impugnato presenta una motivazione carente sia nel ricostruire il fatto oggettivo, dando per scontato il significato di un'espressione che non è chiara e che necessiterebbe di interpretazione che non risulta affatto operata, che nel ricostruire il dolo di calunnia;
tale dolo innanzitutto non è certamente di immediata evidenza tenuto conto della genericità ed atecnicità della breve espressione adoperata, compatibile con una stizzita protesta per la sanzione applicata e, comunque, richiedeva un'attenta interpretazione trattandosi di una condotta non immediatamente indicativa della volontà di portare il fatto all'attenzione della Autorità Giudiziaria penale. Tali carenze della motivazione impongono l'annullamento della sentenza impugnata. Pur se di norma, alle condizioni date, il provvedimento dovrebbe essere annullato con rinvio per nuovo esame per valutare nuovamente le condizioni di fatto al fine di rilevare l'idoneità della condotta a integrare il reato e il relativo dolo, in tale peculiare vicenda è però evidente che da un lato tutti i fatti rilevanti ai fini dell'accusa sono stati accertati e che la carenza motivazionale, pur a fronte di una analisi abbastanza ampia dei giudici di merito, consegue all'evidente difficoltà di definire univocamente circostanze ambigue rispetto alla specifica condotta da dimostrare. E' quindi evidente la impossibilità di giungere, alla stregua delle circostanze di fatto ormai definite, ad una 4 conclusione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. In conseguenza, un nuovo giudizio di merito risulta superfluo per cui l'annullamento deve essere disposto senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Roma così deciso il 3 aprile 2013 Il Consigliere estensore il Presidente Adolfo pi Virginio Pierdigi Di Stefano ил DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 MAG 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Plore Esposito