Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/04/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 313/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Parte_1 CodiceFiscale_1
IA CA (c. f. , con domicilio eletto in Bari alla via CodiceFiscale_2
Adige n. 45,
pec: Email_1
APPELLANTE
Contro
:
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Salvatore Conticchio (c.f. , CodiceFiscale_4
pec: Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2823/2021 del 21 luglio 2021, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 13463/2017. Appello del 21 febbraio 2022.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale la Signora Pt_1 gli aveva intimato il pagamento della somma di €uro 6.174,00, oltre interessi
[...]
e spese di procedura. A presupposto del procedimento monitorio, deduceva la Pt_1 che a seguito della separazione personale tra i coniugi l'intimato avrebbe dovuto corrispondere €uro 600,00 mensili a titolo di mantenimento, oltre il 50 % delle spese straordinarie, dietro esibizione di documentazione giustificativa e fiscalmente regolare. Lo stesso si sarebbe reso moroso nel pagamento del 50 % delle spese straordinarie sostenute dalla figlia per la frequentazione di un corso di Per_1 specializzazione in Roma, che riteneva non dovute in mancanza di preventivo accordo.
Si costituiva la Lepore ribadendo la fondatezza delle proprie ragioni., affermando che il avrebbe comunque approvato il desiderio della figlia di frequentare un CP_1 corso di specializzazione post-laurea in Roma. Esaurita l'attività istruttoria, la causa veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
Il Giudice di prime cure riteneva fondata l'opposizione, rilevando come rispetto al corso post-laurea frequentato dalla figlia in Roma, fosse stato manifestato il dissenso a mezzo lettera raccomandata a/r in data 20 novembre 2015, dato oggettivo e non confutabile a mezzo delle prove orali. Pur essendo la spesa rispondente agli interessi della figlia, la stessa non era compatibile con le condizioni economiche dell'opponente; inoltre non era stata neanche provata dalla opposta, attrice nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La domanda veniva quindi accolta per la minore somma di €uro 845,92, riconosciuta come rimborsabile, con la compensazione delle spese di lite.
3: secondo grado del giudizio
Proponeva appello la censurando la sentenza per i seguenti motivi: Pt_1 pag. 2/10 Errata interpretazione delle risultanze istruttorie, avendo il Giudice immotivatamente disatteso le prove testimoniali assunte, valutando unicamente la raccomandata a/r del 20.11.15, postuma rispetto all'aver incentivato la figlia ad intraprendere il detto percorso di studi ma, soprattutto, all'aver costretto l'altro genitore ad impegnarsi ed anticipare simile esborso.
Nel corso dell'istruttoria e il fidanzato affermarono che il padre si Parte_2 dichiarò disponibile a sostenere le spese suddette, mantenendo tale atteggiamento anche in un successivo incontro presso lo studio dell'Avv. Panico, allorquando si impegnò a reperire un alloggio più economico rispetto a quello indicato nella raccomandata del 12/11/15. Il teste – altra figlia delle parti - Testimone_1 confermava che mai nessuna spesa straordinaria era stata effettuata senza preventivo consenso da parte del padre e della madre.
Il in sede di interrogatorio formale aveva affermato che le spese CP_1 straordinarie per le figlie non erano mai state concordate preventivamente. Confermò di avere incontrato la figlia, dichiarandosi disponibile sostenere i costi e di essersi impegnato a reperire un alloggio più economico rispetto a quello che la stessa aveva già individuato.
In merito alle spese:
Il Giudice di prime cure non aveva verificato la documentazione esibita, affermando erroneamente che l'opposta non aveva fornito “... alcuna prova certa in ordine all'an ed al quantum del credito invocato dalla circa il corso di studi Pt_1 post laurea ...”
In relazione alla mancata prova della compatibilità tra le spese straordinarie, di cui il coniuge collocatario chiede il rimborso, e le condizioni economiche dell'altro
Secondo l'appellante, il debitore ingiunto poteva difendersi contestando l'infondatezza o l'inammissibilità della pretesa azionata e nel caso di specie creditore doveva solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombeva sul debitore l'onere di dimostrare le eccezioni dallo stesso proposte. E a tal onere l'appellato non aveva adempiuto.
Chiedeva pertanto l'integrale riforma della sentenza di primo grado.
Si costituiva in giudizio il eccependo in via preliminare la CP_1 inammissibilità del proposto atto di appello per difetto di specificità dei motivi ex art.
pag. 3/10 342 c.p.c. e nel merito deducendo la correttezza ed ineccepibilità delle motivazioni della sentenza di primo grado, con conseguente infondatezza dell'appello così come proposto.
Rappresentava come oggetto della domanda fosse stata la richiesta di rimborso di spese straordinarie per una scelta di carattere eccezionale rispetto alle consuete esigenze di vita della figlia e, peraltro, di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori, per il cui compimento doveva essere raggiunto il preventivo accordo tra le parti. Non solo era mancato l'accordo, ma egli aveva manifestato e motivato, anche per iscritto, la propria indisponibilità a contribuire, prima ancora che gli esborsi fossero compiuti dal genitore collocatario, in quanto incompatibili con le proprie condizioni economiche. Inoltre il protocollo in uso presso il Tribunale di Bari espressamente ricomprendeva, tra le spese straordinarie che richiedono il preventivo consenso del genitore non collocatario, quelle relative a: «gite scolastiche con pernottamento, rette di iscrizione e frequenza di scuole private ed università private;
ripetizioni scolastiche;
corsi di specializzazione e master;
viaggi studio all'estero; alloggio universitario;
frequentazione del conservatorio (…) e di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); corsi per l'apprendimento delle lingue straniere».
Inoltre, l'onere della prova sulla compatibilità tra le spese straordinarie di cui il coniuge collocatario chiede il rimborso e le condizioni economiche dell'altro incombeva sulla parte odierna appellante. Infine, in atti non vi era prova certa in ordine all'an ed al quantum del credito invocato dalla circa il corso di studi Pt_1 posta laurea, atteso che le spese allegate non erano riferibile al titolo della domanda, se non nella misura riconosciuta dal Giudice, peraltro corrisposta dal in corso CP_1 di causa. Parimenti provata era stata la incompatibilità delle spese da affrontare con le condizioni reddituali dell'appellato.
Concludeva pertanto per il rigetto del gravame.
In corso di causa il si muniva di altro difensore, stante la rinuncia del CP_1 primo Avvocato costituito.
All'udienza del 20 settembre 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa, previa assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
pag. 4/10 4:Motivi della decisione
Con la comparsa conclusionale parte appellata ripropone l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. La stessa non può essere accolta.
L'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva un'ipotesi di inammissibilità che rispondeva alla esigenza di configurare l'appello come revisio prioris istantiae anziché come novum iudicium. La Giurisprudenza di merito successiva alla riforma del 2012 seguì un percorso altalenante ed anche la S.C. seguì percorsi interpretativi oscillanti tra posizioni più o meno rigorose, tanto da rendere necessario, nel 2017, l'intervento delle Sezioni Unite, che con sentenza 27199 del 16 novembre affermarono che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado.
Su tale scia interpretativa si è poi posta la sentenza n. 7675/2019 della S.C., che ha affermato il principio secondo il quale non può considerarsi aspecifico il motivo
d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame in maniera tale che il giudice
d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata.
Sempre secondo tale orientamento si è espressa la S.C. con l'ordinanza
13525/2018, che ha precisato che: a) non si deve esigere dall'appellante alcun
“progetto alternativo di sentenza”; b) non si deve esigere dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso;
c) non si deve esigere dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa, e tanto anche alla luce dell'art. 6 CEDU che ha ribadito il principio della effettività della tutela giurisdizionale, per cui gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge pag. 5/10 processuale, “devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della CEDU del 1950”.
Nel merito, la causa di primo grado nasce come giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute, documentate da 12 lettere raccomandate, con le quali veniva chiesto il rimborso di spese anticipate per una quota pari a €uro 6.174,00 a carico dell'opponente. La questione sottoposta all'attenzione della Corte va pertanto delibata facendo riferimento all'onere probatorio che incombe sulle parti in virtù del loro ruolo processuale e sostanziale.
4.1.1: l'onere della prova nell'opposizione a decreto ingiuntivo
Il procedimento monitorio, disciplinato dagli artt. 633 e ss c.p.c., è un giudizio a cognizione sommaria, promosso ad istanza di parte, che si svolge in due fasi: una, necessaria, che si conclude con l'emissione o il rigetto del provvedimento richiesto;
l'altra, eventuale, che si apre con la notifica dell'opposizione.
Con il giudizio di opposizione non si impugna il decreto in sé, ma si agisce al fine di non fare conseguire definitività ad un provvedimento emesso in assenza di contraddittorio. Ne consegue che oggetto del giudizio di opposizione, che è un giudizio a cognizione piena, è non solo e non tanto la legittimità dell'emessa ingiunzione, quanto il rapporto ad essa sottostante.
Da tale inquadramento discendono diverse conseguenze: la prima è in materia di riparto dell'onere probatorio: l'attore in opposizione è tale solo in senso formale, atteso che il convenuto in opposizione è attore in senso sostanziale, sicché incombe su di lui l'onere probatorio. La seconda conseguenza è che eventuali insufficienze riscontrabili nella fase monitoria, per quanto riguarda, ad esempio, i requisiti del titolo posto a fondamento dell'ingiunzione poi opposta, restano superate dal giudizio di merito sull'accertamento dell'esistenza del credito.
Nel caso di specie, pertanto, vertendosi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, era onere preciso dell'appellante – convenuta in opposizione, ma attore in senso sostanziale – provare il proprio credito sia nel quantum che nell'an1. 1 Cass. 6/06/2018, n. 14640 (vedi anche Cass 24/11/2005, n. 24815 secondo cui "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di pag. 6/10 4.1.2: sul quantum
Il credito azionato in via monitoria si fonda su diversi titoli di pagamento, il cui rimborso è stato chiesto al come da raccomandate in atti. CP_1
4.1.3: sull'assolvimento dell'onere probatorio: le prove orali
Le prove orali addotte dalle parti sono state mirate a fornire elementi che avrebbero dovuto indurre il Giudice di prime cure a riconoscere fondata la domanda monitoria nonostante la contrarietà alla spesa manifestata dl . CP_1
Ribadito che la testimonianza è una prova liberamente valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, va ricordato che i capitoli articolati erano mirati a fornire elementi di valutazione contrastanti con il mancato consenso espresso dall'appellato in forma rituale.
Operata tale premessa, l'appello si manifesta infondato ed i suoi motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione.
Nel caso di specie – al di là di ogni considerazione in merito all'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, ritiene la Corte che la originaria attrice sostanziale nel giudizio di opposizione, odierna appellante, non abbia fornito prova adeguata a sostegno del proprio credito.
La documentazione allegata dimostra come il abbia sempre contribuito CP_1 alle spese effettuate, anche se a volte le stesse sembrano esulare dagli accordi raggiunti in sede di separazione e divorzio: nel caso di specie è necessario da un lato valutare se le spese oggetto di causa rientrino tra quelle straordinarie, per le quali non è necessario il previo consenso, o se siano assimilabili a quelle per le quali il coniuge onerato può legittimamente esprimere un dissenso motivato.
Al fine di determinare quali spese possano ritenersi straordinarie, in assenza di una elencazione ufficiale o una espressa definizione del concetto in sede legislativa, codicistica, è necessario rifarsi al titolo giudiziale in ragione del quale dette spese sono dovute e poi alla Giurisprudenza della S.C., ricorrendo infine, ove necessario, ad elementi integrativi, quali la condotta delle parti e i cd. protocolli predisposti dai vari
Tribunali italiani.
convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito" pag. 7/10 Quanto al titolo, nel ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi, veniva stabilito che “ le spese universitarie nonché le attività sportive, di studio e sanitarie verranno compensate tra le parti al 50 %, dietro esibizione della documentazione giustificativa fiscalmente regolare da inoltrare a mezzo racc. a.r. con cadenza mensile o bimestrale”.
Tale clausola venne poi recepita in sede di divorzio.
In prima lettura, sembrerebbe che le spese oggetto di causa, essendo riferite ad attività da svolgersi dopo il completamento degli studi universitari, non siano assimilabili né alle spese universitarie né a quelle di studio in senso stretto.
Al riguardo, la Suprema Corte in più interventi ha delimitato i confini delle spese straordinarie e la necessità di una previa concertazione, affermando di recente2 che
"nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 50597/2021; Cass. n.
19607/2011; Cass. n. 16175/2015), salvo che l'altro genitore non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (Cass. n. 15240/2018)" (cfr. Cass.
15229/2023).
Nel caso sottoposto a questa Corte, il Giudice di merito ha già accertato, da una parte, come fosse incontestato l'interesse della giovane, ma dall'altra come l'esborso, nella misura gravante sul , non fosse compatibile con la sua CP_1 capacità economica ed ai suoi standard di vita.
Accertato ciò, va poi sottolineato come la contribuzione straordinaria non assolva a un'esigenza esclusivamente perequativa, come l'assegno di mantenimento, al quale non ci si può sottrarre, ma svolge la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ritenute dal giudice proporzionate al loro interesse, rispetto all'utilità della spesa e alla sua sostenibilità rispetto alle condizioni economiche dei genitori, salvo che l'altro coniuge non adduca validi motivi di dissenso.
Nel caso di specie, oltre alla mancata allegazione dei giustificativi di spesa, di cui non vi è traccia nel primo grado di giudizio, come correttamente rilevato dal Giudice 2 Cassazione civile sez. I, 16/09/2024 n.24876 pag. 8/10 di prime cure, va altresì ribadito come nella scrittura privata depositata nel fascicolo telematico di primo grado da parte appellante, si diede atto – al punto 4 – dell'avvenuto miglioramento reddituale della signora rispetto alla posizione Pt_1 reddituale del coniuge, risultante dal confronto tra le buste paga di entrambi, percepite ad ottobre 2012, maggio 2013 e ottobre 2015.
Tale ulteriore circostanza avrebbe dovuto indurre la appellante a provare in maniera più specifica e rigorosa che le condizioni economiche e patrimoniali dell'ex coniuge erano tali da consentirgli di partecipare alla spesa richiesta rendendo superfluo il suo dissenso.
L'appello va pertanto rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite vengono poste a carico dell'appellante secondo lo scaglione dichiarato, ai valori minimi dei parametri tariffari.
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 313/2022, proposta da contro Parte_1
avverso la sentenza n. 2823/2021 del 21 luglio 2021, Controparte_1 pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 13463/2017, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1)= Rigetta l'appello;
2) = Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che, come da motivazione, liquida in €uro 2.906,00, oltre rimb. Parte_3 pag. 9/10 forf., CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario;
3)= Dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
Così deciso nella Camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
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