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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Udienza del 24/02/2025 nella causa iscritta al n. di r.g. 24143/2020
Per gli appellanti è presente l'Avv. Alessandro Pelliccia per delega dell'Avv. Bocchetti, che conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di lite, e si riporta alle note depositate in data 10.02.2025. L'Avv. Pelliccia discute la causa riportandosi a quanto già dedotto in atti. Alle ore 11.58, il Giudice si ritira in camera di consiglio e il difensore si allontana dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 24143/2020 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 13.11.2020
[...]
cod. fiscale , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], , cod. fiscale Parte_2
, nata a [...] [...], elettivamente C.F._2 Persona_1 domiciliati in Napoli, via Emilio Scaglione n. 342, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bocchetti, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso del giudizio di primo grado
(Avv. Carmela Bocchetti)
APPELLANTI
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Napoli, sita in Napoli, via Diaz n. 11
(Avvocatura dello Stato)
APPELLATA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. M_IT
PR_NAUTG 00436416 del 17.10.2019, con cui il Prefetto di Napoli ha ingiunto al EN e alla di pagare, in solido tra loro, € 1.424,00 (da cui decurtare la somma di € 712,00, Pt_2 già versata a titolo di cauzione), oltre spese di procedimento e notificazione, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 93, commi 1 bis e 7 bis, del d.lgs. n. 285 del 1992
(codice della strada).
La sanzione è stata applicata in quanto, pur essendo residente in Italia da oltre 60 giorni, il
EN circolava, in data 14.04.2019, alla guida del motociclo Honda SH targato SV16DRO, immatricolato all'estero, di proprietà della (violazione accertata con verbale della polizia Pt_2 municipale del comune di Napoli n. 17150123294).
1 Con sentenza n. 24747/2020, pubblicata in data 08.07.2020 e non notificata, il giudice di pace di Napoli ha rigettato il ricorso, per i seguenti motivi: - al momento della contestazione dell'infrazione, il EN non aveva esibito “alcun documento relativo al noleggio del veicolo”, né aveva rilasciato dichiarazioni in ordine alla sussistenza di un contratto di locazione del mezzo;
- inoltre, il veicolo targato SV16DRO era immatricolato in Romania e non risultava intestato ad impresa UE o con sede nello Spazio Economico Europeo, né tanto meno risultava concesso in leasing, locazione senza conducente o comodato d'uso “da tale tipo di impresa, essendo un veicolo di proprietà privata della ”; - per tali motivi, gli agenti Parte_2 avevano correttamente applicato l'art. 93, comma 1 bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, non sussistendo i presupposti per l'applicazione della deroga prevista dal comma 1 ter della detta disposizione;
- “la contravvenzione veniva elevata e verbalizzata con la indicazione di tutti gli elementi essenziali relativi alle contestate infrazioni adeguatamente rappresentate e descritte, con precisa individuazione del veicolo di cui viene menzionato il numero di targa, delle norme violate, delle circostanze di tempo e di luogo, e della indicazione di opposizione dell'agente accertatore”.
Il e la hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza, fondandolo Parte_1 Pt_2 su 7 motivi, rubricati nel seguente modo:
1. “eccezione di nullità della sentenza impugnata per error in judicando per aver il giudice di prime cure ritenuto che non vi fosse data certa nei contratti di comodato d'uso (del 08.03.2019)
e di noleggio auto del (01.04.2019)”;
2. “eccezione di nullità della sentenza impugnata per error in judicando del giudice di prime cure per non aver considerato le violazioni presenti nel verbale di contestazione”;
3. “eccezione di nullità della sentenza impugnata per error in judicando del giudice di prime cure per non aver considerato la violazione del diritto di difesa del ricorrente/appellante, in quanto il verbale era illeggibile. Illegittimità del verbale”;
4. “eccezione di nullità della sentenza impugnata per error in judicando del giudice di prime cure per non aver ammesso i mezzi istruttori richiesti dai ricorrenti in primo grado”;
5. “eccezione di nullità della sentenza impugnata per error in judicando del giudice di prime cure per difetto di motivazione del verbale. Violazione dell'art.3 l.7 agosto 1990 n. 241, e/o insufficiente motivazione. Violazione dell'art. 383 del d.P.R. 6 dicembre 1992, n.495”;
6. “eccezione di nullità della sentenza impugnata per error in judicando del giudice di prime cure per non aver considerato il doveroso risarcimento dei danni nei confronti del ricorrente/appellante”;
7. “eccezione di nullità della sentenza impugnata per error in procedendo del giudice di prime cure per non essersi pronunciato sui punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza”.
Alla luce dei suddetti motivi, gli appellanti hanno concluso per la riforma della sentenza di primo grado, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
La si è costituita, riportandosi alle argomentazioni già esposte nel primo Controparte_1
2 grado di giudizio e concludendo per il rigetto dell'appello.
§ 1.1. Con ordinanza depositata in data 14.02.2022, il Tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 bis e 7 bis dell'art. 93 del d.lgs. n. 295 del 30.04.1992, commi inseriti dall'art. 29 bis, comma 1, lettera a), del decreto legge 04.10.2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 01.12.2018, n. 132, per contrasto con l'art. 77, comma 2, della Costituzione.
§ 1.2. Con sentenza n. 113 del 06.06.2023, pubblicata in G.U. in data 07.06.2023, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1-bis e 7-bis dell'art. 93 del d.lgs. n. 285 del 1992, introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), del decreto legge 4/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/12/2018, n. 132, per violazione dell'art. 77 Cost..
§ 1.3. Con ricorso ex art. 297 c.p.c, depositato in data 12.09.2024, gli appellanti hanno riassunto il giudizio. Con decreto emesso in data 30.09.2024, il Tribunale ha fissato l'udienza per la prosecuzione del processo. A seguito di notifica del ricorso e del decreto in data
01.10.2024, la non ha svolto difese. CP_1
*****
§ 2. Il giudizio si è estinto in base al combinato disposto degli artt. 297 e 307, comma 3,
c.p.c., in quanto è stato riassunto oltre il termine perentorio previsto dalla prima delle anzidette norme.
In caso di sospensione del giudizio a seguito del rilievo di una questione di legittimità costituzionale, il termine perentorio di 3 mesi, previsto dall'art. 297 c.p.c., per il deposito dell'istanza di riassunzione, decorre a partire dal momento in cui l'anzidetta sentenza viene comunicata alle parti dalla cancelleria del giudice a quo (cfr. cfr. Cass., sez. un., n. 4394 del
10/05/1996; Cass., sez. I, n. 2616 del 07/02/2006; Cass., sez. II, n. 2028 del 19/01/2024).
Nel caso in esame, dalla consultazione del fascicolo telematico si evince che la sentenza della
Corte Costituzionale n. 113 del 2023 è stata comunicata dalla cancelleria alle parti in data
06.06.2023.
Il messaggio di posta elettronica contenente la suddetta comunicazione non è stato consegnato al difensore degli appellanti, in quanto la sua casella p.e.c. era piena. La mancata consegna è dunque imputabile al suddetto difensore, con conseguente applicazione dell'art. 16 del d.l. n. 179 del 18.10.2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012, il quale, nella versione applicabile ratione temporis alla presente controversia, stabiliva: - al comma 4 che, nei procedimenti civili, "le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”; - al comma 6 che “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti diversi dall'imputato per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono
3 eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario” (il sottolineato è aggiunto dallo scrivente).
Dunque, a seguito della mancata consegna per causa imputabile al destinatario, la notificazione si è perfezionata a seguito del deposito della comunicazione (e dell'atto da comunicare) nel fascicolo telematico.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti nella memoria illustrativa depositata in data 10.02.2025, quanto precede non è inficiato dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 28452 del 05.11.2024. Quest'ultima non solo si riferisce al diverso caso della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma nella parte motiva ribadisce espressamente che nella fattispecie disciplinata dal citato art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del
2012, la comunicazione si perfeziona mediante il deposito del relativo messaggio nel fascicolo telematico. «Il destinatario, infatti, è "nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione medesima, in quanto il sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici, di modo che il difensore destinatario, accedendovi, viene informato dell'avvenuto deposito" (Cass., Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20698). In tal senso dispone l'art. 16, comma 4, del D.M. n. 44/2011, precisando che: "... nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 51 e viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso è visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44" (ossia, agli avvocati costituiti in giudizio e alle parti private personalmente)» (cfr. punto 3.6, pp. 21 e 22, della motivazione di Cass., sez. un.,
n. 28452 del 05.11.2024).
In conclusione, la riassunzione doveva essere effettuata entro il 06.10.2023, mentre gli appellanti hanno depositato il relativo ricorso in data 12.09.2024, con conseguente estinzione del giudizio (rilevabile d'ufficio secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c.).
Non vi è spazio per una pronunzia sulle spese, in quanto a seguito della riassunzione, la non ha svolto attività processuale (cfr. Cass., sez. II, 14/07/2021, n.20073). CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. X, in funziona di giudice di appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) nulla sulle spese.
Napoli, 24.02.2025 Il giudice
4
Per gli appellanti è presente l'Avv. Alessandro Pelliccia per delega dell'Avv. Bocchetti, che conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di lite, e si riporta alle note depositate in data 10.02.2025. L'Avv. Pelliccia discute la causa riportandosi a quanto già dedotto in atti. Alle ore 11.58, il Giudice si ritira in camera di consiglio e il difensore si allontana dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 24143/2020 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 13.11.2020
[...]
cod. fiscale , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], , cod. fiscale Parte_2
, nata a [...] [...], elettivamente C.F._2 Persona_1 domiciliati in Napoli, via Emilio Scaglione n. 342, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bocchetti, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso del giudizio di primo grado
(Avv. Carmela Bocchetti)
APPELLANTI
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Napoli, sita in Napoli, via Diaz n. 11
(Avvocatura dello Stato)
APPELLATA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. M_IT
PR_NAUTG 00436416 del 17.10.2019, con cui il Prefetto di Napoli ha ingiunto al EN e alla di pagare, in solido tra loro, € 1.424,00 (da cui decurtare la somma di € 712,00, Pt_2 già versata a titolo di cauzione), oltre spese di procedimento e notificazione, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 93, commi 1 bis e 7 bis, del d.lgs. n. 285 del 1992
(codice della strada).
La sanzione è stata applicata in quanto, pur essendo residente in Italia da oltre 60 giorni, il
EN circolava, in data 14.04.2019, alla guida del motociclo Honda SH targato SV16DRO, immatricolato all'estero, di proprietà della (violazione accertata con verbale della polizia Pt_2 municipale del comune di Napoli n. 17150123294).
1 Con sentenza n. 24747/2020, pubblicata in data 08.07.2020 e non notificata, il giudice di pace di Napoli ha rigettato il ricorso, per i seguenti motivi: - al momento della contestazione dell'infrazione, il EN non aveva esibito “alcun documento relativo al noleggio del veicolo”, né aveva rilasciato dichiarazioni in ordine alla sussistenza di un contratto di locazione del mezzo;
- inoltre, il veicolo targato SV16DRO era immatricolato in Romania e non risultava intestato ad impresa UE o con sede nello Spazio Economico Europeo, né tanto meno risultava concesso in leasing, locazione senza conducente o comodato d'uso “da tale tipo di impresa, essendo un veicolo di proprietà privata della ”; - per tali motivi, gli agenti Parte_2 avevano correttamente applicato l'art. 93, comma 1 bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, non sussistendo i presupposti per l'applicazione della deroga prevista dal comma 1 ter della detta disposizione;
- “la contravvenzione veniva elevata e verbalizzata con la indicazione di tutti gli elementi essenziali relativi alle contestate infrazioni adeguatamente rappresentate e descritte, con precisa individuazione del veicolo di cui viene menzionato il numero di targa, delle norme violate, delle circostanze di tempo e di luogo, e della indicazione di opposizione dell'agente accertatore”.
Il e la hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza, fondandolo Parte_1 Pt_2 su 7 motivi, rubricati nel seguente modo:
1. “eccezione di nullità della sentenza impugnata per error in judicando per aver il giudice di prime cure ritenuto che non vi fosse data certa nei contratti di comodato d'uso (del 08.03.2019)
e di noleggio auto del (01.04.2019)”;
2. “eccezione di nullità della sentenza impugnata per error in judicando del giudice di prime cure per non aver considerato le violazioni presenti nel verbale di contestazione”;
3. “eccezione di nullità della sentenza impugnata per error in judicando del giudice di prime cure per non aver considerato la violazione del diritto di difesa del ricorrente/appellante, in quanto il verbale era illeggibile. Illegittimità del verbale”;
4. “eccezione di nullità della sentenza impugnata per error in judicando del giudice di prime cure per non aver ammesso i mezzi istruttori richiesti dai ricorrenti in primo grado”;
5. “eccezione di nullità della sentenza impugnata per error in judicando del giudice di prime cure per difetto di motivazione del verbale. Violazione dell'art.3 l.7 agosto 1990 n. 241, e/o insufficiente motivazione. Violazione dell'art. 383 del d.P.R. 6 dicembre 1992, n.495”;
6. “eccezione di nullità della sentenza impugnata per error in judicando del giudice di prime cure per non aver considerato il doveroso risarcimento dei danni nei confronti del ricorrente/appellante”;
7. “eccezione di nullità della sentenza impugnata per error in procedendo del giudice di prime cure per non essersi pronunciato sui punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza”.
Alla luce dei suddetti motivi, gli appellanti hanno concluso per la riforma della sentenza di primo grado, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
La si è costituita, riportandosi alle argomentazioni già esposte nel primo Controparte_1
2 grado di giudizio e concludendo per il rigetto dell'appello.
§ 1.1. Con ordinanza depositata in data 14.02.2022, il Tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 bis e 7 bis dell'art. 93 del d.lgs. n. 295 del 30.04.1992, commi inseriti dall'art. 29 bis, comma 1, lettera a), del decreto legge 04.10.2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 01.12.2018, n. 132, per contrasto con l'art. 77, comma 2, della Costituzione.
§ 1.2. Con sentenza n. 113 del 06.06.2023, pubblicata in G.U. in data 07.06.2023, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1-bis e 7-bis dell'art. 93 del d.lgs. n. 285 del 1992, introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), del decreto legge 4/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/12/2018, n. 132, per violazione dell'art. 77 Cost..
§ 1.3. Con ricorso ex art. 297 c.p.c, depositato in data 12.09.2024, gli appellanti hanno riassunto il giudizio. Con decreto emesso in data 30.09.2024, il Tribunale ha fissato l'udienza per la prosecuzione del processo. A seguito di notifica del ricorso e del decreto in data
01.10.2024, la non ha svolto difese. CP_1
*****
§ 2. Il giudizio si è estinto in base al combinato disposto degli artt. 297 e 307, comma 3,
c.p.c., in quanto è stato riassunto oltre il termine perentorio previsto dalla prima delle anzidette norme.
In caso di sospensione del giudizio a seguito del rilievo di una questione di legittimità costituzionale, il termine perentorio di 3 mesi, previsto dall'art. 297 c.p.c., per il deposito dell'istanza di riassunzione, decorre a partire dal momento in cui l'anzidetta sentenza viene comunicata alle parti dalla cancelleria del giudice a quo (cfr. cfr. Cass., sez. un., n. 4394 del
10/05/1996; Cass., sez. I, n. 2616 del 07/02/2006; Cass., sez. II, n. 2028 del 19/01/2024).
Nel caso in esame, dalla consultazione del fascicolo telematico si evince che la sentenza della
Corte Costituzionale n. 113 del 2023 è stata comunicata dalla cancelleria alle parti in data
06.06.2023.
Il messaggio di posta elettronica contenente la suddetta comunicazione non è stato consegnato al difensore degli appellanti, in quanto la sua casella p.e.c. era piena. La mancata consegna è dunque imputabile al suddetto difensore, con conseguente applicazione dell'art. 16 del d.l. n. 179 del 18.10.2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012, il quale, nella versione applicabile ratione temporis alla presente controversia, stabiliva: - al comma 4 che, nei procedimenti civili, "le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”; - al comma 6 che “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti diversi dall'imputato per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono
3 eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario” (il sottolineato è aggiunto dallo scrivente).
Dunque, a seguito della mancata consegna per causa imputabile al destinatario, la notificazione si è perfezionata a seguito del deposito della comunicazione (e dell'atto da comunicare) nel fascicolo telematico.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti nella memoria illustrativa depositata in data 10.02.2025, quanto precede non è inficiato dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 28452 del 05.11.2024. Quest'ultima non solo si riferisce al diverso caso della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma nella parte motiva ribadisce espressamente che nella fattispecie disciplinata dal citato art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del
2012, la comunicazione si perfeziona mediante il deposito del relativo messaggio nel fascicolo telematico. «Il destinatario, infatti, è "nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione medesima, in quanto il sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici, di modo che il difensore destinatario, accedendovi, viene informato dell'avvenuto deposito" (Cass., Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20698). In tal senso dispone l'art. 16, comma 4, del D.M. n. 44/2011, precisando che: "... nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 51 e viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso è visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44" (ossia, agli avvocati costituiti in giudizio e alle parti private personalmente)» (cfr. punto 3.6, pp. 21 e 22, della motivazione di Cass., sez. un.,
n. 28452 del 05.11.2024).
In conclusione, la riassunzione doveva essere effettuata entro il 06.10.2023, mentre gli appellanti hanno depositato il relativo ricorso in data 12.09.2024, con conseguente estinzione del giudizio (rilevabile d'ufficio secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c.).
Non vi è spazio per una pronunzia sulle spese, in quanto a seguito della riassunzione, la non ha svolto attività processuale (cfr. Cass., sez. II, 14/07/2021, n.20073). CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. X, in funziona di giudice di appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) nulla sulle spese.
Napoli, 24.02.2025 Il giudice
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