Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
BLICA ITALIANA
N. 3458/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 13/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
Parte 1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Vitolo Vito e Izzo Elda;
,
RICORRENTE
CONTRO
, rapp.to e difeso ai sensi dell'art. 417 - bis c.p.c. dal dirigente Controparte_1 dott. CP_2 e dalla dott.ssa Controparte_3 ;
RESISTENTE
OGGETTO: Carta docenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 09/07/2024 parte ricorrente ha chiesto condannare il CP 1 convenuto al pagamento in suo favore degli importi previsti dalla "carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” per gli anni scolastici in cui aveva lavorato a tempo determinato indicati nell'atto introduttivo;
instauratosi regolarmente il contraddittorio, il CP 1 convenuto, costituitosi, contestava quanto dedotto dal ricorrente, chiedendo il rigetto delle domande proposte;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La "carta docente", introdotta dalla legge 107/2015, è stata prevista allo scopo di curare e supportare la formazione e l'aggiornamento del personale docente di ruolo per l'importo fisso di euro 500,00 per anno scolastico.
Secondo la S.C., adita in sede di rinvio pregiudiziale per la decisione di questioni di diritto analoghe a quelle da valutare nel presente giudizio (cfr sentenza n. 29961 del 2023 del 4.10.23), il fatto che il legislatore abbia costruito il beneficio della “Carta docente” con riferimento all'anno scolastico importa, per il principio di parità di trattamento, che la Carta docente debba essere riconosciuta anche ai "docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura" in quanto “la volontà
La S.C, ha in particolare ritenuto che la sovrapponibilità di condizioni di impiego sussista nel caso delle supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica di cui all'art 4 comma 1 e comma
2 L 124/1999 ritenendo in questi casi “certo... il nesso tra la formazione del docente che viene supportata attraverso la carta docenti e la funzionalità rispetto ai discenti.." evidenziando anche che il dato normativo dei 180 giorni (valorizzato da alcune norme del sistema scolastico) non poteva esser ritenuto idoneo a tal fine in quanto riferito a specifici fenomeni "che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettati, a costituire un valido metro di paragone per definire il senso dell" annualità” di una “didattica” affermando infine il principio di diritto per il quale “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ossia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 1 "
La S.C. ha inoltre precisato il diritto all'adempimento in forma specifica dei docenti che al momento della pronuncia giudiziale siano interni al sistema delle docenze scolastiche (con prescrizione nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito) ed il diritto al risarcimento del danno dei docenti fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche al momento della pronuncia giudiziale (con prescrizione decennale decorrente dalla data della loro definitiva fuoriuscita dal sistema scolastico).
Tanto premesso, e ritenuto di dover fare applicazione dei principi affermati dalla S.C. ed innanzi richiamati, il ricorso va accolto come da dispositivo considerando che parte ricorrente è tutt'oggi inserita nel sistema scolastico ed ha dimostrato di avere stipulato contratti di supplenza di cui all'art 4, comma 2,
L. n. 124 del 1999 per gli anni scolastici 2021/22; 2022/23; 2023/24. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della minima attività processuale svolta e della serialità della controversia
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide nel giudizio NRG 3458/2024.
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il CP 1 convenuto all'attribuzione di 1.500,00 euro tramite la Carta Elettronica» per gli anni indicati in motivazione oltre accessori come per legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 500,00 per compensi oltre accessori con attribuzione.
Nocera Inferiore, 13.3.25
IL GIUDICE d. L.
(Dott.ssa Raffaella Caporale)