Art. 5.
La commissione puo' disporre dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di qualsiasi altro pubblico dipendente, e di esperti.
La commissione puo' disporre dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di qualsiasi altro pubblico dipendente, e di esperti.