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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/06/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Udienza del 11.6.25
Causa n. 983 2024
Sono comparsi
• l'avv. Enrico Mazzi per la parte ricorrente;
• l'avv. Mauro Marotta per parte convenuta.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto del presente verbale e dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti,
autorizzate ad assentarsi.
Il Giudice
Dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 11.6.25 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 983 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 14.5.24
da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. MAZZI ENRICO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
MAZZI ENRICO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAROTTA MAURO, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI MERLIANI 20 NAPOLI presso il difensore avv.
MAROTTA MAURO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.5.24 la lavoratrice ricorrente espone che:
- il giorno 28/08/23 aveva sottoscritto con la società un contratto di lavoro a Controparte_1 tempo determinato con decorrenza 01/09/23 e scadenza 29/02/24 (doc. 02 e doc. 03), per la qualifica di operaia e svolgimento di mansioni di banconista di gelateria presso il punto vendita gestito dalla datrice di lavoro in Verona (VR), Via Fontanelle Santo Spirito n. 10;
- con comunicazione datata 10/11/23 la società ha intimato alla lavoratrice il Controparte_1 licenziamento per giustificato motivo oggettivo con decorrenza 30/11/2023 motivando la decisione con la chiusura dell'attività (doc. 04);
- con comunicazione datata 14/12/23 del patronato CISL, la ricorrente ha formalmente impugnato il licenziamento ritenendolo nullo, inefficace ed illegittimo e contestandone il fondamento in quanto posto in essere in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente che giustifica il
1 recesso anticipato da un rapporto di lavoro a tempo determinato solo in presenza di una giusta causa ex art. 2119 c.c. (doc. 05), reiterando poi la richiesta tramite proprio legale (doc. 6).
Ciò premesso la ricorrente contesta l'illegittimità del licenziamento, non applicandosi il giustificato motivo oggettivo (motivato sulla supposta chiusura dell'attività) ai rapporti a termine nel caso di recesso ante tempus datoriale, essendosi peraltro riaperta l'attività aziendale in epoca antecedente alla scadenza del contratto a termine stipulato dalla società con la lavoratrice;
chiede pertanto il risarcimento del danno da recesso anticipato del datore di lavoro ex art. 2119 c.c.
Si costituisce la società resistente evidenziando che:
- l'attività dell'azienda (gelateria, con produzione e vendita di gelati iniziata dal 30.6.22) è di natura stagionale, svolgendosi, di norma, dall'inizio del periodo estivo fino all'autunno inoltrato, con assunzione, a regime, nella sede operativa di 4 addetti al banco di gelateria in turno;
- dopo circa un anno dall'inizio dell'attività (svolta con perdita di esercizio a bilancio nell'anno
2023 per circa € 163.000,00), l'azienda ha deciso di risolvere i rapporti di lavoro (tutti a termine) in via anticipata al 30/11/23 nella “previsione della cessazione dell'attività”, comunicandolo a tutti i dipendenti in una riunione tenutasi presso la sede operativa aziendale il 31/10/23;
- in detta occasione la ricorrente avrebbe manifestato, seppur verbalmente, la intenzione di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro;
- dopo qualche giorno dalla comunicazione, la ricorrente faceva presente alla società
l'intenzione di “voler soprassedere alla risoluzione consensuale”, così inducendo l'azienda, per evitare l'inefficacia di quest'ultima non ratificata dall'interessata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. Parte 151/2015, ad intimare alla lavoratrice in data 10/11/23 il licenziamento per con effetto dal
30/11/23, in relazione all'anticipata cessazione dell'attività aziendale;
- a seguito dell'impugnazione del licenziamento era avviata tra le parti una fase di trattativa
(doc. 1) col responsabile dell'Ufficio Vertenze della CISL – dott. – che sarebbe Persona_1 sfociata in una proposta di bozza di verbale transattivo trasmessa dalla O.S. in data 10.1.24 (doc. 3
e 4) confermata via mail dall'Ufficio vertenze della CISL di Verona, che si accordava per ottenere la presenza delle parti in sede a Verona per la sottoscrizione il giorno 17/01/24;
- il legale della società acquistava i biglietti ferroviari per recarsi da Napoli a Verona per la firma della conciliazione presso il sindacato il 17.1.24 (doc. 4 e 5) ma in data 15.1.24, inaspettatamente, il dott. chiamava telefonicamente il legale della società per comunicare Per_1 che la lavoratrice era ritornata sulle sue decisioni, rinunciando all'offerta conciliativa, annullando nel contempo la seduta fissata, per l' appunto, per il 17.1.24, cagionando così anche un danno alla società che ha dovuto nel rimborsare al legale le spese di viaggio inutilmente sostenute.
In punto di diritto la resistente sostiene che il rapporto di lavoro si era già estinto verbalmente Parte e consensualmente nella seduta del 31.10.23 ed il licenziamento per era stato intimato quale
“extrema ratio” per evitare l'inefficacia della risoluzione del rapporto prevista ex art.26 D. Lgs.
2 151/15; contesta in ogni caso il quantum del danno indicato dalla ricorrente, chiedendo rigettarsi il ricorso.
Il giudice, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, ha quindi ritenuto la causa decidibile in via interpretativa e documentale, rinviando con termine per note difensive all'udienza odierna nella quale le parti, invitate alla discussione, hanno concluso come da verbale in epigrafe e la causa è stata decisa mediante lettura di dispositivo, con motivazione contestuale.
* * *
1. Risulta in via documentale che il rapporto di lavoro tra le parti è cessato in seguito al licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato con comunicazione datata 10/11/23.
Non può accogliersi la prospettazione di parte resistente per la quale il rapporto si sarebbe estinto per risoluzione consensuale manifestata (seppur verbalmente) dalla lavoratrice nel corso della riunione del 31.10.23, escludendo l'art. 26, co. 1, D.Lgs. n. 151/15 la configurabilità di una simile fattispecie e prescrivendo, a tutela del lavoratore rispetto a volontà non manifestate appropriatamente e ponderatamente, che “le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro ed alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3”. Sotto questo profilo sono inammissibili le richieste di prova articolate dalla resistente.
2. La volontà del lavoratore di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, ove venga manifestata senza la forma prescritta dalla legge a pena di inefficacia, è quindi un atto giuridicamente inefficace e, in ragione di ciò, improduttivo di effetti giuridici;
inidoneo, pertanto, di per sé ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro con conseguente diritto della ricorrente a percepire le retribuzioni che le sarebbero spettate in caso di continuazione del rapporto.
Rileva questo giudice che il licenziamento del lavoratore assunto con contratto a tempo determinato può avvenire solamente per giusta causa o per impossibilità sopravvenuta della prestazione e che incombe in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare la sussistenza delle stesse.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, “il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., può essere risolto anticipatamente non già per un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma soltanto in presenza delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 e ss. cod. civ..
Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato”. (Cass. 3276/09).
3 Come si è visto non sussiste alcuna giusta causa di recesso e neppure alcuna “impossibilità sopravvenuta”.
Da un lato, al momento dell'assunzione della ricorrente (28.8.23, con effetto dall'1.9.23), unitamente agli altri lavoratori a termine già occupati nella gelateria, la società era ovviamente a conoscenza della tendenziale “stagionalità” dell'attività di rivendita gelati e doveva per forza essere a conoscenza dell'andamento economico “negativo” dell'attività che avrebbe indotto la società, a dire della stessa resistente, già nel mese di ottobre 2023 (ovvero, solamente a distanza di poco più di un mese dall'assunzione della lavoratrice) a decidere per la chiusura dell'attività (il termine per il deposito del bilancio, peraltro non prodotto in atti dalla resistente, dovrebbe ritenersi concesso fino al mese di giugno del 2023): non si tratta, dunque, di circostanza sopravvenuta né di impossibilità sopravvenuta.
Sotto diverso profilo emerge documentalmente come l'azienda (si valutino i documenti nn. 7
e 8 ric., concernenti l'elenco assunzioni di , non specificamente contestati dalla resistente) CP_1 avesse in ogni caso provveduto a riaprire l'attività, quanto meno, a far tempo dal 9.2.24.
A quella data ( e nel periodo immediatamente successivo) risultano, difatti, varie assunzioni, come quella del lavoratore a termine OD Lakshmy con contratto fino al 30.10.24 e con mansioni di commesso da banco di gelateria, o come quella della lavoratrice fino Persona_2 all'8.4.24 con analoghe mansioni;
ed ancora data di assunzione di , di Parte_3 Per_3
e di , nonché di dal 27.2.24
[...] Parte_4 Persona_4 con mansioni di commesso da banco;
ed ancora di dal 6.3.24 al Persona_5
5.9.24, stesse mansioni.
Tutte assunzioni che dimostrano al di là di ogni ragionevole dubbio la effettiva e cospicua ripresa dell'attività di gelateria in epoca antecedente alla cessazione del contratto a termine stipulato con la ricorrente, così sconfessandosi apertamente l'asserita cessazione dell'attività che avrebbe imposto alla società l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro con la ricorrente e che viene indicata quale ragione del licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo.
3. Al di fuori delle evidenziate ipotesi di giusta causa o di impossibilità sopravvenuta della prestazione – presupposti che era onere della società resistente allegare e dimostrare - il licenziamento è qualificabile come inadempimento contrattuale per mancato rispetto del termine pattuito.
Sarebbe, quindi, spettato alla resistente dimostrare la sussistenza di una giusta causa o di impossibilità sopravvenuta della prestazione: come si osservato la società resistente non ha convenientemente adempiuto all'onere di allegazione e prova delle circostanze che, sole, avrebbero potuto giustificare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro con la ricorrente.
4 Non essendo stato assolto l'onere probatorio in punto sussistenza di una causa legittima di risoluzione del rapporto di lavoro, la cessazione è da ritenersi avvenuta al di fuori delle ipotesi nelle quali, come si è visto, è possibile il licenziamento del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.
4. Nel caso – quale è quello in scrutinio - di ingiustificato recesso ante tempus del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, e di conseguente accertata illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro prima della naturale scadenza dello stesso, prevista dal contratto di lavoro a tempo determinato in esame al 29.2.24, il risarcimento del danno dovuto alla lavoratrice va commisurato all'entità dei compensi retributivi che la stessa avrebbe maturato dalla data del recesso (che aveva effetto al 30.11.23) fino alla prevista scadenza del contratto (ovvero al 29.2.24).
Il recesso "ante tempus" dal contratto a tempo determinato, non sorretto da una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., obbliga difatti il recedente al risarcimento integrale del danno.
In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato non trova, difatti, applicazione la disciplina prevista dalla legge 604/66 e il danno risarcibile al lavoratore deve essere determinato, alla stregua delle regole comuni di cui all'art. 1223 c.c., nelle retribuzioni che allo stesso sarebbero spettate fino alla scadenza del termine.
Trattandosi, nel caso di specie, di licenziamento intervenuto in costanza di rapporto a termine, risulta applicabile l'orientamento interpretativo della Suprema Corte per il quale: “Il dipendente a tempo determinato illegittimamente licenziato in difetto di giusta causa (non potendosi ritenere tale la situazione di transeunte difficoltà economica del datore di lavoro) ha diritto non alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine…” (Sez. L, Sentenza n. 11692 del 01/06/2005 - Rv. 582236; Cass. 29.10.13,
n. 24335).
Attenendosi ai predetti criteri di liquidazione del danno patrimoniale, è dovuta alla ricorrente,
a tale titolo, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata dalla stessa percepita dal 1.12.23 al 29.2.24, scadenza naturale del contratto risolto anticipatamente ed illegittimamente dal datore di lavoro.
La retribuzione ordinaria da ultimo riconosciuta alla ricorrente va determinata secondo i condivisibili criteri esposti nelle note finali dalla società resistente, alla luce del contenuto degli artt.
206-209 CCNL applicato pacificamente al rapporto di lavoro, da ritenersi congruo e rispondente ai parametri retributivi contrattualmente applicati, e da intendersi così richiamato per la determinazione della seguente base imponibile:
Retribuzione base (mensilizzata) € 1.656,48
Rateo G.N. € 138,04
5 Rateo quattordicesima mensilità € 138,04
Rateo mensile ferie € 138,04
Rateo mensile par € 26,29
Maggiorazione lavoro domenicale € 82,82
Rateo mensile TFR € 151,23
-------------------
Totale € 2.330,94.
Detta base va moltiplicata per i tre mesi di lavoro mancanti al termine del contratto e così per la somma complessiva pari ad € 6.992,82 al lordo delle ritenute erariali (€ 2.330.94 * mesi 3), il tutto da riconoscere alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno da illegittimo recesso ante tempus, e quindi per il periodo indicato, oltre agli interessi legali sino al saldo.
5. Ogni altra e diversa questione risulta assorbita.
Le spese seguono la quasi totale soccombenza (salvo una lieve riduzione del quantum richiesto) e si liquidano come in dispositivo, secondo l'opera prestata, applicandosi i compensi nei minimi previsti dai parametri vigenti per i procedimenti di materia lavoristica, di valore indicato (fasi di studio, introduttiva e decisionale); si apprezzano giusti motivi di compensazione parziale delle spese di lite nella misura di un terzo a fronte del comportamento della ricorrente nella fase di trattativa essendo pure riscontrata documentalmente la spesa sostenuta da parte resistente in vista della prospettata imminente conclusione della trattativa conciliativa (né parte ricorrente ha smentito l'articolata ricostruzione offerta sul punto dalla resistente in atto di costituzione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accertata e dichiarata l'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro a tempo determinato attuato con effetto dal 30.11.23, condanna a pagare in favore di Controparte_1 [...]
a titolo risarcitorio la somma pari ad € 6.992,82, Parte_1 oltre a interessi legali al saldo;
2. liquida le spese di parte ricorrente in euro 2.109,00 per compensi, oltre rimborso spese 15 %,
IVA e CPA di legge, dichiarandole compensate nella misura di un terzo, e condannando la società resistente a rifondere i restanti due terzi alla parte ricorrente nella misura di euro
1.406,00, oltre rimborso forf. 15 %, IVA e CPA di legge.
Verona, 11 giugno 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
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