TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5992/2024 R.G. T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cassano giusta procura in atti;
Parte_1
- ATTRICE-
E
CP_1
- CONVENUTO CONTUMACE – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 21/02/2025, celebrata nella contumacia del convenuto, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni declinate a verbale dal solo procuratore dell'attrice, che chiedeva la decisione immediata ex art. 473 bis 22 c.p.c.; il P.M. interveniva con nota del 18/6/2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso iscritto depositato il 22/05/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto a Gravina di Per Puglia il 07/12/2007 con , dalla cui unione erano nati due figli: (27/05/1998) e CP_1 Per_1 (09/04/2005). A fondamento della sua domanda l'attrice deduceva che con decreto del 9/2/2021, non reclamato, il Tribunale di Bari aveva omologato la separazione personale dei coniugi, prevedendo l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di lei e l'obbligo di suo marito di versare € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva confermarsi l'assegnazione della casa coniugale ed il contributo paterno al mantenimento del Per_ figlio in misura pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 21/02/2025 , pur ritualmente CP_1 citato in giudizio, non si costituiva e il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via provvisoria ed urgente, revocava le statuizioni personali ed economiche relative ad entrambi i figli, maggiorenni ed economicamente autosufficiente (per come dichiarato dalla stessa attrice alla citata udienza). Infine, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni ed assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione ex art. 473 bis 22 c.p.c.; il P.M. interveniva con nota del 18/6/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, stante la regolarità della notifica, devesi dichiarare la contumacia del convenuto. Nel merito, la domanda tesa alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta. 1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art.
3. E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice è risultato vano per la mancata comparizione del convenuto ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo. Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia del decreto di omologa e del termine di sei mesi (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella medesima procedura. Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gravina in Puglia, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 21/02/2025, alle quali l'attrice ha prestato acquiescenza, chiedendone espressamente la conferma alla citata udienza.
4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo il convenuto costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anziché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, tabella “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” (involgente le sole fasi introduttiva e di studio con riduzione del 30% stante la tenuità della causa nonché quella decisoria decurtata di 3/4, trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositati gli scritti conclusivi e con esclusione della fase istruttoria non celebratasi), da versare in favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, essendo stata ammessa in data 09.04.2024 l'attrice vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 22/05/2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la contumacia del convenuto;
2. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Gravina in Puglia il 07/12/2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 di Gravina in Puglia al n. 220, parte II, serie A, anno 2007;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. conferma le statuizioni dettate all'udienza del 21/02/2025;
5. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
6. condanna il convenuto contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in
€ 2.759,75 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%, da versare in favore dell'Erario dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002; 7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, il 01/04/2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato