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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione collegiale nelle persone dei Magistrati
Dott. Francesco MANCINI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 3493 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2012, promossa da:
, in proprio e quale erede di , PA Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Gatta come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28.11.2020 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Alatri alla via Circonvallazione n. 93
- Parte attrice –
CONTRO
e PA Controparte_2 rappresentate e difese dall'Avv. Mauro Roma e dall'Avv.to Monica Roma come da procura allegata al ricorso in riassunzione del 08.09.2021 ed elettivamente domiciliate presso il loro studio legale in Ceccano alla via Principe
Umberto n. 72
Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Pongelli come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Alatri alla via dei Ciclamini n. 6
, quale erede di CP_3 Persona_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Roma e dall'Avv.to Monica Roma come da procura allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione del 21.01.2022 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Ceccano alla via
Principe Umberto n. 72
- Parti convenute -
OGGETTO: Azione di riduzione per lesione di legittima di donazione, collazione e scioglimento di comunione. CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in atti (da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte).
FATTO E DIRITTO
§ 1. Svolgimento del processo. Domande ed eccezioni.
Richiamata l'esposizione dello svolgimento del processo e delle domande, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi come da Sentenza n. 362/2019, ai fini dell'odierna pronuncia è d'interesse rilevare che dopo la pronuncia non definitiva emessa il 09.04.2019 e pubblicata il 18.04.2019 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per dare luogo alle dichiarazioni di apertura delle successioni di e Persona_3 [...]
, all'individuazione dei beni che compongono il loro asse ereditario e che costituiscono oggetto di Persona_4 domanda di divisione, alla domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da relativamente Persona_2 all'abitazione al piano primo del fabbricato in AR alla via Risari 13 distinto al Fg. 9 n. 484 sub 2 e alla domanda di scioglimento della comunione previa formazione di progetto divisionale, avuto parimenti riguardo alle domande di assegnazione formulate fin dagli scritti introduttivi dall'attrice (con riferimento al bene PA sito in AR al NCT fg. 9 n. 248) e dalle convenute e (con riferimento Controparte_2 PA al terreno in AR in NCT fg. 9 n. 933).
Nelle more dell'attività istruttoria è deceduta la sig.ra in data 20.06.2019 e su dichiarazione del Persona_1 procuratore il processo è stato interrotto;
riassunto per iniziativa dell'attrice che ne PA costituisce unica erede e in tale qualità ha fatto proprie le istanze della genitrice, il giudizio è stato poi interrotto per dichiarazione di decesso avvenuto il 09.05.2021 della sig.ra . Riassunto il giudizio su iniziativa delle Persona_2 convenute e si è costituito in giudizio quale erede della parte deceduta il Controparte_2 PA sig. , che si è riportato alle domande e alle conclusioni della propria dante causa chiedendone CP_3 accoglimento.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio volta alla ricognizione e determinazione delle masse ereditarie dei due de cuius e alla formazione di un progetto divisionale;
svolta istruttoria orale relativa alla domanda di usucapione di
; la causa, in difetto di contestazioni avverso la relazione di consulenza tecnica d'ufficio vergata Persona_2 dall'Arch. è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.01.2024, la cui Persona_5 trattazione è avvenuta nella forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e all'esito è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse e repliche conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.
§ 2. Dichiarazioni di apertura delle successioni e ricognizione di ciascuna distinta massa ereditaria.
§ 2.1. Successione di e individuazione della relativa massa ereditaria. Persona_4
Va preliminarmente dichiarata l'apertura della successione di , nato Persona_4 ad AR (FR) il 18.12.1925 e deceduto in Frosinone il 05.04.2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 456 c.c.
Dall'esame della documentazione versata in atti risulta che eredi del de cuius ai sensi dell'art. 565 e ss. c.c. alla data dell'apertura della successione sono il coniuge superstite, e le tre figlie e PA Per_2 Pt_2
CP_2 Ai fini del presente giudizio divisionale è d'uopo rimarcare, poi, che in corso di causa è deceduta la sig.ra e, per rappresentazione di essa, si è costituito in giudizio il figlio (nipote del de cuius) suo Persona_2 CP_3 erede con beneficio di inventario;
risulta che alla data del decesso di , avvenuto in data 09.05.2021, ne Persona_2 fossero parimenti chiamati all'eredità il coniuge sig. e l'altro figlio , i quali però risultano Controparte_4 Persona_6 avervi rinunciato con atto del 31.03.2022, della cui esistenza e registrazione presso l'Agenzia delle Entrate il c.t.u. dà espressamente conto (p. 65 della relazione depositata il 01.11.2023), sicchè allo stato deve rilevarsi che non v'è prova dell'esistenza di altri delati/eredi per rappresentazione.
L'eredità di si è devoluta ai suoi eredi per successione legittima. A norma del disposto Persona_4 dell'art. 581 c.c. “quando con il coniuge concorrono figli il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi”. Pertanto l'eredità spetta a ciascuno degli eredi sopra individuati secondo le seguenti quote: alla moglie per 1/3 e a ciascuna delle tre figlie per 2/9. PA
All'esito degli accertamenti svolti dal c.t.u. è risultato che i diritti immobiliari che compongono l'asse ereditario di giusti titoli trascritti sono: Persona_4 in Comune di AR:
a) ½ di utile dominio sul fabbricato ad uso Residenziale in NCEU Fg. 9 n. 484 sub 1;
b) ½ di utile dominio su porzione di fabbricato ad uso Residenziale in NCEU Fg. 9 n. 484 sub 2;
c) ½ di utile dominio sul fabbricato diruto in NCEU Fg. 9 n. 532;
d) ½ di utile dominio sul Terreno Bosco Alto in NCT Fg. 9 n. 933 ;
e) 14/36 di utile dominio sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 9 n. 893;
f) ½ di utile dominio sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 9 n. 936 ;
g) ½ di utile dominio sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 9 n. 934 ;
h) ½ di utile dominio sul Terreno Bosco Alto in NCT Fg. 9 n. 280 ;
i) ½ di utile dominio sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 9 n. 281 ;
l) ½ di proprietà sul Terreno Seminativo in NCT Fg. 9 n. 243 ;
m) ½ di utile dominio sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 9 n. 248 ;
n) ½ di proprietà sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 10 n. 136 ;
o) ½ di proprietà sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 10 n. 237;
p) ½ di proprietà sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 10 n. 238 ; in Comune di Pofi:
q) ½ di proprietà del Terreno Bosco Ceduo in NCT Fg. 5 n. 55;
r) ½ di proprietà del in NCT Fg. 5 n. 290; Parte_3 il tutto come meglio riportato e descritto alle pagine 11-27 della relazione di consulenza tecnica depositata il
01.11.2023 cui espressamente si rimanda.
§ 2.2. Successione di e individuazione della relativa massa ereditaria. Persona_3
Va parimenti dichiarata l'apertura della successione di , nato ad [...] il Persona_3
02.12.1924 e ivi deceduto il 13.04.2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 456 c.c.
Dall'esame della documentazione versata in atti risulta che eredi del de cuius ai sensi dell'art. 565 e ss. c.c. alla data dell'apertura della successione sono il coniuge superstite, , e la figlia Persona_1 PA Ai fini del presente giudizio divisionale è d'uopo rimarcare, poi, che in corso di causa è deceduta la sig.ra la quale, avendo rinunciato all'eredità del coniuge, partecipava quale litisconsorte nel presente giudizio in Persona_1 ragione del proprio diritto di abitazione sulla casa familiare in AR alla via Risari in NCEU al Fg. 9 part. 484 sub 1, riconosciutole già con la sentenza n. 362/19; al riguardo va osservato che, già con ordinanza del 09.04.2019 si era precisato che, quanto all'incidenza del diritto di abitazione delle coniugi superstiti:
a) esso può spiegare effetti ai fini della determinazione del valore delle masse in maniera distinta e separata (quello non rinunciato della intervenuta soltanto sulla massa proveniente dalla successione di e Persona_1 Persona_3 quindi nei confronti della sola attrice;
quello della convenuta sulla massa proveniente dalla PA successione di , del quale ella è parimenti erede, e quindi solo nei confronti delle convenute Persona_4 sue coeredi);
b) in tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli art. 581 e 582
c.c., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540 comma 2 c.c., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 553 c.c., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius"; tale precisazione vale allo stato esclusivamente con riferimento al diritto di abitazione della convenuta PA in relazione alla massa di , essendosi estinto il diritto della sorella interveniente.
[...] Persona_4
L'eredità di , destinata a devolversi per successione legittima nelle quote di ½ per la coniuge e Persona_3 di ½ per l'unica figlia, si è dunque devoluta per successione legittima totalmente in favore della figlia odierna attrice, per effetto della dichiarazione di rinuncia all'eredità operata dalla sig.ra il 29.12.2005 (doc. 1 fasc. parte attrice). CP_1
All'esito degli accertamenti svolti dal c.t.u. è risultato che i diritti immobiliari che compongono l'asse ereditario di giusti titoli trascritti sono: Persona_3 in Comune di AR:
a) ½ di utile dominio sul fabbricato ad uso Residenziale in NCEU Fg. 9 n. 484 sub 1;
b) ½ di utile dominio su porzione di fabbricato ad uso Residenziale in NCEU Fg. 9 n. 484 sub 2;
c) ½ di utile dominio sul fabbricato diruto in NCEU Fg. 9 n. 532;
d) ½ di utile dominio sul Terreno Bosco Alto in NCT Fg. 9 n. 933 ;
e) 14/36 di utile dominio sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 9 n. 893;
f) ½ di utile dominio sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 9 n. 936 ;
g) ½ di utile dominio sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 9 n. 934 ;
h) ½ di utile dominio sul Terreno Bosco Alto in NCT Fg. 9 n. 280 ;
i) ½ di utile dominio sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 9 n. 281 ;
l) ½ di proprietà sul Terreno Seminativo in NCT Fg. 9 n. 243 ;
m) ½ di utile dominio sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 9 n. 248 ;
n) ½ di proprietà sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 10 n. 136 ;
o) ½ di proprietà sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 10 n. 237;
p) ½ di proprietà sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 10 n. 238 ;
q) ½ di proprietà dell'unità ad uso residenziale in NCEU Fg. 9 n. 746 sub 2; r) ½ di proprietà dell'unità ad uso residenziale in NCEU Fg. 9 n. 746 sub 3;
s) ½ di proprietà del terreno con sovrastante fabbricato rurale in NCEU Fg. 9 n. 247; in Comune di Pofi:
t) ½ di proprietà del in NCT Fg. 5 n. 55; Parte_3
u) ½ di proprietà del in NCT Fg. 5 n. 290; Parte_3 il tutto come meglio riportato e descritto alle pagine 29-43 della relazione di consulenza tecnica depositata il
01.11.2023 cui espressamente si rimanda.
§ 2.3. Precisazioni sulle masse ereditarie.
Orbene, va precisato e chiarito che i beni in AR al Fg. 9 n. 746 sub 2, n. 746 sub 3 e n. 247, sebbene costituiscano parte dell'asse ereditario di non costituiscono oggetto dell'odierno giudizio divisionale Persona_3 perché non sono beni ricaduti in comunione col fratello e quindi delle convenute, in quanto trattasi di Persona_4 beni acquistati da in comunione con la moglie (cfr. c.t.u., p. 35). Persona_3 Persona_1
Analogamente, è bene precisare che ne è parimenti estranea la porzione di immobile al piano seminterrato dello stabile di via Risari n. 13 in Comune di AR distinto al Fg. 9 n. 484 sub 2, per effetto della dichiarata usucapione in favore della convenuta PA
§ 3. Sulla domanda riconvenzionale di usucapione formulata da ( . Persona_2 CP_3
A questo punto, ai fini della esatta e corretta individuazione della massa di diritti immobiliari in comunione da sciogliere tra le condividenti è necessario verificare la includibilità o meno in essa dell'appartamento sito al piano terra del fabbricato in AR via Risari n. 13 censito in catasto al fg. 9 n. 484 sub 2 oggetto della domanda riconvenzionale della convenuta di acquisto per possesso ultraventennale, del padre prima e proprio poi. Persona_2
V'è da rilevare la piena convergenza delle parti convenute in merito all'esclusivo possesso esercitato dalla su tale unità abitativa, tanto che la relativa domanda era stata anticipata anche dalla sorella e Persona_2 CP_2 dalla madre nella loro comparsa di costituzione. PA
V'è peraltro da osservare che la rappresentazione di parte convenuta non collima con quella dell'attrice nella misura in cui quest'ultima individua tale unità immobiliare come parte della casa di abitazione dei propri genitori, condivisa con gli zii e mentre le convenute adducono che i coniugi e Persona_4 PA Per_3
vivessero nella porzione immobiliare adiacente, distinta con il sub 1. Epperò poi è la stessa attrice ad affermare Per_1 che la casa familiare fosse costituita proprio dal sub. 1, nel quale sarebbe sita la stanza da letto della le cui Persona_1 chiavi sono ancora in possesso della medesima. Ella sostiene invero che il sub. 2 costituisce un ampliamento del sub 1, dal quale i genitori esercitavano l'accesso al sub 2 mediante una porta di comunicazione (v. comparsa conclusionale).
L'allegazione tuttavia è rimasta indimostrata.
Ancora v'è da osservare che, sebbene le parti riferiscano le loro allegazioni alla porzione immobiliare che situano al primo piano del fabbricato, dalle risultanze delle perizie eseguite tanto dal Geom. quanto dall'Arch. Per_7 Per_5 la porzione immobiliare che interessa in specie appare sita al piano terra del corpo di fabbrica, giacchè il sub. 2 si compone di un piano seminterrato (oggetto di usucapione da parte della convenuta e di un PA piano terra che costituisce l'unità abitativa in esame, come rappresentato anche dalle planimetrie allegate alla relazione di stima del 15.06.2016. Orbene, tanto premesso, le emergenze istruttorie consentono di apprezzare la fondatezza della domanda.
In primo luogo, e sotto il profilo strettamente documentale, va osservato che dalla documentazione depositata dalle convenute e risulta che la porzione immobiliare per cui Controparte_2 PA specificamente si discute è stata realizzata in ampliamento del fabbricato preesistente in via Risari sull'area censita al Fg.
9 nn. 484 sulla base di una concessione edilizia rilasciata dal Comune di AR ai germani e Persona_3
nel 1983; sul punto la c.t.u. del 2016 ha dato conto e allegato la concessione edilizia n. 73 del Persona_4
27.10.1983, prot. 3560, a nome di che prevedeva la realizzazione di un portico a Parte_4 Persona_4 servizio del fabbricato esistente, con destinazione conforme al progetto che prevedeva la realizzazione di una copertura costruita in aderenza al fabbricato principale e sulla base della quale i lavori di ampliamento del fabbricato sarebbero stati iniziati. In seguito, dal solo è stata richiesta in data 24.01.1987 e ottenuta la Persona_4
Concessione Edilizia n. 19 del 28.03.1987, prot. n. 286 per la tamponatura (chiusura) del portico, per destinare la porzione immobiliare risultante dalla tamponatura ad abitazione, mediante parziale chiusura del portico e demolizione di una porzione di fabbricato alla part. n. 296, estranea al giudizio (cfr. c.t.u. 2016, p. 29). In seguito ai germani Per_3
è stata rilasciata la concessione edilizia n. 30 del 23.09.1989 per la demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato di cui, tra gli altri, alla part. 296 del F. 9.
Tanto rilevato sotto il profilo delle autorizzazioni amministrative, deve osservarsi che la documentazione ulteriore prodotta in atti ha evidenziato che, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni, il solo Persona_4
ha comprovatamente realizzato le attività materiali ed economiche necessarie e funzionali per l'esecuzione delle
[...] opere, strumentali alla realizzazione di una nuova porzione immobiliare a destinazione abitativa. Ne costituiscono dimostrazione tanto la dichiarazione di inizio lavori del 24.09.1989 alla data del 27.09.1989 vergata dal solo R_
, quanto le numerose ricevute di pagamento (all. c del fascicolo delle convenute e
[...] CP_2 PA che a far data dal 03.04.1987 si sono susseguite per l'acquisto di materiali edili (breccia, cemento, sabbione, calce, forati, ferro, chiodi etc.) evidentemente necessari per le opere di tamponatura del portico (doc. v del fascicolo delle convenute e . CP_2 PA
Dunque, sebbene la concessione edilizia del 1983 e del 1989 sia stata richiesta e intestata ad entrambi i fratelli perché comproprietari, l'attività edile è stata condotta comprovatamente sempre da , ed è stata di Persona_4 consistenza e manifestazione tale da non consentire di ritenere che il fratello non ne fosse consapevole. Per_3
L'attrice argomenta che sulla base del principio di accessione, l'edificazione realizzata in ampliamento su suolo in comunione tra i fratelli ha importato l'acquisto in comunione del fabbricato. Certamente l'argomento è condivisibile ma ai fini che occupano deve aversi riguardo non già alla formale titolarità del bene quanto piuttosto alla situazione possessoria che su di esso si è di fatto instaurata negli anni. La comunione tra i due fratelli era una comunione puramente ereditaria, originata dalla devoluzione testamentaria del fu in favore dei due figli. Vale pertanto il Persona_8 principio per il quale “Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Sez. 2, n. 9100, 12/4/2018, Rv. 648079; conf., ex multis,Cass. nn. 8404/2019, 10734/2018, 10734/2018, 24214/2014, 7221/2009, 16841/2005, 2622/1984).
Deve, inoltre, escludersi che il possesso "ad usucapionem" debba caratterizzarsi per il convincimento del soggetto agente di essere proprietario. La buona fede è un elemento del tutto estraneo alla qualità del possesso idoneo all'usucapione: non occorre che colui che pretenda di avere usucapito abbia instaurato con la "res" il rapporto di fatto con il convincimento che fosse il proprietario esclusivo di essa. La legge attribuisce la proprietà sul mero presupposto del possesso pubblico, cioè non clandestino, ininterrotto e non violento, al fine di evitare che il bene resti "sine die" non governato e abbandonato” (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. II, 04/10/2024, n.26024).
Il comproprietario del bene comune può, dunque, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comproprietari senza che sia a tal fine necessaria l'"interversio possessionis" e, se già possiede 'animo proprio' e a titolo di comproprietà, deve estendere tale possesso esclusivo, occorrendo a tal fine che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di altrui godimento e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che sia sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune
(cfr. Cass. 7091/2024).
Orbene, si deve osservare che l'attività posta in essere dal a far data dal 1983 o comunque dal Persona_4
1987 è caratterizzata intrinsecamente dalla attitudine esclusiva ed escludente rispetto all'altro comproprietario: esclusiva perché posta in essere quale palmare manifestazione di signoria individuale sul bene esercitata unilateralmente e discrezionalmente (“uti dominus”), tale da operarne una stabile e non occasionale o temporanea trasformazione, non soltanto strutturale ma anche funzionale (essendo strumentale alla realizzazione di una nuova porzione immobiliare a destinazione abitativa mediante trasformazione del portico e demolizione e ricostruzione di porzione di fabbricato); escludente, perché tesa – come poi i fatti hanno dimostrato – a conseguire un godimento esclusivo del bene, incompatibile con il pari uso o con la condivisione con l'altro condividente.
Nessuna evidenza documentale emerge di una manifestazione di volontà del tesa a esercitare o Persona_3 reclamare una condivisione del bene, né risulta che prima del decesso del genitore costui o l'attrice abbiano formulato istanze in tal senso. Può dunque ritenersi che il possesso esercitato dal de cuius sulla porzione immobiliare che egli stesso ha provveduto a realizzare a propria cura e spese sia stato pacifico, pubblico e indisturbato e con pieno animo di esclusiva signoria.
Peraltro neppure si può ritenere che le condotte edificatorie e edilizie poste in essere non siano sufficienti per integrare il possesso utile ad usucapire, perché non si tratta di interventi di mera manutenzione eventualmente compatibili con uno stato di detenzione o di compossesso, secondo l'insegnamento di Cass. civ., sez. II, 30/07/2024, n.
21301, ma si tratta, proprio seguendo il ragionamento della pronuncia menzionata, di un'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà accompagnata da univoci indizi che consentono di presumere che essa
è stata svolta "uti dominus”, nella quale si può rinvenire con certezza il momento iniziale dell'occupazione e l'intenzione, manifesta all'esterno, dell'occupante di godere in via esclusiva e come proprietario esclusivo del bene.
Considerato che “per il riconoscimento della sussistenza di un possesso utile ai fini dell'usucapione, è necessario dimostrare che il possesso sia stato continuo, non transitorio e non di modesta entità, inoltre la volontà di possedere "uti dominus", è deducibile dalle attività svolte sul bene, che devono essere incompatibili con il godimento altrui e tali da escludere il possesso degli altri partecipanti alla comunione” (Cass. civ., sez. II, 29/07/2024, n.21135; sez. II ,
07/04/2023 , n. 9546), l'applicazione dei richiamati principi al caso di specie consente di ritenere che il RA abbia posto in essere un comportamento materiale - continuo ed ininterrotto dal 1983 quando Persona_4
l'attività edificatoria è iniziata - attuato sulla res, rispetto al quale indici presuntivi univoci - rappresentati dall'assenza di compartecipazione del fratello, dall'esclusivo impegno economico e logistico, dall'utilizzo esclusivo e dalla successiva destinazione dell'abitazione realizzata alla figlia – consentono di ritenere che fosse accompagnato dall'intenzione, Per_2 resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, apertamente ed obiettivamente contrastante con il (com)possesso altrui, e tale da rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo, in guisa da perfezionare la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà dell'immobile in comunione.
Le conclusioni che precedono sono corroborate altresì dalle emergenze dell'istruttoria orale svolta, laddove i testimoni che hanno conosciuto il de cuius e hanno avuto contezza diretta della realizzazione delle opere edili in discussione hanno convergentemente dichiarato che i lavori di ampliamento del fabbricato di cui alla part. 484 sub. 2 sono stati commissionati dal solo e a cura e spese dello stesso. Così il sig. , operaio edile Persona_4 Testimone_1 che ha personalmente svolto lavori di muratura all'interno della porzione di fabbricato in interesse ha dichiarato che mi chiese nell'anno 1989 di eseguire dei lavori edili all'interno della sua abitazione ad Persona_4
AR. Come lavoro in economia il sabato e la domenica ho montato i pavimenti delle camere, rivestimenti della cucina,
i bagni e parte dell'intonaco delle camere che si era staccato. Si trattava di lavori eseguiti su una porzione di immobile realizzato in ampliamento di quello preesistente;
ampliamento forse fatto 3-4 anni prima. Fui pagato da R_
(…)”. In senso conforme le dichiarazioni del teste sig. , il quale ha parimenti eseguito quale
[...] Testimone_2 operaio edile la realizzazione di impianti elettrico e di riscaldamento e in generale collaborato per la realizzazione dell'ampliamento nel quale poi sono andati ad abitare e la sua famiglia. Il teste ha dichiarato che Persona_2
l'ampliamento ha avuto inizio nell'anno 1983 ed è stato eseguito a cura e spese dello stesso.
Parte attrice ha messo in discussione l'attendibilità del secondo teste, perché legato da rapporto di coniugio con la convenuta dall'anno 1996 e titolare quindi di un potenziale interesse diretto nella causa. Invero Controparte_2 non si ravvisa alcun interesse diretto del teste nella domanda svolta dalla cognata anche perché la sua Per_2 dichiarazione va in senso diametralmente opposto all'interesse della moglie a vedere eventualmente ricomprendere anche l'unità immobiliare di cui al f. 9 n. 484 sub 2 nella massa in comunione, al fine di incrementarne il valore a monte e il valore della propria quota a valle della divisione.
Deve quindi ritenersi dimostrato che il de cuius abbia avuto ed esercitato il possesso Persona_4 esclusivo della porzione immobiliare che occupa quanto meno dal 1987.
Gli esiti dell'istruttoria orale consentono poi di ritenere dimostrato che dai primi anni '90 il possesso pubblico indisturbato ed esclusivo della stessa unità immobiliare è stato esercitato dalla sig.ra che ivi ha fissato Persona_2 incontestatamente la propria residenza familiare (ove ancora oggi vivrebbe il figlio . CP_3
In tal senso depongono le dichiarazioni rese dalla sig.ra datrice di lavoro della convenuta Testimone_3 dai primi anni '90 fino alla morte della stessa, la quale ha riferito di conoscere l'appartamento in cui viveva con la Per_2 famiglia e di averlo frequentato da un Natale dei primi anni '90. Le sue dichiarazioni appaiono pienamente attendibili per il dettaglio circostanziale che ella ha offerto nella descrizione dell'appartamento e non collidono con quelle dei testi già citati, perché costoro non hanno dichiarato di aver rifinito l'immobile, che è stato invece poi completato dalla convenuta, come affermato dalla teste. Nello stesso senso, anche se a distanza di diversi anni e quando l'appartamento era completato sebbene ancora da rifinire con un riscaldamento funzionante e infissi in alluminio, le dichiarazioni del teste sig. che ha riferito su caratteristiche dell'appartamento riscontrate dall'esito del sopralluogo del Testimone_4
c.t.u. e dalla fornita descrizione dell'immobile (ad esempio, assenza di riscaldamento e presenza di stufa a pellet, parquet nelle camere: p. 17-18) e che consentono di saggiarne positivamente l'attendibilità.
Non è invero in reale contestazione comunque tra le parti che la sig.ra abbia adibito tale Persona_2 porzione immobiliare a propria casa di abitazione e i principi di diritto enunciati in tema di acquisto per usucapione della quota del condividente da parte dell'altro comproprietario valgono anche per la convenuta, avendo costei all'evidenza esercitato parimenti un possesso esclusivo ed escludente sulla res uti dominus, con le medesime caratteristiche e in prosecuzione di quello già esercitato prima di lei dal proprio genitore.
Pur riconoscendo che ha sempre abitato tale abitazione, la parte attrice si duole del fatto che tale utilizzo Per_2 esclusivo ha importato la propria impossibilità di parimenti utilizzarlo. Orbene, oltre al fatto che dunque è la stessa attrice a confermare che l'uso che la convenuta ha fatto del bene è stato esclusivo ed escludente e tale da risultare incompatibile con il pari uso degli altri condividenti, tale da potersi dunque qualificare come possesso uti dominus, v'è da rilevare che, sebbene meramente allegate come rivolte ripetutamente all'indirizzo della cugina, non v'è evidenza di richieste, prima della maturazione del termine della prescrizione acquisitiva, dell'attrice o del proprio dante causa di pari uso di tale porzione immobiliare. Persona_3
A ben guardare, non appare davvero rilevante ai fini che occupano la circostanza che la concessione del 1983 e del 1989 fossero state rilasciate ad entrambi i germani quanto piuttosto quella per la quale l'attività di ampliamento ed edificazione è stata svolta da uno soltanto di essi;
poiché non si tratta di una mera attività gestoria o di un intervento di ristrutturazione o manutenzione del bene esistente che potrebbe consentire di ritenere che l'inerzia di rispetto Per_3 all'opera del fratello sia qualificabile come una situazione di condiscendenza, per la quale si tollera che altri utilizzino transitoriamente o saltuariamente la cosa propria. Si è trattato di demolire e costruire ex novo un bene occupando una porzione di suolo comune e utilizzandolo manifestamente come bene proprio ed esclusivo, tanto da concederlo poi in godimento alla propria figlia affinchè vi fissasse la propria dimora familiare. Trattasi in altri termini di attività priva di quel carattere di saltuarietà o di precarietà che possono ingenerare dubbi circa l'animus del possessore, concretizzandosi tanto nel padre quanto nella figlia la manifesta ed inequivoca volontà di escludere il compossesso altrui.
Ritenuto che tale condotta di permanente trasformazione del bene e occupazione a titolo di possesso esclusivo del bene abbia avuto inizio nell'anno 1983 o comunque nell'anno 1987 con l'attività edificatoria eseguita da R_
e sia proseguita poi dalla figlia a partire dai primi anni '90, come riferito dalla teste che ha
[...] Per_2 Tes_3 dichiarato di aver conosciuto la convenuta in occasione della sua assunzione al bar Minotti proprio in quegli anni e di saper riferire che ella ha sempre vissuto nell'appartamento per cui si discute da che ella è stata assunta, è decorso il termine ventennale per l'acquisto per usucapione dell'immobile già alla data di apertura della successione.
Ne consegue che la domanda va accolta e va dichiarato l'acquisto a titolo originario dell'appartamento sito al Persona_ piano terra del fabbricato in AR alla via Risari in NCEU al Fg. 9 part. 484 sub 2 in capo alla convenuta e dunque in capo al figlio oggi in giudizio
[...] CP_3
Sul punto va fatta una necessaria puntualizzazione dal momento che le parti convenute , Controparte_5
e e hanno osservato che per raggiungere l'ingresso dell'unità CP_3 PA Parte_2 immobiliare oggetto della domanda di usucapione F. 9 part. 484 sub 2 occorre transitare sulla corte esclusiva della part. 484 sub 1, sicchè sarebbe necessario dichiarare l'acquisto per usucapione anche del relativo diritto di passaggio, trattandosi dell'unico accesso possibile, restando l'abitazione altrimenti interclusa;
analogamente, parte attrice ha rilevato che “va inoltre previsto il frazionamento della corte esclusiva del sub 1 (come da futura divisione), in quanto allo stato attuale di esclusiva proprietà dello stesso sub 1”. Orbene, le osservazioni, pur ragionevoli, esorbitano dai confini dell'odierno thema decidendum, sia perché nessuna domanda di usucapione di servitù di passaggio è stata svolta nel presente giudizio, laddove la domanda e la pronuncia di usucapione riguardano all'evidenza soltanto l'unità immobiliare;
sia perché tale unità viene acquistata nello stato di fatto in cui si trova ed eventuali situazioni di fatto e pretese afferenti l'acquisto a titolo originario o la costituzione di un diritto reale di godimento sui beni di cui si discute dovranno essere veicolate in apposito giudizio su specifica domanda. E tanto vale anche per eventuali servitù di passaggio la cui esistenza si voglia far accertare o costituire sulla part. 405 che è comunque estranea al presente giudizio.
§ 4. Individuazione del compendio immobiliare in comunione ordinaria tra le parti.
In ragione dell'esclusione dell'unità abitativa in AR alla via Risari in NCEU al Fg. 9 part. 484 sub 2 dalla massa oggetto di comunione, è possibile di seguito individuare la esatta composizione del compendio immobiliare in comunione ordinaria tra le parti oggetto di divisione.
E' necessario altresì precisare che, sebbene parte attrice abbia allegato che la comunione consiste anche dei beni mobili e segnatamente di taluni arredi che erano contenuti nella casa familiare e in comproprietà tra fratelli la Per_3 circostanza è stata negata dalle convenute, le quali hanno escluso che sussista una comunione mobiliare tra i danti causa.
In difetto di prova e soprattutto di dettagliata descrizione e indicazione dei beni che costituirebbero oggetto della comunione tra le parti, deve escludersene la sussistenza e concludersi che la massa in comunione è costituita soltanto da beni immobili (rectius, diritti immobiliari su beni immobili).
Sulla base delle risultanze istruttorie e degli accertamenti svolti dal c.t.u. nella relazione del 01.11.2023 la massa è così composta:
BENE IMMOBILE IDENTIFICATIVO DIRITTO E
CATASTALE QUOTA
Fabbricato ad uso Residenziale AR NCEU Fg. 9 n. 484 sub 1 1/1 Utile Dominio
Fabbricato diruto AR NCEU Fg. 9 n. 532 1/1 Utile Dominio
Terreno Bosco Alto AR NCT Fg. 9 n. 933 1/1 Utile Dominio
Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 9 n. 893 14/18 Utile Dominio
Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 9 n. 936 1/1 Utile Dominio
Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 9 n. 934 1/1 Utile Dominio
Terreno Bosco Alto AR NCT Fg. 9 n. 280 1/1 Utile Dominio
Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 9 n. 281 1/1 Utile Dominio Per_
Seminativo AR NCT Fg. 9 n. 243 1/1 Proprietà Pt_3
Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 9 n. 248 1/1 Utile Dominio
Per_
Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 10 n. 136 1/1 Proprietà
Per_
Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 10 n. 237 1/1 Proprietà
Per_
Terreno Seminativo CT Fg. 10 n. 238 1/1 Proprietà Controparte_6
Per_ CT Fg. 5 n. 55 1/1 Proprietà Controparte_7
Per_ CT Fg. 5 n. 290 1/1 Proprietà Controparte_7 come analiticamente riportato nella relazione di consulenza tecnica alle pagine 43-44 cui si rimanda.
§ 4.1. Il valore del compendio in comunione e delle singole quote in capo a ciascun condividente.
Quanto al valore di stima del compendio immobiliare ai fini divisionali, va osservato che “in tema di divisione ereditaria, la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al loro valore venale al momento della divisione che coincide, nel caso di divisione giudiziale, con quello di proposizione della relativa domanda, pur potendosi avere riguardo alla stima effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione, purché si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minore apprezzamento del bene dovuto alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito all'epoca della detta stima, costituendo onere della parte che solleciti la rivalutazione allegare ragioni di significativo mutamento di tale valore intervenuto "medio tempore" (Cass. civ., sez. II, 12/12/2017, n.29733).
Dall'esame della relazione di c.t.u. del 01.11.2023 emerge che i valori atomisticamente stimati corrispondono a quelli della precedente perizia del giugno 2016 e sulla base della composizione della massa sulla quale è stata emessa la
Sentenza non definitiva n. 362/19 del 09-18.04.2019, avendo il c.t.u. riscontrato la sostanziale conformità tra lo stato dei luoghi attuale e quello esistente alla data del deposito della precedente relazione di stima. Dall'esame delle relazioni di CTU risulta che il valore dell'asse ereditario in comunione sia stato atomisticamente correttamente determinato dal
Ctu, sulla base del valore che esso aveva alla data della divisione, in quanto in conformità alla destinazione urbanistica risultante dai predetti strumenti di pianificazione territoriale, sulla base dell'attuale stato di conservazione e sulla scorta del metodo sintetico-comparativo con beni della stessa tipologia aventi le stesse caratteristiche, ubicati nella medesima zona, ovvero in zone limitrofe di cui sono noti i valori, o i prezzi, determinati in condizioni ordinarie di mercato, per la miglior descrizione del quale si rimanda alla relazione di consulenza tecnica (pagine 12-14), integralmente condivisa per l'approfondimento e il dettaglio delle operazioni compiute e dei criteri e metodi di calcolo seguiti, nonché a fronte delle pienamente condivisibili risposte alle osservazioni delle parti fornite dallo stesso, di cui alle pagine 44-52 dell'elaborato del 01.11.2023.
Dall'esame della relazione di stima del c.t.u. del 01.11.2023 emerge che il c.t.u. ha fatto corretta applicazione del principio per il quale “in tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli art. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540 comma 2 c.c., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 553 c.c., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius" e ha infatti detratto dal valore dell'abitazione in AR al F. 9 part. 484 sub 1 sul quale grava il diritto di abitazione stimato in complessivi €
94.500,00 quello del prelegato ex lege stimato in € 36.000,00, giungendo al valore finale di € 48.450,00 e facendo dunque gravare l'incidenza di siffatto diritto sulla sola massa ereditaria di . Persona_4
Sulla base dei richiamati criteri di stima, il valore atomisticamente considerato dei beni immobili che compongono la massa da dividere è così individuato: BENE IMMOBILE IDENTIFICATIVO DIRITTO E VALORE DI
CATASTALE QUOTA MERCATO
Fabbricato ad uso Residenziale AR NCEU Fg.9 n.484 sub1 1/1 Utile Dominio € 48.450,00
Fabbricato diruto AR NCEU Fg. 9 n. 532 1/1 Utile Dominio € 5.865,00
Terreno Bosco Alto AR NCT Fg. 9 n. 933 1/1 Utile Dominio € 16.787,50
Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 9 n. 893 14/18 Utile Dom. € 1.322,22
Seminativo arborato AR NCT Fg. 9 n. 936 1/1 Utile Dominio € 2.040,00 Pt_3
Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 9 n. 934 1/1 Utile Dominio € 9.018,00
Terreno Bosco Alto AR NCT Fg. 9 n. 280 1/1 Utile Dominio
€ 11.409,75 AR NCT Fg. 9 n. 281 1/1 Utile Dominio
Terreno Seminativo arborato Per_ Terreno Seminativo AR NCT Fg. 9 n. 243 1/1 Propr. € 8.840,00
Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 9 n. 248 1/1 Utile Dominio € 38.830,00 Per_ Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 10 n. 136 1/1 Propr. Per_
€ 21.910,00 Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 10 n. 237 1/1 Propr. Per_ Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 10 n. 238 1/2 Propr. Per_ CT Fg. 5 n. 55 1/2 Propr. € 1.640,00 Controparte_7 Per_ CT Fg. 5 n. 290 1/2 Propr. € 6.300,00 Controparte_7
TOTALE GGETTO DELLA DIVISIONE ORDINARIA (alla data della divisione) € 172.412,47 Parte_5
Pertanto, il valore complessivo del compendio in comunione tra le parti è di € 172.412,47.
Vanno a questo punto correttamente individuate le quote spettanti a ciascun condividente, tenuto conto del fatto che all'attualità l'attrice quale unica erede del proprio dante causa , è PA Persona_3 titolare della quota di ½ dei diritti che compongono il compendio che precede, mentre le parti convenute sono titolari complessivamente della quota di ½ dei medesimi diritti sulla massa di , sicchè si avranno le Persona_4 seguenti quote di diritto:
- - quota pari a 1/2 del valore del compendio in comunione € 86.206,23; PA
- - 3/9 di 1/2 (e per la part. 893, 3/9 di 7/18) € 28.735,94; PA
- - 2/9 di 1/2 (e per la part. 893, 2/9 di 7/18) € 19.156,94; Persona_2 CP_3
- - 2/9 di 1/2 (e per la part. 893, 2/9 di 7/18) € 19.156,94; Controparte_2
- - 2/9 di 1/2 (e per la part. 893, 2/9 di 7/18) € 19.156,94; Parte_2
e complessivamente anche le parti convenute sono titolari di una quota che per ½ complessivi vale € 86.206,23.
§.
5. Il progetto divisionale.
In funzione dello scioglimento della comunione previa formazione di progetto divisionale, avuto parimenti riguardo alle domande di assegnazione formulate fin dagli scritti introduttivi dall'attrice PA
(con riferimento al bene sito in AR al NCT fg. 9 n. 248) e dalle convenute e Controparte_2 PA
(con riferimento al terreno in AR in NCT fg. 9 n. 933), nonché alla domanda delle parti convenute (alla
[...] domanda in tal senso originariamente proposta da e hanno infine aderito nelle conclusioni Persona_2 Pt_2 spiegate con le note di precisazione conclusioni a trattazione scritta anche e di CP_2 PA mantenere tra loro la comunione, procedendo allo scioglimento soltanto nei confronti dell'attrice, va precisato che esulano dal thema decidendum del presente giudizio gli accertamenti che riguardino la determinazione del valore di godimento dei beni in comunione detenuto in via esclusiva da alcuno dei condividenti e ad esclusione degli altri (con particolare riferimento alle osservazioni ad entrambe le C.T.U. spiegate dalla difesa dell'attrice: cfr. relazione di chiarimenti del CTU dep. il 15.06.2016, p. 8 e chiarimenti del CTU del 01.11.2023 p. 62-63), afferendo tale indagine all'istruzione di una domanda di rendiconto che non è stata spiegata da alcuna delle parti e che, com'è noto, costituisce domanda autonoma, come tale non da ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di scioglimento della comunione e da proporsi tempestivamente, come peraltro già rilevato con ordinanza del 09.04.2019.
Tanto chiarito, si deve osservare che la pronunciata esclusione dell'appartamento al piano terra del fabbricato di
AR in via Risari n. 13 al F. 9 part. 484 sub 2 dalla massa esclude che possa darsi luogo allo scioglimento della comunione ordinaria tra le parti secondo il progetto divisionale sub opzione “A” predisposto dal c.t.u. Al tecnico era stato conferito l'incarico di predisporre un duplice progetto che includesse (opzione “A”, p. 53-54) o alternativamente escludesse (opzione “B”, p. 54-59) tale immobile dalla divisione. Ciò comporta che la preferenza spiegata dalla parte attrice in via esclusiva per l'opzione “A” – lotto 1 di pag. 53 della c.t.u. non può essere assecondata.
Dovendosi accedere dunque all'opzione “B”, va prima di tutto osservato che la parte attrice ha invocato l'assegnazione a sé del terreno sito in AR al NCT fg. 9 n. 248, del quale è pacifico che ella abbia il possesso, a mente dell'art. 720 c.c. quale maggior quotista. A prescindere dalle contestazioni delle parti convenute circa l'applicabilità in specie di tale disposizione, val osservare che il giudice ha comunque il potere discrezionale di derogare dal criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata (C. 22663/2015); ciò può avvenire anche alla luce dell'interesse personale prevalente dell'assegnatario, perché ad esempio privo di un'unità immobiliare da destinare a casa familiare, a differenza del titolare della quota maggiore (C. 24053/2008).
Peraltro, va osservato anche che neppure è vincolato il giudice a dare luogo al sorteggio per pervenire all'assegnazione a ciascun condividente di un bene piuttosto che dell'altro, posto che “In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore” (Cass. civ., sez. VI, 06/05/2021,
n.11857).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che debba darsi luogo all'assegnazione diretta dei lotti a ciascuna delle parti condividenti, ferma e rispettata la volontà comune e condivisa delle parti convenute, eredi del RA R_
, di mantenere inalterata la comunione ereditaria tra esse e dunque sciogliendo soltanto la comunione ordinaria
[...] nei confronti dell'attrice. Tenuto conto delle richieste di attribuzione formulate dalle parti (l'attrice con PA riferimento al bene sito in AR al NCT fg. 9 n. 248 e le convenute e Controparte_2 PA con riferimento al terreno in AR in NCT fg. 9 n. 933); considerato che la convenuta coniuge superstite abita tutt'oggi nell'unità immobiliare in AR PA alla via Risari n. 13 al F. 9 part. 484 sub 1 che ne costituisce la casa familiare;
valorizzata la circostanza fattuale per cui il bene al Fg. 9 n. 484 sub 1 costituisce anche la corte della porzione immobiliare di cui al n. 484 sub. 2 usucapito dalla convenuta e la sua sola via d'accesso, come attestato Persona_2 dal c.t.u., e quindi tenuto conto della opportunità di evitare di intercludere il bene con l'assegnazione ad altro condividente;
considerato che
le parti convenute hanno manifestato la preferenza per l'assegnazione del lotto n. 2 dell'ipotesi 2 dell'opzione “B” e che il lotto n. 1 dell'ipotesi 2 dell'opzione “B” soddisfa anche l'istanza di assegnazione formulata dalla parte attrice con riguardo al terreno fg. 9 n. 248; rilevato che l'opzione “B” – Ipotesi 2 del progetto divisionale a pagina 58-59 della c.t.u. è così formulata:
LOTTO 1, (che include il terreno Fg. 9 n. 248, oggetto della domanda di assegnazione dell'attrice) composto da:
, AR NCT Fg.9 n. 248, 1/1 U.D. - Val. Mercato: € 38.830,00; Pt_3
Terreno, AR NCT Fg.9 n. 280 e n. 281, 1/1 U.D. - Val. Mercato: € 11.409,75;
Terreno, AR NCT Fg.9 n. 243, 1/1 Piena Proprietà - Val. Mercato: € 8.840,00; Per_
Terreno, AR NCT Fg.10 n. 136, n. 237, 238, 1/1 Proprietà - Val. Mercato: € 21.910,00;
Terreno, Pofi NCT Fg.5 n. 55, 1/1 Piena Proprietà - Val. Mercato: € 1.640,00; Per_
Terreno, Pofi NCT Fg.5 n. 290 1/1 Proprietà - Val. Mercato: € 6.300,00;
VALORE QUOTA EURO 86.206,23
SPETTANTE
EURO 88.929,75 Parte_6
ATTRIBUITO
QUOTA DA - 2.723,52 Controparte_8
LOTTO 2, (che include terreno Fg. 9 n.933, oggetto di domanda di assegnazione delle convenute) composto da:
Fabbricato ad uso Abitazione, AR NCEU Fg.9 n. 484 sub 1, 1/1 U.D. - Val. Mercato: € 48.450,00;
Fabb. diruto (rudere), AR NCEU Fg.9 n. 532, 1/1 U.D. - Val. Mercato: € 5.865,00;
Terreno, AR NCT Fg.9 n. 933, 1/1 U.D. - Val. Mercato: € 16.787,50;
, AR NCT Fg.9 n. 893, 14/18 U.D. - Val. Mercato: € 1.322,22; Pt_3
Terreno, AR NCT Fg.9 n. 936, 1/1 U.D. - Val. Mercato: € 2.040,00;
Terreno, AR NCT Fg.9 n. 934, 1/1 U.D. - Val. Mercato: € 9.018,00; VALORE QUOTA EURO
SPETTANTE 86.206,23
VALORE EURO Pt_6
ATTRIBUITO 83.482,72
QUOTA DA EURO + 2.723,52 CP_8 ritenuto che tale formulazione sia condivisibile e correttamente eseguita, avuto riguardo ai criteri seguiti dal c.t.u. per la predisposizione di un progetto divisionale (compatibilità tra il valore delle quote ereditarie ed il valore di mercato dei rispettivi lotti formati;
ubicazione, localizzazione e destinazione d'uso degli immobili, cercando di evitare la disgregazione e frammentazione di terreni confinanti (e/o vicini) tra loro;
limitare gli importi dei conguagli in denaro a carico delle parti); si dispone lo scioglimento della comunione ordinaria tra e , PA Controparte_2 Parte_2
, (ora e secondo il riportato progetto divisionale
[...] Persona_2 CP_3 PA
(Opzione “B” – Ipotesi 2) con diretta assegnazione a ciascuna delle parti come segue:
- Lotto n. 1 assegnato alla parte attrice PA
- Lotto n. 2 assegnato alle parti convenute , , (ora Controparte_2 Parte_2 Persona_2 CP_3
e ciascuno per le rispettive quote. PA
Sulle somme determinate a titolo di conguaglio vanno peraltro riconosciuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla pronuncia, come da consolidato orientamento di legittimità in base al quale, in tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, il diritto al conguaglio dovuto agli altri comunisti sorge dal momento e per effetto del provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, essendo l'efficacia retroattiva della pronuncia limitata, ai sensi dell'art. 757 c.c., all'effetto distributivo dei soli beni concretamente assegnati in proporzione del valore delle relative quote, di tal che gli interessi sul conguaglio, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal momento in cui, con il provvedimento definitivo, è cessato lo stato di indivisione delle cose comuni (Cass. Sez. 2, 11/10/2016, n. 20457; Cass. Sez. 2, 10/02/2004, n. 2483).
§ 6. La regolamentazione delle spese di giudizio.
Nel governo delle spese di lite, seguito ed applicato il criterio della soccombenza, deve aversi riguardo agli esiti del giudizio con riferimento anche alle domande decise con la sentenza parziale n. 362/19 . Considerato che l'attrice è Per_1 risultata soccombente quanto alle spiegate domande di riduzione della donazione del 15.11.1996 per atto notar di collazione e di usucapione spiegata dalla convenuta mentre le parti convenute sono risultate PA soccombenti con riferimento alla formulata eccezione di inammissibilità dell'intervento della sig.ra ; avuto Persona_1 riguardo alla soccombenza di parte attrice con riferimento alla domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dalla convenuta;
considerato che alla domanda di scioglimento della comunione (ordinaria) dall'attrice Persona_2 formulata hanno aderito sostanzialmente tutte le parti convenute;
applicati i parametri medi di liquidazione di cui alla
Tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/22 sul valore medio compreso tra lo scaglione di valore superiore a € 520.000 determinato secondo il valore complessivo dei beni immobili per cui si è discusso in funzione dell'azione di riduzione per lesione di legittima e collazione (che il Geom. aveva stimato Per_7 complessivamente in € 671.310,97 (p. 62 c.t.u. del 15.06.2016) e del valore dell'asse oggetto di divisione (€ 172.412,47) e quindi sullo scaglione di valore compreso tra € 260.000 ed € 520.000; compensate le spese in misura di
1/5 in ragione della comunanza della domanda di scioglimento della comunione, i restanti 4/5 vengono posti a carico di parte attrice.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio come separatamente liquidate vengono poste definitivamente e interamente a carico di parte attrice quanto alle somme liquidate al c.t.u. Geom. laddove la relazione di Per_7 consulenza ha riguardato essenzialmente le domande da costei formulate;
vengono poste a carico di tutte le parti in solido nei rapporti con il CTU e restano a carico di ciascun condividente in proporzione della quota di spettanza nei rapporti interni quanto alle somme relative alla c.t.u. dell'Arch. in quanto funzionale allo scioglimento della Per_5 comunione ordinaria tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando nel giudizio in primo grado promosso da
[...]
, in proprio e quale erede di , nei confronti di PA Persona_1 CP_2
quale erede di , e
[...] CP_3 Persona_2 Parte_2
, iscritto al n. 3493/2012 r.g., così decide: PA
- DICHIARA aperta la successione di , nato ad [...] il [...] e deceduto in Persona_4
Frosinone il 05.04.2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 456 c.c.;
- DICHIARA che l'eredità di è costituita di diritti immobiliari individuati nella Tabella Persona_4 riepilogativa a pagina 12 dell'elaborato peritale depositato in data 01.11.2023 (che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto) e al paragrafo sub n.
2.1. del corpo motivazionale della presente sentenza;
- DICHIARA che detta eredità si è devoluta per successione legittima in favore del coniuge superstite PA per la quota di 1/3 dell'asse e in favore delle tre figlie , e
[...] Controparte_2 Persona_2 Parte_2 per la quota di 2/9 ciascuna;
- DICHIARA l'apertura della successione di , nato ad [...] il [...] e ivi deceduto il Persona_3
13.04.2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 456 c.c.
- DICHIARA che l'eredità di è costituita di diritti immobiliari individuati nella Tabella riepilogativa Persona_3
a pagina 34 dell'elaborato peritale depositato in data 01.11.2023 (che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto) e al paragrafo sub n.
2.2. del corpo motivazionale della presente sentenza;
- DICHIARA che detta eredità si è devoluta per successione legittima interamente in favore della figlia PA
per quanto in parte motiva;
[...]
- ACCOGLIE la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta (già ) con CP_3 Persona_2 riferimento alla porzione di immobile al piano terra dello stabile di via Risari n. 13 in Comune di AR distinto al Fg.
9 n. 484 sub 2, di cui all'elaborato planimetrico allegato 3 alla CTU del 15.06.2016 e alla planimetria allegata alla CTU del 01.11.2023, e per l'effetto ne dichiara l'acquisto a titolo originario per usucapione ventennale in favore di essa parte convenuta;
- ACCERTA E DICHIARA che la massa in comunione tra da una parte, e PA [...]
, (già ) e è composta dei diritti PA Controparte_2 CP_3 Persona_2 Parte_2 immobiliari sui beni descritti e riportati nel paragrafo sub n. 4 di parte motiva;
- DICHIARA che il valore dei beni che compongono la massa in comunione tra le parti è di € 172.412,47; - DICHIARA che il valore della quota di ½ dei diritti immobiliari sui beni in comunione spettante all'attrice
[...]
è di € 86.206,23; PA
- DICHIARA che il valore della quota di ½ dei diritti immobiliari sui beni in comunione complessivamente spettante alle parti convenute , (già ) e PA Controparte_2 CP_3 Persona_2 Parte_2
è di € 86.206,23;
[...]
per quanto di ragione la domanda di divisione proposta dall'attrice e dispone lo scioglimento della CP_9 comunione ordinaria in atto esistente con i convenuti;
-DISPONE farsi luogo allo scioglimento della comunione mediante assegnazione diretta dei beni individuati nel progetto divisionale di cui alla relazione tecnica d'ufficio del 01.11.2023 quale Opzione “B” – Ipotesi n. 2 alle pagine
58-59 e, per l'effetto:
-ASSEGNA a i diritti sui beni inclusi nel LOTTO 1 del progetto divisionale e PA segnatamente:
1/1 di Utile Dominio sul Terreno sito in AR censito in NCT Fg.9 n. 248;
1/1 di Utile Dominio sul Terreno sito in AR censito in NCT Fg.9 n. 280 e n. 281;
1/1 Piena Proprietà del Terreno sito in AR censito in NCT Fg.9 n. 243;
1/1 Piena Proprietà del Terreno sito in AR censito in NCT Fg.10 n. 136, n. 237, 238;
1/1 Piena Proprietà del Terreno sito in Pofi censito in NCT Fg.5 n. 55;
1/1 Piena Proprietà del Terreno sito in Pofi censito in NCT Fg.5 n. 290;
- PONE a carico dell'attrice l'obbligo di corrispondere alle parti convenute, ciascuno per PA la rispettiva quota di spettanza, la somma di € 2.723,52 a titolo di conguaglio sul maggior valore del lotto rispetto a quello della quota di sua spettanza, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla pronuncia al saldo effettivo;
-ASSEGNA a per 3/9, a , e ciascuno la PA Parte_2 Controparte_2 CP_3 quota di 2/9, i diritti sui beni inclusi nel LOTTO 2 del progetto divisionale e segnatamente:
1/1 di Utile Dominio sul Fabbricato ad uso Abitazione in AR censito in NCEU Fg.9 n. 484 sub 1;
1/1 di Utile Dominio su Fabbricato diruto (rudere) in AR censito in NCEU Fg.9 n. 532;
1/1 di Utile Dominio sul Terreno in AR censito in NCT Fg.9 n. 933;
14/18 di Utile Domino sul Terreno in AR censito in NCT Fg.9 n. 893;
1/1 di Utile Dominio sul Terreno in AR censito in NCT Fg.9 n. 936;
1/1 di Utile Dominio sul Terreno in AR censito in NCT Fg.9 n. 934;
- DICHIARA che per 3/9, , e ciascuno la PA Parte_2 Controparte_2 CP_3 quota di 2/9, hanno diritto al conguaglio positivo di € 2.723,52 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla presente pronuncia al saldo da parte dell'attrice ; PA
- CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore delle parti convenute che, previa compensazione in misura di 1/5, liquida per ciascuna parte nella somma di € 17.965,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva se dovuta e CPA, come per Legge;
- PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio del 15.06.2016 come già separatamente liquidata definitivamente a carico di parte attrice;
PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio del 01.11.2023 a carico di tutte le parti in solido nei rapporti con il CTU, e a carico di parte attrice in misura di ½ e a carico dei convenuti in proporzione della quota di spettanza nei rapporti interni.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone, il 11.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Di Nicola Dott. Francesco Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione collegiale nelle persone dei Magistrati
Dott. Francesco MANCINI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 3493 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2012, promossa da:
, in proprio e quale erede di , PA Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Gatta come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28.11.2020 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Alatri alla via Circonvallazione n. 93
- Parte attrice –
CONTRO
e PA Controparte_2 rappresentate e difese dall'Avv. Mauro Roma e dall'Avv.to Monica Roma come da procura allegata al ricorso in riassunzione del 08.09.2021 ed elettivamente domiciliate presso il loro studio legale in Ceccano alla via Principe
Umberto n. 72
Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Pongelli come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Alatri alla via dei Ciclamini n. 6
, quale erede di CP_3 Persona_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Roma e dall'Avv.to Monica Roma come da procura allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione del 21.01.2022 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Ceccano alla via
Principe Umberto n. 72
- Parti convenute -
OGGETTO: Azione di riduzione per lesione di legittima di donazione, collazione e scioglimento di comunione. CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in atti (da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte).
FATTO E DIRITTO
§ 1. Svolgimento del processo. Domande ed eccezioni.
Richiamata l'esposizione dello svolgimento del processo e delle domande, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi come da Sentenza n. 362/2019, ai fini dell'odierna pronuncia è d'interesse rilevare che dopo la pronuncia non definitiva emessa il 09.04.2019 e pubblicata il 18.04.2019 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per dare luogo alle dichiarazioni di apertura delle successioni di e Persona_3 [...]
, all'individuazione dei beni che compongono il loro asse ereditario e che costituiscono oggetto di Persona_4 domanda di divisione, alla domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da relativamente Persona_2 all'abitazione al piano primo del fabbricato in AR alla via Risari 13 distinto al Fg. 9 n. 484 sub 2 e alla domanda di scioglimento della comunione previa formazione di progetto divisionale, avuto parimenti riguardo alle domande di assegnazione formulate fin dagli scritti introduttivi dall'attrice (con riferimento al bene PA sito in AR al NCT fg. 9 n. 248) e dalle convenute e (con riferimento Controparte_2 PA al terreno in AR in NCT fg. 9 n. 933).
Nelle more dell'attività istruttoria è deceduta la sig.ra in data 20.06.2019 e su dichiarazione del Persona_1 procuratore il processo è stato interrotto;
riassunto per iniziativa dell'attrice che ne PA costituisce unica erede e in tale qualità ha fatto proprie le istanze della genitrice, il giudizio è stato poi interrotto per dichiarazione di decesso avvenuto il 09.05.2021 della sig.ra . Riassunto il giudizio su iniziativa delle Persona_2 convenute e si è costituito in giudizio quale erede della parte deceduta il Controparte_2 PA sig. , che si è riportato alle domande e alle conclusioni della propria dante causa chiedendone CP_3 accoglimento.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio volta alla ricognizione e determinazione delle masse ereditarie dei due de cuius e alla formazione di un progetto divisionale;
svolta istruttoria orale relativa alla domanda di usucapione di
; la causa, in difetto di contestazioni avverso la relazione di consulenza tecnica d'ufficio vergata Persona_2 dall'Arch. è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.01.2024, la cui Persona_5 trattazione è avvenuta nella forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e all'esito è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse e repliche conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.
§ 2. Dichiarazioni di apertura delle successioni e ricognizione di ciascuna distinta massa ereditaria.
§ 2.1. Successione di e individuazione della relativa massa ereditaria. Persona_4
Va preliminarmente dichiarata l'apertura della successione di , nato Persona_4 ad AR (FR) il 18.12.1925 e deceduto in Frosinone il 05.04.2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 456 c.c.
Dall'esame della documentazione versata in atti risulta che eredi del de cuius ai sensi dell'art. 565 e ss. c.c. alla data dell'apertura della successione sono il coniuge superstite, e le tre figlie e PA Per_2 Pt_2
CP_2 Ai fini del presente giudizio divisionale è d'uopo rimarcare, poi, che in corso di causa è deceduta la sig.ra e, per rappresentazione di essa, si è costituito in giudizio il figlio (nipote del de cuius) suo Persona_2 CP_3 erede con beneficio di inventario;
risulta che alla data del decesso di , avvenuto in data 09.05.2021, ne Persona_2 fossero parimenti chiamati all'eredità il coniuge sig. e l'altro figlio , i quali però risultano Controparte_4 Persona_6 avervi rinunciato con atto del 31.03.2022, della cui esistenza e registrazione presso l'Agenzia delle Entrate il c.t.u. dà espressamente conto (p. 65 della relazione depositata il 01.11.2023), sicchè allo stato deve rilevarsi che non v'è prova dell'esistenza di altri delati/eredi per rappresentazione.
L'eredità di si è devoluta ai suoi eredi per successione legittima. A norma del disposto Persona_4 dell'art. 581 c.c. “quando con il coniuge concorrono figli il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi”. Pertanto l'eredità spetta a ciascuno degli eredi sopra individuati secondo le seguenti quote: alla moglie per 1/3 e a ciascuna delle tre figlie per 2/9. PA
All'esito degli accertamenti svolti dal c.t.u. è risultato che i diritti immobiliari che compongono l'asse ereditario di giusti titoli trascritti sono: Persona_4 in Comune di AR:
a) ½ di utile dominio sul fabbricato ad uso Residenziale in NCEU Fg. 9 n. 484 sub 1;
b) ½ di utile dominio su porzione di fabbricato ad uso Residenziale in NCEU Fg. 9 n. 484 sub 2;
c) ½ di utile dominio sul fabbricato diruto in NCEU Fg. 9 n. 532;
d) ½ di utile dominio sul Terreno Bosco Alto in NCT Fg. 9 n. 933 ;
e) 14/36 di utile dominio sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 9 n. 893;
f) ½ di utile dominio sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 9 n. 936 ;
g) ½ di utile dominio sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 9 n. 934 ;
h) ½ di utile dominio sul Terreno Bosco Alto in NCT Fg. 9 n. 280 ;
i) ½ di utile dominio sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 9 n. 281 ;
l) ½ di proprietà sul Terreno Seminativo in NCT Fg. 9 n. 243 ;
m) ½ di utile dominio sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 9 n. 248 ;
n) ½ di proprietà sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 10 n. 136 ;
o) ½ di proprietà sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 10 n. 237;
p) ½ di proprietà sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 10 n. 238 ; in Comune di Pofi:
q) ½ di proprietà del Terreno Bosco Ceduo in NCT Fg. 5 n. 55;
r) ½ di proprietà del in NCT Fg. 5 n. 290; Parte_3 il tutto come meglio riportato e descritto alle pagine 11-27 della relazione di consulenza tecnica depositata il
01.11.2023 cui espressamente si rimanda.
§ 2.2. Successione di e individuazione della relativa massa ereditaria. Persona_3
Va parimenti dichiarata l'apertura della successione di , nato ad [...] il Persona_3
02.12.1924 e ivi deceduto il 13.04.2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 456 c.c.
Dall'esame della documentazione versata in atti risulta che eredi del de cuius ai sensi dell'art. 565 e ss. c.c. alla data dell'apertura della successione sono il coniuge superstite, , e la figlia Persona_1 PA Ai fini del presente giudizio divisionale è d'uopo rimarcare, poi, che in corso di causa è deceduta la sig.ra la quale, avendo rinunciato all'eredità del coniuge, partecipava quale litisconsorte nel presente giudizio in Persona_1 ragione del proprio diritto di abitazione sulla casa familiare in AR alla via Risari in NCEU al Fg. 9 part. 484 sub 1, riconosciutole già con la sentenza n. 362/19; al riguardo va osservato che, già con ordinanza del 09.04.2019 si era precisato che, quanto all'incidenza del diritto di abitazione delle coniugi superstiti:
a) esso può spiegare effetti ai fini della determinazione del valore delle masse in maniera distinta e separata (quello non rinunciato della intervenuta soltanto sulla massa proveniente dalla successione di e Persona_1 Persona_3 quindi nei confronti della sola attrice;
quello della convenuta sulla massa proveniente dalla PA successione di , del quale ella è parimenti erede, e quindi solo nei confronti delle convenute Persona_4 sue coeredi);
b) in tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli art. 581 e 582
c.c., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540 comma 2 c.c., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 553 c.c., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius"; tale precisazione vale allo stato esclusivamente con riferimento al diritto di abitazione della convenuta PA in relazione alla massa di , essendosi estinto il diritto della sorella interveniente.
[...] Persona_4
L'eredità di , destinata a devolversi per successione legittima nelle quote di ½ per la coniuge e Persona_3 di ½ per l'unica figlia, si è dunque devoluta per successione legittima totalmente in favore della figlia odierna attrice, per effetto della dichiarazione di rinuncia all'eredità operata dalla sig.ra il 29.12.2005 (doc. 1 fasc. parte attrice). CP_1
All'esito degli accertamenti svolti dal c.t.u. è risultato che i diritti immobiliari che compongono l'asse ereditario di giusti titoli trascritti sono: Persona_3 in Comune di AR:
a) ½ di utile dominio sul fabbricato ad uso Residenziale in NCEU Fg. 9 n. 484 sub 1;
b) ½ di utile dominio su porzione di fabbricato ad uso Residenziale in NCEU Fg. 9 n. 484 sub 2;
c) ½ di utile dominio sul fabbricato diruto in NCEU Fg. 9 n. 532;
d) ½ di utile dominio sul Terreno Bosco Alto in NCT Fg. 9 n. 933 ;
e) 14/36 di utile dominio sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 9 n. 893;
f) ½ di utile dominio sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 9 n. 936 ;
g) ½ di utile dominio sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 9 n. 934 ;
h) ½ di utile dominio sul Terreno Bosco Alto in NCT Fg. 9 n. 280 ;
i) ½ di utile dominio sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 9 n. 281 ;
l) ½ di proprietà sul Terreno Seminativo in NCT Fg. 9 n. 243 ;
m) ½ di utile dominio sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 9 n. 248 ;
n) ½ di proprietà sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 10 n. 136 ;
o) ½ di proprietà sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 10 n. 237;
p) ½ di proprietà sul Terreno Seminativo arborato in NCT Fg. 10 n. 238 ;
q) ½ di proprietà dell'unità ad uso residenziale in NCEU Fg. 9 n. 746 sub 2; r) ½ di proprietà dell'unità ad uso residenziale in NCEU Fg. 9 n. 746 sub 3;
s) ½ di proprietà del terreno con sovrastante fabbricato rurale in NCEU Fg. 9 n. 247; in Comune di Pofi:
t) ½ di proprietà del in NCT Fg. 5 n. 55; Parte_3
u) ½ di proprietà del in NCT Fg. 5 n. 290; Parte_3 il tutto come meglio riportato e descritto alle pagine 29-43 della relazione di consulenza tecnica depositata il
01.11.2023 cui espressamente si rimanda.
§ 2.3. Precisazioni sulle masse ereditarie.
Orbene, va precisato e chiarito che i beni in AR al Fg. 9 n. 746 sub 2, n. 746 sub 3 e n. 247, sebbene costituiscano parte dell'asse ereditario di non costituiscono oggetto dell'odierno giudizio divisionale Persona_3 perché non sono beni ricaduti in comunione col fratello e quindi delle convenute, in quanto trattasi di Persona_4 beni acquistati da in comunione con la moglie (cfr. c.t.u., p. 35). Persona_3 Persona_1
Analogamente, è bene precisare che ne è parimenti estranea la porzione di immobile al piano seminterrato dello stabile di via Risari n. 13 in Comune di AR distinto al Fg. 9 n. 484 sub 2, per effetto della dichiarata usucapione in favore della convenuta PA
§ 3. Sulla domanda riconvenzionale di usucapione formulata da ( . Persona_2 CP_3
A questo punto, ai fini della esatta e corretta individuazione della massa di diritti immobiliari in comunione da sciogliere tra le condividenti è necessario verificare la includibilità o meno in essa dell'appartamento sito al piano terra del fabbricato in AR via Risari n. 13 censito in catasto al fg. 9 n. 484 sub 2 oggetto della domanda riconvenzionale della convenuta di acquisto per possesso ultraventennale, del padre prima e proprio poi. Persona_2
V'è da rilevare la piena convergenza delle parti convenute in merito all'esclusivo possesso esercitato dalla su tale unità abitativa, tanto che la relativa domanda era stata anticipata anche dalla sorella e Persona_2 CP_2 dalla madre nella loro comparsa di costituzione. PA
V'è peraltro da osservare che la rappresentazione di parte convenuta non collima con quella dell'attrice nella misura in cui quest'ultima individua tale unità immobiliare come parte della casa di abitazione dei propri genitori, condivisa con gli zii e mentre le convenute adducono che i coniugi e Persona_4 PA Per_3
vivessero nella porzione immobiliare adiacente, distinta con il sub 1. Epperò poi è la stessa attrice ad affermare Per_1 che la casa familiare fosse costituita proprio dal sub. 1, nel quale sarebbe sita la stanza da letto della le cui Persona_1 chiavi sono ancora in possesso della medesima. Ella sostiene invero che il sub. 2 costituisce un ampliamento del sub 1, dal quale i genitori esercitavano l'accesso al sub 2 mediante una porta di comunicazione (v. comparsa conclusionale).
L'allegazione tuttavia è rimasta indimostrata.
Ancora v'è da osservare che, sebbene le parti riferiscano le loro allegazioni alla porzione immobiliare che situano al primo piano del fabbricato, dalle risultanze delle perizie eseguite tanto dal Geom. quanto dall'Arch. Per_7 Per_5 la porzione immobiliare che interessa in specie appare sita al piano terra del corpo di fabbrica, giacchè il sub. 2 si compone di un piano seminterrato (oggetto di usucapione da parte della convenuta e di un PA piano terra che costituisce l'unità abitativa in esame, come rappresentato anche dalle planimetrie allegate alla relazione di stima del 15.06.2016. Orbene, tanto premesso, le emergenze istruttorie consentono di apprezzare la fondatezza della domanda.
In primo luogo, e sotto il profilo strettamente documentale, va osservato che dalla documentazione depositata dalle convenute e risulta che la porzione immobiliare per cui Controparte_2 PA specificamente si discute è stata realizzata in ampliamento del fabbricato preesistente in via Risari sull'area censita al Fg.
9 nn. 484 sulla base di una concessione edilizia rilasciata dal Comune di AR ai germani e Persona_3
nel 1983; sul punto la c.t.u. del 2016 ha dato conto e allegato la concessione edilizia n. 73 del Persona_4
27.10.1983, prot. 3560, a nome di che prevedeva la realizzazione di un portico a Parte_4 Persona_4 servizio del fabbricato esistente, con destinazione conforme al progetto che prevedeva la realizzazione di una copertura costruita in aderenza al fabbricato principale e sulla base della quale i lavori di ampliamento del fabbricato sarebbero stati iniziati. In seguito, dal solo è stata richiesta in data 24.01.1987 e ottenuta la Persona_4
Concessione Edilizia n. 19 del 28.03.1987, prot. n. 286 per la tamponatura (chiusura) del portico, per destinare la porzione immobiliare risultante dalla tamponatura ad abitazione, mediante parziale chiusura del portico e demolizione di una porzione di fabbricato alla part. n. 296, estranea al giudizio (cfr. c.t.u. 2016, p. 29). In seguito ai germani Per_3
è stata rilasciata la concessione edilizia n. 30 del 23.09.1989 per la demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato di cui, tra gli altri, alla part. 296 del F. 9.
Tanto rilevato sotto il profilo delle autorizzazioni amministrative, deve osservarsi che la documentazione ulteriore prodotta in atti ha evidenziato che, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni, il solo Persona_4
ha comprovatamente realizzato le attività materiali ed economiche necessarie e funzionali per l'esecuzione delle
[...] opere, strumentali alla realizzazione di una nuova porzione immobiliare a destinazione abitativa. Ne costituiscono dimostrazione tanto la dichiarazione di inizio lavori del 24.09.1989 alla data del 27.09.1989 vergata dal solo R_
, quanto le numerose ricevute di pagamento (all. c del fascicolo delle convenute e
[...] CP_2 PA che a far data dal 03.04.1987 si sono susseguite per l'acquisto di materiali edili (breccia, cemento, sabbione, calce, forati, ferro, chiodi etc.) evidentemente necessari per le opere di tamponatura del portico (doc. v del fascicolo delle convenute e . CP_2 PA
Dunque, sebbene la concessione edilizia del 1983 e del 1989 sia stata richiesta e intestata ad entrambi i fratelli perché comproprietari, l'attività edile è stata condotta comprovatamente sempre da , ed è stata di Persona_4 consistenza e manifestazione tale da non consentire di ritenere che il fratello non ne fosse consapevole. Per_3
L'attrice argomenta che sulla base del principio di accessione, l'edificazione realizzata in ampliamento su suolo in comunione tra i fratelli ha importato l'acquisto in comunione del fabbricato. Certamente l'argomento è condivisibile ma ai fini che occupano deve aversi riguardo non già alla formale titolarità del bene quanto piuttosto alla situazione possessoria che su di esso si è di fatto instaurata negli anni. La comunione tra i due fratelli era una comunione puramente ereditaria, originata dalla devoluzione testamentaria del fu in favore dei due figli. Vale pertanto il Persona_8 principio per il quale “Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Sez. 2, n. 9100, 12/4/2018, Rv. 648079; conf., ex multis,Cass. nn. 8404/2019, 10734/2018, 10734/2018, 24214/2014, 7221/2009, 16841/2005, 2622/1984).
Deve, inoltre, escludersi che il possesso "ad usucapionem" debba caratterizzarsi per il convincimento del soggetto agente di essere proprietario. La buona fede è un elemento del tutto estraneo alla qualità del possesso idoneo all'usucapione: non occorre che colui che pretenda di avere usucapito abbia instaurato con la "res" il rapporto di fatto con il convincimento che fosse il proprietario esclusivo di essa. La legge attribuisce la proprietà sul mero presupposto del possesso pubblico, cioè non clandestino, ininterrotto e non violento, al fine di evitare che il bene resti "sine die" non governato e abbandonato” (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. II, 04/10/2024, n.26024).
Il comproprietario del bene comune può, dunque, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comproprietari senza che sia a tal fine necessaria l'"interversio possessionis" e, se già possiede 'animo proprio' e a titolo di comproprietà, deve estendere tale possesso esclusivo, occorrendo a tal fine che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di altrui godimento e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che sia sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune
(cfr. Cass. 7091/2024).
Orbene, si deve osservare che l'attività posta in essere dal a far data dal 1983 o comunque dal Persona_4
1987 è caratterizzata intrinsecamente dalla attitudine esclusiva ed escludente rispetto all'altro comproprietario: esclusiva perché posta in essere quale palmare manifestazione di signoria individuale sul bene esercitata unilateralmente e discrezionalmente (“uti dominus”), tale da operarne una stabile e non occasionale o temporanea trasformazione, non soltanto strutturale ma anche funzionale (essendo strumentale alla realizzazione di una nuova porzione immobiliare a destinazione abitativa mediante trasformazione del portico e demolizione e ricostruzione di porzione di fabbricato); escludente, perché tesa – come poi i fatti hanno dimostrato – a conseguire un godimento esclusivo del bene, incompatibile con il pari uso o con la condivisione con l'altro condividente.
Nessuna evidenza documentale emerge di una manifestazione di volontà del tesa a esercitare o Persona_3 reclamare una condivisione del bene, né risulta che prima del decesso del genitore costui o l'attrice abbiano formulato istanze in tal senso. Può dunque ritenersi che il possesso esercitato dal de cuius sulla porzione immobiliare che egli stesso ha provveduto a realizzare a propria cura e spese sia stato pacifico, pubblico e indisturbato e con pieno animo di esclusiva signoria.
Peraltro neppure si può ritenere che le condotte edificatorie e edilizie poste in essere non siano sufficienti per integrare il possesso utile ad usucapire, perché non si tratta di interventi di mera manutenzione eventualmente compatibili con uno stato di detenzione o di compossesso, secondo l'insegnamento di Cass. civ., sez. II, 30/07/2024, n.
21301, ma si tratta, proprio seguendo il ragionamento della pronuncia menzionata, di un'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà accompagnata da univoci indizi che consentono di presumere che essa
è stata svolta "uti dominus”, nella quale si può rinvenire con certezza il momento iniziale dell'occupazione e l'intenzione, manifesta all'esterno, dell'occupante di godere in via esclusiva e come proprietario esclusivo del bene.
Considerato che “per il riconoscimento della sussistenza di un possesso utile ai fini dell'usucapione, è necessario dimostrare che il possesso sia stato continuo, non transitorio e non di modesta entità, inoltre la volontà di possedere "uti dominus", è deducibile dalle attività svolte sul bene, che devono essere incompatibili con il godimento altrui e tali da escludere il possesso degli altri partecipanti alla comunione” (Cass. civ., sez. II, 29/07/2024, n.21135; sez. II ,
07/04/2023 , n. 9546), l'applicazione dei richiamati principi al caso di specie consente di ritenere che il RA abbia posto in essere un comportamento materiale - continuo ed ininterrotto dal 1983 quando Persona_4
l'attività edificatoria è iniziata - attuato sulla res, rispetto al quale indici presuntivi univoci - rappresentati dall'assenza di compartecipazione del fratello, dall'esclusivo impegno economico e logistico, dall'utilizzo esclusivo e dalla successiva destinazione dell'abitazione realizzata alla figlia – consentono di ritenere che fosse accompagnato dall'intenzione, Per_2 resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, apertamente ed obiettivamente contrastante con il (com)possesso altrui, e tale da rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo, in guisa da perfezionare la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà dell'immobile in comunione.
Le conclusioni che precedono sono corroborate altresì dalle emergenze dell'istruttoria orale svolta, laddove i testimoni che hanno conosciuto il de cuius e hanno avuto contezza diretta della realizzazione delle opere edili in discussione hanno convergentemente dichiarato che i lavori di ampliamento del fabbricato di cui alla part. 484 sub. 2 sono stati commissionati dal solo e a cura e spese dello stesso. Così il sig. , operaio edile Persona_4 Testimone_1 che ha personalmente svolto lavori di muratura all'interno della porzione di fabbricato in interesse ha dichiarato che mi chiese nell'anno 1989 di eseguire dei lavori edili all'interno della sua abitazione ad Persona_4
AR. Come lavoro in economia il sabato e la domenica ho montato i pavimenti delle camere, rivestimenti della cucina,
i bagni e parte dell'intonaco delle camere che si era staccato. Si trattava di lavori eseguiti su una porzione di immobile realizzato in ampliamento di quello preesistente;
ampliamento forse fatto 3-4 anni prima. Fui pagato da R_
(…)”. In senso conforme le dichiarazioni del teste sig. , il quale ha parimenti eseguito quale
[...] Testimone_2 operaio edile la realizzazione di impianti elettrico e di riscaldamento e in generale collaborato per la realizzazione dell'ampliamento nel quale poi sono andati ad abitare e la sua famiglia. Il teste ha dichiarato che Persona_2
l'ampliamento ha avuto inizio nell'anno 1983 ed è stato eseguito a cura e spese dello stesso.
Parte attrice ha messo in discussione l'attendibilità del secondo teste, perché legato da rapporto di coniugio con la convenuta dall'anno 1996 e titolare quindi di un potenziale interesse diretto nella causa. Invero Controparte_2 non si ravvisa alcun interesse diretto del teste nella domanda svolta dalla cognata anche perché la sua Per_2 dichiarazione va in senso diametralmente opposto all'interesse della moglie a vedere eventualmente ricomprendere anche l'unità immobiliare di cui al f. 9 n. 484 sub 2 nella massa in comunione, al fine di incrementarne il valore a monte e il valore della propria quota a valle della divisione.
Deve quindi ritenersi dimostrato che il de cuius abbia avuto ed esercitato il possesso Persona_4 esclusivo della porzione immobiliare che occupa quanto meno dal 1987.
Gli esiti dell'istruttoria orale consentono poi di ritenere dimostrato che dai primi anni '90 il possesso pubblico indisturbato ed esclusivo della stessa unità immobiliare è stato esercitato dalla sig.ra che ivi ha fissato Persona_2 incontestatamente la propria residenza familiare (ove ancora oggi vivrebbe il figlio . CP_3
In tal senso depongono le dichiarazioni rese dalla sig.ra datrice di lavoro della convenuta Testimone_3 dai primi anni '90 fino alla morte della stessa, la quale ha riferito di conoscere l'appartamento in cui viveva con la Per_2 famiglia e di averlo frequentato da un Natale dei primi anni '90. Le sue dichiarazioni appaiono pienamente attendibili per il dettaglio circostanziale che ella ha offerto nella descrizione dell'appartamento e non collidono con quelle dei testi già citati, perché costoro non hanno dichiarato di aver rifinito l'immobile, che è stato invece poi completato dalla convenuta, come affermato dalla teste. Nello stesso senso, anche se a distanza di diversi anni e quando l'appartamento era completato sebbene ancora da rifinire con un riscaldamento funzionante e infissi in alluminio, le dichiarazioni del teste sig. che ha riferito su caratteristiche dell'appartamento riscontrate dall'esito del sopralluogo del Testimone_4
c.t.u. e dalla fornita descrizione dell'immobile (ad esempio, assenza di riscaldamento e presenza di stufa a pellet, parquet nelle camere: p. 17-18) e che consentono di saggiarne positivamente l'attendibilità.
Non è invero in reale contestazione comunque tra le parti che la sig.ra abbia adibito tale Persona_2 porzione immobiliare a propria casa di abitazione e i principi di diritto enunciati in tema di acquisto per usucapione della quota del condividente da parte dell'altro comproprietario valgono anche per la convenuta, avendo costei all'evidenza esercitato parimenti un possesso esclusivo ed escludente sulla res uti dominus, con le medesime caratteristiche e in prosecuzione di quello già esercitato prima di lei dal proprio genitore.
Pur riconoscendo che ha sempre abitato tale abitazione, la parte attrice si duole del fatto che tale utilizzo Per_2 esclusivo ha importato la propria impossibilità di parimenti utilizzarlo. Orbene, oltre al fatto che dunque è la stessa attrice a confermare che l'uso che la convenuta ha fatto del bene è stato esclusivo ed escludente e tale da risultare incompatibile con il pari uso degli altri condividenti, tale da potersi dunque qualificare come possesso uti dominus, v'è da rilevare che, sebbene meramente allegate come rivolte ripetutamente all'indirizzo della cugina, non v'è evidenza di richieste, prima della maturazione del termine della prescrizione acquisitiva, dell'attrice o del proprio dante causa di pari uso di tale porzione immobiliare. Persona_3
A ben guardare, non appare davvero rilevante ai fini che occupano la circostanza che la concessione del 1983 e del 1989 fossero state rilasciate ad entrambi i germani quanto piuttosto quella per la quale l'attività di ampliamento ed edificazione è stata svolta da uno soltanto di essi;
poiché non si tratta di una mera attività gestoria o di un intervento di ristrutturazione o manutenzione del bene esistente che potrebbe consentire di ritenere che l'inerzia di rispetto Per_3 all'opera del fratello sia qualificabile come una situazione di condiscendenza, per la quale si tollera che altri utilizzino transitoriamente o saltuariamente la cosa propria. Si è trattato di demolire e costruire ex novo un bene occupando una porzione di suolo comune e utilizzandolo manifestamente come bene proprio ed esclusivo, tanto da concederlo poi in godimento alla propria figlia affinchè vi fissasse la propria dimora familiare. Trattasi in altri termini di attività priva di quel carattere di saltuarietà o di precarietà che possono ingenerare dubbi circa l'animus del possessore, concretizzandosi tanto nel padre quanto nella figlia la manifesta ed inequivoca volontà di escludere il compossesso altrui.
Ritenuto che tale condotta di permanente trasformazione del bene e occupazione a titolo di possesso esclusivo del bene abbia avuto inizio nell'anno 1983 o comunque nell'anno 1987 con l'attività edificatoria eseguita da R_
e sia proseguita poi dalla figlia a partire dai primi anni '90, come riferito dalla teste che ha
[...] Per_2 Tes_3 dichiarato di aver conosciuto la convenuta in occasione della sua assunzione al bar Minotti proprio in quegli anni e di saper riferire che ella ha sempre vissuto nell'appartamento per cui si discute da che ella è stata assunta, è decorso il termine ventennale per l'acquisto per usucapione dell'immobile già alla data di apertura della successione.
Ne consegue che la domanda va accolta e va dichiarato l'acquisto a titolo originario dell'appartamento sito al Persona_ piano terra del fabbricato in AR alla via Risari in NCEU al Fg. 9 part. 484 sub 2 in capo alla convenuta e dunque in capo al figlio oggi in giudizio
[...] CP_3
Sul punto va fatta una necessaria puntualizzazione dal momento che le parti convenute , Controparte_5
e e hanno osservato che per raggiungere l'ingresso dell'unità CP_3 PA Parte_2 immobiliare oggetto della domanda di usucapione F. 9 part. 484 sub 2 occorre transitare sulla corte esclusiva della part. 484 sub 1, sicchè sarebbe necessario dichiarare l'acquisto per usucapione anche del relativo diritto di passaggio, trattandosi dell'unico accesso possibile, restando l'abitazione altrimenti interclusa;
analogamente, parte attrice ha rilevato che “va inoltre previsto il frazionamento della corte esclusiva del sub 1 (come da futura divisione), in quanto allo stato attuale di esclusiva proprietà dello stesso sub 1”. Orbene, le osservazioni, pur ragionevoli, esorbitano dai confini dell'odierno thema decidendum, sia perché nessuna domanda di usucapione di servitù di passaggio è stata svolta nel presente giudizio, laddove la domanda e la pronuncia di usucapione riguardano all'evidenza soltanto l'unità immobiliare;
sia perché tale unità viene acquistata nello stato di fatto in cui si trova ed eventuali situazioni di fatto e pretese afferenti l'acquisto a titolo originario o la costituzione di un diritto reale di godimento sui beni di cui si discute dovranno essere veicolate in apposito giudizio su specifica domanda. E tanto vale anche per eventuali servitù di passaggio la cui esistenza si voglia far accertare o costituire sulla part. 405 che è comunque estranea al presente giudizio.
§ 4. Individuazione del compendio immobiliare in comunione ordinaria tra le parti.
In ragione dell'esclusione dell'unità abitativa in AR alla via Risari in NCEU al Fg. 9 part. 484 sub 2 dalla massa oggetto di comunione, è possibile di seguito individuare la esatta composizione del compendio immobiliare in comunione ordinaria tra le parti oggetto di divisione.
E' necessario altresì precisare che, sebbene parte attrice abbia allegato che la comunione consiste anche dei beni mobili e segnatamente di taluni arredi che erano contenuti nella casa familiare e in comproprietà tra fratelli la Per_3 circostanza è stata negata dalle convenute, le quali hanno escluso che sussista una comunione mobiliare tra i danti causa.
In difetto di prova e soprattutto di dettagliata descrizione e indicazione dei beni che costituirebbero oggetto della comunione tra le parti, deve escludersene la sussistenza e concludersi che la massa in comunione è costituita soltanto da beni immobili (rectius, diritti immobiliari su beni immobili).
Sulla base delle risultanze istruttorie e degli accertamenti svolti dal c.t.u. nella relazione del 01.11.2023 la massa è così composta:
BENE IMMOBILE IDENTIFICATIVO DIRITTO E
CATASTALE QUOTA
Fabbricato ad uso Residenziale AR NCEU Fg. 9 n. 484 sub 1 1/1 Utile Dominio
Fabbricato diruto AR NCEU Fg. 9 n. 532 1/1 Utile Dominio
Terreno Bosco Alto AR NCT Fg. 9 n. 933 1/1 Utile Dominio
Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 9 n. 893 14/18 Utile Dominio
Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 9 n. 936 1/1 Utile Dominio
Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 9 n. 934 1/1 Utile Dominio
Terreno Bosco Alto AR NCT Fg. 9 n. 280 1/1 Utile Dominio
Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 9 n. 281 1/1 Utile Dominio Per_
Seminativo AR NCT Fg. 9 n. 243 1/1 Proprietà Pt_3
Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 9 n. 248 1/1 Utile Dominio
Per_
Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 10 n. 136 1/1 Proprietà
Per_
Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 10 n. 237 1/1 Proprietà
Per_
Terreno Seminativo CT Fg. 10 n. 238 1/1 Proprietà Controparte_6
Per_ CT Fg. 5 n. 55 1/1 Proprietà Controparte_7
Per_ CT Fg. 5 n. 290 1/1 Proprietà Controparte_7 come analiticamente riportato nella relazione di consulenza tecnica alle pagine 43-44 cui si rimanda.
§ 4.1. Il valore del compendio in comunione e delle singole quote in capo a ciascun condividente.
Quanto al valore di stima del compendio immobiliare ai fini divisionali, va osservato che “in tema di divisione ereditaria, la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al loro valore venale al momento della divisione che coincide, nel caso di divisione giudiziale, con quello di proposizione della relativa domanda, pur potendosi avere riguardo alla stima effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione, purché si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minore apprezzamento del bene dovuto alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito all'epoca della detta stima, costituendo onere della parte che solleciti la rivalutazione allegare ragioni di significativo mutamento di tale valore intervenuto "medio tempore" (Cass. civ., sez. II, 12/12/2017, n.29733).
Dall'esame della relazione di c.t.u. del 01.11.2023 emerge che i valori atomisticamente stimati corrispondono a quelli della precedente perizia del giugno 2016 e sulla base della composizione della massa sulla quale è stata emessa la
Sentenza non definitiva n. 362/19 del 09-18.04.2019, avendo il c.t.u. riscontrato la sostanziale conformità tra lo stato dei luoghi attuale e quello esistente alla data del deposito della precedente relazione di stima. Dall'esame delle relazioni di CTU risulta che il valore dell'asse ereditario in comunione sia stato atomisticamente correttamente determinato dal
Ctu, sulla base del valore che esso aveva alla data della divisione, in quanto in conformità alla destinazione urbanistica risultante dai predetti strumenti di pianificazione territoriale, sulla base dell'attuale stato di conservazione e sulla scorta del metodo sintetico-comparativo con beni della stessa tipologia aventi le stesse caratteristiche, ubicati nella medesima zona, ovvero in zone limitrofe di cui sono noti i valori, o i prezzi, determinati in condizioni ordinarie di mercato, per la miglior descrizione del quale si rimanda alla relazione di consulenza tecnica (pagine 12-14), integralmente condivisa per l'approfondimento e il dettaglio delle operazioni compiute e dei criteri e metodi di calcolo seguiti, nonché a fronte delle pienamente condivisibili risposte alle osservazioni delle parti fornite dallo stesso, di cui alle pagine 44-52 dell'elaborato del 01.11.2023.
Dall'esame della relazione di stima del c.t.u. del 01.11.2023 emerge che il c.t.u. ha fatto corretta applicazione del principio per il quale “in tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli art. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540 comma 2 c.c., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 553 c.c., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius" e ha infatti detratto dal valore dell'abitazione in AR al F. 9 part. 484 sub 1 sul quale grava il diritto di abitazione stimato in complessivi €
94.500,00 quello del prelegato ex lege stimato in € 36.000,00, giungendo al valore finale di € 48.450,00 e facendo dunque gravare l'incidenza di siffatto diritto sulla sola massa ereditaria di . Persona_4
Sulla base dei richiamati criteri di stima, il valore atomisticamente considerato dei beni immobili che compongono la massa da dividere è così individuato: BENE IMMOBILE IDENTIFICATIVO DIRITTO E VALORE DI
CATASTALE QUOTA MERCATO
Fabbricato ad uso Residenziale AR NCEU Fg.9 n.484 sub1 1/1 Utile Dominio € 48.450,00
Fabbricato diruto AR NCEU Fg. 9 n. 532 1/1 Utile Dominio € 5.865,00
Terreno Bosco Alto AR NCT Fg. 9 n. 933 1/1 Utile Dominio € 16.787,50
Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 9 n. 893 14/18 Utile Dom. € 1.322,22
Seminativo arborato AR NCT Fg. 9 n. 936 1/1 Utile Dominio € 2.040,00 Pt_3
Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 9 n. 934 1/1 Utile Dominio € 9.018,00
Terreno Bosco Alto AR NCT Fg. 9 n. 280 1/1 Utile Dominio
€ 11.409,75 AR NCT Fg. 9 n. 281 1/1 Utile Dominio
Terreno Seminativo arborato Per_ Terreno Seminativo AR NCT Fg. 9 n. 243 1/1 Propr. € 8.840,00
Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 9 n. 248 1/1 Utile Dominio € 38.830,00 Per_ Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 10 n. 136 1/1 Propr. Per_
€ 21.910,00 Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 10 n. 237 1/1 Propr. Per_ Terreno Seminativo arborato AR NCT Fg. 10 n. 238 1/2 Propr. Per_ CT Fg. 5 n. 55 1/2 Propr. € 1.640,00 Controparte_7 Per_ CT Fg. 5 n. 290 1/2 Propr. € 6.300,00 Controparte_7
TOTALE GGETTO DELLA DIVISIONE ORDINARIA (alla data della divisione) € 172.412,47 Parte_5
Pertanto, il valore complessivo del compendio in comunione tra le parti è di € 172.412,47.
Vanno a questo punto correttamente individuate le quote spettanti a ciascun condividente, tenuto conto del fatto che all'attualità l'attrice quale unica erede del proprio dante causa , è PA Persona_3 titolare della quota di ½ dei diritti che compongono il compendio che precede, mentre le parti convenute sono titolari complessivamente della quota di ½ dei medesimi diritti sulla massa di , sicchè si avranno le Persona_4 seguenti quote di diritto:
- - quota pari a 1/2 del valore del compendio in comunione € 86.206,23; PA
- - 3/9 di 1/2 (e per la part. 893, 3/9 di 7/18) € 28.735,94; PA
- - 2/9 di 1/2 (e per la part. 893, 2/9 di 7/18) € 19.156,94; Persona_2 CP_3
- - 2/9 di 1/2 (e per la part. 893, 2/9 di 7/18) € 19.156,94; Controparte_2
- - 2/9 di 1/2 (e per la part. 893, 2/9 di 7/18) € 19.156,94; Parte_2
e complessivamente anche le parti convenute sono titolari di una quota che per ½ complessivi vale € 86.206,23.
§.
5. Il progetto divisionale.
In funzione dello scioglimento della comunione previa formazione di progetto divisionale, avuto parimenti riguardo alle domande di assegnazione formulate fin dagli scritti introduttivi dall'attrice PA
(con riferimento al bene sito in AR al NCT fg. 9 n. 248) e dalle convenute e Controparte_2 PA
(con riferimento al terreno in AR in NCT fg. 9 n. 933), nonché alla domanda delle parti convenute (alla
[...] domanda in tal senso originariamente proposta da e hanno infine aderito nelle conclusioni Persona_2 Pt_2 spiegate con le note di precisazione conclusioni a trattazione scritta anche e di CP_2 PA mantenere tra loro la comunione, procedendo allo scioglimento soltanto nei confronti dell'attrice, va precisato che esulano dal thema decidendum del presente giudizio gli accertamenti che riguardino la determinazione del valore di godimento dei beni in comunione detenuto in via esclusiva da alcuno dei condividenti e ad esclusione degli altri (con particolare riferimento alle osservazioni ad entrambe le C.T.U. spiegate dalla difesa dell'attrice: cfr. relazione di chiarimenti del CTU dep. il 15.06.2016, p. 8 e chiarimenti del CTU del 01.11.2023 p. 62-63), afferendo tale indagine all'istruzione di una domanda di rendiconto che non è stata spiegata da alcuna delle parti e che, com'è noto, costituisce domanda autonoma, come tale non da ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di scioglimento della comunione e da proporsi tempestivamente, come peraltro già rilevato con ordinanza del 09.04.2019.
Tanto chiarito, si deve osservare che la pronunciata esclusione dell'appartamento al piano terra del fabbricato di
AR in via Risari n. 13 al F. 9 part. 484 sub 2 dalla massa esclude che possa darsi luogo allo scioglimento della comunione ordinaria tra le parti secondo il progetto divisionale sub opzione “A” predisposto dal c.t.u. Al tecnico era stato conferito l'incarico di predisporre un duplice progetto che includesse (opzione “A”, p. 53-54) o alternativamente escludesse (opzione “B”, p. 54-59) tale immobile dalla divisione. Ciò comporta che la preferenza spiegata dalla parte attrice in via esclusiva per l'opzione “A” – lotto 1 di pag. 53 della c.t.u. non può essere assecondata.
Dovendosi accedere dunque all'opzione “B”, va prima di tutto osservato che la parte attrice ha invocato l'assegnazione a sé del terreno sito in AR al NCT fg. 9 n. 248, del quale è pacifico che ella abbia il possesso, a mente dell'art. 720 c.c. quale maggior quotista. A prescindere dalle contestazioni delle parti convenute circa l'applicabilità in specie di tale disposizione, val osservare che il giudice ha comunque il potere discrezionale di derogare dal criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata (C. 22663/2015); ciò può avvenire anche alla luce dell'interesse personale prevalente dell'assegnatario, perché ad esempio privo di un'unità immobiliare da destinare a casa familiare, a differenza del titolare della quota maggiore (C. 24053/2008).
Peraltro, va osservato anche che neppure è vincolato il giudice a dare luogo al sorteggio per pervenire all'assegnazione a ciascun condividente di un bene piuttosto che dell'altro, posto che “In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore” (Cass. civ., sez. VI, 06/05/2021,
n.11857).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che debba darsi luogo all'assegnazione diretta dei lotti a ciascuna delle parti condividenti, ferma e rispettata la volontà comune e condivisa delle parti convenute, eredi del RA R_
, di mantenere inalterata la comunione ereditaria tra esse e dunque sciogliendo soltanto la comunione ordinaria
[...] nei confronti dell'attrice. Tenuto conto delle richieste di attribuzione formulate dalle parti (l'attrice con PA riferimento al bene sito in AR al NCT fg. 9 n. 248 e le convenute e Controparte_2 PA con riferimento al terreno in AR in NCT fg. 9 n. 933); considerato che la convenuta coniuge superstite abita tutt'oggi nell'unità immobiliare in AR PA alla via Risari n. 13 al F. 9 part. 484 sub 1 che ne costituisce la casa familiare;
valorizzata la circostanza fattuale per cui il bene al Fg. 9 n. 484 sub 1 costituisce anche la corte della porzione immobiliare di cui al n. 484 sub. 2 usucapito dalla convenuta e la sua sola via d'accesso, come attestato Persona_2 dal c.t.u., e quindi tenuto conto della opportunità di evitare di intercludere il bene con l'assegnazione ad altro condividente;
considerato che
le parti convenute hanno manifestato la preferenza per l'assegnazione del lotto n. 2 dell'ipotesi 2 dell'opzione “B” e che il lotto n. 1 dell'ipotesi 2 dell'opzione “B” soddisfa anche l'istanza di assegnazione formulata dalla parte attrice con riguardo al terreno fg. 9 n. 248; rilevato che l'opzione “B” – Ipotesi 2 del progetto divisionale a pagina 58-59 della c.t.u. è così formulata:
LOTTO 1, (che include il terreno Fg. 9 n. 248, oggetto della domanda di assegnazione dell'attrice) composto da:
, AR NCT Fg.9 n. 248, 1/1 U.D. - Val. Mercato: € 38.830,00; Pt_3
Terreno, AR NCT Fg.9 n. 280 e n. 281, 1/1 U.D. - Val. Mercato: € 11.409,75;
Terreno, AR NCT Fg.9 n. 243, 1/1 Piena Proprietà - Val. Mercato: € 8.840,00; Per_
Terreno, AR NCT Fg.10 n. 136, n. 237, 238, 1/1 Proprietà - Val. Mercato: € 21.910,00;
Terreno, Pofi NCT Fg.5 n. 55, 1/1 Piena Proprietà - Val. Mercato: € 1.640,00; Per_
Terreno, Pofi NCT Fg.5 n. 290 1/1 Proprietà - Val. Mercato: € 6.300,00;
VALORE QUOTA EURO 86.206,23
SPETTANTE
EURO 88.929,75 Parte_6
ATTRIBUITO
QUOTA DA - 2.723,52 Controparte_8
LOTTO 2, (che include terreno Fg. 9 n.933, oggetto di domanda di assegnazione delle convenute) composto da:
Fabbricato ad uso Abitazione, AR NCEU Fg.9 n. 484 sub 1, 1/1 U.D. - Val. Mercato: € 48.450,00;
Fabb. diruto (rudere), AR NCEU Fg.9 n. 532, 1/1 U.D. - Val. Mercato: € 5.865,00;
Terreno, AR NCT Fg.9 n. 933, 1/1 U.D. - Val. Mercato: € 16.787,50;
, AR NCT Fg.9 n. 893, 14/18 U.D. - Val. Mercato: € 1.322,22; Pt_3
Terreno, AR NCT Fg.9 n. 936, 1/1 U.D. - Val. Mercato: € 2.040,00;
Terreno, AR NCT Fg.9 n. 934, 1/1 U.D. - Val. Mercato: € 9.018,00; VALORE QUOTA EURO
SPETTANTE 86.206,23
VALORE EURO Pt_6
ATTRIBUITO 83.482,72
QUOTA DA EURO + 2.723,52 CP_8 ritenuto che tale formulazione sia condivisibile e correttamente eseguita, avuto riguardo ai criteri seguiti dal c.t.u. per la predisposizione di un progetto divisionale (compatibilità tra il valore delle quote ereditarie ed il valore di mercato dei rispettivi lotti formati;
ubicazione, localizzazione e destinazione d'uso degli immobili, cercando di evitare la disgregazione e frammentazione di terreni confinanti (e/o vicini) tra loro;
limitare gli importi dei conguagli in denaro a carico delle parti); si dispone lo scioglimento della comunione ordinaria tra e , PA Controparte_2 Parte_2
, (ora e secondo il riportato progetto divisionale
[...] Persona_2 CP_3 PA
(Opzione “B” – Ipotesi 2) con diretta assegnazione a ciascuna delle parti come segue:
- Lotto n. 1 assegnato alla parte attrice PA
- Lotto n. 2 assegnato alle parti convenute , , (ora Controparte_2 Parte_2 Persona_2 CP_3
e ciascuno per le rispettive quote. PA
Sulle somme determinate a titolo di conguaglio vanno peraltro riconosciuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla pronuncia, come da consolidato orientamento di legittimità in base al quale, in tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, il diritto al conguaglio dovuto agli altri comunisti sorge dal momento e per effetto del provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, essendo l'efficacia retroattiva della pronuncia limitata, ai sensi dell'art. 757 c.c., all'effetto distributivo dei soli beni concretamente assegnati in proporzione del valore delle relative quote, di tal che gli interessi sul conguaglio, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal momento in cui, con il provvedimento definitivo, è cessato lo stato di indivisione delle cose comuni (Cass. Sez. 2, 11/10/2016, n. 20457; Cass. Sez. 2, 10/02/2004, n. 2483).
§ 6. La regolamentazione delle spese di giudizio.
Nel governo delle spese di lite, seguito ed applicato il criterio della soccombenza, deve aversi riguardo agli esiti del giudizio con riferimento anche alle domande decise con la sentenza parziale n. 362/19 . Considerato che l'attrice è Per_1 risultata soccombente quanto alle spiegate domande di riduzione della donazione del 15.11.1996 per atto notar di collazione e di usucapione spiegata dalla convenuta mentre le parti convenute sono risultate PA soccombenti con riferimento alla formulata eccezione di inammissibilità dell'intervento della sig.ra ; avuto Persona_1 riguardo alla soccombenza di parte attrice con riferimento alla domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dalla convenuta;
considerato che alla domanda di scioglimento della comunione (ordinaria) dall'attrice Persona_2 formulata hanno aderito sostanzialmente tutte le parti convenute;
applicati i parametri medi di liquidazione di cui alla
Tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/22 sul valore medio compreso tra lo scaglione di valore superiore a € 520.000 determinato secondo il valore complessivo dei beni immobili per cui si è discusso in funzione dell'azione di riduzione per lesione di legittima e collazione (che il Geom. aveva stimato Per_7 complessivamente in € 671.310,97 (p. 62 c.t.u. del 15.06.2016) e del valore dell'asse oggetto di divisione (€ 172.412,47) e quindi sullo scaglione di valore compreso tra € 260.000 ed € 520.000; compensate le spese in misura di
1/5 in ragione della comunanza della domanda di scioglimento della comunione, i restanti 4/5 vengono posti a carico di parte attrice.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio come separatamente liquidate vengono poste definitivamente e interamente a carico di parte attrice quanto alle somme liquidate al c.t.u. Geom. laddove la relazione di Per_7 consulenza ha riguardato essenzialmente le domande da costei formulate;
vengono poste a carico di tutte le parti in solido nei rapporti con il CTU e restano a carico di ciascun condividente in proporzione della quota di spettanza nei rapporti interni quanto alle somme relative alla c.t.u. dell'Arch. in quanto funzionale allo scioglimento della Per_5 comunione ordinaria tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando nel giudizio in primo grado promosso da
[...]
, in proprio e quale erede di , nei confronti di PA Persona_1 CP_2
quale erede di , e
[...] CP_3 Persona_2 Parte_2
, iscritto al n. 3493/2012 r.g., così decide: PA
- DICHIARA aperta la successione di , nato ad [...] il [...] e deceduto in Persona_4
Frosinone il 05.04.2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 456 c.c.;
- DICHIARA che l'eredità di è costituita di diritti immobiliari individuati nella Tabella Persona_4 riepilogativa a pagina 12 dell'elaborato peritale depositato in data 01.11.2023 (che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto) e al paragrafo sub n.
2.1. del corpo motivazionale della presente sentenza;
- DICHIARA che detta eredità si è devoluta per successione legittima in favore del coniuge superstite PA per la quota di 1/3 dell'asse e in favore delle tre figlie , e
[...] Controparte_2 Persona_2 Parte_2 per la quota di 2/9 ciascuna;
- DICHIARA l'apertura della successione di , nato ad [...] il [...] e ivi deceduto il Persona_3
13.04.2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 456 c.c.
- DICHIARA che l'eredità di è costituita di diritti immobiliari individuati nella Tabella riepilogativa Persona_3
a pagina 34 dell'elaborato peritale depositato in data 01.11.2023 (che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto) e al paragrafo sub n.
2.2. del corpo motivazionale della presente sentenza;
- DICHIARA che detta eredità si è devoluta per successione legittima interamente in favore della figlia PA
per quanto in parte motiva;
[...]
- ACCOGLIE la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta (già ) con CP_3 Persona_2 riferimento alla porzione di immobile al piano terra dello stabile di via Risari n. 13 in Comune di AR distinto al Fg.
9 n. 484 sub 2, di cui all'elaborato planimetrico allegato 3 alla CTU del 15.06.2016 e alla planimetria allegata alla CTU del 01.11.2023, e per l'effetto ne dichiara l'acquisto a titolo originario per usucapione ventennale in favore di essa parte convenuta;
- ACCERTA E DICHIARA che la massa in comunione tra da una parte, e PA [...]
, (già ) e è composta dei diritti PA Controparte_2 CP_3 Persona_2 Parte_2 immobiliari sui beni descritti e riportati nel paragrafo sub n. 4 di parte motiva;
- DICHIARA che il valore dei beni che compongono la massa in comunione tra le parti è di € 172.412,47; - DICHIARA che il valore della quota di ½ dei diritti immobiliari sui beni in comunione spettante all'attrice
[...]
è di € 86.206,23; PA
- DICHIARA che il valore della quota di ½ dei diritti immobiliari sui beni in comunione complessivamente spettante alle parti convenute , (già ) e PA Controparte_2 CP_3 Persona_2 Parte_2
è di € 86.206,23;
[...]
per quanto di ragione la domanda di divisione proposta dall'attrice e dispone lo scioglimento della CP_9 comunione ordinaria in atto esistente con i convenuti;
-DISPONE farsi luogo allo scioglimento della comunione mediante assegnazione diretta dei beni individuati nel progetto divisionale di cui alla relazione tecnica d'ufficio del 01.11.2023 quale Opzione “B” – Ipotesi n. 2 alle pagine
58-59 e, per l'effetto:
-ASSEGNA a i diritti sui beni inclusi nel LOTTO 1 del progetto divisionale e PA segnatamente:
1/1 di Utile Dominio sul Terreno sito in AR censito in NCT Fg.9 n. 248;
1/1 di Utile Dominio sul Terreno sito in AR censito in NCT Fg.9 n. 280 e n. 281;
1/1 Piena Proprietà del Terreno sito in AR censito in NCT Fg.9 n. 243;
1/1 Piena Proprietà del Terreno sito in AR censito in NCT Fg.10 n. 136, n. 237, 238;
1/1 Piena Proprietà del Terreno sito in Pofi censito in NCT Fg.5 n. 55;
1/1 Piena Proprietà del Terreno sito in Pofi censito in NCT Fg.5 n. 290;
- PONE a carico dell'attrice l'obbligo di corrispondere alle parti convenute, ciascuno per PA la rispettiva quota di spettanza, la somma di € 2.723,52 a titolo di conguaglio sul maggior valore del lotto rispetto a quello della quota di sua spettanza, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla pronuncia al saldo effettivo;
-ASSEGNA a per 3/9, a , e ciascuno la PA Parte_2 Controparte_2 CP_3 quota di 2/9, i diritti sui beni inclusi nel LOTTO 2 del progetto divisionale e segnatamente:
1/1 di Utile Dominio sul Fabbricato ad uso Abitazione in AR censito in NCEU Fg.9 n. 484 sub 1;
1/1 di Utile Dominio su Fabbricato diruto (rudere) in AR censito in NCEU Fg.9 n. 532;
1/1 di Utile Dominio sul Terreno in AR censito in NCT Fg.9 n. 933;
14/18 di Utile Domino sul Terreno in AR censito in NCT Fg.9 n. 893;
1/1 di Utile Dominio sul Terreno in AR censito in NCT Fg.9 n. 936;
1/1 di Utile Dominio sul Terreno in AR censito in NCT Fg.9 n. 934;
- DICHIARA che per 3/9, , e ciascuno la PA Parte_2 Controparte_2 CP_3 quota di 2/9, hanno diritto al conguaglio positivo di € 2.723,52 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla presente pronuncia al saldo da parte dell'attrice ; PA
- CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore delle parti convenute che, previa compensazione in misura di 1/5, liquida per ciascuna parte nella somma di € 17.965,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva se dovuta e CPA, come per Legge;
- PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio del 15.06.2016 come già separatamente liquidata definitivamente a carico di parte attrice;
PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio del 01.11.2023 a carico di tutte le parti in solido nei rapporti con il CTU, e a carico di parte attrice in misura di ½ e a carico dei convenuti in proporzione della quota di spettanza nei rapporti interni.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone, il 11.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Di Nicola Dott. Francesco Mancini