Articolo 69 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 68Articolo 70
Versione
13 novembre 1960
Art. 69. Ricorso gerarchico

Il giudizio complessivo e' comunicato su apposito modulo all'interessato che vi appone la data di comunicazione e la firma.
Qualora ne faccia richiesta, l'interessato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.
Entro trenta giorni dalla comunicazione l'interessato puo' ricorrere alla Commissione di vigilanza nei casi di cui alle lettere a), b) e c), dell'art. 67 e al Consiglio di amministrazione negli altri casi, con facolta' di inoltrare il ricorso impiego chiuso. La Commissione o il Consiglio di amministrazione, sentito l'organo che ha espresso il giudizio complessivo e l'ufficio del personale, formula il giudizio, che deve essere comunicato all'interessato. La deliberazione costituisce provvedimento definitivo.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960