Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/05/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 7821 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...] CF: , Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv.
Daniela Pibiri che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...]; CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: per la ricorrente: “che l'Ill.mo Tribunale Voglia:
- dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi GU e Pt_1 CP_1
;
[...]
moglie non inferiore ad euro 600,00 mensili;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2022, ha domandato Parte_1
a questo Tribunale, accertato il venir meno dell'affectio
coniugalis, di dichiarare la separazione giudiziale dal marito,
con il quale aveva contratto matrimonio in Samassi CP_1
in data 24.04.1976.
Ha precisato che i due figli nati dal matrimonio erano maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Ha, altresì, domandato il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore di € 600,00 mensili, essendo priva di risorse non avendo svolto attività lavorativa durante la convivenza matrimoniale.
, è comparso all'udienza presidenziale del 22.03.2023, CP_1
dichiarando di percepire una pensione id € 1.200,00 mensili.
Con ordinanza del 22.03.2023 il presidente, tenuto conto della sproporzione tra le condizioni economiche delle parti, che ancora abitavano nella casa coniugale di comune proprietà, ha posto in capo al l'obbligo di corrispondere la somma di € 400,00 mensili a CP_1
titolo di contributo al mantenimento della moglie.
Anche a seguito della notifica della predetta ordinanza, il resistente non si è costituito in giudizio. Istruita con produzioni documentali, con provvedimento del
01.12.2024, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della separazione ha fondamento giuridico e deve essere accolta.
Invero, dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla mancata riconciliazione nel tempo trascorso dall'instaurazione del giudizio,
deve desumersi che sussiste tra i coniugi un distacco affettivo che rende intollerabile la convivenza coniugale.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione tra i coniugi.
Quanto alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere un contributo per il proprio mantenimento, deve rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge,
in sede di separazione, considerata la permanenza del vincolo coniugale tra i coniugi, presuppone la mancanza di redditi adeguati in capo al richiedente, ossia la mancanza dei redditi “necessari a
mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo
ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta
alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale
deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di
fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben
diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno
di divorzio” (v. Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 12196 del 16/05/2017).
È, dunque, necessario provvedere ad una ricostruzione attendibile delle condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi e determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi attestati dalle parti “ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, e da individuarsi in
tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque
apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad
incidere sulle condizioni economiche delle parti” (v. Cass. Sez. 1
-, Sentenza n. 605 del 12/01/2017).
Nel caso di specie, la GU, non è titolare di alcun reddito e,
considerata l'età (74 anni), è priva di capacità lavorativa.
La ricorrente, inoltre, successivamente allo svolgimento dell'udienza presidenziale, si è trasferita in un immobile per il quale corrisponde un canone di € 400,00 mensili.
Il resistente, al contrario, ha dichiarato di essere titolare di una pensione dell'importo di € 1.200,00 e continua a vivere nella casa coniugale di proprietà delle parti.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra rilevato, deve essere posto in capo al resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 500,00 a titolo di contributo al suo mantenimento.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] CP_1
(SU) il 17.01.1947, mandando al competente Ufficio dello Stato
Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.6,
parte 2, Serie A, anno 1980-Comune di Giba);
2) dispone a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento di GU mediante il versamento di € 500,00, Pt_1 entro il giorno dieci di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
3) Nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 6.05.2025.
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi) Il Presidente
(Dott. Giorgio Latti)