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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Civile- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO - Consigliere -
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore- ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile, in grado di appello, iscritta al N. 162 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2025(a cui sono state riunite le cause Rg n. 166 e 168/2025), avverso la sentenza n. 2546/2024(RG
1579/2021) pronunciata dal giudice civile di Taranto in materia di locazione, promossa da:
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappr. e difesa dall'avv. P. SCALIGINA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappr. e difesa dall'avv. S. ANNESE
IN IO IA, rappr e difeso dall'avv. M. D'ONCHIA
-appellanti- contro
CP_1
rappr. e dif. dall' avv. A. IPPOLITO
-Appellato
OGGETTO: “Locazione ad uso commerciale”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con autonomi ricorsi in appello, successivamente riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, le parti in epigrafe indicate hanno impugnato la sentenza con la quale il Tribunale ha accolto la domanda di accertamento della nullità del patto aggiunto al contratto di locazione intercorso tra la e l'appellato in data 3/7/2018, consistente nella pattuizione di un canone superiore a quello Pt_1 indicato in contratto, nonché ha dichiarato la nullità del patto di garanzia aggiunto alla locazione,
1 attuato mediante consegna di assegni bancari postdatati, condannando tutte le suddette parti alla restituzione delle somme aggiuntive percepite a titolo di canone, rigettando tutte le altre domande.
La ha fondato l'appello sui seguenti motivi: travisamento delle risultanze istruttorie ed Pt_1 erronea valutazione della prova testimoniale. A dire della società, infatti, la fattura del 3/7/2018 n.
3/2018 esibita dalla società giustificherebbe l'emissione degli assegni n. 1071779056 e 1071779057 di € 19800 cadauno, a pagamento delle controsoffittature e impianto di illuminazione del locale, acquistati contestualmente alla locazione. Gli altri assegni sarebbero ricollegati alla monetizzazione dei parcheggi, che l'appellato avrebbe dovuto pagare al e servivano a garantire la società CP_2 dall'eventuale inadempimento a tale obbligo. La prova testimoniale a mezzo del dipendente dell'appellato risultava inidonea, a dire della società, a costituire la prova dei Controparte_3 pagamenti, dal momento che il teste aveva riferito circostanze a cui non aveva assistito, essendo stato assunto successivamente alla stipula del contratto. Concludeva chiedendo la riforma della sentenza e il rigetto della domanda dell'appellato.
La società immobiliare SIP srl ha invece rilevato che il giudice ha pronunciato ultra petita, condannandola a restituire in favore dell'appellato una somma che essa non ha mai ricevuto, accogliendo una domanda di condanna avanzata solo nei confronti della e non anche della Pt_1 società terza chiamata. Del resto la aveva stipulato il contratto di locazione, aveva ricevuto gli Pt_1 assegni bancari in garanzia e aveva incassato il denaro in cambio della restituzione degli assegni.
Nei suoi confronti, invece, il ricorrente aveva spiegato solo una domanda revocatoria, peraltro tardivamente proposta, rivolta ad ottenere l'inefficacia del preliminare di permuta stipulato in data
27/5/2021 tra la e la SIP con cui la prima aveva trasferito il possesso dell'immobile locato Pt_1 alla seconda in cambio di altri immobili. Tale domanda si giustificava nell'ottica di precostituirsi una garanzia del credito ed evitare che la , che l'appellato riteneva sua debitrice delle somme Pt_1 ricevute in eccedenza sul canone, disperdesse i suoi beni. Ma tale domanda insieme a quella risarcitoria erano state rigettate.
Nessun'altra domanda era stata spiegata nei confronti della IP che era subentrata nel contratto nell'aprile 2021 per poco tempo, stante l'intervenuto recesso dal contratto, altresì contestato dal ricorrente sempre nei confronti della in altro giudizio. Pertanto chiedeva rigettarsi nei suoi Pt_1 confronti la domanda del ricorrente.
VI IO, a sua volta impugnando la sentenza, insisteva sulla inattendibilità del teste ascoltato in primo grado e sulla inesistenza di un patto aggiuntivo di garanzia al CP_3 contratto, essendo serviti gli assegni per pagare i beni mobili acquistati al momento della locazione.
Anch'egli domandava la riforma della sentenza impugnata.
2 L'appello della è infondato. La pattuizione di un canone in misura superiore rispetto a quello Pt_1 indicato in contratto, garantita dall'emissione degli assegni bancari, ha trovato vari riscontri ben evidenziati dal giudice di primo grado: innanzitutto la corrispondenza della cifra riportata sugli assegni a garanzia(19800 euro) rispetto al canone aggiuntivo mensile di € 1650,00 moltiplicato per
12 mesi;
l'emissione di 8 assegni postdatati da pagare alle scadenze indicate(5/8/2018, 5/11/2018,
5/8/2019, questi tre onorati alle scadenze, nonché 5/8/2020 protestato ed altri che sarebbero scaduti in date successive), ma tutti emessi nella stessa data del 3/7/2018 e comunque prima del
26/11/2018, data della fusione del società emittente gli assegni con , Controparte_4 CP_5 con conseguente scomparsa della dicitura banco di Napoli sui carnet;
la testimonianza di CP_3
ex dipendente della ditta del ricorrente all'epoca dei fatti, che ha ricordato di avere visto
[...] con i suoi occhi il ricorrente consegnare alcuni assegni e versare denaro alle scadenze, ricevendo in cambio gli assegni consegnati a garanzia. Non sono risultati efficaci i tentativi di scalfire tali risultanze istruttorie: quanto all'attendibilità del teste , è ipotizzabile che egli non abbia CP_3 assistito alla stipula del contratto di locazione ma era presente sin dai primi giorni della locazione, potendo chiaramente assistere alla consegna dei titoli, che non deve per forza essere avvenuta al momento esatto della sottoscrizione. E in ogni caso egli ha assistito alla consegna del denaro e contestuale riconsegna dei titoli avvenuta nei mesi successivi.
In ordine poi alla fattura emessa in pari data da VI IA per l'acquisto di beni mobili(controsoffittatura, luci), non vi è prova di registrazione della fattura ed è certo che i titoli fossero postdatati, poiché prevedevano una scadenza al 5/8/2020. Tale scadenza differita difficilmente si concilia con una vendita immediata dei beni. Anche il riferimento alla monetizzazione dei parcheggi con l'esigenza prospettata dalla società di garantirsi per il pagamento in favore del appare poco convincente, tenendo conto che sin dal marzo 2020 essa era a CP_2 conoscenza, avendo ricevuto pec dal ricorrente, sicuramente del fatto che sin dal 7/8/2018 il ricorrente avesse affittato uno spazio all'interno di un'autorimessa limitrofa da adibire a parcheggio a servizio della sua attività.
Insomma risulta corretta la valutazione del giudice secondo dalle risultanze istruttorie è emerso che venne pattuito un canone superiore a quello indicato in contratto, il cui pagamento venne garantito dall'emissione di 8 assegni postdatati. Tale pattuizione però intervenne indubbiamente solo con la attraverso l'allora legale rappresentante della stessa VI IA. Tale patto è nullo poiché Pt_1 contrario a norma imperativa e anche l'utilizzo degli assegni con funzione di garanzia, in quanto collegato ad un negozio nullo, risulta altresì invalido ed inefficace. La corresponsione certa di complessivi € 39800,00 incassati dalla società (la circostanza è pacifica) a mezzo del suo Pt_1 amministratore unico VI IA, ha fatto sorgere l'obbligo restitutorio della stessa in favore del
3 ricorrente, poiché i pagamenti in quanto effettuati sulla base di un negozio nullo, vanno restituiti integralmente. L'obbligo restitutorio grava solo sul soggetto che ha ricevuto il denaro, che è la società . E tanto in effetti aveva disposto il giudice nel corpo della motivazione. Pt_1
Senonchè poi in dispositivo il giudice di primo grado ha condannato anche la società IP in solido con la locatrice, senza motivare assolutamente a quale titolo stesse condannando tale società, tanto più che il ricorrente non aveva spiegato alcuna domanda di condanna nei confronti della IP. Giova ricordare a tal proposito che il ricorrente ha chiamato in causa la IP per ottenere la revocatoria ex art 2901 c.c. del preliminare di permuta intercorso nell'aprile 2021 tra la e la IP, con cui la Pt_1 prima ha trasferito alla seconda l'immobile locato e un altro immobile in cambio di un terreno, cedendo l'anticipato possesso dell'immobile locato alla IP, che è subentrata nel contratto fino alla sua risoluzione. La ragione della revocatoria si ritiene fosse revocare un atto di trasferimento che poteva depauperare il patrimonio della debitrice , diminuendo le garanzie del suo credito. Il Pt_1 ricorrente non ha mai domandato di condannare la IP alla restituzione di una somma che essa pacificamente non aveva ricevuto, in virtù di un accordo al quale non aveva partecipato.
In sede di memoria difensiva oggi l'appellato si oppone all'estromissione della IP, rilevando che in quanto succeduta a titolo particolare nel rapporto locatizio, essa sarebbe subentrata in tutti gli obblighi del locatore. Ebbene deve rilevarsi l'erroneità di tale tesi, tenuto conto che non rientra negli obblighi del locatore restituire una somma ricevuta sine titulo, perché non si tratta di adempiere ad un obbligo discendente dal contratto di locazione, nei cui obblighi essa subentra.
Pertanto l'appello della società IP deve accogliersi, ritenendo la stessa estranea alla domanda restitutoria formulata dal ricorrente in primo grado, tanto più che la revocatoria è stata rigettata.
L'appello di VI IA, fondato sulle medesime motivazioni della società della quale egli è Pt_1 stato legale rappresentante, va rigettato, per le medesime motivazioni esposte con riguardo all'appello della , tanto più che egli all'epoca era amministratore unico e socio della società. Pt_1
Lo stesso non si è mai difeso sostenendo di essere stato estraneo all'acquisizione della somma indebita, invocando l'autonomia patrimoniale della società, per cui deve ritenersi che anch'egli abbia beneficiato la somma indebita.
L'appello della e di VI IO IA deve perciò essere rigettato. L'appello della IP deve Pt_1 essere accolto e deve dichiararsi l'estraneità della stessa società rispetto alla condanna restitutoria emessa. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, da porre a carico degli appellanti e VI in favore dell'appellato e dell'appellato a favore della IP. . Ulteriore Pt_1 contributo a carico degli appellanti soccombenti stante il deposito del ricorso dopo il 31/1/2013.
P.Q.M.
4 Rigetta l'appello di e di VI IO IA. Condanna costoro alla rifusione delle spese del Pt_1 giudizio sopportate dalla parte appellata, che liquida in € 4000,00 complessivi per compensi professionali, oltre oneri accessori, come per legge. Accoglie l'appello della Parte_3
e, in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiara che la stessa è estranea
[...] all'obbligo restitutorio accertato dal Tribunale a carico degli altri appellanti. Condanna l'appellato alla rifusione delle spese del giudizio in suo favore, che liquida per il primo grado in € 2500,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge, nonché per il secondo grado in € 43,00 per esborsi e € 2500,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge. Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti nei confronti degli appellanti soccombenti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13
Taranto, 22/10/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella
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