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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/11/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa IS BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 211 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele CECI Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2022, premesso di Parte_1 aver ricevuto da in data 7 gennaio 2021 una nota con cui gli veniva comunicato che «in esito CP_1 alla comunicazione di irreperibilità trasmessa all' dal Comune di residenza di , CP_1 Parte_1 la prestazione di invalidità civile n. 07294858 è stata sospesa a decorrere dal 25 NOVEMBRE 2019 ed è stata avviata la procedura di revoca. Il ricalcolo comprende la: - variazioni periodi di ricovero in struttura pubblica e/o periodi di permanenza all'estero e/o periodi di irreperibilità. Sulla base dei nuovi calcoli gli importi della pensione relativi al corrente anno, già comunicati con il modello “ObisM” o con un precedente provvedimento di liquidazione
o di riliquidazione sono così variati: Prestazione lorda importo mensile febbraio 2021 0.00 – Indennità 0,00
Prestazione al netto delle trattenute 0.00……(omissis)…….. Pertanto da novembre 2019 a gennaio 2021 sulla CP_ pensione numero 07294858 categoria INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 7.386,98», ha chiesto al Tribunale di:
«DICHIARARE l'illegittimità (o meglio la infondatezza) del provvedimento di indebito comunicato CP_ dall' alla ricorrente in data 07.01.2021 in quanto del tutto infondato ed illegittimo.
Conseguentemente
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CP_ CONDANNARE l' al ripristino dell'indennità di accompagnamento prestazione categoria invciv n.
07294858 in favore di a decorrere dalla data di sospensione dell'erogazione della prestazione Parte_1
(novembre 2019) e alla restituzione delle somme trattenute e delle somme trattenende per l'indebito de quo». CP_
1.1. si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
1.2. Concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. L'esame circa la fondatezza della pretesa di parte ricorrente di ottenere il pagamento di somme a titolo di prestazione assistenziale impone –prima ancora della verifica circa la presenza sul territorio nazionale – di accertare la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione della prestazione.
Trattandosi di fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio non possono nutrirsi dubbi in ordine alla circostanza che incombesse sulla parte ricorrente l'onere di effettuare una puntuale allegazione sul punto.
Ebbene, tale onere non è stato in alcun modo assolto, non avendo parte attrice, nel corpo dell'atto, neppure allegato quale fosse la prestazione percepita. E invero è solo nelle conclusioni del ricorso che emerge che il ricorrente fosse titolare di indennità di accompagnamento.
Ricordandosi allora che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che non siano ricoverati gratuitamente in istituto, non può che rilevarsi che parte ricorrente non ha in alcun modo allegato la sussistenza di tale requisito.
In mancanza di una puntuale allegazione, da un lato, non può dirsi sorto in capo ad CP_1
l'onere di contestare l'esistenza del requisito in esame.
Alla luce di tali considerazioni, appare inevitabile concludere che, non essendo stata neppure puntualmente allegata la sussistenza dei requisiti per fruire della prestazione oggetto di causa, la domanda di ripristino della prestazione deve essere respinta, restando assorbita la necessità di riflettere sulla questione dell'irreperibilità del ricorrente sollevata da CP_1
3. Inconferente è infine il richiamo alla mancanza di dolo da parte del ricorrente, rilevato che nella specie ha chiesto la ripetizione delle somme solo dalla data del CP_1 provvedimento che ha sospeso l'erogazione, situazione idonea ad escludere l'affidamento del percettore.
4. Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022, per
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
controversie di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi €2.143,00, di cui €1.863,00 a titolo di compensi ed €280,00 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA.
Civitavecchia, 6 novembre 2025
GIUDICE
IS RT
3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa IS BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 211 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele CECI Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2022, premesso di Parte_1 aver ricevuto da in data 7 gennaio 2021 una nota con cui gli veniva comunicato che «in esito CP_1 alla comunicazione di irreperibilità trasmessa all' dal Comune di residenza di , CP_1 Parte_1 la prestazione di invalidità civile n. 07294858 è stata sospesa a decorrere dal 25 NOVEMBRE 2019 ed è stata avviata la procedura di revoca. Il ricalcolo comprende la: - variazioni periodi di ricovero in struttura pubblica e/o periodi di permanenza all'estero e/o periodi di irreperibilità. Sulla base dei nuovi calcoli gli importi della pensione relativi al corrente anno, già comunicati con il modello “ObisM” o con un precedente provvedimento di liquidazione
o di riliquidazione sono così variati: Prestazione lorda importo mensile febbraio 2021 0.00 – Indennità 0,00
Prestazione al netto delle trattenute 0.00……(omissis)…….. Pertanto da novembre 2019 a gennaio 2021 sulla CP_ pensione numero 07294858 categoria INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 7.386,98», ha chiesto al Tribunale di:
«DICHIARARE l'illegittimità (o meglio la infondatezza) del provvedimento di indebito comunicato CP_ dall' alla ricorrente in data 07.01.2021 in quanto del tutto infondato ed illegittimo.
Conseguentemente
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CP_ CONDANNARE l' al ripristino dell'indennità di accompagnamento prestazione categoria invciv n.
07294858 in favore di a decorrere dalla data di sospensione dell'erogazione della prestazione Parte_1
(novembre 2019) e alla restituzione delle somme trattenute e delle somme trattenende per l'indebito de quo». CP_
1.1. si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
1.2. Concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. L'esame circa la fondatezza della pretesa di parte ricorrente di ottenere il pagamento di somme a titolo di prestazione assistenziale impone –prima ancora della verifica circa la presenza sul territorio nazionale – di accertare la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione della prestazione.
Trattandosi di fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio non possono nutrirsi dubbi in ordine alla circostanza che incombesse sulla parte ricorrente l'onere di effettuare una puntuale allegazione sul punto.
Ebbene, tale onere non è stato in alcun modo assolto, non avendo parte attrice, nel corpo dell'atto, neppure allegato quale fosse la prestazione percepita. E invero è solo nelle conclusioni del ricorso che emerge che il ricorrente fosse titolare di indennità di accompagnamento.
Ricordandosi allora che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che non siano ricoverati gratuitamente in istituto, non può che rilevarsi che parte ricorrente non ha in alcun modo allegato la sussistenza di tale requisito.
In mancanza di una puntuale allegazione, da un lato, non può dirsi sorto in capo ad CP_1
l'onere di contestare l'esistenza del requisito in esame.
Alla luce di tali considerazioni, appare inevitabile concludere che, non essendo stata neppure puntualmente allegata la sussistenza dei requisiti per fruire della prestazione oggetto di causa, la domanda di ripristino della prestazione deve essere respinta, restando assorbita la necessità di riflettere sulla questione dell'irreperibilità del ricorrente sollevata da CP_1
3. Inconferente è infine il richiamo alla mancanza di dolo da parte del ricorrente, rilevato che nella specie ha chiesto la ripetizione delle somme solo dalla data del CP_1 provvedimento che ha sospeso l'erogazione, situazione idonea ad escludere l'affidamento del percettore.
4. Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022, per
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
controversie di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi €2.143,00, di cui €1.863,00 a titolo di compensi ed €280,00 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA.
Civitavecchia, 6 novembre 2025
GIUDICE
IS RT
3 di 3