Art. 1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 704 , e la legge 10 agosto 1948, n. 1148 , sono abrogati.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 704 , e la legge 10 agosto 1948, n. 1148 , sono abrogati.