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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5532 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57841/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57841/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv.to CARIDEO LINA;
e nato a [...] il [...] (C.F. , con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv.to CARIDEO LINA;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a EB (MC) in data 01/10/1995 con rito concordatario e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il SI. verserà in favore della SI.ra a titolo di assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento la somma di Euro 400,00;
3) la figlia sebbene maggiorenne non è attualmente economicamente autosufficiente e resterà
a vivere con la madre SI.ra presso la casa concessa in locazione ai coniugi;
Parte_1
4) il padre verserà per il mantenimento della figlia la somma complessiva pari ad Euro 450,00 oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie;
1 5) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. , alle C.F._1 CP_1 C.F._2 condizioni di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EB (MC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto
10, parte 2, serie A);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 18/02/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57841/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv.to CARIDEO LINA;
e nato a [...] il [...] (C.F. , con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv.to CARIDEO LINA;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a EB (MC) in data 01/10/1995 con rito concordatario e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il SI. verserà in favore della SI.ra a titolo di assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento la somma di Euro 400,00;
3) la figlia sebbene maggiorenne non è attualmente economicamente autosufficiente e resterà
a vivere con la madre SI.ra presso la casa concessa in locazione ai coniugi;
Parte_1
4) il padre verserà per il mantenimento della figlia la somma complessiva pari ad Euro 450,00 oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie;
1 5) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. , alle C.F._1 CP_1 C.F._2 condizioni di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EB (MC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto
10, parte 2, serie A);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 18/02/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
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