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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/06/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2726/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2726/2020 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in indirizzo telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MALLIA SEBASTIANO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA S. MARTINO N. 14 Controparte_1 C.F._2
PACHINO; rappresentato e difeso dall'avv. BENINATO ANGELA e dall'avv. EMILIO COSTA giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.3.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il rag. chiedendo la condanna del professionista convenuto al Controparte_1
risarcimento del danno, dal medesimo attore patito, per non avere diligentemente eseguito il mandato professionale conferitogli.
In particolare, l'attore a fondamento della propria domanda ha esposto:
- di essersi rivolto al convenuto incaricandolo di gestire gli adempimenti fiscali relativi alla propria posizione tributaria personale e alla propria attività professionale di medico di base;
- di essere stato indotto dal convenuto a versare per tutti gli anni dal 1998 al 2007 nonché per l'anno 2013
l'imposta IRAP, nonostante la stessa non fosse dovuta, procurandogli un danno economico pari alla somma sborsata di euro 32.299,03, non più recuperabile, per le annualità 1998-2007 e di euro 4.911,57 per l'anno
2013;
- di avere subito diversi accertamenti fiscali che hanno comportato il pagamento da parte dell'attore di somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi (€ 743,80; € 697,08; € 860,57) e per differenze dovute in relazione al modello Unico 2012, inerente i redditi dichiarati per il 2011 (€. 85,00), da imputare alla negligenza professionale del convenuto;
Cont
- che non risulta presentata la dichiarazione 2007 per l'anno fiscale 2006;
- con lettera Racc. A.R del 20.10.2015, rimasta priva di riscontro, parte attrice ha contestato al convenuto le gravi inadempienze suesposte, invitando il medesimo a risarcire i danni patiti quantificati CP_1 nella misura di complessivi €. 39.713,25;
- che alla luce di ciò, doveva ritenersi responsabile per violazione degli obblighi Controparte_1 professionali e conseguentemente essere condannato al risarcimento del danno economico subìto.
Con comparsa depositata in data 7.10.2020 si è costituito eccependo in via Controparte_1
preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria, contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione per avere lo stesso esperito l'incarico professionale con la dovuta diligenza ed eccependo altresì la prescrizione per le richieste economiche relative al periodo 1998-2007 per il versamento dell'imposta IRAP.
pagina 2 di 9 Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa, istruita con la produzione documentale versata in atti e interrogatorio formale del convenuto, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2023 con assegnazione dei termini per le difese conclusive.
Con ordinanza del 19.08.2024 il precedente G.I. ritenuta la necessità di disporre ctu ha rimesso la causa sul ruolo.
Indi, espletata la Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa è pervenuta da ultimo allo scrivente e all'udienza del 26/03/2025 è stata nuovamente assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda va accolta nei limiti di cui infra.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dal convenuto di improcedibilità della domanda attorea per omesso esperimento della negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 l. n.
162/2014.
Invero, deve applicarsi analogicamente al caso di specie il principio maturato in tema di tentativo obbligatorio di conciliazione, a suo tempo previsto dalla disciplina del rito del lavoro, e secondo il quale
“la questione della procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi dell'art. 443 cod. proc. civ., comma 2, solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la improcedibilità, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine e non sia stato fissato il termine perentorio per la richiesta del tentativo,
l'azione giudiziaria prosegue, in ossequio al principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111 Cost., comma 2 (…)” (così, fra le tante, Cass., Sez. L, Sentenza n. 13708 del 2007).
Più di recente la Suprema Corte ha ribadito che l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, pur essendo rilevabile anche d'ufficio in quanto rispondente all'interesse generale alla deflazione del contenzioso, è soggetta a una rigorosa barriera preclusiva di ordine temporale: deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza (Cass. Civ. 07-01-2025 n. 186).
Ed infatti, nel caso di specie, l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, sebbene tempestivamente eccepita da parte convenuta, non è stato rilevata d'ufficio dal giudice alla prima udienza, sicché nessuna improcedibilità può dirsi intervenuta nella fattispecie in esame.
pagina 3 di 9 Quanto al merito, parte attrice avanza una pretesa risarcitoria fondata sulla responsabilità professionale colposa del convenuto.
Al riguardo occorre premettere che l'attività professionale del commercialista rientra nell'alveo delle professioni intellettuali, poiché presuppone scelte interpretative e valutazioni discrezionali in ordine alle modalità di estrinsecazione dell'attività svolta.
Sotto il profilo normativo, il rapporto tra il commercialista e il cliente costituisce un contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli articoli 2229 e ss. del c.c.
In punto di diritto, il contratto di opera professionale disciplinato dall'art. 2222 e ss.
c.c. non comporta il sorgere di un'obbligazione di risultato, ma di mezzi in virtù della quale il professionista si impegna a prestare la propria opera con diligenza, prudenza e perizia. Ne deriva che l'inadempimento deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza, con riferime nto al quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, II co., c.c., commisurato alla natura dell'attività esercitata.
Tale norma sancisce che la diligenza del professionista deve essere valutata sulla base di un parametro astratto, costituito dalla diligenza del soggetto di media preparazione ed attenzione in rapporto alla prestazione resa, seguendone che qualora si dimostri che il commercialista abbia agito con una diligenza inferiore al suddetto standard, lo stesso potrà essere ritenuto responsabile ex artt.
1218 ss. c.c. e, per l'effetto, condannato all'eventuale risarcimento del danno, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà; ipotesi nella quale la responsabilità del professionista, con precipuo riferimento alla cd. colpa per imperizia, è attenuata configurandosi, secondo l'espresso dispos to dell'art 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova vale il principio generale in tema di responsabilità contrattuale che pone a carico del contraente che agisce, come nel caso di specie, per il risarcimento del danno esclusivamente l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e di allegare l'inadempimento o inesatto adempimento della controparte (principio che, da ultimo, é stato ribadito da Cass. Civ. 16/02/2022 n. 5128) nonché, il principio espresso dalla Cassazione (cfr. Cass. n.
11213/2017; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 9917/2010; Cass. civ. n. 10966/2004) secondo cui in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, pe r negligente svolgimento dell'attività professionale al cliente competono (a) la prova dell'incarico pagina 4 di 9 conferito al professionista;
(b) l'allegazione dell'inosservanza degli obblighi che originano dalla relazione contrattuale;
(c) la prova del pregiudizio sofferto;
(d) la prova, in termini necessariamente probabilistici, dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'inosservanza degli obblighi contrattuali e il danno sofferto.
Viceversa, il professionista, per andare indenne da responsabilità, ha l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto, come sopra richiamato (Cass. Civ. 26/04/2010, n. 9917).
Premesso ciò, l'attore ha dedotto a fondamento della propria richiesta risarcitoria l'inesatto adempimento al mandato professionale conferito al convenuto concretizzatosi: Controparte_1
1. nella non corretta valutazione dell'obbligo di pagamento dell'IRAP per le annualità dal 1998 al 2007 nonché per l'anno 2013, che l'attore asserisce da egli non dovuta trattandosi di professionista esentato dall'obbligo di pagare tale tributo in quanto svolgente la professione di medico di base;
2. nell'erronea predisposizione del modello Unico 2011 per l'anno di imposta 2010 avendo il convenuto dichiarato solo parzialmente i redditi percepiti dall'attore nel 2010 determinando così l'emissione dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che ha comportato il pagamento, da parte dell'attore, della somma complessiva di € 743,80 a titolo di sanzioni e interessi;
3. nella mancata allegazione alla dichiarazione dei redditi 2011, relativa al periodo d'imposta 2010, dello studio di settore alla quale conseguiva relativo avviso di accertamento in data 22/07/2015 a seguito del quale l'attore era stato costretto a pagare la somma di € 697,08 a titolo di sanzione;
4. nell'errata compilazione del Modello Unico 2012 a seguito della quale in data 14/09/2015 veniva contestata all'attore un'indebita compensazione che aveva determinato l'emissione di due cartelle esattoriali e il conseguente pagamento da parte dell'attore della somma di € 860,57 per sanzioni e interessi ed € 85,00 per differenze dovute.
Orbene, con riferimento alla prima contestazione, la domanda di risarcimento dell'attore è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, pur dovendo essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto per le richieste economiche relative al periodo 1998-2007 stante l'effetto interruttivo della prescrizione - che in materia contrattuale è decennale - conseguente alla proposizione del giudizio nel 2016, successivamente estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c. nel 2019 ( la Suprema Corte ha, sul punto, precisato che “Qualora all'atto interruttivo della prescrizione consistente nella proposizione dell'azione giudiziale, non faccia seguito la pronuncia della sentenza, ma l'estinzione del processo, il nuovo termine di prescrizione ex art. 2945c.c. decorre dalla data di notifica della citazione”, cfr. Cass. civile n. 21201/2017;
pagina 5 di 9 Cass. civ. n.5570/2010); deve invece ritenersi persuasiva l'argomentazione relativa alle evidenziate difficoltà interpretative connesse al caso in esame.
Sul punto, infatti, il convenuto ha contestato la negligenza imputatagli rappresentando che, in presenza dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali esistenti all'epoca in merito all'applicabilità o meno dell'imposta IRAP al professionista autonomo - derivanti dalle difficoltà interpretative relative alla sussistenza del presupposto impositivo dell'imposta, ovvero dell'autonoma organizzazione – egli avrebbe agito diligentemente ritenendo prudente, a fronte di dette incertezze, il versamento dell'imposta che avrebbe evitato al cliente eventuali futuri accertamenti fiscali e la conseguente applicazione di sanzioni amministrative e interessi sul mancato versamento del tributo ove ritenuto dovuto dal fisco.
In effetti rileva il Tribunale che l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni a decorrere dal 2022. Prima di tale data il pagamento dell'Irap per i liberi professionisti era argomento dibattuto che non aveva avuto una definizione chiara e definitiva stante le difficoltà interpretative che poneva la legge istitutiva dell'imposta.
Ed invero, va evidenziato che la Corte di Cassazione solo a partire dal 2009, con orientamento consolidato, si è più volte espressa in favore dell'esenzione dall'Irap dei professionisti e piccoli imprenditori privi di "autonoma organizzazione" e senza ausilio di dipendenti e stabili collaboratori
(Cass. Sez. Un. 28 maggio 2009 nn. 12108, 12109, 12110, 12111 - agenti di commercio e promotori finanziari;
con le sentenze n. 21122, 21123, 21124 del 13.10.2010, la Corte di Cassazione ha ribadito la non debenza dell'Irap per i piccoli imprenditori che non presentino un'autonoma organizzazione
(tassista, coltivatore diretto, artigiano). In precedenza, invece, si erano registrate decisioni altalenanti, sia di legittimità che di merito, nel valutare l'esistenza dell'autonoma organizzazione - stante la mancata definizione di tale concetto nella legge - con prevalenza della tesi che riconosceva la sussistenza di autonoma organizzazione in capo al professionista (medico, avvocato, commercialista, ragioniere, ingegnere, geometra, consulente ecc.) in virtù del semplice accertamento della presenza di un dipendente.
Tale orientamento, sostenuto anche dall'Amministrazione finanziaria, è stato successivamente disatteso dalla giurisprudenza di legittimità che con la sentenza n. 9451/2016 a Sezioni Unite ha chiarito che il professionista, l'artista o l'imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive non è soggetto passivo Irap.
Premesso ciò, per il periodo precedente al 2009 è discutibile la mancanza di diligenza professionale del convenuto che ha sollecitato il cliente a versare l'imposta stante la dubbia pagina 6 di 9 assoggettabilità alla stessa del professionista autonomo dotato di autonoma organizzazione, potendo tale comportamento, anzi, denotare un atteggiamento prudente.
Pertanto, la mancanza di un comportamento connotato da colpa imputabile al convenuto nell'assolvimento dei propri obblighi professionali determina il rigetto delle richieste risarcitorie di parte attrice fondate sull'errata valutazione del professionista incaricato circa la sussistenza dell'effettivo obbligo del pagamento dell'irap per le annualità dal 1998 al 2007.
La domanda risarcitoria di parte attrice deve, altresì, ritenersi infondata anche con riferimento al rimborso dell'IRAP versata nell'anno 2013.
Deve, infatti, osservarsi che l'unico elemento dedotto dall'attore al fine di dimostrare la sussistenza dell'inadempimento del convenuto ossia dell'erronea valutazione in merito al pagamento dell'imposta asseritamente non dovuta, è costituito dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso sollecitata dallo stesso professionista convenuto.
Si tratta, tuttavia, di circostanza che non giustifica l'accoglimento della domanda di risarcimento di parte attrice la quale non ha fornito alcun elemento utile dal quale poter desumere la non debenza dell'imposta versata quale ad esempio l'accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate della richiesta di restituzione delle somme versate.
Pertanto, anche la richiesta di restituzione della somma di € 4.911,57 versata per il pagamento
IRAP per l'anno 2013 deve essere rigettata non potendo ritenersi dimostrata la negligenza ed imperizia del convenuto nello svolgimento dell'incarico professionale.
Per quanto attiene alla risarcibilità del danno subito dall'attore derivato dagli errori ed omissioni elencati ai punti 2 e 4 dell'atto di citazione la domanda risulta fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Ed invero, non rinvenendosi alcuna specifica presa di posizione da parte del convenuto sui fatti dedotti, essi debbono ritenersi non contestati per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. Alla ritenuta operatività del meccanismo di cui all'art. 115 c.p.c. consegue che risultano certamente dimostrati i fatti allegati dall'attore (cfr, in questo senso, di recente, Cass. n. 9439 del 23/03/2022, secondo cui "Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167
c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 с.p.c.").
pagina 7 di 9 Deve, pertanto, ritenersi sussistente il colpevole inadempimento del convenuto e la conseguente responsabilità professionale dello stesso per i danni subiti dall'attore a causa delle omissioni da questi prospettate.
Al riguardo occorre precisare che il danno risarcibile si identifica nel pregiudizio economico che il cliente non avrebbe subito ove il professionista avesse correttamente adempiuto la propria prestazione e, quindi, agli interessi e alle sanzioni che nel caso di specie l'attore non avrebbe dovuto pagare ove la dichiarazione dei redditi del 2011 fosse state correttamente compilata.
Come accertato dal nominato CTU, l'Agenzia delle Entrate ha contestato all'odierno attore l'infedele dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta del 2010, che ha comportato il pagamento, da parte dell'attore, della somma complessiva di € 743,80 a titolo di sanzioni e interessi;
nonché
l'omessa allegazione alla dichiarazione dei redditi 2011 dello studio di settore a seguito della quale l'attore ha dovuto versare all'Agenzia delle Entrate la somma di € 697,08 a titolo di sanzione.
I danni patrimoniali subiti dall'attore sono costituiti, quindi, da detti importi che l'attore ha versato come risulta dalle quietanze di pagamento prodotti (All. 5 e 3 della citazione).
Il convenuto va pertanto condannato a corrispondere all'attore la somma di € 1.440,88.
La domanda risarcitoria di parte attrice deve, altresì, ritenersi fondata con riferimento al danno subìto dedotto dall'attore al punto 5 dell'atto di citazione, a causa dell'errore commesso dal convenuto per l'indebita utilizzazione in compensazione di un importo a credito di € 2.477,00.
Parte attrice ha inoltre dedotto che a causa di tale errore è stato costretto a pagare la somma di €
860,57 per sanzioni e interessi ed € 85,00 per differenze dovute.
Posto ciò, risulta del tutto infondata la contestazione mossa da parte convenuta in ordine alla negligenza dell'attore che non avrebbe usufruito della definizione agevolata delle cartelle esattoriali di cui alla Legge di Stabilità 2017.
L'eccezione sollevata da parte convenuta non coglie nel segno non potendosi imputare all'attore il danno relativo alle sanzioni e agli interessi che lo stesso avrebbe potuto evitare di pagare in virtù di una norma che è stata emanata successivamente al momento in cui l'attore ha effettuato il pagamento.
Parte convenuta, dunque, va condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di €
945,57 corrispondente alle sanzioni e agli interessi per €. 860,57 nonché alle differenze dovute per €.
85,00 dedotti nelle cartelle esattoriali nn. 29820150003876832 (all. 6) e 2982015000 6052830.
In conclusione, dalle considerazioni sopra esposte consegue la condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 2.386,45.
pagina 8 di 9 La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, e ravvisandosi un'ipotesi di soccombenza reciproca, si ritiene di dover compensare integralmente tra le parti le spese di lit e ai sensi dell'art 92, secondo comma, c.p.c. Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che " la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento" (Cass. Sez. III, Sentenza n. 22 febbraio 2016).
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste definitivamente nella misura del
50% a carico di entrambe le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2726-2020 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione così dispone:
- condanna al pagamento, in favore di per le causali di cui in Controparte_1 Parte_1
motivazione - della complessiva somma di Euro 2.386,45;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente nella misura del 50% a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento
Così deciso in Siracusa il 18.6.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Romeo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2726/2020 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in indirizzo telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MALLIA SEBASTIANO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA S. MARTINO N. 14 Controparte_1 C.F._2
PACHINO; rappresentato e difeso dall'avv. BENINATO ANGELA e dall'avv. EMILIO COSTA giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.3.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il rag. chiedendo la condanna del professionista convenuto al Controparte_1
risarcimento del danno, dal medesimo attore patito, per non avere diligentemente eseguito il mandato professionale conferitogli.
In particolare, l'attore a fondamento della propria domanda ha esposto:
- di essersi rivolto al convenuto incaricandolo di gestire gli adempimenti fiscali relativi alla propria posizione tributaria personale e alla propria attività professionale di medico di base;
- di essere stato indotto dal convenuto a versare per tutti gli anni dal 1998 al 2007 nonché per l'anno 2013
l'imposta IRAP, nonostante la stessa non fosse dovuta, procurandogli un danno economico pari alla somma sborsata di euro 32.299,03, non più recuperabile, per le annualità 1998-2007 e di euro 4.911,57 per l'anno
2013;
- di avere subito diversi accertamenti fiscali che hanno comportato il pagamento da parte dell'attore di somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi (€ 743,80; € 697,08; € 860,57) e per differenze dovute in relazione al modello Unico 2012, inerente i redditi dichiarati per il 2011 (€. 85,00), da imputare alla negligenza professionale del convenuto;
Cont
- che non risulta presentata la dichiarazione 2007 per l'anno fiscale 2006;
- con lettera Racc. A.R del 20.10.2015, rimasta priva di riscontro, parte attrice ha contestato al convenuto le gravi inadempienze suesposte, invitando il medesimo a risarcire i danni patiti quantificati CP_1 nella misura di complessivi €. 39.713,25;
- che alla luce di ciò, doveva ritenersi responsabile per violazione degli obblighi Controparte_1 professionali e conseguentemente essere condannato al risarcimento del danno economico subìto.
Con comparsa depositata in data 7.10.2020 si è costituito eccependo in via Controparte_1
preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria, contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione per avere lo stesso esperito l'incarico professionale con la dovuta diligenza ed eccependo altresì la prescrizione per le richieste economiche relative al periodo 1998-2007 per il versamento dell'imposta IRAP.
pagina 2 di 9 Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa, istruita con la produzione documentale versata in atti e interrogatorio formale del convenuto, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2023 con assegnazione dei termini per le difese conclusive.
Con ordinanza del 19.08.2024 il precedente G.I. ritenuta la necessità di disporre ctu ha rimesso la causa sul ruolo.
Indi, espletata la Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa è pervenuta da ultimo allo scrivente e all'udienza del 26/03/2025 è stata nuovamente assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda va accolta nei limiti di cui infra.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dal convenuto di improcedibilità della domanda attorea per omesso esperimento della negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 l. n.
162/2014.
Invero, deve applicarsi analogicamente al caso di specie il principio maturato in tema di tentativo obbligatorio di conciliazione, a suo tempo previsto dalla disciplina del rito del lavoro, e secondo il quale
“la questione della procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi dell'art. 443 cod. proc. civ., comma 2, solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la improcedibilità, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine e non sia stato fissato il termine perentorio per la richiesta del tentativo,
l'azione giudiziaria prosegue, in ossequio al principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111 Cost., comma 2 (…)” (così, fra le tante, Cass., Sez. L, Sentenza n. 13708 del 2007).
Più di recente la Suprema Corte ha ribadito che l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, pur essendo rilevabile anche d'ufficio in quanto rispondente all'interesse generale alla deflazione del contenzioso, è soggetta a una rigorosa barriera preclusiva di ordine temporale: deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza (Cass. Civ. 07-01-2025 n. 186).
Ed infatti, nel caso di specie, l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, sebbene tempestivamente eccepita da parte convenuta, non è stato rilevata d'ufficio dal giudice alla prima udienza, sicché nessuna improcedibilità può dirsi intervenuta nella fattispecie in esame.
pagina 3 di 9 Quanto al merito, parte attrice avanza una pretesa risarcitoria fondata sulla responsabilità professionale colposa del convenuto.
Al riguardo occorre premettere che l'attività professionale del commercialista rientra nell'alveo delle professioni intellettuali, poiché presuppone scelte interpretative e valutazioni discrezionali in ordine alle modalità di estrinsecazione dell'attività svolta.
Sotto il profilo normativo, il rapporto tra il commercialista e il cliente costituisce un contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli articoli 2229 e ss. del c.c.
In punto di diritto, il contratto di opera professionale disciplinato dall'art. 2222 e ss.
c.c. non comporta il sorgere di un'obbligazione di risultato, ma di mezzi in virtù della quale il professionista si impegna a prestare la propria opera con diligenza, prudenza e perizia. Ne deriva che l'inadempimento deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza, con riferime nto al quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, II co., c.c., commisurato alla natura dell'attività esercitata.
Tale norma sancisce che la diligenza del professionista deve essere valutata sulla base di un parametro astratto, costituito dalla diligenza del soggetto di media preparazione ed attenzione in rapporto alla prestazione resa, seguendone che qualora si dimostri che il commercialista abbia agito con una diligenza inferiore al suddetto standard, lo stesso potrà essere ritenuto responsabile ex artt.
1218 ss. c.c. e, per l'effetto, condannato all'eventuale risarcimento del danno, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà; ipotesi nella quale la responsabilità del professionista, con precipuo riferimento alla cd. colpa per imperizia, è attenuata configurandosi, secondo l'espresso dispos to dell'art 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova vale il principio generale in tema di responsabilità contrattuale che pone a carico del contraente che agisce, come nel caso di specie, per il risarcimento del danno esclusivamente l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e di allegare l'inadempimento o inesatto adempimento della controparte (principio che, da ultimo, é stato ribadito da Cass. Civ. 16/02/2022 n. 5128) nonché, il principio espresso dalla Cassazione (cfr. Cass. n.
11213/2017; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 9917/2010; Cass. civ. n. 10966/2004) secondo cui in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, pe r negligente svolgimento dell'attività professionale al cliente competono (a) la prova dell'incarico pagina 4 di 9 conferito al professionista;
(b) l'allegazione dell'inosservanza degli obblighi che originano dalla relazione contrattuale;
(c) la prova del pregiudizio sofferto;
(d) la prova, in termini necessariamente probabilistici, dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'inosservanza degli obblighi contrattuali e il danno sofferto.
Viceversa, il professionista, per andare indenne da responsabilità, ha l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto, come sopra richiamato (Cass. Civ. 26/04/2010, n. 9917).
Premesso ciò, l'attore ha dedotto a fondamento della propria richiesta risarcitoria l'inesatto adempimento al mandato professionale conferito al convenuto concretizzatosi: Controparte_1
1. nella non corretta valutazione dell'obbligo di pagamento dell'IRAP per le annualità dal 1998 al 2007 nonché per l'anno 2013, che l'attore asserisce da egli non dovuta trattandosi di professionista esentato dall'obbligo di pagare tale tributo in quanto svolgente la professione di medico di base;
2. nell'erronea predisposizione del modello Unico 2011 per l'anno di imposta 2010 avendo il convenuto dichiarato solo parzialmente i redditi percepiti dall'attore nel 2010 determinando così l'emissione dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che ha comportato il pagamento, da parte dell'attore, della somma complessiva di € 743,80 a titolo di sanzioni e interessi;
3. nella mancata allegazione alla dichiarazione dei redditi 2011, relativa al periodo d'imposta 2010, dello studio di settore alla quale conseguiva relativo avviso di accertamento in data 22/07/2015 a seguito del quale l'attore era stato costretto a pagare la somma di € 697,08 a titolo di sanzione;
4. nell'errata compilazione del Modello Unico 2012 a seguito della quale in data 14/09/2015 veniva contestata all'attore un'indebita compensazione che aveva determinato l'emissione di due cartelle esattoriali e il conseguente pagamento da parte dell'attore della somma di € 860,57 per sanzioni e interessi ed € 85,00 per differenze dovute.
Orbene, con riferimento alla prima contestazione, la domanda di risarcimento dell'attore è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, pur dovendo essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto per le richieste economiche relative al periodo 1998-2007 stante l'effetto interruttivo della prescrizione - che in materia contrattuale è decennale - conseguente alla proposizione del giudizio nel 2016, successivamente estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c. nel 2019 ( la Suprema Corte ha, sul punto, precisato che “Qualora all'atto interruttivo della prescrizione consistente nella proposizione dell'azione giudiziale, non faccia seguito la pronuncia della sentenza, ma l'estinzione del processo, il nuovo termine di prescrizione ex art. 2945c.c. decorre dalla data di notifica della citazione”, cfr. Cass. civile n. 21201/2017;
pagina 5 di 9 Cass. civ. n.5570/2010); deve invece ritenersi persuasiva l'argomentazione relativa alle evidenziate difficoltà interpretative connesse al caso in esame.
Sul punto, infatti, il convenuto ha contestato la negligenza imputatagli rappresentando che, in presenza dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali esistenti all'epoca in merito all'applicabilità o meno dell'imposta IRAP al professionista autonomo - derivanti dalle difficoltà interpretative relative alla sussistenza del presupposto impositivo dell'imposta, ovvero dell'autonoma organizzazione – egli avrebbe agito diligentemente ritenendo prudente, a fronte di dette incertezze, il versamento dell'imposta che avrebbe evitato al cliente eventuali futuri accertamenti fiscali e la conseguente applicazione di sanzioni amministrative e interessi sul mancato versamento del tributo ove ritenuto dovuto dal fisco.
In effetti rileva il Tribunale che l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni a decorrere dal 2022. Prima di tale data il pagamento dell'Irap per i liberi professionisti era argomento dibattuto che non aveva avuto una definizione chiara e definitiva stante le difficoltà interpretative che poneva la legge istitutiva dell'imposta.
Ed invero, va evidenziato che la Corte di Cassazione solo a partire dal 2009, con orientamento consolidato, si è più volte espressa in favore dell'esenzione dall'Irap dei professionisti e piccoli imprenditori privi di "autonoma organizzazione" e senza ausilio di dipendenti e stabili collaboratori
(Cass. Sez. Un. 28 maggio 2009 nn. 12108, 12109, 12110, 12111 - agenti di commercio e promotori finanziari;
con le sentenze n. 21122, 21123, 21124 del 13.10.2010, la Corte di Cassazione ha ribadito la non debenza dell'Irap per i piccoli imprenditori che non presentino un'autonoma organizzazione
(tassista, coltivatore diretto, artigiano). In precedenza, invece, si erano registrate decisioni altalenanti, sia di legittimità che di merito, nel valutare l'esistenza dell'autonoma organizzazione - stante la mancata definizione di tale concetto nella legge - con prevalenza della tesi che riconosceva la sussistenza di autonoma organizzazione in capo al professionista (medico, avvocato, commercialista, ragioniere, ingegnere, geometra, consulente ecc.) in virtù del semplice accertamento della presenza di un dipendente.
Tale orientamento, sostenuto anche dall'Amministrazione finanziaria, è stato successivamente disatteso dalla giurisprudenza di legittimità che con la sentenza n. 9451/2016 a Sezioni Unite ha chiarito che il professionista, l'artista o l'imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive non è soggetto passivo Irap.
Premesso ciò, per il periodo precedente al 2009 è discutibile la mancanza di diligenza professionale del convenuto che ha sollecitato il cliente a versare l'imposta stante la dubbia pagina 6 di 9 assoggettabilità alla stessa del professionista autonomo dotato di autonoma organizzazione, potendo tale comportamento, anzi, denotare un atteggiamento prudente.
Pertanto, la mancanza di un comportamento connotato da colpa imputabile al convenuto nell'assolvimento dei propri obblighi professionali determina il rigetto delle richieste risarcitorie di parte attrice fondate sull'errata valutazione del professionista incaricato circa la sussistenza dell'effettivo obbligo del pagamento dell'irap per le annualità dal 1998 al 2007.
La domanda risarcitoria di parte attrice deve, altresì, ritenersi infondata anche con riferimento al rimborso dell'IRAP versata nell'anno 2013.
Deve, infatti, osservarsi che l'unico elemento dedotto dall'attore al fine di dimostrare la sussistenza dell'inadempimento del convenuto ossia dell'erronea valutazione in merito al pagamento dell'imposta asseritamente non dovuta, è costituito dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso sollecitata dallo stesso professionista convenuto.
Si tratta, tuttavia, di circostanza che non giustifica l'accoglimento della domanda di risarcimento di parte attrice la quale non ha fornito alcun elemento utile dal quale poter desumere la non debenza dell'imposta versata quale ad esempio l'accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate della richiesta di restituzione delle somme versate.
Pertanto, anche la richiesta di restituzione della somma di € 4.911,57 versata per il pagamento
IRAP per l'anno 2013 deve essere rigettata non potendo ritenersi dimostrata la negligenza ed imperizia del convenuto nello svolgimento dell'incarico professionale.
Per quanto attiene alla risarcibilità del danno subito dall'attore derivato dagli errori ed omissioni elencati ai punti 2 e 4 dell'atto di citazione la domanda risulta fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Ed invero, non rinvenendosi alcuna specifica presa di posizione da parte del convenuto sui fatti dedotti, essi debbono ritenersi non contestati per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. Alla ritenuta operatività del meccanismo di cui all'art. 115 c.p.c. consegue che risultano certamente dimostrati i fatti allegati dall'attore (cfr, in questo senso, di recente, Cass. n. 9439 del 23/03/2022, secondo cui "Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167
c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 с.p.c.").
pagina 7 di 9 Deve, pertanto, ritenersi sussistente il colpevole inadempimento del convenuto e la conseguente responsabilità professionale dello stesso per i danni subiti dall'attore a causa delle omissioni da questi prospettate.
Al riguardo occorre precisare che il danno risarcibile si identifica nel pregiudizio economico che il cliente non avrebbe subito ove il professionista avesse correttamente adempiuto la propria prestazione e, quindi, agli interessi e alle sanzioni che nel caso di specie l'attore non avrebbe dovuto pagare ove la dichiarazione dei redditi del 2011 fosse state correttamente compilata.
Come accertato dal nominato CTU, l'Agenzia delle Entrate ha contestato all'odierno attore l'infedele dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta del 2010, che ha comportato il pagamento, da parte dell'attore, della somma complessiva di € 743,80 a titolo di sanzioni e interessi;
nonché
l'omessa allegazione alla dichiarazione dei redditi 2011 dello studio di settore a seguito della quale l'attore ha dovuto versare all'Agenzia delle Entrate la somma di € 697,08 a titolo di sanzione.
I danni patrimoniali subiti dall'attore sono costituiti, quindi, da detti importi che l'attore ha versato come risulta dalle quietanze di pagamento prodotti (All. 5 e 3 della citazione).
Il convenuto va pertanto condannato a corrispondere all'attore la somma di € 1.440,88.
La domanda risarcitoria di parte attrice deve, altresì, ritenersi fondata con riferimento al danno subìto dedotto dall'attore al punto 5 dell'atto di citazione, a causa dell'errore commesso dal convenuto per l'indebita utilizzazione in compensazione di un importo a credito di € 2.477,00.
Parte attrice ha inoltre dedotto che a causa di tale errore è stato costretto a pagare la somma di €
860,57 per sanzioni e interessi ed € 85,00 per differenze dovute.
Posto ciò, risulta del tutto infondata la contestazione mossa da parte convenuta in ordine alla negligenza dell'attore che non avrebbe usufruito della definizione agevolata delle cartelle esattoriali di cui alla Legge di Stabilità 2017.
L'eccezione sollevata da parte convenuta non coglie nel segno non potendosi imputare all'attore il danno relativo alle sanzioni e agli interessi che lo stesso avrebbe potuto evitare di pagare in virtù di una norma che è stata emanata successivamente al momento in cui l'attore ha effettuato il pagamento.
Parte convenuta, dunque, va condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di €
945,57 corrispondente alle sanzioni e agli interessi per €. 860,57 nonché alle differenze dovute per €.
85,00 dedotti nelle cartelle esattoriali nn. 29820150003876832 (all. 6) e 2982015000 6052830.
In conclusione, dalle considerazioni sopra esposte consegue la condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 2.386,45.
pagina 8 di 9 La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, e ravvisandosi un'ipotesi di soccombenza reciproca, si ritiene di dover compensare integralmente tra le parti le spese di lit e ai sensi dell'art 92, secondo comma, c.p.c. Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che " la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento" (Cass. Sez. III, Sentenza n. 22 febbraio 2016).
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste definitivamente nella misura del
50% a carico di entrambe le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2726-2020 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione così dispone:
- condanna al pagamento, in favore di per le causali di cui in Controparte_1 Parte_1
motivazione - della complessiva somma di Euro 2.386,45;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente nella misura del 50% a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento
Così deciso in Siracusa il 18.6.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Romeo
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