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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/03/2024, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 231/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott. Alberto Panu Presidente dott. Ernesto Covini Consigliere dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 231/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GHILARDI MARCO come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO PINTO e dall'avv. GIAN LUCA
CONTI come da procura in atti
APPELLATA
( ) rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_2
difesa dall'avv. TIZIANA MANNOCCI e dall'avv. MARCO MEOLI come da procura in atti
APPELLATA (c.f. Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO PARIGI
APPELLATA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. CP_5 P.IVA_3
LIONELLO MAZZONI
APPELLATA
(c.f. CP_6 C.F._3
APPELLATO-contumace
avverso la sentenza n. 1483/2022 del Tribunale di Pisa pubblicata in data
8.11.2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.10.2023 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Piaccia all'adita Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza
A) Accogliere l'appello proposto da e, nel merito, condannare i convenuti in solido Parte_1
per la responsabilità di equipe o, in alternativa, ognuno per le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dal nella misura e nelle modalità indicate nell'originaria Parte_1
citazione ed in atti - precedentemente in punto di quantum - a cui ci si riporta ed ivi compresa la restituzione dell'acconto versato alla . CP_1
B) Accogliere il secondo motivo d'appello e, previo il rinnovo della CTU, accogliere le conclusioni di merito di che al precedente punto A).
C) Respingere in ogni modo la domanda riconvenzionale, stante la mancata prova della stessa.
D) Con condanna alle spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per parte appellata : “Piaccia Controparte_7
all'Ecc.maCorte d'Appello adita, contrariis reiectis: 1) - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per tutti i motivi indicati negli scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia e con vittoria di spese e competenze di legge;
2) – ancora in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c. la domanda del sig. di Parte_1
accertamento della violazione del diritto al consenso informato e le conseguenti richieste, perché domande nuove ed ogni altra domanda nuova, per tutti i motivi indicati negli scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia e con vittoria di spese e competenze di legge;
3) – nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. stante la manifesta Parte_1
inammissibilità ed infondatezza dei motivi di appello dedotti dal medesimo, per tutte le ragioni indicate negli scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Pisa n. 1483/2022, pubblicata il
28.11.2022 (relativa al giudizio n. 3295/2011 R.G.), e comunque: <- 1) nel merito in via principale, rigettare le domande tutte formulate dal Sig. nei confronti della Parte_1 [...]
perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte indicate Controparte_8
negli scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia;
2) nel merito in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento del Sig. Parte_1
all'obbligazione di pagamento della somma indicata nella fattura n. 12/001472 emessa dalla in data 26.1.2012 e, per l'effetto, condannare il medesimo Controparte_8
sig. a corrispondere alla Parte_1 [...]
la somma di € 21.910,44, oltre IVA come per legge, Controparte_8
ed oltre interessi dal giorno del dovuto al giorno del saldo effettivo, per le ragioni tutte indicate negli scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia >; 4) – in via subordinata all'accoglimento dello spiegato appello, (a) nella denegata ipotesi in cui fosse accertata una responsabilità della verso l'attore Sig. Controparte_1 [...]
in conseguenza di fatti e/o comportamenti imputabili alla Dott. e/o Parte_1 Controparte_2
al Dott. accertare e dichiarare, nei rapporti fra i coobbligati, la responsabilità CP_6
esclusiva della Dott. e/o del Dott. per i fatti dedotti dall'attore Controparte_2 CP_6
e, per l'effetto, condannare la Dott. e/o il Dott. in solido fra Controparte_2 CP_6
loro o secondo le quote di responsabilità di ciascuno, a corrispondere alla Controparte_1 a titolo di regresso e/o di rivalsa, ogni e qualsiasi somma che quest'ultima fosse
[...]
tenuta a pagare al Sig. in dipendenza dei titoli suddetti, per le ragioni tutte indicate, con Parte_1
ogni consequenziale pronuncia;
(b) nella denegata ipotesi in cui, in conseguenza di fatti e/o comportamenti imputabili alla Dott. e/o al Dott. la Controparte_2 CP_6 [...]
fosse tenuta a restituire al Sig. l'acconto percepito Controparte_1 Parte_1
di € 4.000,00 e/o ad essa fosse negata – per Controparte_1
compensazione o per altra causa – la percezione delle somme di cui alla fattura n. 12/001472 emessa dalla in data 26.1.2012 e pari ad € 21.910,44, Controparte_8
oltre IVA come per legge, ed oltre interessi dal giorno del dovuto al giorno del saldo effettivo, condannare la Dott. e/o il Dott. in solido fra loro o secondo le Controparte_2 CP_6
quote di responsabilità di ciascuno, a corrispondere alla Controparte_1
le suindicate somme da quest'ultima restituite e/o non percepite, per le ragioni tutte indicate negli scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia;
5) - con vittoria di spese e di onorari del giudizio”.
In via istruttoria insiste per l'ammissione dei capitoli di prova per Controparte_1
testi, formulati nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. e già richiamati nella comparsa di costituzione in appello, con i testi ivi indicati e non ammessi, nonché per l'ammissione della controprova sugli ulteriori capitoli di parte appellante che siano eventualmente ammessi in appello.
Per parte appellata G.M. Voglia rigettare l'appello proposto. CP_2
In denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata chiedono, per i motivi esposti in atti, la reiezione di tutte le domande svolte da parte attrice e dalle altre parti nei confronti della
Sig.ra Prof.ssa , con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di Controparte_2
giudizio. In denegata e non creduta ipotesi condanna della convenuta prof.ssa Controparte_2
dichiarare la società assicuratrice con sede legale in Largo Ugo Irneri n.
[...] CP_5
1, 34123 Trieste, tenuta a garantire e manlevare la convenuta contro gli effetti della condanna e per l'effetto condannare la medesima al pagamento di quelle somme che venissero accertate e liquidate in favore della parte attorea;
onerare la parte o le parti soccombenti della rifusione dei compensi e delle spese di lite”. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio
Per parte appellata : “Piaccia alla Corte d'Appello adita, contrariis CP_5
reiectis, in via principale, dichiarare inammissibile l'appello proposto nei confronti di CP_5
da parte del sig. confermando in punto di spese di lite la condanna di quest'ultimo a Parte_1
rifondere le spese di primo grado alla medesima sancita con l'impugnata sentenza. CP_5
Con condanna di esso stesso appellante a rifondere ad anche le spese di questo grado CP_5
di appello;
in via subordinata, accertata in fattispecie l'inoperatività della polizza Controparte_10
oggi respingere la domanda di garanzia spiegata nei confronti di
[...] CP_5
quest'ultima della dott.ssa e per l'effetto condannare essa dott.ssa Controparte_2
alla refusione integrale delle spese, anche generali, e dei compensi di causa, di entrambi i CP_2
gradi di giudizio;
in via ulteriormente subordinata nel merito e per la denegata ed impossibile ipotesi in cui venisse provata l'esistenza dei danni lamentati da parte appellante e la loro riconducibilità causale ad una esecuzione degli interventi de quibus non conforme alle linee guida ed alla migliore scienza medica, ripartire la responsabilità fra i medici convenuti e la Controparte_1
secondo le rispettive quote di responsabilità, con la precisazione che la prof.ssa
[...]
comunque, non può essere chiamata a rispondere delle eventuali somme dovute al CP_2
dalla dott.ssa in virtù dei vari rapporti contrattuali dedotti in giudizio. In Parte_1 CP_2
questa dannata ipotesi, e fatto sempre salvo ogni diritto di impugnativa di CP_5
accogliere la domanda di garanzia spiegata dalla dott.ssa solo per la quota di danno CP_2
imputabile alla stessa. In ogni caso, con esclusione della garanzia per i danni di CP_5
natura estetica e fisionomica, nonché per restituzione di somme contrattualmente pagate”.
Per parte appellata : Piaccia all'Ecc.ma Corte di Controparte_11
Appello di Firenze rigettare l'appello. In caso di mancata riproposizione della domanda di manleva assicurativa da parte del dr. dichiarare il giudicato nei rapporti tra il dr. CP_6
e e comunque rigettare ogni richiesta di condanna nei confronti di . CP_6 CP_3 CP_3
In caso di sua tempestiva riproposizione, rigettare la domanda di manleva assicurativa nei confronti di e in seconda ipotesi accertare l'eventuale indennizzo assicurativo dovuto a CP_3
nei limiti di quanto previsto dalle clausole operanti del rapporto assicurativo per le ragioni CP_3
esposte in primo grado ed in questo atto riportate. Con vittoria di compensi professionali e spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva domanda di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non, dal medesimo patito in conseguenza dell'intervento di chirurgia estetica cui si sottoponeva in data 4.11.2011 presso la
Controparte_1
L'attore in particolare deduceva che:
- dopo una visita preliminare eseguita dalla dott.ssa decideva di CP_2
sottoporsi ad intervento di addomino/torsoplastica, quale trattamento volto ad eliminare un esito indesiderato (grembiulina addominale) di repentino calo ponderale , presso la Controparte_1 CP_1
-durante la visita preoperatoria, svoltasi la stessa mattina dell'intervento, riferiva al medico anestesista, dott. che in conseguenza di ablazione di cisti CP_6
sacro-coccigea a cui si era sottoposto nel 2005, si era verificata quale complicanza, una emorragia intra e perioperatoria nonché di episodi di gengivorragia ed epistassi durante l'infanzia, precedenti non ritenuti rilevanti dall'anestesista, che valutava come nella norma gli esami della coagulazione del sangue;
-l'operazione veniva eseguita in data 4.11.2011 dalla dott.ssa (chirurgo CP_2
plastico) con decorso post operatorio regolare sino alle ore 16,00 del medesimo giorno, momento in cui veniva registrata una severa anemia causata da un ematoma della parete addominale sottocutaneo e muscolare sotto-fasciale; - dopo trasfusione d'urgenza, gli veniva praticato intervento finalizzato alla revisione dell'emostasi ed alla aspirazione del voluminoso ematoma, al termine del quale, stabilizzata la situazione, l'equipe medica decideva di trasferirlo nel reparto di terapia intensiva della medesima struttura sanitaria, da cui veniva dimesso in data
9.11.2011;
-le conseguenze dell'intervento si traducevano in un prolungato periodo di convalescenza, caratterizzato da dolore addomino-dorsale conseguente agli esiti chirurgici e disturbo depressivo.
L'attore quindi contestava alla dott.ssa ed all'equipe della struttura CP_2
sanitaria una errata gestione della fase post operatoria, nonché il mancato raggiungimento del risultato sperato con l'intervento di chirurgia estetica;
con riferimento alla condotta del dott. lamentava imperizia e negligenza dello CP_6
stesso, consistita nella omessa valutazione degli episodi di sanguinamento pregressi, non annotati nella scheda anamnestica, quali indici di un rischio emorragico, che avrebbe dovuto consigliare una profilassi con eparina a basso peso molecolare.
Rilevava, inoltre, a carico della convenuta, una responsabilità di natura CP_1
contrattuale ex art. 1228 c.c. derivante dall'inadempimento della prestazione del sanitario quale “ausiliario” necessario della stessa.
In punto di danno non patrimoniale l'attore allegava:
a) un danno biologico pari a 20% derivante da reliquati cicatriziali estesi ed evidenti, produttivi di un nuovo grembiule addominale ( cfr pag. 12 atto di citazione) sicchè il risultato estetico perseguito con l'intervento chirurgico del 4.11.2011 non era stato raggiunto, oltre ad un danno di natura psichica rappresentato da disturbo post-traumatico da stress con note depressive e ripercussioni sulla capacità lavorativa generica;
b) un prolungamento della degenza, convalescenza e sofferenze fisiche e morali a causa della complicanza insorta, che quantificava in 60 giorni ( cfr pag. 11 e
17 atto di citazione). Allegava poi un danno patrimoniale emergente rappresentato da spese mediche e diminuzione dei proventi della sua attività lavorativa, quale conseguenza della ridotta capacità lavorativa specifica, a sua volta derivante dagli esiti infausti dell'intervento e dai suoi postumi.
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni nella misura di € 153.669,56, oltre alla restituzione dell'acconto versato alla struttura, pari ad € 4.000,00. In subordine, nel caso di mancato riconoscimento di responsabilità in capo alla Controparte_1
l'imputazione ai due sanitari, dei maggiori costi relativi all'intervento ed alla degenza, quale ulteriore voce di danno risarcibile. Da ultimo, instava affinché, nel caso in cui non fosse riconosciuta la responsabilità dei convenuti, venisse, comunque, condannata la dott.ssa per il mancato raggiungimento dei CP_2
risultati promessi, al pagamento in proprio favore della somma di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
Si costituivano i convenuti con separate comparse chiedendo il rigetto delle domande attoree, contestando ogni addebito di responsabilità, sia sotto il profilo dell'an che in punto di quantum.
La formulava anche domanda riconvenzionale Controparte_1
volta a conseguire la condanna dell'attore al pagamento della fattura n. 12/001472 emessa il 26.01.2012 per complessivi € 21.910,44, oltre IVA ed interessi, quale corrispettivo del residuo dovuto dal in relazione all'intervento subito ed Parte_1
alla degenza. I due medici convenuti, chiedevano ciascuno di essere autorizzati alla chiamata in causa, delle rispettive compagnie assicurative, e Controparte_3
. CP_5
Il Giudice rilevava la tardività della istanza di chiamata del terzo da parte del dott.
questi quindi introduceva un giudizio autonomo, successivamente riunito CP_6
al procedimento principale (n. r.g. 3295/2013). Le compagnie assicurative costituitesi, eccepivano entrambe l'inoperatività delle polizze invocate dai medici convenuti, ognuna per ragioni proprie ed in ogni caso l'infondatezza della domanda attorea.
Nella memoria n. 1 ex art. 183 comma VI c.p.c l'attore precisava le allegazioni contenute in atto di citazione riguardo alla condotta contestata all'anestesista convenuto dott. di carente valutazione del possibile rischio emorragico CP_12
( cfr pag. 2 -4), ed ai sanitari della nella gestione della complicanza CP_1
post -operatoria, imputando loro un ritardo diagnostico da cui era derivato a sua volta un ritardo nel trattamento chirurgico d'urgenza ( pag. 5-6). Con riferimento specifico alla condotta della dott.ssa chirurgo estetico, l'attore per la CP_2
prima volta allegava un inadempimento della convenuta agli obblighi informativi circa la natura dell'intervento e delle sue prevedibili complicanze e circa la possibilità di conseguire o meno il miglioramento estetico sperato. La violazione degli obblighi informativi veniva allegata sempre sul piano della lesione del diritto alla salute ( e non di quella della lesione del diverso diritto all'autodeterminazione), in ragione dell'asserito esito infausto dell'operazione, che non aveva risolto la problematica estetica della “grembiulina addominale” ma anzi aveva determinato un peggioramento, per gli esiti cicatriziali estesi ed evidenti. ( cfr pagg. da 19 a 26).
L'attore si riportava quindi alle conclusioni contenute in atto di citazione ( cfr pagg. da 26 a 28) .
La causa, istruita attraverso produzioni documentali, prove testimoniali e ctu con nomina di un collegio peritale composto da medico legale, medico chirurgo specialista in anestesiologia e da medico chirurgo specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, era definita con la sentenza impugnata con cui il Tribunale di Pisa rigettava le domande del accoglieva la riconvenzionale di Parte_1
adempimento contrattuale della , condannando il Controparte_1
l'attore al pagamento della somma da quest'ultima richiesta oltre spese di lite in favore di tutti i convenuti e di ctu. In particolare il giudice di prime cure procedeva all'inquadramento giuridico della fattispecie riconducendola nell'alveo della responsabilità contrattuale cosi motivando “malgrado l'inapplicabilità (ratione temporis) all'odierna fattispecie della legge
8.3.2017 n. 24 c.d. , in accordo con il richiamato indirizzo giurisprudenziale Parte_2
(costituente vero e proprio diritto vivente), la struttura sanitaria risponde direttamente e a titolo contrattuale di tutte le ingerenze dannose che ai dipendenti, ai terzi preposti e in generale ai soggetti della cui opera si è comunque avvalsa sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che i medesimi hanno potuto arrecare in ragione di quel particolare contatto cui sono risultati esposti nei loro confronti i creditori/danneggiati (cfr. Cass.
20.4.2016 n. 7768; Cass. 26.6.2012 n. 10616). Ne consegue che il riparto dell'onere probatorio è retto dai medesimi criteri fissati in materia contrattuale e, in particolare, dal principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre
2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare
l'inadempimento del medico, restando a carico di quest'ultimo (e della struttura sanitaria) l'onere di provare l'esatto adempimento, stante la presunzione di colpa a suo carico. Ne discende che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il pregiudizio di cui chiede il risarcimento, e tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio c.d. "del più probabile che non", la causa del danno, con la conseguenza che, se al termine dell'istruttoria detto nesso non risulta provato, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda dev'essere rigettata (Cass. 18392/17;
4792/13; 17143/12).
Aderendo poi alle conclusioni del collegio peritale, riteneva accertato che l'intervento di addomino-torsoplastica praticato al fosse stato Parte_1
correttamente eseguito e che anche la gestione della complicanza insorta, prevedibile ma non prevenibile, fosse immune da censure, evidenziando quanto segue : .“Si legge, inoltre, nei follow up post-chirurgici che “furono effettuati controlli dei drenaggi e del bendaggio, che risultarono negativi. Il Chirurgo plastico operatore, chiamata al letto del paziente, rimosse i bendaggi ed evidenziò un ematoma, riportando il paziente in sala operatoria e trattandolo adeguatamente”. Il CTU, prof. , specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva Per_1
ed estetica, ha negato l'evidenza di negligenza, e quindi, una condotta tecnica anomala, non solo per quel che concerne l'iter chirurgico eseguito dalla dott.ssa ma anche in relazione al CP_2
successivo trattamento post - operatorio praticatogli dalla struttura sanitaria. Anche la gestione delle complicazioni, a parere del CTU, è stata condotta e gestita diligentemente in ogni circostanza, fino alla guarigione del paziente e conseguente dimissione avvenuta il 9.11.2011.
…”Per quel che concerne l'operato dell'anestesista, a parere del collegio peritale, e nello specifico del dott. non sono emersi profili di censura in ordine all'operato del sanitario. Riportando, Per_2
specificamente, quanto scrive il dott. “anche la condotta anestesiologica pre, intra e Per_2
postoperatoria, le procedure e i trattamenti in Terapia Intensiva siano stati messi in pratica secondo i principi di diligenza, prudenza e perizia. Non rilevo alcuna responsabilità nell'operato dei medici anestesisti che hanno avuto in cura il paziente” (CTU – pag. 41).
Con riferimento poi alla questione della prevedibilità (o meno) della emorragia post-operatoria e dell'incidenza causale del comportamento posto in essere dal dott. nell'aver considerato di “poco conto” gli episodi di pregressi di CP_6
sanguinamenti riferiti dal paziente, il Tribunale dava atto che il collegio peritale aveva escluso che essi rivestissero carattere di influenza e gravità tali da essere annotati nella cartella operatoria, ovvero da richiedere ulteriori accertamenti o l'esecuzione di particolari trattamenti operatori, sottolineando come il giudizio dell'anestesista convenuto si fosse fondato sugli esami ematici ripetuti due volte e nella norma e sull'evidenza clinica, cosicchè la valutazione preoperatoria con firma del consenso informato, era esente da errori.
Osservava in particolare il Tribunale che “ Nella fattispecie, i consulenti dell'ufficio, all'esito delle indagini compiute, hanno annoverato i fatti emorragici post-operatori occorsi all'attore tra le complicanze “note” e - si aggiunge - non evitabili e comunque, nel caso, adeguatamente trattati (si veda pag. 52 CTU in atti: va segnalato che, essendo stato risolto il momento critico, il P. non correva pericoli particolari … ) per quella tipologia di intervento;
tanto non imponeva o, anche solo consigliava un iter clinico diverso, fermo restando che, comunque, nel caso, i controlli successivi ai quali il si è sottoposto non hanno evidenziato un incremento significativo del Parte_1
rischio emorragico, evidenziando, per contro, i consulenti del collegio, un rischio ontologicamente differente da quello emorragico, ovvero il rischio trombofilico (si veda pag. 53 della medesima
CTU, come riporta nella sua relazione il Dott. fu evidenziato un aumento del rischio Per_3
trombofilico (cioè di aumento della coagulabilità del sangue con la possibilità di formare trombi nel circolo venoso) ed un “incremento non significativo del rischio emorragico”, anche se era auspicata la presenza di una riserva di concentrato piastrinico da usare negli interventi chirurgici in caso di bisogno. Nel caso in esame, anche se fosse stata presente tale riserva, l'iter clinico non sarebbe sostanzialmente variato: quando fu necessaria la terapia trasfusionale, fu attuata, e dai tempi relativi non è descritto che siano derivate conseguenze particolari …)”.
Infine il giudice escludeva che l'attore non avesse ricevuto una adeguata e completa informazione, richiamando i moduli di consenso dal medesimo sottoscritti, riteneva comunque che egli non avesse dimostrato che in assenza delle lamentate carenze informative, in ordine ai rischi dell'intervento ed al possibile non conseguimento del risultato estetico perseguito, egli non si sarebbe sottoposto al trattamento chirurgico, il quale peraltro aveva dato gli esiti sperati. In ordine a tale ultimo aspetto il Tribunale rilevava “che a seguito dell'intervento di addominoplastica cui l'attore si è sottoposto, residuano, a carico dello stesso, talune cicatrici in corrispondenza della parte trattata, cicatrici, per vero, ritenute dal collegio “compatibili con la tipologia di intervento effettuato” e che, pertanto, non possono dirsi risolversi in inestetismi degni di nota. Ciò significa che i periti dell'ufficio (fermo restando quanto già detto in punto di an) non hanno rilevato esiti cicatriziali peggiori rispetto a quelli prevedibili ed attesi, come pure dimostra il fatto che gli esiti dell'intervento non sono stati in qualche modo, poi, inficiati e/o compromessi neppure dall'importante recupero ponderale del che, peraltro, non ha avuto refluenze sulla “morfologia del paziente che Parte_1
presenta simmetria ed armonia compatibile con la struttura fisica dello stesso.” (cfr. elaborato peritale). Senza dire che lo stesso secondo quanto riportato direttamente al Dott. Parte_1 Per_4
“nulla lamenta circa gli esiti estetici attuali”.
Avverso siffatta decisione l'attore interponeva appello, fondato su due motivi: con il primo lamentava l'omessa valutazione da parte del Tribunale degli esiti delle prove testimoniali assunte, dimostrativi della responsabilità dei convenuti – odierni appellati – per violazione del diritto al consenso informato ed erronea gestione della fase pre e post- operatoria;
con il secondo assumeva la nullità della consulenza tecnica d'ufficio perché redatta con il metodo del copia/incolla di atti di causa, documenti e relazioni nonché caratterizzata da gravi omissioni da parte del
Collegio peritale, per non aver considerato le memorie degli avvocati né gli atti dell'istruttoria assunta, ritenuti essenziali per rispondere ai quesiti, pertanto ne chiedeva la rinnovazione. Infine l'appellante, pur precisando di non formulare specifico motivo di impugnazione della sentenza in ordine all'accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento delle spese di degenza proposta dalla
[...]
( cfr pag. 25 atto di appello), ne chiedeva il rigetto Controparte_1
quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello e per carenza di prova sul quantum.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.,
l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dell'asserita violazione del diritto al consenso informato, in quanto domanda nuova;
nel merito contestava la fondatezza dell'impugnazione di cui chiedeva il rigetto, riproponendo ex art. 346 c.p.c. la domanda di regresso e/o di rivalsa nei confronti della dott.ssa e/o del CP_2
dott. infine eccepiva il passaggio in giudicato della decisione di CP_6
accoglimento della propria domanda riconvenzionale, per mancanza di specifica impugnazione da parte del Parte_1
Non si costituiva pur ritualmente evocato in giudizio. CP_12 Si costituiva invece la dott.ssa istando per la reiezione dell'appello CP_2
perché del tutto infondato, riproponendo ex art. 346 c.p.c. la domanda di manleva nei confronti della Questa nel costituirsi eccepiva l'inammissibilità del CP_5
gravame ex art. 342 c.p.c. e riproponeva le eccezioni relative alla inoperatività della polizza sollevate in primo grado;
medesime difese ed eccezioni svolgeva la
[...]
nella propria comparsa di costituzione. CP_3
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa era trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 25.10.2023 , dopo il deposito delle note in sostituzione di udienza, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 1^ marzo 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine va dichiarata la contumacia dell'appellato non costituitosi, CP_6
pur ritualmente evocato in giudizio.
1.Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Le compagnie assicurative ed e la Controparte_3 CP_5 Controparte_1
hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello perché redatto senza
[...]
indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado e delle circostanze rilevanti ai fini della decisione da cui deriverebbe l'asserita violazione della legge.
L'eccezione è infondata.
Invero, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, essendo, solo, necessario che siano evidenziate le ragioni di censura alla sentenza impugnata e le modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un
"progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. 10916/2017; Cass n. 2143/2015).
L'atto di appello soddisfa siffatti requisiti.
2.Sull'eccezione ex art. 345 c.p.c
La appellata ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di parte CP_1
appellante di accertamento della violazione del diritto al consenso informato circa i rischi dell'intervento e le probabilità di conseguimento del risultato perseguito con il trattamento, in quanto domanda nuova, assumendo che il sig. non Parte_1
abbia mai chiesto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nelle conclusioni ivi formulate e richiamate senza modifiche nella prima memoria
183, comma 6 c.p.c. nonché in sede di precisazione delle conclusioni siffatto accertamento, né tantomeno abbia formulato richiesta risarcitoria di tale autonoma posta di danno risarcibile.
L'eccezione è infondata.
Invero l'attore-odierno appellante nella memoria n. 1 ex art. 183 comma VI c.p.c depositata in primo grado ha per la prima volta allegato a carico della dott.ssa la violazione degli obblighi informativi circa le possibili complicanze CP_2
dell'intervento in particolare quella emorragica poi verificatasi, e l'effettiva possibilità/certezza di conseguire o meno il miglioramento estetico sperato, che assumeva non essere stato raggiunto ( cfr pag. da 19 a 26). Del resto la sentenza impugnata contiene ampia motivazione sul punto ( cfr pag 16 e ss), ad ulteriore dimostrazione dell'infondatezza della eccezione di parte appellata.
Siffatta modifica della domanda deve poi ritenersi ammissibile in conformità all' orientamento del giudice della nomofilachia, condiviso da questo Collegio, secondo cui “la domanda di risarcimento del danno alla salute cagionato da errore medico può - ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., nella formulazione vigente "ratio temporis" - essere modificata in domanda di risarcimento del danno da lesione degli obblighi informativi, posto che, rimanendo immutata la vicenda sostanziale, la diversità dei fatti costitutivi non altera, strutturalmente, il contradditorio, né determina la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o
l'allungamento dei tempi processuali, essendo possibili, ai sensi della norma innanzi indicata, allegazioni in replica dopo l'esercizio della precisazione assertiva, così come alle istanze di prova in relazione alla domanda come precisata, sono contrapponibili, istanze in controprova”. ( Cass. n.
5631/2023).
E' vero tuttavia che l'inadempimento dell'obbligo di acquisizione del consenso informato è stato allegato sotto il solo profilo della lesione del diritto alla salute da parte del e non del diverso diritto all'autodeterminazione, posta Parte_1
risarcitoria autonoma di cui non è mai stato chiesto il ristoro ( cfr memoria n. 1 ex art. 183 comma VI c.p.c. in cui si richiamano le conclusioni dell'atto di citazione ), neanche in questa sede.
3.Sull'appello
3.1 Con il primo motivo di impugnazione, che si articola in diverse censure, si lamenta l'omessa valutazione nella sentenza delle risultanze delle prove testimoniali assunte, da cui risulterebbe dimostrato che nel colloquio con l'anestesista Dott.
il avesse riferito di pregressi episodi di epistassi e CP_6 Parte_1
sanguinamento delle gengive avuti nell'infanzia nonché di una complicanza emorragica insorta nel corso di intervento di asportazione di cisti sacro-coccigea subito nel 2005. La difesa dell'appellante richiama in particolare le dichiarazioni sui cap. 9 e 10 della memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c della teste ( madre del Testimone_1
) "Ricordo che era il 4 novembre, data dell'intervento, era mattina presto, siamo Parte_1
andati nella stanza dell'anestesista che riempiva il questionario sulle malattie e sulle analisi dopo aver interrogato mio figlio. Ricordo che in tale occasione sia io e mio figlio precisammo al medico pregressi episodi emorragici e lo stesso rispose che nelle analisi risultava tutto normale. ADR
"Era presente anche mia figlia, e nessun altro. Sul cap. 10: "Sì, è vero confermo Persona_5
come detto prima" Viene esibito alla teste il documento allegato alla cartella clinica ma la teste precisa di non essere in grado di riconoscere il documento” e della teste Persona_5
(sorella) “Sul cap. 9 "Sì ero presente quella mattina. E' ..Era presente mia madre e mio fratello. Eravamo nella stanza del Dott. che faceva domande a mio fratello e compilava CP_6
una scheda. Ricordo che sia mio fratello che mia madre comunicarono alcuni episodi di sanguinamento che aveva avuto mio fratello e lo stesso disse che si trattava di episodi di poco conto per l'operazione a cui doveva sottoporsi. Sul cap. 10 "Sì è vero. Ma non sono in grado di riconoscere il questionario che mi si mostra perché lo teneva il dottore" ADR "Ricordo che mio fratello aveva portato esami medici fatti in precedenza ma non so che esami fossero".
Le testimonianze, nella prospettazione dell'appellante, sarebbero innanzitutto dimostrative di una sottovalutazione dei suoi precedenti anamnestici e dell'asserito connesso rischio emorragico rafforzato, sia nella fase pre-operatoria da parte dell'anestesista dott. che non ne faceva menzione nella specifica scheda, CP_6
sia nella fase post-operatoria da cui sarebbe derivato un ritardo nella diagnosi e conseguentemente nel trattamento della complicanza insorta.
In verità la doglianza appare destituita di fondamento sul piano degli effetti della denunciata omessa valutazione, perché il giudice di prime cure, nelle sue argomentazioni, ha escluso la rilevanza dei pregressi episodi di sanguinamento, aderendo alle considerazioni del ctu dott. che ha ritenuto “la Persona_6
condotta anestesiologica pre intra e postoperatoria, le procedure ed i trattamenti in Terapia
Intensiva praticati al paziente conformi ai principi di diligenza, prudenza e perizia, non evidenziando alcuna responsabilità nell'operato dei medici anestesisti che hanno avuto in cura il
(cfr. pg. 41 elaborato di consulenza tecnica d'ufficio). Invero, sia il Parte_1
Collegio peritale che il Tribunale, pur non dando espresso rilievo al contenuto delle dichiarazioni testimoniali citate, si sono confrontati sul piano medico-legale con la questione posta dall'attore, ovvero se i precedenti episodi di sanguinamento riferiti, fossero stati sottovalutati nel loro significato clinico, e se invece, una adeguata considerazione degli stessi avrebbe dovuto indurre a porre in essere condotte omesse o non tempestivamente attuate. Sul punto occorre evidenziare come la
CTU abbia escluso che i fenomeni emorragici allegati dal paziente avessero quel carattere di influenza e gravità tale da essere annotati nella cartella operatoria, ovvero da richiedere ulteriori accertamenti o l'esecuzione di particolari trattamenti operatori, essendosi il giudizio dell'anestesista dott. fondato sugli esami CP_6
ematici ripetuti due volte e nella norma oltre che sull'evidenza clinica.
Il perito Prof. , specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed Persona_7
estetica ha valutato come correttamente eseguito l'intervento chirurgico da parte della dott.ssa e della sua equipe, precisando come la complicanza insorta, CP_2
rientrante fra quelle prevedibili ma non evitabili, sia stata adeguatamente trattata in quanto “le misure preventive precauzionali attuate intra operatoriamente ne hanno permesso il tempestivo riconoscimento e la tempestiva terapia intensiva. la gestione del paziente risulta essere stata sempre corretta, appropriata ed efficace sia da parte dell'equipe chirurgica sia da parte della
Struttura che ha risolto le importanti criticità post operatorie con successo.”
Nella sentenza si evidenzia anche come i controlli successivi ai quali il si Parte_1
sottopose ex post non abbiano evidenziato la presenza di condizioni di salute idonee ad incrementare in maniera significativa un rischio emorragico, ma semmai un rischio trombofilico cioè di aumento della coagulabilità del sangue, con la possibilità di formare trombi nel circolo venoso, non verificatasi nella specie (cfr pag. 53 CTU). L'appellante lamenta altresì l'omessa valutazione delle prove testimoniali in relazione alla dedotta violazione degli obblighi informativi da parte della dottoressa e del dott. assumendo che le dichiarazioni in precedenza citate CP_2 CP_6
dimostrerebbero che egli, al di là dei moduli di consenso informato dal medesimo sottoscritti, non abbia tuttavia ricevuto né dall'anestesista né dal chirurgo plastico, una adeguata e completa informazione sui rischi dell'operazione di addomino/torsoplastica e sulle possibilità di non riuscita del trattamento di chirurgia estetica, dovendosi presumere che non vi si sarebbe sottoposto, qualora gli fossero state rese note le prevedibili conseguenze infauste.
L'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato è stato dunque allegato quale lesione del diritto alla salute, ipotesi in cui l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato, ed è di regola configurabile in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova gravante sul danneggiato (v. Cass.
n. 24471 del 04/11/2020; n. 28985 del 11/11/2019; n. 19199 del 19/07/2018; n.
11749 del 15/05/2018).
E' invece onere del medico e della struttura sanitaria dimostrare di aver correttamente adempiuto all'obbligazione informativa a fronte dell'allegato inadempimento del danneggiato.
Anche in tal caso, il fatto costitutivo del credito risarcitorio richiede la presenza dei seguenti elementi:
a) la condotta lesiva rappresentata dall'omissione o dalla incompletezza delle informazioni rese al paziente, insieme con il presunto dissenso all'atto terapeutico;
b) l'evento di danno ovvero la lesione del diritto alla salute legato al primo da nesso di causalità materiale;
c) il danno-conseguenza derivante, secondo nesso di causalità giuridica ex art. 1223
c.c., dall'evento di danno;
in caso, infatti, di presunto consenso, l'inadempimento dell'obbligo informativo, pur esistente, risulterebbe privo di incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito, in quanto comunque voluto dal paziente. Diversamente, in caso di presunto dissenso, detto inadempimento assume efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente.
L'allegazione (e la verifica giudiziale) dei fatti dimostrativi della opzione "a monte" che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi, a costituire elemento integrante del nesso eziologico tra l'inadempimento e l'evento dannoso (v. Cass. n. 28985 del
2019, cit., e, ivi richiamata, Cass. n. 19199 del 19/07/2018, in motivazione), la cui prova spetta al danneggiato ex art. 2967 c.c.
Fatta tale premessa in diritto, osserva il Collegio che sono stati prodotti i moduli di consenso informato sottoscritti dal signor e mai disconosciuti, in Parte_1
particolare quello relativo all'atto chirurgico del 4.11.2011 ( cfr all.to alla ctu pag.
20) recante la sottoscrizione anche della dottoressa è del seguente CP_2
tenore : :” io sottoscritto dichiaro di essere stato informato in modo chiaro ed a me Parte_1
comprensibile dalla dott.ssa circa l'intervento di torsoplastica “ e ancora ” di quanto CP_2
sopra mi sono stati spiegati 1) gli obiettivi , i benefici ed i risultati che di norma si ottengono;
2) gli eventuali rischi , le possibili complicanze e le eventuali terapie da porre in atto ove queste occorrano, nonché le possibilità che queste influiscano negativamente sul risultato.3) la dott. ha risposto infine ad ogni mia richiesta di informazione”. CP_2
E' evidente la genericità del contenuto sicchè, a fronte della contestazione del paziente di non essere stato edotto in particolare del concreto rischio di emorragia, del tutto prevedibile perché costituente una delle complicanze più frequenti nella tipologia di intervento a cui si è sottoposto ( cfr ctu pagg. 46 e 48), sarebbe stato onere delle parti convenute-odierne appellate, dimostrare che sia pur in forma orale, siffatto rischio fosse stato prospettato al Parte_1
Il collegio peritale di primo grado ha ritenuto adeguata l'informazione ricevuta dal paziente ma unicamente sulla base del modulo citato, ed il giudice di prime cure ha condiviso siffatta valutazione, nonostante la lacunosità ed aspecificità del documento esaminato e l'assenza di elementi da cui desumere aliunde il corretto adempimento degli obblighi informativi da parte della casa di cura convenuta e della dott.ssa in particolare, nella sua qualità di chirurgo e specialista. CP_2
E' anche vero, tuttavia, che l'attore-odierno appellante non ha articolato mezzi di prova volti a dimostrare che non avrebbe prestato il consenso all'atto operatorio se fosse stato messo a conoscenza della prevedibile complicanza, poi effettivamente verificatasi. Anzi depongono in senso contrario le seguenti circostanze accertate all'esito delle operazioni peritali di primo grado:
a) la riuscita del trattamento i cui esiti non sono stati compromessi neppure dall'importante recupero ponderale del avvenuto successivamente;
Parte_1
b) l'assenza di esiti cicatriziali peggiori rispetto a quelli prevedibili ed attesi;
c) alcun elemento apprezzabile di sofferenza psicofisica, avendo, per contro, il manifestato ai periti una certa soddisfazione per l'operato dei Parte_1
sanitari coinvolti e del risultato ottenuto, secondo quanto riportato direttamente al Dott. “nulla lamenta circa gli esiti estetici attuali”). Per_4
Siffatti elementi, sinergicamente considerati, inducono a ritenere non provato il presunto dissenso all'intervento, pertanto la connessa domanda risarcitoria riproposta dall'appellante, fondata sulla lesione del diritto alla salute per mancanza di consenso informato deve essere respinta.
3.2 Infondato è poi il secondo motivo di appello con il quale si lamenta la nullità assoluta della perizia d'ufficio derivante dalla sua asserita redazione con il metodo del copia/incolla di atti, relazioni, perizie di ausiliari, oltre che dalla omessa valutazione di tutti gli scritti difensivi e delle prove testimoniali, chiedendosene la rinnovazione.
Come è emerso già dall'esame del precedente motivo di appello, tali censure sono prive di pregio, i ctu hanno esaminato i documenti prodotti in giudizio, non essendo tenuti, a differenza del giudice, ad uno studio degli scritti difensivi delle parti, ed hanno risposto ai quesiti loro sottoposti, dopo visita del periziando, procedendo ad una analisi approfondita e dettagliata, replicando anche alle osservazioni dei ctp.
Dalle argomentazioni esposte discende dunque il rigetto dell'appello.
3.3 Sulla domanda riconvenzionale della di condanna del sig. CP_1
al pagamento dei corrispettivi maturati per le prestazioni Parte_1
rese.
Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda, formulata in via riconvenzionale dalla convenuta, condannando l'attore al pagamento del corrispettivo CP_1
di cui alla fattura n. 12/001472
L'appellante non ha impugnato il suddetto capo della sentenza rispetto al quale è risultato soccombente, limitandosi ad affermare che “il respingersi della riconvenzionale
è conseguenziale al riconoscimento di responsabilità a carico degli appellanti” e “non merita un separato Motivo di Appello” (cfr. pag. 25 – atto di citazione in appello ). Il principio è in parte errato in diritto e la mancata impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto in relazione al quantum, indipendentemente dalla reiezione dell'appello, poiché l'esito diverso dell'impugnazione si sarebbe riverberato sull'an della avversa pretesa, una volta accertato l'inadempimento contrattuale della struttura sanitaria per responsabilità dei propri sanitari, diversamente, per quanto attiene alla contestazione sulla prova del quantum debeatur, peraltro genericamente formulata in atto di appello, la sentenza avrebbe dovuto essere investita di specifica impugnazione.
4.Sulle spese di lite Dalla reiezione dell'appello discende la condanna di parte appellante a rimborsare alle parti appellate costituite le spese del presente grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 140/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia con complessità media, con applicazione dei parametri medi ivi indicati, e di quelli minimi per la sola fase di trattazione, attesa l'assenza di attività istruttoria ( euro 2518,00 per la fase di studio, euro 1665,00 per la fase introduttiva, euro 1843,00 per la fase di trattazione, euro
4287,00 per la fase decisionale, così per complessivi euro 10.313,00).
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1483/2022 del Tribunale Parte_1
di Pisa, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell'appellato CP_6
2) rigetta l'appello;
3) condanna parte appellante a rimborsare alle parti appellate costituite le spese del presente grado di giudizio che si liquidano per ciascuna di esse in complessivi € 10.313 per compensi professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 1^marzo 2024 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Alberto Panu Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott. Alberto Panu Presidente dott. Ernesto Covini Consigliere dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 231/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GHILARDI MARCO come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO PINTO e dall'avv. GIAN LUCA
CONTI come da procura in atti
APPELLATA
( ) rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_2
difesa dall'avv. TIZIANA MANNOCCI e dall'avv. MARCO MEOLI come da procura in atti
APPELLATA (c.f. Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO PARIGI
APPELLATA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. CP_5 P.IVA_3
LIONELLO MAZZONI
APPELLATA
(c.f. CP_6 C.F._3
APPELLATO-contumace
avverso la sentenza n. 1483/2022 del Tribunale di Pisa pubblicata in data
8.11.2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.10.2023 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Piaccia all'adita Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza
A) Accogliere l'appello proposto da e, nel merito, condannare i convenuti in solido Parte_1
per la responsabilità di equipe o, in alternativa, ognuno per le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dal nella misura e nelle modalità indicate nell'originaria Parte_1
citazione ed in atti - precedentemente in punto di quantum - a cui ci si riporta ed ivi compresa la restituzione dell'acconto versato alla . CP_1
B) Accogliere il secondo motivo d'appello e, previo il rinnovo della CTU, accogliere le conclusioni di merito di che al precedente punto A).
C) Respingere in ogni modo la domanda riconvenzionale, stante la mancata prova della stessa.
D) Con condanna alle spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per parte appellata : “Piaccia Controparte_7
all'Ecc.maCorte d'Appello adita, contrariis reiectis: 1) - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per tutti i motivi indicati negli scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia e con vittoria di spese e competenze di legge;
2) – ancora in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c. la domanda del sig. di Parte_1
accertamento della violazione del diritto al consenso informato e le conseguenti richieste, perché domande nuove ed ogni altra domanda nuova, per tutti i motivi indicati negli scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia e con vittoria di spese e competenze di legge;
3) – nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. stante la manifesta Parte_1
inammissibilità ed infondatezza dei motivi di appello dedotti dal medesimo, per tutte le ragioni indicate negli scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Pisa n. 1483/2022, pubblicata il
28.11.2022 (relativa al giudizio n. 3295/2011 R.G.), e comunque: <- 1) nel merito in via principale, rigettare le domande tutte formulate dal Sig. nei confronti della Parte_1 [...]
perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte indicate Controparte_8
negli scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia;
2) nel merito in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento del Sig. Parte_1
all'obbligazione di pagamento della somma indicata nella fattura n. 12/001472 emessa dalla in data 26.1.2012 e, per l'effetto, condannare il medesimo Controparte_8
sig. a corrispondere alla Parte_1 [...]
la somma di € 21.910,44, oltre IVA come per legge, Controparte_8
ed oltre interessi dal giorno del dovuto al giorno del saldo effettivo, per le ragioni tutte indicate negli scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia >; 4) – in via subordinata all'accoglimento dello spiegato appello, (a) nella denegata ipotesi in cui fosse accertata una responsabilità della verso l'attore Sig. Controparte_1 [...]
in conseguenza di fatti e/o comportamenti imputabili alla Dott. e/o Parte_1 Controparte_2
al Dott. accertare e dichiarare, nei rapporti fra i coobbligati, la responsabilità CP_6
esclusiva della Dott. e/o del Dott. per i fatti dedotti dall'attore Controparte_2 CP_6
e, per l'effetto, condannare la Dott. e/o il Dott. in solido fra Controparte_2 CP_6
loro o secondo le quote di responsabilità di ciascuno, a corrispondere alla Controparte_1 a titolo di regresso e/o di rivalsa, ogni e qualsiasi somma che quest'ultima fosse
[...]
tenuta a pagare al Sig. in dipendenza dei titoli suddetti, per le ragioni tutte indicate, con Parte_1
ogni consequenziale pronuncia;
(b) nella denegata ipotesi in cui, in conseguenza di fatti e/o comportamenti imputabili alla Dott. e/o al Dott. la Controparte_2 CP_6 [...]
fosse tenuta a restituire al Sig. l'acconto percepito Controparte_1 Parte_1
di € 4.000,00 e/o ad essa fosse negata – per Controparte_1
compensazione o per altra causa – la percezione delle somme di cui alla fattura n. 12/001472 emessa dalla in data 26.1.2012 e pari ad € 21.910,44, Controparte_8
oltre IVA come per legge, ed oltre interessi dal giorno del dovuto al giorno del saldo effettivo, condannare la Dott. e/o il Dott. in solido fra loro o secondo le Controparte_2 CP_6
quote di responsabilità di ciascuno, a corrispondere alla Controparte_1
le suindicate somme da quest'ultima restituite e/o non percepite, per le ragioni tutte indicate negli scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia;
5) - con vittoria di spese e di onorari del giudizio”.
In via istruttoria insiste per l'ammissione dei capitoli di prova per Controparte_1
testi, formulati nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. e già richiamati nella comparsa di costituzione in appello, con i testi ivi indicati e non ammessi, nonché per l'ammissione della controprova sugli ulteriori capitoli di parte appellante che siano eventualmente ammessi in appello.
Per parte appellata G.M. Voglia rigettare l'appello proposto. CP_2
In denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata chiedono, per i motivi esposti in atti, la reiezione di tutte le domande svolte da parte attrice e dalle altre parti nei confronti della
Sig.ra Prof.ssa , con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di Controparte_2
giudizio. In denegata e non creduta ipotesi condanna della convenuta prof.ssa Controparte_2
dichiarare la società assicuratrice con sede legale in Largo Ugo Irneri n.
[...] CP_5
1, 34123 Trieste, tenuta a garantire e manlevare la convenuta contro gli effetti della condanna e per l'effetto condannare la medesima al pagamento di quelle somme che venissero accertate e liquidate in favore della parte attorea;
onerare la parte o le parti soccombenti della rifusione dei compensi e delle spese di lite”. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio
Per parte appellata : “Piaccia alla Corte d'Appello adita, contrariis CP_5
reiectis, in via principale, dichiarare inammissibile l'appello proposto nei confronti di CP_5
da parte del sig. confermando in punto di spese di lite la condanna di quest'ultimo a Parte_1
rifondere le spese di primo grado alla medesima sancita con l'impugnata sentenza. CP_5
Con condanna di esso stesso appellante a rifondere ad anche le spese di questo grado CP_5
di appello;
in via subordinata, accertata in fattispecie l'inoperatività della polizza Controparte_10
oggi respingere la domanda di garanzia spiegata nei confronti di
[...] CP_5
quest'ultima della dott.ssa e per l'effetto condannare essa dott.ssa Controparte_2
alla refusione integrale delle spese, anche generali, e dei compensi di causa, di entrambi i CP_2
gradi di giudizio;
in via ulteriormente subordinata nel merito e per la denegata ed impossibile ipotesi in cui venisse provata l'esistenza dei danni lamentati da parte appellante e la loro riconducibilità causale ad una esecuzione degli interventi de quibus non conforme alle linee guida ed alla migliore scienza medica, ripartire la responsabilità fra i medici convenuti e la Controparte_1
secondo le rispettive quote di responsabilità, con la precisazione che la prof.ssa
[...]
comunque, non può essere chiamata a rispondere delle eventuali somme dovute al CP_2
dalla dott.ssa in virtù dei vari rapporti contrattuali dedotti in giudizio. In Parte_1 CP_2
questa dannata ipotesi, e fatto sempre salvo ogni diritto di impugnativa di CP_5
accogliere la domanda di garanzia spiegata dalla dott.ssa solo per la quota di danno CP_2
imputabile alla stessa. In ogni caso, con esclusione della garanzia per i danni di CP_5
natura estetica e fisionomica, nonché per restituzione di somme contrattualmente pagate”.
Per parte appellata : Piaccia all'Ecc.ma Corte di Controparte_11
Appello di Firenze rigettare l'appello. In caso di mancata riproposizione della domanda di manleva assicurativa da parte del dr. dichiarare il giudicato nei rapporti tra il dr. CP_6
e e comunque rigettare ogni richiesta di condanna nei confronti di . CP_6 CP_3 CP_3
In caso di sua tempestiva riproposizione, rigettare la domanda di manleva assicurativa nei confronti di e in seconda ipotesi accertare l'eventuale indennizzo assicurativo dovuto a CP_3
nei limiti di quanto previsto dalle clausole operanti del rapporto assicurativo per le ragioni CP_3
esposte in primo grado ed in questo atto riportate. Con vittoria di compensi professionali e spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva domanda di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non, dal medesimo patito in conseguenza dell'intervento di chirurgia estetica cui si sottoponeva in data 4.11.2011 presso la
Controparte_1
L'attore in particolare deduceva che:
- dopo una visita preliminare eseguita dalla dott.ssa decideva di CP_2
sottoporsi ad intervento di addomino/torsoplastica, quale trattamento volto ad eliminare un esito indesiderato (grembiulina addominale) di repentino calo ponderale , presso la Controparte_1 CP_1
-durante la visita preoperatoria, svoltasi la stessa mattina dell'intervento, riferiva al medico anestesista, dott. che in conseguenza di ablazione di cisti CP_6
sacro-coccigea a cui si era sottoposto nel 2005, si era verificata quale complicanza, una emorragia intra e perioperatoria nonché di episodi di gengivorragia ed epistassi durante l'infanzia, precedenti non ritenuti rilevanti dall'anestesista, che valutava come nella norma gli esami della coagulazione del sangue;
-l'operazione veniva eseguita in data 4.11.2011 dalla dott.ssa (chirurgo CP_2
plastico) con decorso post operatorio regolare sino alle ore 16,00 del medesimo giorno, momento in cui veniva registrata una severa anemia causata da un ematoma della parete addominale sottocutaneo e muscolare sotto-fasciale; - dopo trasfusione d'urgenza, gli veniva praticato intervento finalizzato alla revisione dell'emostasi ed alla aspirazione del voluminoso ematoma, al termine del quale, stabilizzata la situazione, l'equipe medica decideva di trasferirlo nel reparto di terapia intensiva della medesima struttura sanitaria, da cui veniva dimesso in data
9.11.2011;
-le conseguenze dell'intervento si traducevano in un prolungato periodo di convalescenza, caratterizzato da dolore addomino-dorsale conseguente agli esiti chirurgici e disturbo depressivo.
L'attore quindi contestava alla dott.ssa ed all'equipe della struttura CP_2
sanitaria una errata gestione della fase post operatoria, nonché il mancato raggiungimento del risultato sperato con l'intervento di chirurgia estetica;
con riferimento alla condotta del dott. lamentava imperizia e negligenza dello CP_6
stesso, consistita nella omessa valutazione degli episodi di sanguinamento pregressi, non annotati nella scheda anamnestica, quali indici di un rischio emorragico, che avrebbe dovuto consigliare una profilassi con eparina a basso peso molecolare.
Rilevava, inoltre, a carico della convenuta, una responsabilità di natura CP_1
contrattuale ex art. 1228 c.c. derivante dall'inadempimento della prestazione del sanitario quale “ausiliario” necessario della stessa.
In punto di danno non patrimoniale l'attore allegava:
a) un danno biologico pari a 20% derivante da reliquati cicatriziali estesi ed evidenti, produttivi di un nuovo grembiule addominale ( cfr pag. 12 atto di citazione) sicchè il risultato estetico perseguito con l'intervento chirurgico del 4.11.2011 non era stato raggiunto, oltre ad un danno di natura psichica rappresentato da disturbo post-traumatico da stress con note depressive e ripercussioni sulla capacità lavorativa generica;
b) un prolungamento della degenza, convalescenza e sofferenze fisiche e morali a causa della complicanza insorta, che quantificava in 60 giorni ( cfr pag. 11 e
17 atto di citazione). Allegava poi un danno patrimoniale emergente rappresentato da spese mediche e diminuzione dei proventi della sua attività lavorativa, quale conseguenza della ridotta capacità lavorativa specifica, a sua volta derivante dagli esiti infausti dell'intervento e dai suoi postumi.
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni nella misura di € 153.669,56, oltre alla restituzione dell'acconto versato alla struttura, pari ad € 4.000,00. In subordine, nel caso di mancato riconoscimento di responsabilità in capo alla Controparte_1
l'imputazione ai due sanitari, dei maggiori costi relativi all'intervento ed alla degenza, quale ulteriore voce di danno risarcibile. Da ultimo, instava affinché, nel caso in cui non fosse riconosciuta la responsabilità dei convenuti, venisse, comunque, condannata la dott.ssa per il mancato raggiungimento dei CP_2
risultati promessi, al pagamento in proprio favore della somma di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
Si costituivano i convenuti con separate comparse chiedendo il rigetto delle domande attoree, contestando ogni addebito di responsabilità, sia sotto il profilo dell'an che in punto di quantum.
La formulava anche domanda riconvenzionale Controparte_1
volta a conseguire la condanna dell'attore al pagamento della fattura n. 12/001472 emessa il 26.01.2012 per complessivi € 21.910,44, oltre IVA ed interessi, quale corrispettivo del residuo dovuto dal in relazione all'intervento subito ed Parte_1
alla degenza. I due medici convenuti, chiedevano ciascuno di essere autorizzati alla chiamata in causa, delle rispettive compagnie assicurative, e Controparte_3
. CP_5
Il Giudice rilevava la tardività della istanza di chiamata del terzo da parte del dott.
questi quindi introduceva un giudizio autonomo, successivamente riunito CP_6
al procedimento principale (n. r.g. 3295/2013). Le compagnie assicurative costituitesi, eccepivano entrambe l'inoperatività delle polizze invocate dai medici convenuti, ognuna per ragioni proprie ed in ogni caso l'infondatezza della domanda attorea.
Nella memoria n. 1 ex art. 183 comma VI c.p.c l'attore precisava le allegazioni contenute in atto di citazione riguardo alla condotta contestata all'anestesista convenuto dott. di carente valutazione del possibile rischio emorragico CP_12
( cfr pag. 2 -4), ed ai sanitari della nella gestione della complicanza CP_1
post -operatoria, imputando loro un ritardo diagnostico da cui era derivato a sua volta un ritardo nel trattamento chirurgico d'urgenza ( pag. 5-6). Con riferimento specifico alla condotta della dott.ssa chirurgo estetico, l'attore per la CP_2
prima volta allegava un inadempimento della convenuta agli obblighi informativi circa la natura dell'intervento e delle sue prevedibili complicanze e circa la possibilità di conseguire o meno il miglioramento estetico sperato. La violazione degli obblighi informativi veniva allegata sempre sul piano della lesione del diritto alla salute ( e non di quella della lesione del diverso diritto all'autodeterminazione), in ragione dell'asserito esito infausto dell'operazione, che non aveva risolto la problematica estetica della “grembiulina addominale” ma anzi aveva determinato un peggioramento, per gli esiti cicatriziali estesi ed evidenti. ( cfr pagg. da 19 a 26).
L'attore si riportava quindi alle conclusioni contenute in atto di citazione ( cfr pagg. da 26 a 28) .
La causa, istruita attraverso produzioni documentali, prove testimoniali e ctu con nomina di un collegio peritale composto da medico legale, medico chirurgo specialista in anestesiologia e da medico chirurgo specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, era definita con la sentenza impugnata con cui il Tribunale di Pisa rigettava le domande del accoglieva la riconvenzionale di Parte_1
adempimento contrattuale della , condannando il Controparte_1
l'attore al pagamento della somma da quest'ultima richiesta oltre spese di lite in favore di tutti i convenuti e di ctu. In particolare il giudice di prime cure procedeva all'inquadramento giuridico della fattispecie riconducendola nell'alveo della responsabilità contrattuale cosi motivando “malgrado l'inapplicabilità (ratione temporis) all'odierna fattispecie della legge
8.3.2017 n. 24 c.d. , in accordo con il richiamato indirizzo giurisprudenziale Parte_2
(costituente vero e proprio diritto vivente), la struttura sanitaria risponde direttamente e a titolo contrattuale di tutte le ingerenze dannose che ai dipendenti, ai terzi preposti e in generale ai soggetti della cui opera si è comunque avvalsa sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che i medesimi hanno potuto arrecare in ragione di quel particolare contatto cui sono risultati esposti nei loro confronti i creditori/danneggiati (cfr. Cass.
20.4.2016 n. 7768; Cass. 26.6.2012 n. 10616). Ne consegue che il riparto dell'onere probatorio è retto dai medesimi criteri fissati in materia contrattuale e, in particolare, dal principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre
2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare
l'inadempimento del medico, restando a carico di quest'ultimo (e della struttura sanitaria) l'onere di provare l'esatto adempimento, stante la presunzione di colpa a suo carico. Ne discende che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il pregiudizio di cui chiede il risarcimento, e tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio c.d. "del più probabile che non", la causa del danno, con la conseguenza che, se al termine dell'istruttoria detto nesso non risulta provato, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda dev'essere rigettata (Cass. 18392/17;
4792/13; 17143/12).
Aderendo poi alle conclusioni del collegio peritale, riteneva accertato che l'intervento di addomino-torsoplastica praticato al fosse stato Parte_1
correttamente eseguito e che anche la gestione della complicanza insorta, prevedibile ma non prevenibile, fosse immune da censure, evidenziando quanto segue : .“Si legge, inoltre, nei follow up post-chirurgici che “furono effettuati controlli dei drenaggi e del bendaggio, che risultarono negativi. Il Chirurgo plastico operatore, chiamata al letto del paziente, rimosse i bendaggi ed evidenziò un ematoma, riportando il paziente in sala operatoria e trattandolo adeguatamente”. Il CTU, prof. , specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva Per_1
ed estetica, ha negato l'evidenza di negligenza, e quindi, una condotta tecnica anomala, non solo per quel che concerne l'iter chirurgico eseguito dalla dott.ssa ma anche in relazione al CP_2
successivo trattamento post - operatorio praticatogli dalla struttura sanitaria. Anche la gestione delle complicazioni, a parere del CTU, è stata condotta e gestita diligentemente in ogni circostanza, fino alla guarigione del paziente e conseguente dimissione avvenuta il 9.11.2011.
…”Per quel che concerne l'operato dell'anestesista, a parere del collegio peritale, e nello specifico del dott. non sono emersi profili di censura in ordine all'operato del sanitario. Riportando, Per_2
specificamente, quanto scrive il dott. “anche la condotta anestesiologica pre, intra e Per_2
postoperatoria, le procedure e i trattamenti in Terapia Intensiva siano stati messi in pratica secondo i principi di diligenza, prudenza e perizia. Non rilevo alcuna responsabilità nell'operato dei medici anestesisti che hanno avuto in cura il paziente” (CTU – pag. 41).
Con riferimento poi alla questione della prevedibilità (o meno) della emorragia post-operatoria e dell'incidenza causale del comportamento posto in essere dal dott. nell'aver considerato di “poco conto” gli episodi di pregressi di CP_6
sanguinamenti riferiti dal paziente, il Tribunale dava atto che il collegio peritale aveva escluso che essi rivestissero carattere di influenza e gravità tali da essere annotati nella cartella operatoria, ovvero da richiedere ulteriori accertamenti o l'esecuzione di particolari trattamenti operatori, sottolineando come il giudizio dell'anestesista convenuto si fosse fondato sugli esami ematici ripetuti due volte e nella norma e sull'evidenza clinica, cosicchè la valutazione preoperatoria con firma del consenso informato, era esente da errori.
Osservava in particolare il Tribunale che “ Nella fattispecie, i consulenti dell'ufficio, all'esito delle indagini compiute, hanno annoverato i fatti emorragici post-operatori occorsi all'attore tra le complicanze “note” e - si aggiunge - non evitabili e comunque, nel caso, adeguatamente trattati (si veda pag. 52 CTU in atti: va segnalato che, essendo stato risolto il momento critico, il P. non correva pericoli particolari … ) per quella tipologia di intervento;
tanto non imponeva o, anche solo consigliava un iter clinico diverso, fermo restando che, comunque, nel caso, i controlli successivi ai quali il si è sottoposto non hanno evidenziato un incremento significativo del Parte_1
rischio emorragico, evidenziando, per contro, i consulenti del collegio, un rischio ontologicamente differente da quello emorragico, ovvero il rischio trombofilico (si veda pag. 53 della medesima
CTU, come riporta nella sua relazione il Dott. fu evidenziato un aumento del rischio Per_3
trombofilico (cioè di aumento della coagulabilità del sangue con la possibilità di formare trombi nel circolo venoso) ed un “incremento non significativo del rischio emorragico”, anche se era auspicata la presenza di una riserva di concentrato piastrinico da usare negli interventi chirurgici in caso di bisogno. Nel caso in esame, anche se fosse stata presente tale riserva, l'iter clinico non sarebbe sostanzialmente variato: quando fu necessaria la terapia trasfusionale, fu attuata, e dai tempi relativi non è descritto che siano derivate conseguenze particolari …)”.
Infine il giudice escludeva che l'attore non avesse ricevuto una adeguata e completa informazione, richiamando i moduli di consenso dal medesimo sottoscritti, riteneva comunque che egli non avesse dimostrato che in assenza delle lamentate carenze informative, in ordine ai rischi dell'intervento ed al possibile non conseguimento del risultato estetico perseguito, egli non si sarebbe sottoposto al trattamento chirurgico, il quale peraltro aveva dato gli esiti sperati. In ordine a tale ultimo aspetto il Tribunale rilevava “che a seguito dell'intervento di addominoplastica cui l'attore si è sottoposto, residuano, a carico dello stesso, talune cicatrici in corrispondenza della parte trattata, cicatrici, per vero, ritenute dal collegio “compatibili con la tipologia di intervento effettuato” e che, pertanto, non possono dirsi risolversi in inestetismi degni di nota. Ciò significa che i periti dell'ufficio (fermo restando quanto già detto in punto di an) non hanno rilevato esiti cicatriziali peggiori rispetto a quelli prevedibili ed attesi, come pure dimostra il fatto che gli esiti dell'intervento non sono stati in qualche modo, poi, inficiati e/o compromessi neppure dall'importante recupero ponderale del che, peraltro, non ha avuto refluenze sulla “morfologia del paziente che Parte_1
presenta simmetria ed armonia compatibile con la struttura fisica dello stesso.” (cfr. elaborato peritale). Senza dire che lo stesso secondo quanto riportato direttamente al Dott. Parte_1 Per_4
“nulla lamenta circa gli esiti estetici attuali”.
Avverso siffatta decisione l'attore interponeva appello, fondato su due motivi: con il primo lamentava l'omessa valutazione da parte del Tribunale degli esiti delle prove testimoniali assunte, dimostrativi della responsabilità dei convenuti – odierni appellati – per violazione del diritto al consenso informato ed erronea gestione della fase pre e post- operatoria;
con il secondo assumeva la nullità della consulenza tecnica d'ufficio perché redatta con il metodo del copia/incolla di atti di causa, documenti e relazioni nonché caratterizzata da gravi omissioni da parte del
Collegio peritale, per non aver considerato le memorie degli avvocati né gli atti dell'istruttoria assunta, ritenuti essenziali per rispondere ai quesiti, pertanto ne chiedeva la rinnovazione. Infine l'appellante, pur precisando di non formulare specifico motivo di impugnazione della sentenza in ordine all'accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento delle spese di degenza proposta dalla
[...]
( cfr pag. 25 atto di appello), ne chiedeva il rigetto Controparte_1
quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello e per carenza di prova sul quantum.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.,
l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dell'asserita violazione del diritto al consenso informato, in quanto domanda nuova;
nel merito contestava la fondatezza dell'impugnazione di cui chiedeva il rigetto, riproponendo ex art. 346 c.p.c. la domanda di regresso e/o di rivalsa nei confronti della dott.ssa e/o del CP_2
dott. infine eccepiva il passaggio in giudicato della decisione di CP_6
accoglimento della propria domanda riconvenzionale, per mancanza di specifica impugnazione da parte del Parte_1
Non si costituiva pur ritualmente evocato in giudizio. CP_12 Si costituiva invece la dott.ssa istando per la reiezione dell'appello CP_2
perché del tutto infondato, riproponendo ex art. 346 c.p.c. la domanda di manleva nei confronti della Questa nel costituirsi eccepiva l'inammissibilità del CP_5
gravame ex art. 342 c.p.c. e riproponeva le eccezioni relative alla inoperatività della polizza sollevate in primo grado;
medesime difese ed eccezioni svolgeva la
[...]
nella propria comparsa di costituzione. CP_3
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa era trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 25.10.2023 , dopo il deposito delle note in sostituzione di udienza, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 1^ marzo 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine va dichiarata la contumacia dell'appellato non costituitosi, CP_6
pur ritualmente evocato in giudizio.
1.Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Le compagnie assicurative ed e la Controparte_3 CP_5 Controparte_1
hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello perché redatto senza
[...]
indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado e delle circostanze rilevanti ai fini della decisione da cui deriverebbe l'asserita violazione della legge.
L'eccezione è infondata.
Invero, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, essendo, solo, necessario che siano evidenziate le ragioni di censura alla sentenza impugnata e le modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un
"progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. 10916/2017; Cass n. 2143/2015).
L'atto di appello soddisfa siffatti requisiti.
2.Sull'eccezione ex art. 345 c.p.c
La appellata ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di parte CP_1
appellante di accertamento della violazione del diritto al consenso informato circa i rischi dell'intervento e le probabilità di conseguimento del risultato perseguito con il trattamento, in quanto domanda nuova, assumendo che il sig. non Parte_1
abbia mai chiesto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nelle conclusioni ivi formulate e richiamate senza modifiche nella prima memoria
183, comma 6 c.p.c. nonché in sede di precisazione delle conclusioni siffatto accertamento, né tantomeno abbia formulato richiesta risarcitoria di tale autonoma posta di danno risarcibile.
L'eccezione è infondata.
Invero l'attore-odierno appellante nella memoria n. 1 ex art. 183 comma VI c.p.c depositata in primo grado ha per la prima volta allegato a carico della dott.ssa la violazione degli obblighi informativi circa le possibili complicanze CP_2
dell'intervento in particolare quella emorragica poi verificatasi, e l'effettiva possibilità/certezza di conseguire o meno il miglioramento estetico sperato, che assumeva non essere stato raggiunto ( cfr pag. da 19 a 26). Del resto la sentenza impugnata contiene ampia motivazione sul punto ( cfr pag 16 e ss), ad ulteriore dimostrazione dell'infondatezza della eccezione di parte appellata.
Siffatta modifica della domanda deve poi ritenersi ammissibile in conformità all' orientamento del giudice della nomofilachia, condiviso da questo Collegio, secondo cui “la domanda di risarcimento del danno alla salute cagionato da errore medico può - ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., nella formulazione vigente "ratio temporis" - essere modificata in domanda di risarcimento del danno da lesione degli obblighi informativi, posto che, rimanendo immutata la vicenda sostanziale, la diversità dei fatti costitutivi non altera, strutturalmente, il contradditorio, né determina la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o
l'allungamento dei tempi processuali, essendo possibili, ai sensi della norma innanzi indicata, allegazioni in replica dopo l'esercizio della precisazione assertiva, così come alle istanze di prova in relazione alla domanda come precisata, sono contrapponibili, istanze in controprova”. ( Cass. n.
5631/2023).
E' vero tuttavia che l'inadempimento dell'obbligo di acquisizione del consenso informato è stato allegato sotto il solo profilo della lesione del diritto alla salute da parte del e non del diverso diritto all'autodeterminazione, posta Parte_1
risarcitoria autonoma di cui non è mai stato chiesto il ristoro ( cfr memoria n. 1 ex art. 183 comma VI c.p.c. in cui si richiamano le conclusioni dell'atto di citazione ), neanche in questa sede.
3.Sull'appello
3.1 Con il primo motivo di impugnazione, che si articola in diverse censure, si lamenta l'omessa valutazione nella sentenza delle risultanze delle prove testimoniali assunte, da cui risulterebbe dimostrato che nel colloquio con l'anestesista Dott.
il avesse riferito di pregressi episodi di epistassi e CP_6 Parte_1
sanguinamento delle gengive avuti nell'infanzia nonché di una complicanza emorragica insorta nel corso di intervento di asportazione di cisti sacro-coccigea subito nel 2005. La difesa dell'appellante richiama in particolare le dichiarazioni sui cap. 9 e 10 della memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c della teste ( madre del Testimone_1
) "Ricordo che era il 4 novembre, data dell'intervento, era mattina presto, siamo Parte_1
andati nella stanza dell'anestesista che riempiva il questionario sulle malattie e sulle analisi dopo aver interrogato mio figlio. Ricordo che in tale occasione sia io e mio figlio precisammo al medico pregressi episodi emorragici e lo stesso rispose che nelle analisi risultava tutto normale. ADR
"Era presente anche mia figlia, e nessun altro. Sul cap. 10: "Sì, è vero confermo Persona_5
come detto prima" Viene esibito alla teste il documento allegato alla cartella clinica ma la teste precisa di non essere in grado di riconoscere il documento” e della teste Persona_5
(sorella) “Sul cap. 9 "Sì ero presente quella mattina. E' ..Era presente mia madre e mio fratello. Eravamo nella stanza del Dott. che faceva domande a mio fratello e compilava CP_6
una scheda. Ricordo che sia mio fratello che mia madre comunicarono alcuni episodi di sanguinamento che aveva avuto mio fratello e lo stesso disse che si trattava di episodi di poco conto per l'operazione a cui doveva sottoporsi. Sul cap. 10 "Sì è vero. Ma non sono in grado di riconoscere il questionario che mi si mostra perché lo teneva il dottore" ADR "Ricordo che mio fratello aveva portato esami medici fatti in precedenza ma non so che esami fossero".
Le testimonianze, nella prospettazione dell'appellante, sarebbero innanzitutto dimostrative di una sottovalutazione dei suoi precedenti anamnestici e dell'asserito connesso rischio emorragico rafforzato, sia nella fase pre-operatoria da parte dell'anestesista dott. che non ne faceva menzione nella specifica scheda, CP_6
sia nella fase post-operatoria da cui sarebbe derivato un ritardo nella diagnosi e conseguentemente nel trattamento della complicanza insorta.
In verità la doglianza appare destituita di fondamento sul piano degli effetti della denunciata omessa valutazione, perché il giudice di prime cure, nelle sue argomentazioni, ha escluso la rilevanza dei pregressi episodi di sanguinamento, aderendo alle considerazioni del ctu dott. che ha ritenuto “la Persona_6
condotta anestesiologica pre intra e postoperatoria, le procedure ed i trattamenti in Terapia
Intensiva praticati al paziente conformi ai principi di diligenza, prudenza e perizia, non evidenziando alcuna responsabilità nell'operato dei medici anestesisti che hanno avuto in cura il
(cfr. pg. 41 elaborato di consulenza tecnica d'ufficio). Invero, sia il Parte_1
Collegio peritale che il Tribunale, pur non dando espresso rilievo al contenuto delle dichiarazioni testimoniali citate, si sono confrontati sul piano medico-legale con la questione posta dall'attore, ovvero se i precedenti episodi di sanguinamento riferiti, fossero stati sottovalutati nel loro significato clinico, e se invece, una adeguata considerazione degli stessi avrebbe dovuto indurre a porre in essere condotte omesse o non tempestivamente attuate. Sul punto occorre evidenziare come la
CTU abbia escluso che i fenomeni emorragici allegati dal paziente avessero quel carattere di influenza e gravità tale da essere annotati nella cartella operatoria, ovvero da richiedere ulteriori accertamenti o l'esecuzione di particolari trattamenti operatori, essendosi il giudizio dell'anestesista dott. fondato sugli esami CP_6
ematici ripetuti due volte e nella norma oltre che sull'evidenza clinica.
Il perito Prof. , specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed Persona_7
estetica ha valutato come correttamente eseguito l'intervento chirurgico da parte della dott.ssa e della sua equipe, precisando come la complicanza insorta, CP_2
rientrante fra quelle prevedibili ma non evitabili, sia stata adeguatamente trattata in quanto “le misure preventive precauzionali attuate intra operatoriamente ne hanno permesso il tempestivo riconoscimento e la tempestiva terapia intensiva. la gestione del paziente risulta essere stata sempre corretta, appropriata ed efficace sia da parte dell'equipe chirurgica sia da parte della
Struttura che ha risolto le importanti criticità post operatorie con successo.”
Nella sentenza si evidenzia anche come i controlli successivi ai quali il si Parte_1
sottopose ex post non abbiano evidenziato la presenza di condizioni di salute idonee ad incrementare in maniera significativa un rischio emorragico, ma semmai un rischio trombofilico cioè di aumento della coagulabilità del sangue, con la possibilità di formare trombi nel circolo venoso, non verificatasi nella specie (cfr pag. 53 CTU). L'appellante lamenta altresì l'omessa valutazione delle prove testimoniali in relazione alla dedotta violazione degli obblighi informativi da parte della dottoressa e del dott. assumendo che le dichiarazioni in precedenza citate CP_2 CP_6
dimostrerebbero che egli, al di là dei moduli di consenso informato dal medesimo sottoscritti, non abbia tuttavia ricevuto né dall'anestesista né dal chirurgo plastico, una adeguata e completa informazione sui rischi dell'operazione di addomino/torsoplastica e sulle possibilità di non riuscita del trattamento di chirurgia estetica, dovendosi presumere che non vi si sarebbe sottoposto, qualora gli fossero state rese note le prevedibili conseguenze infauste.
L'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato è stato dunque allegato quale lesione del diritto alla salute, ipotesi in cui l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato, ed è di regola configurabile in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova gravante sul danneggiato (v. Cass.
n. 24471 del 04/11/2020; n. 28985 del 11/11/2019; n. 19199 del 19/07/2018; n.
11749 del 15/05/2018).
E' invece onere del medico e della struttura sanitaria dimostrare di aver correttamente adempiuto all'obbligazione informativa a fronte dell'allegato inadempimento del danneggiato.
Anche in tal caso, il fatto costitutivo del credito risarcitorio richiede la presenza dei seguenti elementi:
a) la condotta lesiva rappresentata dall'omissione o dalla incompletezza delle informazioni rese al paziente, insieme con il presunto dissenso all'atto terapeutico;
b) l'evento di danno ovvero la lesione del diritto alla salute legato al primo da nesso di causalità materiale;
c) il danno-conseguenza derivante, secondo nesso di causalità giuridica ex art. 1223
c.c., dall'evento di danno;
in caso, infatti, di presunto consenso, l'inadempimento dell'obbligo informativo, pur esistente, risulterebbe privo di incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito, in quanto comunque voluto dal paziente. Diversamente, in caso di presunto dissenso, detto inadempimento assume efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente.
L'allegazione (e la verifica giudiziale) dei fatti dimostrativi della opzione "a monte" che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi, a costituire elemento integrante del nesso eziologico tra l'inadempimento e l'evento dannoso (v. Cass. n. 28985 del
2019, cit., e, ivi richiamata, Cass. n. 19199 del 19/07/2018, in motivazione), la cui prova spetta al danneggiato ex art. 2967 c.c.
Fatta tale premessa in diritto, osserva il Collegio che sono stati prodotti i moduli di consenso informato sottoscritti dal signor e mai disconosciuti, in Parte_1
particolare quello relativo all'atto chirurgico del 4.11.2011 ( cfr all.to alla ctu pag.
20) recante la sottoscrizione anche della dottoressa è del seguente CP_2
tenore : :” io sottoscritto dichiaro di essere stato informato in modo chiaro ed a me Parte_1
comprensibile dalla dott.ssa circa l'intervento di torsoplastica “ e ancora ” di quanto CP_2
sopra mi sono stati spiegati 1) gli obiettivi , i benefici ed i risultati che di norma si ottengono;
2) gli eventuali rischi , le possibili complicanze e le eventuali terapie da porre in atto ove queste occorrano, nonché le possibilità che queste influiscano negativamente sul risultato.3) la dott. ha risposto infine ad ogni mia richiesta di informazione”. CP_2
E' evidente la genericità del contenuto sicchè, a fronte della contestazione del paziente di non essere stato edotto in particolare del concreto rischio di emorragia, del tutto prevedibile perché costituente una delle complicanze più frequenti nella tipologia di intervento a cui si è sottoposto ( cfr ctu pagg. 46 e 48), sarebbe stato onere delle parti convenute-odierne appellate, dimostrare che sia pur in forma orale, siffatto rischio fosse stato prospettato al Parte_1
Il collegio peritale di primo grado ha ritenuto adeguata l'informazione ricevuta dal paziente ma unicamente sulla base del modulo citato, ed il giudice di prime cure ha condiviso siffatta valutazione, nonostante la lacunosità ed aspecificità del documento esaminato e l'assenza di elementi da cui desumere aliunde il corretto adempimento degli obblighi informativi da parte della casa di cura convenuta e della dott.ssa in particolare, nella sua qualità di chirurgo e specialista. CP_2
E' anche vero, tuttavia, che l'attore-odierno appellante non ha articolato mezzi di prova volti a dimostrare che non avrebbe prestato il consenso all'atto operatorio se fosse stato messo a conoscenza della prevedibile complicanza, poi effettivamente verificatasi. Anzi depongono in senso contrario le seguenti circostanze accertate all'esito delle operazioni peritali di primo grado:
a) la riuscita del trattamento i cui esiti non sono stati compromessi neppure dall'importante recupero ponderale del avvenuto successivamente;
Parte_1
b) l'assenza di esiti cicatriziali peggiori rispetto a quelli prevedibili ed attesi;
c) alcun elemento apprezzabile di sofferenza psicofisica, avendo, per contro, il manifestato ai periti una certa soddisfazione per l'operato dei Parte_1
sanitari coinvolti e del risultato ottenuto, secondo quanto riportato direttamente al Dott. “nulla lamenta circa gli esiti estetici attuali”). Per_4
Siffatti elementi, sinergicamente considerati, inducono a ritenere non provato il presunto dissenso all'intervento, pertanto la connessa domanda risarcitoria riproposta dall'appellante, fondata sulla lesione del diritto alla salute per mancanza di consenso informato deve essere respinta.
3.2 Infondato è poi il secondo motivo di appello con il quale si lamenta la nullità assoluta della perizia d'ufficio derivante dalla sua asserita redazione con il metodo del copia/incolla di atti, relazioni, perizie di ausiliari, oltre che dalla omessa valutazione di tutti gli scritti difensivi e delle prove testimoniali, chiedendosene la rinnovazione.
Come è emerso già dall'esame del precedente motivo di appello, tali censure sono prive di pregio, i ctu hanno esaminato i documenti prodotti in giudizio, non essendo tenuti, a differenza del giudice, ad uno studio degli scritti difensivi delle parti, ed hanno risposto ai quesiti loro sottoposti, dopo visita del periziando, procedendo ad una analisi approfondita e dettagliata, replicando anche alle osservazioni dei ctp.
Dalle argomentazioni esposte discende dunque il rigetto dell'appello.
3.3 Sulla domanda riconvenzionale della di condanna del sig. CP_1
al pagamento dei corrispettivi maturati per le prestazioni Parte_1
rese.
Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda, formulata in via riconvenzionale dalla convenuta, condannando l'attore al pagamento del corrispettivo CP_1
di cui alla fattura n. 12/001472
L'appellante non ha impugnato il suddetto capo della sentenza rispetto al quale è risultato soccombente, limitandosi ad affermare che “il respingersi della riconvenzionale
è conseguenziale al riconoscimento di responsabilità a carico degli appellanti” e “non merita un separato Motivo di Appello” (cfr. pag. 25 – atto di citazione in appello ). Il principio è in parte errato in diritto e la mancata impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto in relazione al quantum, indipendentemente dalla reiezione dell'appello, poiché l'esito diverso dell'impugnazione si sarebbe riverberato sull'an della avversa pretesa, una volta accertato l'inadempimento contrattuale della struttura sanitaria per responsabilità dei propri sanitari, diversamente, per quanto attiene alla contestazione sulla prova del quantum debeatur, peraltro genericamente formulata in atto di appello, la sentenza avrebbe dovuto essere investita di specifica impugnazione.
4.Sulle spese di lite Dalla reiezione dell'appello discende la condanna di parte appellante a rimborsare alle parti appellate costituite le spese del presente grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 140/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia con complessità media, con applicazione dei parametri medi ivi indicati, e di quelli minimi per la sola fase di trattazione, attesa l'assenza di attività istruttoria ( euro 2518,00 per la fase di studio, euro 1665,00 per la fase introduttiva, euro 1843,00 per la fase di trattazione, euro
4287,00 per la fase decisionale, così per complessivi euro 10.313,00).
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1483/2022 del Tribunale Parte_1
di Pisa, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell'appellato CP_6
2) rigetta l'appello;
3) condanna parte appellante a rimborsare alle parti appellate costituite le spese del presente grado di giudizio che si liquidano per ciascuna di esse in complessivi € 10.313 per compensi professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 1^marzo 2024 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Alberto Panu Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.