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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 137 /2021
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 137 /2021
TRA
Pt_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 9 aprile 2025 ore 11.00, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Elisa Nannucci;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare.
L'avv. Nannucci rappresenta che la convenuta ha pagato quanto oggetto di ricorso, oltre ad un contributo alle spese di lite. Chiede quindi che venga dichiara cessata la materia del contendere, rinunciando espressamente alla condanna alle spese.
Il giudice, autorizzata la procuratrice ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che viene letto in udienza alla presenza dell'avv. Nannucci.
Camera di consiglio conclusa alle ore 12.05
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 9 aprile 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 137 / 2021 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
Pt_1
Parte ricorrente contro
, contumace;
Controparte_1
Parte resistente
Oggetto: indebita percezione dell'indennità di disoccupazione e ANF.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare l'indebita percezione da parte della Sig.ra della somma lorda pari ad euro Parte_2
6.974,86 od a quella ritenuta di giustizia, relativa all'indennità di disoccupazione ed ANF percepiti indebitamente nel periodo dal
3.12.2014 al 31.8.2015 e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento all' di detta somma od a quella ritenuta di Pt_1 giustizia oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' promuove la presente iniziativa giudiziaria al fine di sentir condannare la Controparte_2
Sig.ra alla corresponsione di euro 6.974,86 (oltre interessi maturati dal dì del Controparte_1 dovuto al saldo) a titolo di indennità di disoccupazione ed ANF indebitamente percepiti dalla nel periodo dal 3.12.2014 al 31.8.2015, avendo stipulato la ricorrente un contratto di lavoro a tempo determinato con durata superiore a sei mesi. In particolare, deduce la violazione dell'art. 2 comma 1 della Legge n. 92 del 2012, stante il venir meno dello stato di disoccupazione, presupposto della prestazione fruita.
Parte convenuta, pur ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
La causa, istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione, in quanto la convenuta, nelle more del giudizio, ha provveduto al pagamento integrale della pretesa, oltre ad un contributo alle spese del giudizio.
Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, concordemente alle conclusioni rassegnate dall'istituto previdenziale, pronuncia che costituisce il riflesso processuale della realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo (e che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr. a partire da Cass., SS.UU., n. 368 del
2000).
Essa, dunque, trova il suo fondamento sistematico nell'art. 100 c.p.c. il quale configura l'interesse ad agire come una condizione dell'azione che deve essere presente dal momento di proposizione dell'azione al momento della decisione.
Nulla deve provvedersi in punto di spese, dal momento che parte ricorrente ha dato atto della loro regolazione stragiudiziale e, pertanto, del sopravvenuto difetto di interesse ad una pronuncia sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
3 2) nulla per le spese.
Così deciso in Prato, il 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 137 /2021
TRA
Pt_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 9 aprile 2025 ore 11.00, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Elisa Nannucci;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare.
L'avv. Nannucci rappresenta che la convenuta ha pagato quanto oggetto di ricorso, oltre ad un contributo alle spese di lite. Chiede quindi che venga dichiara cessata la materia del contendere, rinunciando espressamente alla condanna alle spese.
Il giudice, autorizzata la procuratrice ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che viene letto in udienza alla presenza dell'avv. Nannucci.
Camera di consiglio conclusa alle ore 12.05
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 9 aprile 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 137 / 2021 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
Pt_1
Parte ricorrente contro
, contumace;
Controparte_1
Parte resistente
Oggetto: indebita percezione dell'indennità di disoccupazione e ANF.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare l'indebita percezione da parte della Sig.ra della somma lorda pari ad euro Parte_2
6.974,86 od a quella ritenuta di giustizia, relativa all'indennità di disoccupazione ed ANF percepiti indebitamente nel periodo dal
3.12.2014 al 31.8.2015 e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento all' di detta somma od a quella ritenuta di Pt_1 giustizia oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' promuove la presente iniziativa giudiziaria al fine di sentir condannare la Controparte_2
Sig.ra alla corresponsione di euro 6.974,86 (oltre interessi maturati dal dì del Controparte_1 dovuto al saldo) a titolo di indennità di disoccupazione ed ANF indebitamente percepiti dalla nel periodo dal 3.12.2014 al 31.8.2015, avendo stipulato la ricorrente un contratto di lavoro a tempo determinato con durata superiore a sei mesi. In particolare, deduce la violazione dell'art. 2 comma 1 della Legge n. 92 del 2012, stante il venir meno dello stato di disoccupazione, presupposto della prestazione fruita.
Parte convenuta, pur ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
La causa, istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione, in quanto la convenuta, nelle more del giudizio, ha provveduto al pagamento integrale della pretesa, oltre ad un contributo alle spese del giudizio.
Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, concordemente alle conclusioni rassegnate dall'istituto previdenziale, pronuncia che costituisce il riflesso processuale della realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo (e che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr. a partire da Cass., SS.UU., n. 368 del
2000).
Essa, dunque, trova il suo fondamento sistematico nell'art. 100 c.p.c. il quale configura l'interesse ad agire come una condizione dell'azione che deve essere presente dal momento di proposizione dell'azione al momento della decisione.
Nulla deve provvedersi in punto di spese, dal momento che parte ricorrente ha dato atto della loro regolazione stragiudiziale e, pertanto, del sopravvenuto difetto di interesse ad una pronuncia sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
3 2) nulla per le spese.
Così deciso in Prato, il 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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